Sentenza breve 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 30/01/2025, n. 2093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2093 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02093/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00424/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 424 del 2025, proposto da
AL Irrigazione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B0CDC87600, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Frontoni, Gianluca Luzi, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Frontoni in Roma, via Guido D'Arezzo n. 2, come da procura in atti;
contro
Acea S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano D'Ercole, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
Technologies For Water VIs S.p.A. - Tws S.p.A., non costituito in giudizio;
nei confronti
AR SO Stabile Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Cajetano Maria Vecchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;
IO Cerasoli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia,
1) del provvedimento di aggiudicazione del 27 novembre 2024 della “Procedura ristretta n. TWS.01.24_PAM fra operatori iscritti ad un Sistema di Qualificazione per l’affidamento di lavori di realizzazione del collegamento per il trasferimento delle acque reflue depurate dal depuratore di Carpineto Romano al depuratore Pratolungo in comune di Montelanico (RM) - Lotto Unico CIG B0CDC87600” , con cui è stato dato atto che le verifiche relative al possesso dei requisiti di legge e dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla procedura, nonché dei criteri premiali offerti hanno avuto esito positivo ed è stata approvata l’aggiudicazione della gara all’operatore economico RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL con consorziata esecutrice Aleco S.r.l. Unipersonale,
2) della comunicazione ex art. 90 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 del 27 novembre 2024 con la quale è stato comunicato che la procedura di affidamento era stata aggiudicata in via definitiva,
3) dei verbali di gara nella parte in cui la Stazione Appaltante ha assegnato all’operatore economico i punteggi per l’offerta tecnica;
1) del (ove esistente) provvedimento, ignoto negli estremi e nel contenuto, che ha concluso positivamente la verifica del possesso dei requisiti di legge e dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla procedura, nonché dei criteri premiali offerti e di ogni comunicazione e/o verbale dell’intero procedimento di verifica, inclusa per quanto occorrere possa la nota di richiesta integrazioni del 29 ottobre 2024,
2) tutti gli altri atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti, lesivi degli interessi e diritti della ricorrente,
3) del contratto di appalto, ove medio tempore stipulato;
in ogni caso
4) per l’accertamento della doverosità della esclusione dalla procedura di gara dell’operatore economico RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL in ragione della mancata prova dei requisiti autodichiarati in sede di gara e conseguentemente dell’obbligo della stazione appaltante di dichiarare la decadenza dell’aggiudicatario dall’aggiudicazione medesima e la inefficacia di quest’ultima e comunque, intervenendo su di essa, annullandola e revocandola e rendendola priva di ogni effetto;
nonché
5) previa declaratoria di inefficacia del contratto di appalto nelle more stipulato, ai sensi degli artt. 121 e 122 del c.p.a., nella esecuzione del quale la ricorrente dichiara, fin d’ora, di volere subentrare ai sensi e per gli effetti dell’art. 122 c.p.a. per la condanna della stazione appaltante alla reintegrazione in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara alla ricorrente e conseguente stipulazione del contratto di appalto e condanna al risarcimento per equivalente per la parte dei lavori eventualmente eseguiti dall’illegittimo aggiudicatario;
6) ovvero, in subordine, per la condanna della stazione appaltante all’integrale risarcimento del danno a titolo di lucro cessante, perdita di chance, danno curriculare e danno emergente, con riserva di precisazione in corso di causa
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Acea S.p.A. e di AR SO Stabile Scarl;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. - Con ricorso notificato l’8 gennaio 2025 e depositato il successivo giorno 10, AL VI ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di aggiudicazione, datato 27 novembre 2024, della “Procedura ristretta n. TWS.01.24_PAM fra operatori iscritti ad un Sistema di Qualificazione per l’affidamento di lavori di realizzazione del collegamento per il trasferimento delle acque reflue depurate dal depuratore di Carpineto Romano al depuratore Pratolungo in comune di Montelanico (RM) - Lotto Unico CIG B0CDC87600”, indetta da EA s.p.a. con lettera di invito n. TWS.01.24_PAM del 14 marzo 2024.
