CASS
Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2024, n. 14921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14921 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI NE IN nato a [...] il [...] NO RI nato a [...] il [...] PO IA nato il [...] GO PE nato a [...] il [...] DI NE RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza DE 05/12/2022 DEla CORTE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso per l'inammissibilita' per le posizioni di:Di DE ZO;
Di DE SA;
LA RI;
e per il rigetto per le posizioni di: PO CO;
RA PP. La parte civile Associazione IO IZ IA Onlus rappresentata dall'avvocato TA TA ha depositato memoria di costituzione in giudizio concludendo per il rigetto o la inammissibilità dei ricorsi, con la liquidazione DEle spese come da nota Penale Sent. Sez. 5 Num. 14921 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 22/01/2024 spese che allega. L'avv. FAUSTO AMATO in sostituzione DEl'avvocato TA, per la parte civile Associazione IO IZ IA Onlus, si riporta alle conclusioni già depositate in cancelleria in data 17.01.2024 a firma DEl'avv. CATALANO, e chiede la liquidazione DEle spese come da nota allegata. L'avv. IN MERLINO insiste nell'accoglimento DE ricorso;
L'avv. PE RABBITO insiste nell'accoglimento DE ricorso;
L'avv. GABRIELE CANTARO insiste nell'accoglimento DE ricorso;
in particolare, conclude per l'annullamento senza rinvio;
L'avv. MARIA DONATA LICATA insiste nell'accoglimento DE ricorso;
L'avv. IN MAIELLO insiste nell'accoglimento DE ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata la sentenza DEla TE di appello di IA, che, in parziale riforma DEla decisione DE Tribunale di Caltagirone - che aveva dichiarato, per quanto qui rileva, SA Di DE, RI LA, CO PO, PP RA colpevoli di associazione mafiosa, aggravata ai sensi DE comma 4 DEl'art. 416-bis cod. pen., in relazione alla partecipazione all'associazione denominata "cosa nostra", famiglia di Caltagirone, di cui al capo A2); SA Di DE e RI LA anche per reati scopo;
mentre, ZO Di DE era stato condannato solo per detenzione di armi e munizioni (capo C12) - ha rideterminato la pena nei confronti di SA Di DE e RI LA, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Ricorrono per cassazione, con il ministero dei rispettivi difensori, i predetti imputati. I motivi di ricorso saranno enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi DEl'art. 173 disp.att. cod. proc. pen .. 3. Di DE ZO, condannato a 2 anni, 4 mesi di reclusione e 4000 euro di multa, per detenzione di armi e munizioni, ha proposto due motivi, affidati al ricorso a firma DE difensore di fiducia avv. PP Ragazzo. 3.1. Con il primo motivo, relativo al solo capo C12 (violazione legge armi), denuncia vizio di motivazione con riguardo alla interpretazione di alcuni colloqui, intercettati all'interno DEla sala colloqui DE carcere, tra SA Di DE e i familiari, nei quali si parla di "sviluppa corrente", galline, pavoni, faraone, colombi e titine, per riferirsi effettivamente ad animali che l'imputato allevava, e non certo alla disponibilità di armi, che sarebbero state spostate in altro luogo, come ritenuto dai giudici di merito. 2 Il Il secondo motivo lamenta vizio DEla motivazione in relazione al diniego DEle attenuanti generiche, stante l'assenza di precedenti e il ruolo marginale DEl'imputato. 4. DI NE SA, condannato a 21 anni di reclusione per associazione mafiosa e numerosi reati scopo (armi, estorsione tentata e consumata), ha proposto, per il tramite DE difensore di fiducia avv. PP Ragazzo, due motivi, con i quali denuncia vizi di motivazione: 4.1. con riferimento al solo capo C12 (violazione legge armi), per cui si duole DEla interpretazione dei colloqui intercettati nella sala colloqui DE carcere, tra l'imputato e i suoi familiari, che non farebbero riferimento ad armi, come si legge in sentenza, ma ad animali allevati dal ricorrente;
4.2. con riguardo al diniego DEle attenuanti generiche, negate solamente per i precedenti DEl'imputato, in violazione DEl'onere motivazionale. 5. NO RI, condannato per associazione mafiosa ed estorsione aggravata a 13 anni di reclusione, ha proposto, per il tramite DE difensore di fiducia avvocato Enzo Merlino, tre motivi: 5.1. il primo, riferito al reato associativo, denuncia vizio di motivazione in relazione alla incongruenza, già segnalata con l'appello, e non superata dalla TE territoriale, DEle fonti di prova su cui si è fondata la affermazione di responsabilità: quanto alle intercettazioni di conversazioni ambientali captate il 15 marzo 2015 (progr. 362, 363, 364), non emergendo la prova DEla presenza DE Paladino all'interno DEla masseria DE EM, perché il riconoscimento vocale era avvenuto, da parte DEla polizia giudiziaria, senza l'ausilio di una perizia fonica;
l'episodio DE 21 marzo 2015 viene ricostruito con contraddizioni segnalate e non risolte dalla TE di appello;
alcun rilievo può riconoscersi al rinvenimento di un biglietto con il riferimento telefonico DE LA nella disponibilità DE EM con cui esistevano rapporti di lavoro che lo giustificano. 5.2. Vizi DEla motivazione sono denunciati, con il secondo motivo, riguardante la condanna per estorsione (capo F2), in quanto fondata su travisamento di alcuni colloqui intercettati, tra il ricorrente e ON RI, posti a fondamento DEl'affermazione di responsabilità, nonostante le dichiarazioni contrarie DEla vittima, che escludeva la sua partecipazione nella vicenda estorsiva. 5.3. Con il terzo motivo, ci si duole DEl'immotivato diniego DEle attenuanti generiche. 6. GO PP, condannato per il solo reato associativo a 10 anni di reclusione, ha proposto quattro motivi, per il tramite dei difensori di fiducia avvocato prof. ZO Maiello e AR AT AT. 6.1. Con il primo motivo denuncia erronea applicazione DEl'art. 416 bis cod. pen. e correlati vizi DEla motivazione, dolendosi DEl'omessa considerazione dei motivi di appello, riproposti sinteticamente con il ricorso, con i quali si contestava l'attendibilità dei collaboratori AL e RA, e la mancanza di prova DEla partecipazione all'associazione, ridotta dalla TE di appello a mero status in spregio agli approdi giurisprudenziali incentrati sul ruolo dinamico e funzionale DE sodale, non essendo stata accertata l'affectio societatis, il compimento di atti empiricamente verificabili e la rilevanza DE contributo offerto dal ricorrente. In realtà, può solo, 3 al più, ritenersi provata - dai colloqui intercettati - una mera investitura, ma non la íntraneità DE RA al clan;
ci si duole anche DEla sottovalutazione dei rapporti familiari con SA EM, che ne giustificavano i colloqui con lo stesso, intercettati durante le indagini e posti a fondamento DEla affermazione che EM avesse investito RA DEla nomina di capogruppo di Caltagirone. 6.2. Il secondo motivo denuncia il travisamento DEla prova rappresentata dalle intercettazioni DEl'11.3.2015 n. 223 e 244, nelle quali manca qualsiasi riferimento a dinamiche associative e a condotte criminose DEl'imputato; 6.3. Con il terzo motivo ci si duole DEla violazione di legge e DE correlato vizio di motivazione, in relazione al giudizio di attendibilità dei collaboratori AL e RA, espressamente devoluto alla TE, ed alle incongruenze DE loro narrato, nonché all'assenza di riscontri esterni in merito alla condotta partecipativa DE ricorrente, non potendo ritenersi tali le ulteriori conversazioni intercettate (5280 DE 29.1.2015, 2507 DE 21.8.2015). 6.4. L'ultimo motivo attinge il trattamento sanzionatorio e denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di commisurazione DEla pena. 7. PO CO, condannato per il solo reato associativo di cui al capo A2, ritenuta la continuazione con fatti (artt. 56-629 e 416-bis cod. pen.) già giudicati con sentenza DE 5 maggio 2005 DEla TE di appello di IA, irrevocabile 06/12/2006, alla pena di 13 anni e sei mesi di reclusione, ha svolto sei motivi, assistito dai difensori di fiducia avvocati PP Cantaro e AB BB. 7.1. Con i primi due motivi contesta l'attendibilità DE collaboratore LI ED e la stessa utilizzabilità DEle sue dichiarazioni, in quanto generiche, autoreferenziali ed inidonee ad identificare il ruolo dinamico e funzionale DE PO nel clan;
il collaborante, uscito dalla famiglia mafiosa fin dal 2009, riferisce, a carico DE ricorrente, voci correnti apprese da concittadini, senza individuare facta condudentia espressivi DEla partecipazione dinamica alla società criminosa. In realtà, si tratta di propalazioni deboli, fondate su inferenze generiche e inattendibili. 7.2. Con il terzo motivo, afferente ancora alle dichiarazioni di LI, ci si duole DEl'assenza di validi riscontri, non potendo essere ritenute tali le intercettazioni ambientali, nelle quali non può dirsi certo il riferimento al PO attraverso i soprannomi "u macellaiu" e "u magnacciu", atteso che non risponderebbe al vero che la moglie abbia mai gestito una macelleria, per cui, probabilmente, le conversazioni si riferiscono ad altro soggetto, tale EM CO. 7.3. Il quarto motivo denuncia travisamento DEla prova in relazione all'interpretazione DEl'intercettazione DE 10.3.2015 DEle ore 15.00, quanto alla partecipazione associativa DE PO;
all'intercettazione DE 15.3.2015, n. 9820 ed all'intercettazione DE 21.8.2015 tra LI NA NG e AP AN, in riferimento al ruolo DE PO nel clan;
7.4. Con il quinto motivo, è dedotta la violazione DEl'art. 81 cod. pen., in relazione all'individuazione DEla violazione più grave nella determinazione DEla pena (che risulterebbe essere il DEitto di tentata estorsione e non quello di associazione mafiosa). 4 7.5. Infine, è denunciata violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., in riferimento al diniego DEle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di ZO Di DE, SA Di DE e RI LA risultano inammissibili;
quelli di CO PO e PP RA non sono fondati e vanno rigettati. 2. Ricorsi nell'interesse di ZO e SA Di DE: entrambi i comuni motivi formulati dai ricorsi sono manifestamente infondati. 2.1. Quanto al primo motivo (incentrato sulla interpretazione DEle intercettazioni) va ricordato che, in tema di valutazione DE contenuto di intercettazioni, la censura di diritto può riguardare soltanto la logica DEla chiave interpretativa (Sez. 5, n. 3643 DE 14/07/1997, Rv. 209620); l'interpretazione DE linguaggio e DE contenuto DEle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione DE giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri DEla logica e DEle massime di esperienza: così Sez. 6, n. 35680 DE 10/06/2005, Rv. 232576). Si tratta di un principio ormai consolidato, accreditato anche dall'approdo DEle Sezioni Unite 'Sebbar' (Sez. un. n. 22471 DE 26/02/2015 -dep. 28/05/2015- Rv. 263715), così massimata: "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione DE linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione DE giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità" - Conforme la successiva giurisprudenza: Sez. 3, n. 35593 DE 17/05/2016, Rv. 267650, Sez. 2, n. 50701 DE 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. 3 n. 44938 DE 05/10/2021, Rv. 282337). Ed è proprio una rilettura DE contenuto DEle conversazioni intercettate che i ricorrenti propugnano, al fine di desumerne un significato alternativo a quello che la TE di appello ha, invece, DE tutto ragionevolmente, tratto dall'esplicito riferimento ad armi micidiali registrato in precedenti conversazioni, utilizzate, quindi, come logica chiave di lettura che ha consentito di dare un significato univoco alla conversazione de qua, nella quale si è riscontrato l'uso di termini che non trovano una spiegazione coerente con il tema DE discorso, ma, viceversa, si spiegano nel contesto ipotizzato nella formulazione DEl'accusa (Sez. 5, n. 3643 DE 14/07/1997, Rv. 209620), come dimostrato, alla fine, dagli esiti DEla perquisizione domiciliare a carico di SA Di DE. Va, dunque, ribadito che il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto DEla conversazione, un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine viene utilizzato per indicare altro, anche tenuto conto DE contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 DE 17/05/2016, Rv. 267650). La conseguente affermazione di responsabilità, intervenuta all'esito di un procedimento valutativo rispettoso dei richiamati criteri euristici, è scevra da vizi. 5 2.2. Anche il secondo motivo - con cui i ricorrenti si dolgono DE mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato. I ricorsi non si confrontano con la motivazione DEla sentenza impugnata, che ha fatto leva - oltre che sul curriculum criminale di entrambi - in specie, sul numero di armi sequestrate, per ZO Di DE, e sulla gravità dei fatti contestati, per SA Di DE, quali elementi deponenti per una spiccata inclinazione a DEinquere. Si tratta di una valutazione sicuramente allineata al consolidato canone ermeneutico per cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice DE merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini DEla concessione o DEl'esclusione (Sez. 5, n. 43952 DE 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse DEl'imputato (Sez. 6, n. 42688 DE 24.09.2008, Rv. 242419; conf. Sez. 5, n. 43952 DE 13/04/2017, Rv. 271269), essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento DE beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità DE colpevole o all'entità DE reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 DE 18/01/2011, Rv. 249163; Sez. 2, n. 23903 DE 15/07/2020, Rv. 279549). 3. Ricorso di RI NO. Il ricorso è declinato riproponendo doglianze alle quali la sentenza impugnata ha fornito risposte non manifestamente illogiche, né contraddittorie, e senza confrontarsi con le stesse, nel tentativo di conseguire una, non consentita, alternativa interpretazione DE materiale istruttorio, invece, congruamente analizzato dai Giudici di merito. E' bene ricordare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione DE giudizio di merito, bensì la verifica DEla struttura logica DE provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza DE giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema TE non ha alcun potere di sostituzione al fine DEla ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né la Suprema TE può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo DE giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole DEla logica, oltre che DE diritto, e all'esigenza DEla completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 DE 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Non è dunque sufficiente che gli atti DE processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni DE giudicante e con la sua ricostruzione 6 complessiva e finale dei fatti e DEle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. D'altronde, motivi privi DE necessario confronto con la motivazione DEla sentenza impugnata più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 DE 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. Sez. 2 , n. 42046 DE 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità DE motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento DEl'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni DE giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente DEl'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 DE 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 DE 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 DE 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 DE 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 DE 17/07/2019 Rv. 277710). 3.1. Richiamate tali coordinate, va sinteticamente ricordato che gli elementi posti a fondamento DEla responsabilità DE LA per il DEitto associativo sono costituiti da una pluralità di elementi di fatto. 3.1.1. In primo luogo, viene in rilievo la partecipazione alla riunione nella masseria di EM il 15 marzo 2015, nel corso DEla quale si discute di aspetti strategici DE clan, e rivela come il ricorrente avesse ricevuto, dal capoclan EM, l'incarico di contattare l'imprenditore Sberna, sottoposto a estorsione;
compito, peraltro, non nuovo per lui. Non ha alcun pregio l'obiezione che la difesa svolge in merito al riconoscimento vocale operato dalla polizia giudiziaria, tenuto conto che si è ampiamente chiarito, da parte DEla giurisprudenza DEla TE di Cassazione, che «Ai fini DEl'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario» (Sez. 2, n. 12858 DE 27/01/2017 - dep. 16/03/2017- De Cicco e altri, Rv. 269900; vedi anche Sez. 6, n. 13085 DE 03/10/2013 - dep. 20/03/2014- Amato e altri, Rv. 259478 e Sez. 6, n. 18453 DE 28/02/2012 - dep. 15/05/2012- Cataldo e altri, Rv. 252712 - sulla non indispensabilità DEla perizia fonica). Invero, la sentenza impugnata ha evidenziato come il ricorrente (che ha chiesto il rito abbreviato) non abbia allegato elementi oggettivi sintomatici di segno contrario alla ricostruzione DE fatto dei giudici di merito, limitandosi a esprimere dubbi soggettivi, svincolati dagli atti DE processo, e in quanto tali irrilevanti in sede di legittimità (Sez. 5, n. 18999 DE 19/02/2014 - dep. 08/05/2014- C. e altro, Rv. 260409). 7 Il tema DEl'identificazione DE LA nella persona che, durante la conversazione registrata il 15.3.2015, viene appellata come "Libò" - e indicato, quindi, come partecipante alla riunione con EM SA ed altri associati, nel corso DEla quale emerge anche il ruolo svolto dall'imputato - è stato ampiamente scrutinato dalla TE di appello, osservando come il riconoscimento vocale da parte DEla polizia giudiziaria sia riscontrato da due significativi elementi processuali, la cui convergenza rende ragione DEla valutazione, DE tutto razionale, svolta dalla TE di appello in punto di identificazione DE ricorrente, correttamente valutando la non necessità DEl'invocato accertamento tecnico. 3.1.2. Ulteriore elemento valorizzato dalla sentenza impugnata, per ricostruire la partecipazione al clan mafioso DE LA, è costituito dal contenuto DEla intercettazione DE 21/3/2015, nel corso DEla quale emerge come i partecipanti alla riunione decidano di effettuare una bonifica per scongiurare la presenza di eventuali microspie: la tesi DEl'imputato - la cui presenza è registrata dalle videocamere installate nella masseria -è risultata smentita dall'attività di captazione, che dà conto DEla sua partecipazione fattiva a quell'attività, unitamente agli altri sodali. 3.1.3. Ancora, la sentenza impugnata ha indicato la partecipazione DEl'imputato, quale intermediario, alla estorsione in danno DEl' ingegnere Di AR, di cui egli stesso era un dipendente, emergente dalla conversazione DE 12/1/2015, in cui gli interlocutori mostrano disappunto per il conferimento DEl'incarico al LA di trattare con l'estorto, non avendo costoro alcuna stima DE sodale, nonché dalle conversazioni DE 31 agosto 2015 e DE 12/10/2015 che smentiscono la tesi difensiva che l'incontro, presso il cantiere DEl'imprenditore, fosse riconducibile ai rapporti di lavoro intercorrenti tra le parti. Non hanno alcun pregio, dunque, le doglianze difensive incentrate sul profilo DEl'affectio societatis, giacché il ricorrente non si confronta con la specifica motivazione, congruente con i dati probatori, che la TE di appello ha fornito (pg. 27), osservando, DE tutto razionalmente, che solo un partecipe può essere coinvolto in conversazioni che toccano argomenti DEicati, concernenti interessi cruciali e strategie DEla consorteria, come quelli ascoltati duranti le riunioni alla masseria, valorizzando il riscontro costituito dal coinvolgimento fattivo nella vicenda estorsiva, e prendendo in esame anche le deduzioni difensive incentrate sull'assenza di dichiarazioni di collaboratori a carico di LA, ritenendo DE tutto irrilevante tale dato, in presenza di un quadro probatorio granitico. 3.2. Anche il secondo motivo è oggetto di trattazione da parte DEla sentenza impugnata (pg. 27), in cui si dà conto DEl'affermazione che il ricorrente abbia svolto il ruolo di mediatore nella estorsione Di AR, emerso con limpida chiarezza dalle indicate intercettazioni. 3.3. Non ha alcun pregio neppure il terzo motivo, dal momento che le circostanze attenuanti generiche sono state negate motivatamente sulla base DEla gravità dei fatti, elemento in ordine al quale la Difesa nulla ha allegato. 4. Ricorso di PP GO. 8 Anche il ricorso proposto nell'interesse PP RA è infondato. La TE di appello ha individuato gli elementi da cui emerge che il ricorrente venne nominato, dal capoclan SA Seminare, capogruppo di Caltagirone, al posto di LI NA NG (pg. 31) facendo riferimento alle intercettazioni, progr. n. 223 e 224, e alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Corra e LI, entrambi esaminati dalla TE di appello. La sentenza impugnata ha anche risolto le denunciate contraddizioni nel narrato DE LI, quanto al periodo DEla partecipazione DE RA (2005 invece che 2015), sulla base DEl'autoevidenza DEle conversazioni intercettate, sopra richiamate, che hanno registrato inequivocabilmente il conferimento DEl'incarico di capogruppo all'interno DE sodalizio. 4.1. Con riguardo all'interpretazione - contestata dal ricorrente - DEle intercettazioni DEl'11.3.2015 progr. n. 223 e 224, che costituisce l'elemento probatorio fondamentale ai fini DEl'affermazione di responsabilità DE RA, ritiene il Collegio che non ricorra il travisamento denunciato rispetto all'intercettazione DEl'11.3.2015 n. 223 e di quella successiva, attingendo la critica difensiva il significato DEla fonte di prova (ricostruito razionalmente dalla sentenza impugnata) e non il significante DE dato probatorio. Quanto al loro contenuto - contrariamente a quanto assume la Difesa - dalla stessa emerge, in maniera univoca, il progetto imprenditoriale DE RA, che ne mette a parte il EM, coinvolgendo lui e il sodalizio mafioso di cui quest'ultimo è esponente apicale, laddove, durante la conversazione, gli chiede esplicitamente di partecipare, intendendo che i profitti di tale impresa sarebbero confluiti nelle casse DEla associazione mafiosa attraverso, appunto, il suo vertice, che sarebbe divenuto "la banca DE supermercato". La conversazione, inoltre, dà conto DE ruolo primario che era stato riconosciuto a "Nuccio" (come viene chiamato il ricorrente) per risolvere le "questioni" DE clan, essendo stato posto a capo DE gruppo di Caltagirone. Nell'ottica di tale ricostruzione, si pone in linea di coerenza il disappunto espresso da LI NA NG, che da quel ruolo è stato estromesso ("abbiamo buttato le persone giuste", sarà il commento registrato durante una conversazione), mentre non rappresenta un elemento contrario la affermazione (conversazione progr. 2507) che il RA non sia conosciuto dagli altri sodali. Come si sa, la condotta di partecipazione all'associazione per DEinquere di cui all'art. 416-bis cod. pen. è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi, indipendenti dall'esistenza di un formale atto di inserimento nel sodalizio e da uno stretto contatto con gli altri sodali, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati, essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione di metodi SI (Sez. 2 n. 55141 DE 16/07/2018, Rv. 274250; conforme Sez. 3 n. 2351 DE 18/11/2022 -dep. 2023- Rv. 284057-02). 4.2. Con riguardo alla denunciata carenza motivazionale in ordine all'attendibilità dei collaboratori, deve osservarsi che si tratta di un motivo inedito, non avendo i difensori DE ricorrente attinto tale specifico profilo con i rispettivi atti di gravame avverso la sentenza di primo 9 grado, rinvenendosi solo un fugace accenno a pag. 9 punto 2 DEl'appello a firma DEl'avvocato Trantino. Questo spiega la mancanza di argomentazione da parte DEla TE di appello, la quale si è limitata a rilevare che il narrato di AL risulta riscontrato dalla richiamata conversazione (n. 223) circa il ruolo di responsabile di Caltagirone, in successione rispetto a LI NA NG, e come, in ogni caso, non risulti decisivo il suo propalato ai fini DEl'affermazione di responsabilità (pagina 32 DEla sentenza impugnata), stante la chiara autoevidenza DEle conversazioni intercettate. Quanto alle dichiarazioni di Corra, la sentenza dà atto di quanto riferito nel giudizio di appello, in cui il collaboratore ha ricordato - quale affiliato al clan catanese Santapaola/Ercolano - gli incontri con RA, finalizzati all'attuazione di attività estorsive. Risulta, dunque, infondata anche la doglianza incentrata sulla mancanza di riscontri esterni al propalato dei collaboratori di giustizia, il cui contributo non risulta decisivo ai fine DEl'affermazione di responsabilità, essa poggiando sul contenuto DE compendio intercettivo. 4.3. Con riguardo alla prova DEla partecipazione DE RA al sodalizio, contestata dalla difesa ricorrente, si osserva, in linea generale, che l'incarico di cui si ha cognizione dalle conversazioni intercettate non costituisce una mera investitura partecipativa, attraverso il compimento di un rituale di affiliazione, quanto, piuttosto, il conferimento di un incarico fiduciario all'interno DE consesso criminale, laddove il RA viene individuato - dall'esponente apicale - quale referente di un intero gruppo, con estromissione DE precedente titolare. L'affidamento di un tale incarico costituisce, all'evidenza, il riconoscimento - da parte DE rappresentante apicale DE sodalizio - di una chiara, consapevole, affatto occasionale adesione al comune progetto criminale e rivela, logicamente, la consapevolezza, in capo all'investito, DEl'esistenza DEla consorteria criminale e DEla volontà di associarsi ad essa, onde perseguire gli scopi tipici DE sodalizio mediante l'utilizzo DE metodo mafioso, laddove egli si pone a disposizione, in maniera significativa, sia personalmente che con le proprie risorse economiche, DE sodalizio ben consapevole di agire nell'interesse DEl'associazione mafiosa. In tal senso, si rivela il ruolo attivo svolto nel sodalizio - con continuità e affidabilità - dall'imputato, esso costituendo il necessario presupposto fattuale di quella investitura, che consente, pertanto, di inferire la prova DEla condotta di partecipazione. Non si discute, cioè, DE mero compimento di formalismi rituali, emergendo, piuttosto, dalle captazioni che il EM riconosce al RA la capacità decisionale diretta a risolvere eventuali questioni emergenti tra i sodali;
e ciò rende evidente il compimento di "atti di militanza associativa", che richiedono la comprovata "messa a disposizione" ovvero, in concreto, il compimento di azioni, preventivamente assegnate, teleologicamente orientate alla realizzazione degli scopi associativi. Quello svolto dal RA nel contesto associativo di riferimento risulta essere un ruolo dinamico e funzionale, poiché egli, per meritare quell'investitura, non può che aver 'preso parte' al fenomeno associativo, condividendone le dinamiche fino ad assurgere a punto di riferimento DE gruppo. 10 Può, cioè, affermarsi che nella titolarità di un tale incarico si concretizzi la partecipazione associativa DE Tangarra, giacché esso rende evidente come egli "si trovi in un rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo DE sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione DE quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo" (Sez. un. Mannino). Tanto è sufficiente - a prescindere dalla acquisita prova DE compimento di specifici atti esecutivi DE programma criminoso, che, peraltro, è anche emersa nel dibattimento (dichiarazioni di Corra circa la partecipazione ad attività estorsiva) - per ritenere integrata la contestata partecipazione associativa, secondo la linea interpretativa accreditata da plurimi approdi giurisprudenziali, nella composizione più autorevole di questa TE, come confluiti nel più recente arresto DEla sentenza Sez. Un. Modaffari. In tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno ribadito che la partecipazione non deve necessariamente possedere - di per sé - una carica elevata di apporto causale alla vita DEl'intera associazione o di un suo particolare settore, come richiesto per il concorrente esterno, ma deve in ogni caso porsi come comportamento concreto, teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico, sì da potersi ritenere condotta indicativa DElo stabile inserimento DE soggetto nel gruppo. Può, dunque, affermarsi che l'acquisizione consapevole, in un contesto di effettività e serietà, DEl'incarico di capogruppo di un segmento DEla consorteria criminale, ove emerga l'adesione libera e volontaria a quella consapevole scelta e una reciproca vocazione di "irrevocabilità" (intesa, nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente), testimonia in fatto, e non solo nelle intenzioni, il rapporto organico tra singolo e struttura. A queste condizioni, la "messa a disposizione" non solo costituisce l'effetto DEl'ammissione al gruppo, ma indica un comportamento oggettivo e non solo intenzionale, attuale e non meramente ipotetico che finisce così per concretizzare e rendere riconoscibile il profilo dinamico DEla partecipazione. 4.5. Non è consentita in sede di legittimità la rivalutazione DE trattamento sanzionatorio, in presenza di una motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria sul punto. A pagina 32 DEla sentenza impugnata la TE di appello ha congruamente giustificato il diniego DEle circostanze attenuanti generiche, in ragione DEla biografia criminale DE ricorrente, e DEla gravità DE fatto contestato, quali elementi denotanti una spiccata inclinazione a DEinquere. 5. Ricorso di CO PO Anche questo ricorso risulta infondato. 5.1. In primo luogo, deve osservarsi che i Giudici di merito hanno dato conto DEla acclarata esistenza DEla famiglia catanese di Cosa Nostra nell'area calatina, quale dato giudiziario emergente incontrovertibilmente dalle sentenze irrevocabili acquisite al fascicolo processuale. 5.2. Con riguardo alla partecipazione DE PO al sodalizio, la Difesa lamenta l'assenza di adeguato vaglio DEl'attendibilità intrinseca DE collaboratore di giustizia ED LI, e 11 contesta la credibilità DEle sue dichiarazioni sotto il profilo estrinseco, per avere egli riferito di voci correnti e de relato circa l'appartenenza DE PO al gruppo criminale DE collaboratore di giustizia. Osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha considerato come l'attendibilità intrinseca DE collaborante sia accreditata dal vaglio di precedenti sentenze passate in giudicato, non risultando neppure allegato un intento calunnioso nel presente procedimento. In merito alla valenza dimostrativa DEle dichiarazioni DE collaboratore di giustizia LI ED e alla asserita natura de relato DE suo propalato, riferisce la sentenza impugnata che, dalla pronunzia di primo grado, si apprende che il predetto collaboratore, esaminato nel dibattimento, vantava una lunghissima militanza associativa (ultraquarantennale), quale 'uomo d'onore', con rapporti di conoscenza e frequentazione con esponenti di vertice, quale SA EM. Questo comporta che i fatti e le circostanze attinenti alla vita e alle attività DE sodalizio, attraverso i quali egli era venuto a conoscenza anche DEla partecipazione alla medesima consorteria DE PO -nei cui confronti aveva anche effettuato una positiva individuazione fotografica nel corso DEla sua collaborazione- appartengono al suo personale e diretto patrimonio conoscitivo. La valutazione operata dalla TE di appello in ordine alla natura DEle dichiarazioni DE collaboratore di giustizia, escludendo che esse possano essere considerate de relato, sono giuridicamente coerenti con il costante orientamento giurisprudenziale a tenore DE quale, laddove le dichiarazioni provengano da soggetto che abbia militato all'interno di un consesso DEinquenziale, e riguardino la vita o l'attività DE sodalizio e siano state rese sulla base di fatti appresi dal dichiarante nella sua qualità di partecipe all'associazione, non si verte in ipotesi di esternazioni de relato (da ultimo, Sez. 1 n. 17647 DE 19/02/2020, Rv. 279185), in quanto appartenenti all'esperienza diretta DE propalante, prima ancora che alla sua conoscenza, come quando riferisca DEl'esistenza e DEla struttura DEl'organizzazione nelle sue articolazioni o DE sistema di gestione o cogestione DE settore DEle estorsioni. In tali ipotesi, le dichiarazioni così rese, e con tali contenuti, si prestano idonee ad assumere valore probatorio se positivamente riscontrate da elementi fattuali esterni (Sez. 5, n. 24711 DE 10/04/2002 Rv. 222616). Nei confronti di PO, la TE di appello ha considerato, quale riscontri estrinseci, quelli provenienti dal compendio intercettivo, in specie, costituito: - dalla conversazione DE 10 marzo 2015 progr. 134, nel corso DEla quale la voce DE PO veniva riconosciuta dalla polizia giudiziaria (riconoscimento corroborato da altro elemento individualizzate fornito dallo stesso imputato, circa un'autovettura DE padre), cosicché risulta smentita la tesi difensiva incentrata sulla mancata partecipazione DEl'imputato alla detta conversazione, mentre sulla base di tale riconoscimento è stata possibile la identificazione DEl'imputato anche nelle successive conversazioni;
- dalla conversazione ambientale DE 21 agosto 2015, in cui gli interlocutori, facendo riferimento alla recente investitura DE PO (unitamente a RA) quale capogruppo di Caltagirone, lo indicano con espressioni come "u magnaccio" e "u macellaio", che risultano coerenti con gli accertamenti DEla polizia giudiziaria, circa pregresse condanne DE 12 PO per favoreggiamento DEla prostituzione e la gestione di una macelleria;
- dalla conversazione, sempre DE 10 marzo 2015, progr. 176, che faceva registrare il coinvolgimento DE PO (anche in tal caso individuato perché gli interlocutori lo appellano come "u magnaccio") in una attività estorsiva, avendo la TE di merito indicato puntualmente le ragioni DEl'inequivoco significato attribuibile a quella captazione e a quelle successive correlate, indicative, appunto, DEl'attività illecita in corso, appartenente al programma criminoso DEl'associazione. Insomma, sono state valutate correttamente le intercettazioni, che risultano oggettivamente indicative, anche a prescindere dalla chiamata in correità DE collaboratore ED LI, DEla partecipazione DEl'imputato al sodalizio criminale e DE suo ruolo di capogruppo di Caltagirone. 5.3. Parimenti infondata l'obiezione che attinge la ricostruzione DE ruolo 'dinamico' DE ricorrente all'interno DE sodalizio che, come si è visto, risulta coinvolto in attività estorsiva, oltre a ricevere l'investitura di capogruppo. Richiamando le osservazioni già svolte in merito alla linea ermeneutica di questa TE secondo cui integra il reato di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso la condotta di colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo DE sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione DE quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione DEl'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi, si osserva come sia la partecipazione ad attività estorsiva unitamente ad altri sodali, sia, soprattutto, l'investitura, da parte DE capoclan, che lo colloca in posizione di primazia rispetto agli altri sodali, sono condotte dotate di incontestabile autoevidenza nel senso DEla intraneità e DEla partecipazione alla vita e alle dinamiche DEla societas sceleris, di talchè, ai fini DEla affermazione di penale responsabilità a titolo di partecipazione non vi può essere ragionevole dubbio in merito alla dimostrazione DEl'effettivo inserimento DE PO nella struttura organizzata, ricostruita attraverso condotte univocamente sintomatiche, costituite nell'assunzione di un ruolo concreto e di primazia nell'organigramma criminale, oltre che nello svolgimento di attività esecutive DE programma (Sez. 2, n. 25452 DE 21/02/2017, Rv. 270171). 5.4. Non coglie nel segno neppure il quarto motivo che denuncia travisamenti DEle intercettazioni ambientali, ma, in realtà, tenta di avvalorare una diversa interpretazione DE loro contenuto, riportato nel corso DE motivo, operazione non consentita in sede di legittimità. In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento DEla prova") vede circoscritta la cognizione DE giudice di legittimità alla verifica DEl'esatta trasposizione nel ragionamento DE giudice di merito DE dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, DE "significante", ma non DE "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito DEl'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 DE 09/06/2022, Rv. 283370). 13 Nel caso di specie, invece, la doglianza attiene al significato DEle intercettazioni - laddove il ricorrente contesta l'identificazione DE conversante nel colloquio DE 10.3.2015 alle ore 15.00 e l'identificazione DE AC, di cui si parla nella intercettazione 9280 DE 15.3.2015 - e non certo al modo in cui la prova viene trasposta nel ragionamento DE giudice. 5.5. Del tutto infondata la doglianza veicolata con il quinto motivo, con cui ci si duole DEl'errata individuazione DE reato più grave. Secondo la Difesa sarebbe più grave la tentata estorsione aggravata accertata con la sentenza irrevocabile DE 5 maggio 2005 DEla TE di appello di IA (irrevocabile il 6 dicembre 2006). Invece, come ha correttamente osservato la sentenza impugnata, la pena per il DEitto di cui all'art. 416 bis co. 1 e 4 cod. pen. è compresa in una forbice da dodici a venti anni;
quella per la tentata estorsione aggravata anche dall'art. 7 d.l. n. 151/1991 (ora art. 416bis.1 cod. pen.), contempla una pena massima edittale pari ad anni 11 mesi 1 e giorni 10 di reclusione. La TE di appello ha fatto, dunque, corretta applicazione DE principio di diritto a tenore DE quale, in tema di reato continuato, deve essere considerato come reato più grave quello punito in astratto con la pena edittale più severa (Sez. 2, n. 36107 DE 16/05/2017, Rv. 271031). 5.6. Il sesto motivo, che attinge il diniego DEle circostanze attenuanti generiche, risulta inammissibilmente declinato, non confrontandosi il ricorrente con la specifica motivazione con la quale la TE di appello ha replicato ad analoga doglianza, facendo leva per la decisione avversata sul grave precedente specifico e per la condanna per il DEitto di favoreggiamento DEla prostituzione, quali elementi significativi di una spiccata inclinazione DEinquenziale. 6. Il rigetto dei ricorsi di PO e RA comporta, ex lege, la condanna al pagamento DEle spese processuali. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di ZO e SA Di DE e di RI LA comporta la condanna anche al pagamento di una somma in favore DEla Cassa DEle ammende che si stima equo liquidare in euro 3000. Tutti i ricorrenti vanno, inoltre, condannati, in solido tra loro, alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla costituita parte civile, Associazione IOpizzo IA Onlus, liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di PO CO e RA PP, che condanna al pagamento DEle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di Di DE ZO, Di DE SA e LA RI, che condanna al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla cassa DEle ammende. Condanna, inoltre, tutti i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Associazione IOpizzo IA Onlus, che liquida in complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, addì 22 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il P ,, siÒente
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona DE Sostituto Procuratore FERDINANDO LIGNOLA che ha concluso per l'inammissibilita' per le posizioni di:Di DE ZO;
Di DE SA;
LA RI;
e per il rigetto per le posizioni di: PO CO;
RA PP. La parte civile Associazione IO IZ IA Onlus rappresentata dall'avvocato TA TA ha depositato memoria di costituzione in giudizio concludendo per il rigetto o la inammissibilità dei ricorsi, con la liquidazione DEle spese come da nota Penale Sent. Sez. 5 Num. 14921 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 22/01/2024 spese che allega. L'avv. FAUSTO AMATO in sostituzione DEl'avvocato TA, per la parte civile Associazione IO IZ IA Onlus, si riporta alle conclusioni già depositate in cancelleria in data 17.01.2024 a firma DEl'avv. CATALANO, e chiede la liquidazione DEle spese come da nota allegata. L'avv. IN MERLINO insiste nell'accoglimento DE ricorso;
L'avv. PE RABBITO insiste nell'accoglimento DE ricorso;
L'avv. GABRIELE CANTARO insiste nell'accoglimento DE ricorso;
in particolare, conclude per l'annullamento senza rinvio;
L'avv. MARIA DONATA LICATA insiste nell'accoglimento DE ricorso;
L'avv. IN MAIELLO insiste nell'accoglimento DE ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata la sentenza DEla TE di appello di IA, che, in parziale riforma DEla decisione DE Tribunale di Caltagirone - che aveva dichiarato, per quanto qui rileva, SA Di DE, RI LA, CO PO, PP RA colpevoli di associazione mafiosa, aggravata ai sensi DE comma 4 DEl'art. 416-bis cod. pen., in relazione alla partecipazione all'associazione denominata "cosa nostra", famiglia di Caltagirone, di cui al capo A2); SA Di DE e RI LA anche per reati scopo;
mentre, ZO Di DE era stato condannato solo per detenzione di armi e munizioni (capo C12) - ha rideterminato la pena nei confronti di SA Di DE e RI LA, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Ricorrono per cassazione, con il ministero dei rispettivi difensori, i predetti imputati. I motivi di ricorso saranno enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi DEl'art. 173 disp.att. cod. proc. pen .. 3. Di DE ZO, condannato a 2 anni, 4 mesi di reclusione e 4000 euro di multa, per detenzione di armi e munizioni, ha proposto due motivi, affidati al ricorso a firma DE difensore di fiducia avv. PP Ragazzo. 3.1. Con il primo motivo, relativo al solo capo C12 (violazione legge armi), denuncia vizio di motivazione con riguardo alla interpretazione di alcuni colloqui, intercettati all'interno DEla sala colloqui DE carcere, tra SA Di DE e i familiari, nei quali si parla di "sviluppa corrente", galline, pavoni, faraone, colombi e titine, per riferirsi effettivamente ad animali che l'imputato allevava, e non certo alla disponibilità di armi, che sarebbero state spostate in altro luogo, come ritenuto dai giudici di merito. 2 Il Il secondo motivo lamenta vizio DEla motivazione in relazione al diniego DEle attenuanti generiche, stante l'assenza di precedenti e il ruolo marginale DEl'imputato. 4. DI NE SA, condannato a 21 anni di reclusione per associazione mafiosa e numerosi reati scopo (armi, estorsione tentata e consumata), ha proposto, per il tramite DE difensore di fiducia avv. PP Ragazzo, due motivi, con i quali denuncia vizi di motivazione: 4.1. con riferimento al solo capo C12 (violazione legge armi), per cui si duole DEla interpretazione dei colloqui intercettati nella sala colloqui DE carcere, tra l'imputato e i suoi familiari, che non farebbero riferimento ad armi, come si legge in sentenza, ma ad animali allevati dal ricorrente;
4.2. con riguardo al diniego DEle attenuanti generiche, negate solamente per i precedenti DEl'imputato, in violazione DEl'onere motivazionale. 5. NO RI, condannato per associazione mafiosa ed estorsione aggravata a 13 anni di reclusione, ha proposto, per il tramite DE difensore di fiducia avvocato Enzo Merlino, tre motivi: 5.1. il primo, riferito al reato associativo, denuncia vizio di motivazione in relazione alla incongruenza, già segnalata con l'appello, e non superata dalla TE territoriale, DEle fonti di prova su cui si è fondata la affermazione di responsabilità: quanto alle intercettazioni di conversazioni ambientali captate il 15 marzo 2015 (progr. 362, 363, 364), non emergendo la prova DEla presenza DE Paladino all'interno DEla masseria DE EM, perché il riconoscimento vocale era avvenuto, da parte DEla polizia giudiziaria, senza l'ausilio di una perizia fonica;
l'episodio DE 21 marzo 2015 viene ricostruito con contraddizioni segnalate e non risolte dalla TE di appello;
alcun rilievo può riconoscersi al rinvenimento di un biglietto con il riferimento telefonico DE LA nella disponibilità DE EM con cui esistevano rapporti di lavoro che lo giustificano. 5.2. Vizi DEla motivazione sono denunciati, con il secondo motivo, riguardante la condanna per estorsione (capo F2), in quanto fondata su travisamento di alcuni colloqui intercettati, tra il ricorrente e ON RI, posti a fondamento DEl'affermazione di responsabilità, nonostante le dichiarazioni contrarie DEla vittima, che escludeva la sua partecipazione nella vicenda estorsiva. 5.3. Con il terzo motivo, ci si duole DEl'immotivato diniego DEle attenuanti generiche. 6. GO PP, condannato per il solo reato associativo a 10 anni di reclusione, ha proposto quattro motivi, per il tramite dei difensori di fiducia avvocato prof. ZO Maiello e AR AT AT. 6.1. Con il primo motivo denuncia erronea applicazione DEl'art. 416 bis cod. pen. e correlati vizi DEla motivazione, dolendosi DEl'omessa considerazione dei motivi di appello, riproposti sinteticamente con il ricorso, con i quali si contestava l'attendibilità dei collaboratori AL e RA, e la mancanza di prova DEla partecipazione all'associazione, ridotta dalla TE di appello a mero status in spregio agli approdi giurisprudenziali incentrati sul ruolo dinamico e funzionale DE sodale, non essendo stata accertata l'affectio societatis, il compimento di atti empiricamente verificabili e la rilevanza DE contributo offerto dal ricorrente. In realtà, può solo, 3 al più, ritenersi provata - dai colloqui intercettati - una mera investitura, ma non la íntraneità DE RA al clan;
ci si duole anche DEla sottovalutazione dei rapporti familiari con SA EM, che ne giustificavano i colloqui con lo stesso, intercettati durante le indagini e posti a fondamento DEla affermazione che EM avesse investito RA DEla nomina di capogruppo di Caltagirone. 6.2. Il secondo motivo denuncia il travisamento DEla prova rappresentata dalle intercettazioni DEl'11.3.2015 n. 223 e 244, nelle quali manca qualsiasi riferimento a dinamiche associative e a condotte criminose DEl'imputato; 6.3. Con il terzo motivo ci si duole DEla violazione di legge e DE correlato vizio di motivazione, in relazione al giudizio di attendibilità dei collaboratori AL e RA, espressamente devoluto alla TE, ed alle incongruenze DE loro narrato, nonché all'assenza di riscontri esterni in merito alla condotta partecipativa DE ricorrente, non potendo ritenersi tali le ulteriori conversazioni intercettate (5280 DE 29.1.2015, 2507 DE 21.8.2015). 6.4. L'ultimo motivo attinge il trattamento sanzionatorio e denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di commisurazione DEla pena. 7. PO CO, condannato per il solo reato associativo di cui al capo A2, ritenuta la continuazione con fatti (artt. 56-629 e 416-bis cod. pen.) già giudicati con sentenza DE 5 maggio 2005 DEla TE di appello di IA, irrevocabile 06/12/2006, alla pena di 13 anni e sei mesi di reclusione, ha svolto sei motivi, assistito dai difensori di fiducia avvocati PP Cantaro e AB BB. 7.1. Con i primi due motivi contesta l'attendibilità DE collaboratore LI ED e la stessa utilizzabilità DEle sue dichiarazioni, in quanto generiche, autoreferenziali ed inidonee ad identificare il ruolo dinamico e funzionale DE PO nel clan;
il collaborante, uscito dalla famiglia mafiosa fin dal 2009, riferisce, a carico DE ricorrente, voci correnti apprese da concittadini, senza individuare facta condudentia espressivi DEla partecipazione dinamica alla società criminosa. In realtà, si tratta di propalazioni deboli, fondate su inferenze generiche e inattendibili. 7.2. Con il terzo motivo, afferente ancora alle dichiarazioni di LI, ci si duole DEl'assenza di validi riscontri, non potendo essere ritenute tali le intercettazioni ambientali, nelle quali non può dirsi certo il riferimento al PO attraverso i soprannomi "u macellaiu" e "u magnacciu", atteso che non risponderebbe al vero che la moglie abbia mai gestito una macelleria, per cui, probabilmente, le conversazioni si riferiscono ad altro soggetto, tale EM CO. 7.3. Il quarto motivo denuncia travisamento DEla prova in relazione all'interpretazione DEl'intercettazione DE 10.3.2015 DEle ore 15.00, quanto alla partecipazione associativa DE PO;
all'intercettazione DE 15.3.2015, n. 9820 ed all'intercettazione DE 21.8.2015 tra LI NA NG e AP AN, in riferimento al ruolo DE PO nel clan;
7.4. Con il quinto motivo, è dedotta la violazione DEl'art. 81 cod. pen., in relazione all'individuazione DEla violazione più grave nella determinazione DEla pena (che risulterebbe essere il DEitto di tentata estorsione e non quello di associazione mafiosa). 4 7.5. Infine, è denunciata violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen., in riferimento al diniego DEle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi di ZO Di DE, SA Di DE e RI LA risultano inammissibili;
quelli di CO PO e PP RA non sono fondati e vanno rigettati. 2. Ricorsi nell'interesse di ZO e SA Di DE: entrambi i comuni motivi formulati dai ricorsi sono manifestamente infondati. 2.1. Quanto al primo motivo (incentrato sulla interpretazione DEle intercettazioni) va ricordato che, in tema di valutazione DE contenuto di intercettazioni, la censura di diritto può riguardare soltanto la logica DEla chiave interpretativa (Sez. 5, n. 3643 DE 14/07/1997, Rv. 209620); l'interpretazione DE linguaggio e DE contenuto DEle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione DE giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri DEla logica e DEle massime di esperienza: così Sez. 6, n. 35680 DE 10/06/2005, Rv. 232576). Si tratta di un principio ormai consolidato, accreditato anche dall'approdo DEle Sezioni Unite 'Sebbar' (Sez. un. n. 22471 DE 26/02/2015 -dep. 28/05/2015- Rv. 263715), così massimata: "In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione DE linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione DE giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità" - Conforme la successiva giurisprudenza: Sez. 3, n. 35593 DE 17/05/2016, Rv. 267650, Sez. 2, n. 50701 DE 04/10/2016, Rv. 268389; Sez. 3 n. 44938 DE 05/10/2021, Rv. 282337). Ed è proprio una rilettura DE contenuto DEle conversazioni intercettate che i ricorrenti propugnano, al fine di desumerne un significato alternativo a quello che la TE di appello ha, invece, DE tutto ragionevolmente, tratto dall'esplicito riferimento ad armi micidiali registrato in precedenti conversazioni, utilizzate, quindi, come logica chiave di lettura che ha consentito di dare un significato univoco alla conversazione de qua, nella quale si è riscontrato l'uso di termini che non trovano una spiegazione coerente con il tema DE discorso, ma, viceversa, si spiegano nel contesto ipotizzato nella formulazione DEl'accusa (Sez. 5, n. 3643 DE 14/07/1997, Rv. 209620), come dimostrato, alla fine, dagli esiti DEla perquisizione domiciliare a carico di SA Di DE. Va, dunque, ribadito che il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto DEla conversazione, un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerge, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine viene utilizzato per indicare altro, anche tenuto conto DE contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 DE 17/05/2016, Rv. 267650). La conseguente affermazione di responsabilità, intervenuta all'esito di un procedimento valutativo rispettoso dei richiamati criteri euristici, è scevra da vizi. 5 2.2. Anche il secondo motivo - con cui i ricorrenti si dolgono DE mancato riconoscimento DEle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato. I ricorsi non si confrontano con la motivazione DEla sentenza impugnata, che ha fatto leva - oltre che sul curriculum criminale di entrambi - in specie, sul numero di armi sequestrate, per ZO Di DE, e sulla gravità dei fatti contestati, per SA Di DE, quali elementi deponenti per una spiccata inclinazione a DEinquere. Si tratta di una valutazione sicuramente allineata al consolidato canone ermeneutico per cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice DE merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini DEla concessione o DEl'esclusione (Sez. 5, n. 43952 DE 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse DEl'imputato (Sez. 6, n. 42688 DE 24.09.2008, Rv. 242419; conf. Sez. 5, n. 43952 DE 13/04/2017, Rv. 271269), essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il riconoscimento DE beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità DE colpevole o all'entità DE reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 DE 18/01/2011, Rv. 249163; Sez. 2, n. 23903 DE 15/07/2020, Rv. 279549). 3. Ricorso di RI NO. Il ricorso è declinato riproponendo doglianze alle quali la sentenza impugnata ha fornito risposte non manifestamente illogiche, né contraddittorie, e senza confrontarsi con le stesse, nel tentativo di conseguire una, non consentita, alternativa interpretazione DE materiale istruttorio, invece, congruamente analizzato dai Giudici di merito. E' bene ricordare che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione DE giudizio di merito, bensì la verifica DEla struttura logica DE provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza DE giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema TE non ha alcun potere di sostituzione al fine DEla ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Né la Suprema TE può trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato. Invero, solo l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato può essere sottoposto al controllo DE giudice di legittimità, al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole DEla logica, oltre che DE diritto, e all'esigenza DEla completezza espositiva (Sez. 6, n. 40609 DE 01/10/2008, Ciavarella, Rv. 241214). Non è dunque sufficiente che gli atti DE processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni DE giudicante e con la sua ricostruzione 6 complessiva e finale dei fatti e DEle responsabilità né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. D'altronde, motivi privi DE necessario confronto con la motivazione DEla sentenza impugnata più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 DE 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; conf. Sez. 2 , n. 42046 DE 17/07/2019 Rv. 277710). La mancanza di specificità DE motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento DEl'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni DE giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente DEl'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 DE 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 DE 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 DE 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 DE 29/01/2014 , Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 DE 17/07/2019 Rv. 277710). 3.1. Richiamate tali coordinate, va sinteticamente ricordato che gli elementi posti a fondamento DEla responsabilità DE LA per il DEitto associativo sono costituiti da una pluralità di elementi di fatto. 3.1.1. In primo luogo, viene in rilievo la partecipazione alla riunione nella masseria di EM il 15 marzo 2015, nel corso DEla quale si discute di aspetti strategici DE clan, e rivela come il ricorrente avesse ricevuto, dal capoclan EM, l'incarico di contattare l'imprenditore Sberna, sottoposto a estorsione;
compito, peraltro, non nuovo per lui. Non ha alcun pregio l'obiezione che la difesa svolge in merito al riconoscimento vocale operato dalla polizia giudiziaria, tenuto conto che si è ampiamente chiarito, da parte DEla giurisprudenza DEla TE di Cassazione, che «Ai fini DEl'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario» (Sez. 2, n. 12858 DE 27/01/2017 - dep. 16/03/2017- De Cicco e altri, Rv. 269900; vedi anche Sez. 6, n. 13085 DE 03/10/2013 - dep. 20/03/2014- Amato e altri, Rv. 259478 e Sez. 6, n. 18453 DE 28/02/2012 - dep. 15/05/2012- Cataldo e altri, Rv. 252712 - sulla non indispensabilità DEla perizia fonica). Invero, la sentenza impugnata ha evidenziato come il ricorrente (che ha chiesto il rito abbreviato) non abbia allegato elementi oggettivi sintomatici di segno contrario alla ricostruzione DE fatto dei giudici di merito, limitandosi a esprimere dubbi soggettivi, svincolati dagli atti DE processo, e in quanto tali irrilevanti in sede di legittimità (Sez. 5, n. 18999 DE 19/02/2014 - dep. 08/05/2014- C. e altro, Rv. 260409). 7 Il tema DEl'identificazione DE LA nella persona che, durante la conversazione registrata il 15.3.2015, viene appellata come "Libò" - e indicato, quindi, come partecipante alla riunione con EM SA ed altri associati, nel corso DEla quale emerge anche il ruolo svolto dall'imputato - è stato ampiamente scrutinato dalla TE di appello, osservando come il riconoscimento vocale da parte DEla polizia giudiziaria sia riscontrato da due significativi elementi processuali, la cui convergenza rende ragione DEla valutazione, DE tutto razionale, svolta dalla TE di appello in punto di identificazione DE ricorrente, correttamente valutando la non necessità DEl'invocato accertamento tecnico. 3.1.2. Ulteriore elemento valorizzato dalla sentenza impugnata, per ricostruire la partecipazione al clan mafioso DE LA, è costituito dal contenuto DEla intercettazione DE 21/3/2015, nel corso DEla quale emerge come i partecipanti alla riunione decidano di effettuare una bonifica per scongiurare la presenza di eventuali microspie: la tesi DEl'imputato - la cui presenza è registrata dalle videocamere installate nella masseria -è risultata smentita dall'attività di captazione, che dà conto DEla sua partecipazione fattiva a quell'attività, unitamente agli altri sodali. 3.1.3. Ancora, la sentenza impugnata ha indicato la partecipazione DEl'imputato, quale intermediario, alla estorsione in danno DEl' ingegnere Di AR, di cui egli stesso era un dipendente, emergente dalla conversazione DE 12/1/2015, in cui gli interlocutori mostrano disappunto per il conferimento DEl'incarico al LA di trattare con l'estorto, non avendo costoro alcuna stima DE sodale, nonché dalle conversazioni DE 31 agosto 2015 e DE 12/10/2015 che smentiscono la tesi difensiva che l'incontro, presso il cantiere DEl'imprenditore, fosse riconducibile ai rapporti di lavoro intercorrenti tra le parti. Non hanno alcun pregio, dunque, le doglianze difensive incentrate sul profilo DEl'affectio societatis, giacché il ricorrente non si confronta con la specifica motivazione, congruente con i dati probatori, che la TE di appello ha fornito (pg. 27), osservando, DE tutto razionalmente, che solo un partecipe può essere coinvolto in conversazioni che toccano argomenti DEicati, concernenti interessi cruciali e strategie DEla consorteria, come quelli ascoltati duranti le riunioni alla masseria, valorizzando il riscontro costituito dal coinvolgimento fattivo nella vicenda estorsiva, e prendendo in esame anche le deduzioni difensive incentrate sull'assenza di dichiarazioni di collaboratori a carico di LA, ritenendo DE tutto irrilevante tale dato, in presenza di un quadro probatorio granitico. 3.2. Anche il secondo motivo è oggetto di trattazione da parte DEla sentenza impugnata (pg. 27), in cui si dà conto DEl'affermazione che il ricorrente abbia svolto il ruolo di mediatore nella estorsione Di AR, emerso con limpida chiarezza dalle indicate intercettazioni. 3.3. Non ha alcun pregio neppure il terzo motivo, dal momento che le circostanze attenuanti generiche sono state negate motivatamente sulla base DEla gravità dei fatti, elemento in ordine al quale la Difesa nulla ha allegato. 4. Ricorso di PP GO. 8 Anche il ricorso proposto nell'interesse PP RA è infondato. La TE di appello ha individuato gli elementi da cui emerge che il ricorrente venne nominato, dal capoclan SA Seminare, capogruppo di Caltagirone, al posto di LI NA NG (pg. 31) facendo riferimento alle intercettazioni, progr. n. 223 e 224, e alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Corra e LI, entrambi esaminati dalla TE di appello. La sentenza impugnata ha anche risolto le denunciate contraddizioni nel narrato DE LI, quanto al periodo DEla partecipazione DE RA (2005 invece che 2015), sulla base DEl'autoevidenza DEle conversazioni intercettate, sopra richiamate, che hanno registrato inequivocabilmente il conferimento DEl'incarico di capogruppo all'interno DE sodalizio. 4.1. Con riguardo all'interpretazione - contestata dal ricorrente - DEle intercettazioni DEl'11.3.2015 progr. n. 223 e 224, che costituisce l'elemento probatorio fondamentale ai fini DEl'affermazione di responsabilità DE RA, ritiene il Collegio che non ricorra il travisamento denunciato rispetto all'intercettazione DEl'11.3.2015 n. 223 e di quella successiva, attingendo la critica difensiva il significato DEla fonte di prova (ricostruito razionalmente dalla sentenza impugnata) e non il significante DE dato probatorio. Quanto al loro contenuto - contrariamente a quanto assume la Difesa - dalla stessa emerge, in maniera univoca, il progetto imprenditoriale DE RA, che ne mette a parte il EM, coinvolgendo lui e il sodalizio mafioso di cui quest'ultimo è esponente apicale, laddove, durante la conversazione, gli chiede esplicitamente di partecipare, intendendo che i profitti di tale impresa sarebbero confluiti nelle casse DEla associazione mafiosa attraverso, appunto, il suo vertice, che sarebbe divenuto "la banca DE supermercato". La conversazione, inoltre, dà conto DE ruolo primario che era stato riconosciuto a "Nuccio" (come viene chiamato il ricorrente) per risolvere le "questioni" DE clan, essendo stato posto a capo DE gruppo di Caltagirone. Nell'ottica di tale ricostruzione, si pone in linea di coerenza il disappunto espresso da LI NA NG, che da quel ruolo è stato estromesso ("abbiamo buttato le persone giuste", sarà il commento registrato durante una conversazione), mentre non rappresenta un elemento contrario la affermazione (conversazione progr. 2507) che il RA non sia conosciuto dagli altri sodali. Come si sa, la condotta di partecipazione all'associazione per DEinquere di cui all'art. 416-bis cod. pen. è a forma libera e può realizzarsi in forme e contenuti diversi, indipendenti dall'esistenza di un formale atto di inserimento nel sodalizio e da uno stretto contatto con gli altri sodali, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati, essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione di metodi SI (Sez. 2 n. 55141 DE 16/07/2018, Rv. 274250; conforme Sez. 3 n. 2351 DE 18/11/2022 -dep. 2023- Rv. 284057-02). 4.2. Con riguardo alla denunciata carenza motivazionale in ordine all'attendibilità dei collaboratori, deve osservarsi che si tratta di un motivo inedito, non avendo i difensori DE ricorrente attinto tale specifico profilo con i rispettivi atti di gravame avverso la sentenza di primo 9 grado, rinvenendosi solo un fugace accenno a pag. 9 punto 2 DEl'appello a firma DEl'avvocato Trantino. Questo spiega la mancanza di argomentazione da parte DEla TE di appello, la quale si è limitata a rilevare che il narrato di AL risulta riscontrato dalla richiamata conversazione (n. 223) circa il ruolo di responsabile di Caltagirone, in successione rispetto a LI NA NG, e come, in ogni caso, non risulti decisivo il suo propalato ai fini DEl'affermazione di responsabilità (pagina 32 DEla sentenza impugnata), stante la chiara autoevidenza DEle conversazioni intercettate. Quanto alle dichiarazioni di Corra, la sentenza dà atto di quanto riferito nel giudizio di appello, in cui il collaboratore ha ricordato - quale affiliato al clan catanese Santapaola/Ercolano - gli incontri con RA, finalizzati all'attuazione di attività estorsive. Risulta, dunque, infondata anche la doglianza incentrata sulla mancanza di riscontri esterni al propalato dei collaboratori di giustizia, il cui contributo non risulta decisivo ai fine DEl'affermazione di responsabilità, essa poggiando sul contenuto DE compendio intercettivo. 4.3. Con riguardo alla prova DEla partecipazione DE RA al sodalizio, contestata dalla difesa ricorrente, si osserva, in linea generale, che l'incarico di cui si ha cognizione dalle conversazioni intercettate non costituisce una mera investitura partecipativa, attraverso il compimento di un rituale di affiliazione, quanto, piuttosto, il conferimento di un incarico fiduciario all'interno DE consesso criminale, laddove il RA viene individuato - dall'esponente apicale - quale referente di un intero gruppo, con estromissione DE precedente titolare. L'affidamento di un tale incarico costituisce, all'evidenza, il riconoscimento - da parte DE rappresentante apicale DE sodalizio - di una chiara, consapevole, affatto occasionale adesione al comune progetto criminale e rivela, logicamente, la consapevolezza, in capo all'investito, DEl'esistenza DEla consorteria criminale e DEla volontà di associarsi ad essa, onde perseguire gli scopi tipici DE sodalizio mediante l'utilizzo DE metodo mafioso, laddove egli si pone a disposizione, in maniera significativa, sia personalmente che con le proprie risorse economiche, DE sodalizio ben consapevole di agire nell'interesse DEl'associazione mafiosa. In tal senso, si rivela il ruolo attivo svolto nel sodalizio - con continuità e affidabilità - dall'imputato, esso costituendo il necessario presupposto fattuale di quella investitura, che consente, pertanto, di inferire la prova DEla condotta di partecipazione. Non si discute, cioè, DE mero compimento di formalismi rituali, emergendo, piuttosto, dalle captazioni che il EM riconosce al RA la capacità decisionale diretta a risolvere eventuali questioni emergenti tra i sodali;
e ciò rende evidente il compimento di "atti di militanza associativa", che richiedono la comprovata "messa a disposizione" ovvero, in concreto, il compimento di azioni, preventivamente assegnate, teleologicamente orientate alla realizzazione degli scopi associativi. Quello svolto dal RA nel contesto associativo di riferimento risulta essere un ruolo dinamico e funzionale, poiché egli, per meritare quell'investitura, non può che aver 'preso parte' al fenomeno associativo, condividendone le dinamiche fino ad assurgere a punto di riferimento DE gruppo. 10 Può, cioè, affermarsi che nella titolarità di un tale incarico si concretizzi la partecipazione associativa DE Tangarra, giacché esso rende evidente come egli "si trovi in un rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo DE sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione DE quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo" (Sez. un. Mannino). Tanto è sufficiente - a prescindere dalla acquisita prova DE compimento di specifici atti esecutivi DE programma criminoso, che, peraltro, è anche emersa nel dibattimento (dichiarazioni di Corra circa la partecipazione ad attività estorsiva) - per ritenere integrata la contestata partecipazione associativa, secondo la linea interpretativa accreditata da plurimi approdi giurisprudenziali, nella composizione più autorevole di questa TE, come confluiti nel più recente arresto DEla sentenza Sez. Un. Modaffari. In tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno ribadito che la partecipazione non deve necessariamente possedere - di per sé - una carica elevata di apporto causale alla vita DEl'intera associazione o di un suo particolare settore, come richiesto per il concorrente esterno, ma deve in ogni caso porsi come comportamento concreto, teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico, sì da potersi ritenere condotta indicativa DElo stabile inserimento DE soggetto nel gruppo. Può, dunque, affermarsi che l'acquisizione consapevole, in un contesto di effettività e serietà, DEl'incarico di capogruppo di un segmento DEla consorteria criminale, ove emerga l'adesione libera e volontaria a quella consapevole scelta e una reciproca vocazione di "irrevocabilità" (intesa, nel senso di una stabile e duratura relazione, potenzialmente permanente), testimonia in fatto, e non solo nelle intenzioni, il rapporto organico tra singolo e struttura. A queste condizioni, la "messa a disposizione" non solo costituisce l'effetto DEl'ammissione al gruppo, ma indica un comportamento oggettivo e non solo intenzionale, attuale e non meramente ipotetico che finisce così per concretizzare e rendere riconoscibile il profilo dinamico DEla partecipazione. 4.5. Non è consentita in sede di legittimità la rivalutazione DE trattamento sanzionatorio, in presenza di una motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria sul punto. A pagina 32 DEla sentenza impugnata la TE di appello ha congruamente giustificato il diniego DEle circostanze attenuanti generiche, in ragione DEla biografia criminale DE ricorrente, e DEla gravità DE fatto contestato, quali elementi denotanti una spiccata inclinazione a DEinquere. 5. Ricorso di CO PO Anche questo ricorso risulta infondato. 5.1. In primo luogo, deve osservarsi che i Giudici di merito hanno dato conto DEla acclarata esistenza DEla famiglia catanese di Cosa Nostra nell'area calatina, quale dato giudiziario emergente incontrovertibilmente dalle sentenze irrevocabili acquisite al fascicolo processuale. 5.2. Con riguardo alla partecipazione DE PO al sodalizio, la Difesa lamenta l'assenza di adeguato vaglio DEl'attendibilità intrinseca DE collaboratore di giustizia ED LI, e 11 contesta la credibilità DEle sue dichiarazioni sotto il profilo estrinseco, per avere egli riferito di voci correnti e de relato circa l'appartenenza DE PO al gruppo criminale DE collaboratore di giustizia. Osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha considerato come l'attendibilità intrinseca DE collaborante sia accreditata dal vaglio di precedenti sentenze passate in giudicato, non risultando neppure allegato un intento calunnioso nel presente procedimento. In merito alla valenza dimostrativa DEle dichiarazioni DE collaboratore di giustizia LI ED e alla asserita natura de relato DE suo propalato, riferisce la sentenza impugnata che, dalla pronunzia di primo grado, si apprende che il predetto collaboratore, esaminato nel dibattimento, vantava una lunghissima militanza associativa (ultraquarantennale), quale 'uomo d'onore', con rapporti di conoscenza e frequentazione con esponenti di vertice, quale SA EM. Questo comporta che i fatti e le circostanze attinenti alla vita e alle attività DE sodalizio, attraverso i quali egli era venuto a conoscenza anche DEla partecipazione alla medesima consorteria DE PO -nei cui confronti aveva anche effettuato una positiva individuazione fotografica nel corso DEla sua collaborazione- appartengono al suo personale e diretto patrimonio conoscitivo. La valutazione operata dalla TE di appello in ordine alla natura DEle dichiarazioni DE collaboratore di giustizia, escludendo che esse possano essere considerate de relato, sono giuridicamente coerenti con il costante orientamento giurisprudenziale a tenore DE quale, laddove le dichiarazioni provengano da soggetto che abbia militato all'interno di un consesso DEinquenziale, e riguardino la vita o l'attività DE sodalizio e siano state rese sulla base di fatti appresi dal dichiarante nella sua qualità di partecipe all'associazione, non si verte in ipotesi di esternazioni de relato (da ultimo, Sez. 1 n. 17647 DE 19/02/2020, Rv. 279185), in quanto appartenenti all'esperienza diretta DE propalante, prima ancora che alla sua conoscenza, come quando riferisca DEl'esistenza e DEla struttura DEl'organizzazione nelle sue articolazioni o DE sistema di gestione o cogestione DE settore DEle estorsioni. In tali ipotesi, le dichiarazioni così rese, e con tali contenuti, si prestano idonee ad assumere valore probatorio se positivamente riscontrate da elementi fattuali esterni (Sez. 5, n. 24711 DE 10/04/2002 Rv. 222616). Nei confronti di PO, la TE di appello ha considerato, quale riscontri estrinseci, quelli provenienti dal compendio intercettivo, in specie, costituito: - dalla conversazione DE 10 marzo 2015 progr. 134, nel corso DEla quale la voce DE PO veniva riconosciuta dalla polizia giudiziaria (riconoscimento corroborato da altro elemento individualizzate fornito dallo stesso imputato, circa un'autovettura DE padre), cosicché risulta smentita la tesi difensiva incentrata sulla mancata partecipazione DEl'imputato alla detta conversazione, mentre sulla base di tale riconoscimento è stata possibile la identificazione DEl'imputato anche nelle successive conversazioni;
- dalla conversazione ambientale DE 21 agosto 2015, in cui gli interlocutori, facendo riferimento alla recente investitura DE PO (unitamente a RA) quale capogruppo di Caltagirone, lo indicano con espressioni come "u magnaccio" e "u macellaio", che risultano coerenti con gli accertamenti DEla polizia giudiziaria, circa pregresse condanne DE 12 PO per favoreggiamento DEla prostituzione e la gestione di una macelleria;
- dalla conversazione, sempre DE 10 marzo 2015, progr. 176, che faceva registrare il coinvolgimento DE PO (anche in tal caso individuato perché gli interlocutori lo appellano come "u magnaccio") in una attività estorsiva, avendo la TE di merito indicato puntualmente le ragioni DEl'inequivoco significato attribuibile a quella captazione e a quelle successive correlate, indicative, appunto, DEl'attività illecita in corso, appartenente al programma criminoso DEl'associazione. Insomma, sono state valutate correttamente le intercettazioni, che risultano oggettivamente indicative, anche a prescindere dalla chiamata in correità DE collaboratore ED LI, DEla partecipazione DEl'imputato al sodalizio criminale e DE suo ruolo di capogruppo di Caltagirone. 5.3. Parimenti infondata l'obiezione che attinge la ricostruzione DE ruolo 'dinamico' DE ricorrente all'interno DE sodalizio che, come si è visto, risulta coinvolto in attività estorsiva, oltre a ricevere l'investitura di capogruppo. Richiamando le osservazioni già svolte in merito alla linea ermeneutica di questa TE secondo cui integra il reato di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso la condotta di colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo DE sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione DE quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione DEl'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi, si osserva come sia la partecipazione ad attività estorsiva unitamente ad altri sodali, sia, soprattutto, l'investitura, da parte DE capoclan, che lo colloca in posizione di primazia rispetto agli altri sodali, sono condotte dotate di incontestabile autoevidenza nel senso DEla intraneità e DEla partecipazione alla vita e alle dinamiche DEla societas sceleris, di talchè, ai fini DEla affermazione di penale responsabilità a titolo di partecipazione non vi può essere ragionevole dubbio in merito alla dimostrazione DEl'effettivo inserimento DE PO nella struttura organizzata, ricostruita attraverso condotte univocamente sintomatiche, costituite nell'assunzione di un ruolo concreto e di primazia nell'organigramma criminale, oltre che nello svolgimento di attività esecutive DE programma (Sez. 2, n. 25452 DE 21/02/2017, Rv. 270171). 5.4. Non coglie nel segno neppure il quarto motivo che denuncia travisamenti DEle intercettazioni ambientali, ma, in realtà, tenta di avvalorare una diversa interpretazione DE loro contenuto, riportato nel corso DE motivo, operazione non consentita in sede di legittimità. In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento DEla prova") vede circoscritta la cognizione DE giudice di legittimità alla verifica DEl'esatta trasposizione nel ragionamento DE giudice di merito DE dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, DE "significante", ma non DE "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito DEl'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 DE 09/06/2022, Rv. 283370). 13 Nel caso di specie, invece, la doglianza attiene al significato DEle intercettazioni - laddove il ricorrente contesta l'identificazione DE conversante nel colloquio DE 10.3.2015 alle ore 15.00 e l'identificazione DE AC, di cui si parla nella intercettazione 9280 DE 15.3.2015 - e non certo al modo in cui la prova viene trasposta nel ragionamento DE giudice. 5.5. Del tutto infondata la doglianza veicolata con il quinto motivo, con cui ci si duole DEl'errata individuazione DE reato più grave. Secondo la Difesa sarebbe più grave la tentata estorsione aggravata accertata con la sentenza irrevocabile DE 5 maggio 2005 DEla TE di appello di IA (irrevocabile il 6 dicembre 2006). Invece, come ha correttamente osservato la sentenza impugnata, la pena per il DEitto di cui all'art. 416 bis co. 1 e 4 cod. pen. è compresa in una forbice da dodici a venti anni;
quella per la tentata estorsione aggravata anche dall'art. 7 d.l. n. 151/1991 (ora art. 416bis.1 cod. pen.), contempla una pena massima edittale pari ad anni 11 mesi 1 e giorni 10 di reclusione. La TE di appello ha fatto, dunque, corretta applicazione DE principio di diritto a tenore DE quale, in tema di reato continuato, deve essere considerato come reato più grave quello punito in astratto con la pena edittale più severa (Sez. 2, n. 36107 DE 16/05/2017, Rv. 271031). 5.6. Il sesto motivo, che attinge il diniego DEle circostanze attenuanti generiche, risulta inammissibilmente declinato, non confrontandosi il ricorrente con la specifica motivazione con la quale la TE di appello ha replicato ad analoga doglianza, facendo leva per la decisione avversata sul grave precedente specifico e per la condanna per il DEitto di favoreggiamento DEla prostituzione, quali elementi significativi di una spiccata inclinazione DEinquenziale. 6. Il rigetto dei ricorsi di PO e RA comporta, ex lege, la condanna al pagamento DEle spese processuali. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di ZO e SA Di DE e di RI LA comporta la condanna anche al pagamento di una somma in favore DEla Cassa DEle ammende che si stima equo liquidare in euro 3000. Tutti i ricorrenti vanno, inoltre, condannati, in solido tra loro, alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla costituita parte civile, Associazione IOpizzo IA Onlus, liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di PO CO e RA PP, che condanna al pagamento DEle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di Di DE ZO, Di DE SA e LA RI, che condanna al pagamento DEle spese processuali e DEla somma di euro tremila in favore DEla cassa DEle ammende. Condanna, inoltre, tutti i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione DEle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Associazione IOpizzo IA Onlus, che liquida in complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, addì 22 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il P ,, siÒente