2. - La ricorrente propone un unico motivo di impugnazione, con il quale denunzia che l’aggiudicatario SO AR, nella propria offerta tecnica ha dichiarato quanto segue:
- con riferimento al parametro di valutazione K.1.1.1.1. del Discipinare, avente ad oggetto l’esperienza maturata nel ruolo di Direttore tecnico di commessa per un unico appalto lavori nella categoria OG 6 di importo superiore a 5.382.000,00 € eseguito con buon esito, il SO ha risposto “Importo appalto ≥ 7.500.000,00 €”;
- con riferimento al parametro di valutazione K1.1.2.2 del Disciplinare, avente ad oggetto l’esperienza maturata nel ruolo di Direttore di Cantiere (di cui al punto 1.1.2.1) nell'ambito di realizzazione di nuovi collettori fognari, il SO ha risposto “Nuovi collettori fognari ≥ 5000 metri con almeno n°3 stazioni di sollevamento”;
Tali requisiti sono stati declinati in gara dalla controinteressata mediante contratto di avvalimento con l’Ing. IO Cerasoli, che ha dichiarato di possedere:
- Esperienza maturata nel ruolo di Direttore Tecnico di commessa per un unico appalto lavori nella categoria OG 6 di importo superiore ad Euro 5.382.000,00 eseguito con buon esito;
- Esperienza maturata nel ruolo di Direttore di Cantiere nell’ambito di realizzazione di nuovi collettori fognari > 5000 metri con almeno n. 3 stazioni di sollevamento;
e ciò per avere diretto su incarico del RTI composto da SO Integra Soc. Coop. e Acqua e Ambiente Società Consortile a r.l., l’appalto affidato dalla Regione Lazio ed avente ad oggetto la Realizzazione delle adduttrici, delle reti fognarie e della razionalizzazione della depurazione per il risanamento igienico – sanitario nel comprensorio dei Castelli Romani: Comuni di Rocca Priora, Palestrina, San Cesareo, Rocca di Papa, Montecompatri, Grottaferrata e Marino per l’importo complessivo di euro 28.829.924,37.
La ricorrente, tuttavia, precisa che nell’ambito del ridetto appalto, la cui esecuzione era iniziata nell’anno 2017, l’ing. Cerasoli ha ricoperto il ruolo di Direttore Tecnico di Commessa e di Cantiere solo per il periodo dal 12-15 maggio 2017 fino al 30 dicembre 2022, allorchè erano già stati eseguiti lavori per euro 26.926.044,41.
Pertanto, secondo la tesi della ricorrente, nel periodo di tempo in cui l’ing. Cerasoli è stato direttore tecnico, sono stati eseguiti e contabilizzati lavori per un importo pari ad euro 3.487.969,21, di cui solamente una parte pari ad euro 1.143.993,72 per la realizzazione di nuovi collettori fognari.
In ragione di tanto, la Commissione di gara avrebbe dovuto parametrare la valutazione dei due requisiti di cui ai punti K.1.1.1.1. e K1.1.2.2 alla durata e all’entità delle opere realizzate durante lo svolgimento dell’incarico da parte del detto professionista, e, pertanto:
- avrebbe dovuto escludere SO AR (o, in subordine, attribuirle un punteggio pari a 0) per il primo dei due subcriteri (K.1.1.1.1.);
- avrebbe potuto attribuire un punteggio non superiore a 2, mentre avrebbe dovuto per il secondo subcriterio (K1.1.2.2).
3. – EA s.p.a. e SO AR si sono costituite in giudizio eccependo, con le rispettive memorie, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
4. - Il ricorso, chiamato alla camera di consiglio del 28 gennaio 2025 fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, è suscettibile di essere definito mediante sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
5. – L’unico motivo proposto dalla ricorrente è infondato e non può trovare accoglimento –il che induce il Collegio a non esaminare le eccezioni di rito delle resistenti-, in quanto il Disciplinare di gara:
- al punto K1.1.1.1, non differenzia gli importi delle opere seguite dal Direttore tecnico di commessa ai fini dell’attribuzione dei punteggi, ma fa riferimento, con tenore complessivo ed omnicomprensivo, a “l’esperienza maturata nel ruolo di Direttore tecnico di commessa per un unico appalto lavori nella categoria OG 6 di importo superiore a 5.382.000,00 € eseguito con buon esito”: pertanto, non risulta contestabile che per tale voce sia stato attribuito un dato punteggio (direttamente conseguente al valore dell’intero appalto seguito dal professionista, superiore a 7.500.000,00) alla controinteressata; né, e, a monte, che essa sia stata ammessa in gara (non trattandosi di requisito di partecipazione);
- al punto K1.1.2.2, invece, riportava una modulazione di punteggio, alla luce della quale, anche volendo –in astratto- accedere alla tesi della ricorrente, alla controinteressata avrebbero dovuto essere attribuiti 2 punti.
In definitiva, alla luce di tali considerazioni, ed atteso che nella graduatoria finale approvata da EA la ricorrente dista punti 2,437 dall’aggiudicataria, AL VI non riesce a superare la prova di resistenza, sussistendo ancora una differenza di punteggio a favore della controinteressata pari a punti 0,437.
6. – Ne segue il rigetto del ricorso.
7. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge il ricorso in epigrafe.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle resistenti costituite, che liquida in euro 3.500,00 (tremilacinquecento\00) oltre IVA e CPA se dovute per ciascuna di esse.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Achille Sinatra | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO