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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 29/04/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2683/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2683/2022 tra
AU DR CA
ATTORE
e
RUBICON SPV SRL U.S.
CONVENUTO
Oggi 29 aprile 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per AU DR CA l'avv. Rosa Riccardo in sostituzione dell'Avv. TORNANI SIMONE Per RUBICON SPV SRL U.S. l'avv. Monia Mangani in sostituzione dell'avv. BLANDINO LEONARDO
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi L'Avv. Rosa chiede la liquidazione delle spese di lite in favore del procuratore distrattario. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte opponente precisale conclusioni come da note conclusive, il procuratore di parte opposta precisa le conclusioni come da memoria del 16.1.24.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2683/2022 promossa da:
AU DR CA (C.F. ), con il patrocinio C.F._1 dell'avv. TORNANI SIMONE elettivamente domiciliato in Via Bufalini n. 58 47921 47921 Rimini Italia presso il difensore avv. TORNANI SIMONE
ATTORE contro
RUBICON SPV SRL U.S. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BLANDINO P.IVA_1 LEONARDO ( VIA DELL'UNIONE EUROPEA 6A/6B SAN DONATO C.F._2
MILANESE; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato CA LA ES conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la società Rubicon Spv srl e per essa la procuratrice Cerved Legal Services S.r.l. rassegnando le seguenti conclusioni: “… Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Rimini adito, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento della presente opposizione
c.d. preventiva proposta ex art.615 c.p.c.: 1) IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE, sospendere, ex art.615 c.p.c., l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo (costituito dall'azionato decreto ingiuntivo
n.2582/2014 del Tribunale di Rimini) posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata e sul quale si fonda l'atto di precetto notificato in data 11/08/2022 al Sig. CA LA ES, ad istanza della società “Rubicon SPV S.r.l. u.s.”, sussistendo, nella specie, i “gravi motivi” richiesti dalla normativa – essendo contestato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata – stante la fondatezza dell'opposizione proposta dal Sig. CA LA ES nonché la
pagina 2 di 9 ragionevole probabilità che questa sia accolta;
2) IN VIA PREGIUDIZIALE, NEL MERITO, accertare
e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società “Rubicon SPV S.r.l. u.s.”; E, PER
L'EFFETTO, 3) accertare e dichiarare che la società “Rubicon SPV S.r.l. u.s.” non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in danno del Sig. CA LA ES, odierno attore / opponente;
E, CONSEGUENTEMENTE, 4) accertare e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia di detto atto di precetto notificato in data 11/08/2022. Con vittoria delle spese e compenso di avvocato del giudizio di opposizione a precetto, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.”.
Più in dettaglio parte opponente deduceva in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della società opposta “Rubicon SPV S.r.l. u.s.” per carenza di prova relativa alla titolarità del credito precettato atteso che il titolo esecutivo– posto a fondamento della procedura esecutiva minacciata ex adverso – era stato emesso in favore della società “Compagnia Finanziaria 1 S.r.l.” (C.F. P.IVA_2
e, quindi, di soggetto diverso dall'odierna Società opposta.
Precisava che la società “Rubicon SPV S.r.l. u.s.” non aveva dedotto – nell'atto di precetto notificato in data 11/08/2022 – alcun argomento di prova a sostegno della titolarità del (preteso) diritto di credito azionato nei confronti del CA e, giocoforza, della propria legittimazione ad agire in forza della
– presunta – intervenuta cessione, in suo favore, di tale diritto di credito nonché del successivo assolvimento degli oneri pubblicitari in Gazzetta Ufficiale, previsti ex lege, quale presupposto per l'opponibilità della cessione nei confronti del debitore ceduto.
Aggiungeva che il mero estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non era – oltretutto – da solo sufficiente ad integrare la prova che anche lo specifico credito azionato fosse stato – effettivamente ed inequivocabilmente – cartolarizzato, costituendo principio di diritto generale – non inficiato dalle regole sulla cartolarizzazione – che un negozio di cessione, affinché sia opponibile, debba contenere gli elementi minimi necessari alla perfetta cognizione della modificazione del rapporto obbligatorio.
Si costituiva in giudizio Rubicon SPV srl chiedendo il rigetto dell'opposizione, contestando quanto affermato da parte opponente e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: - Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo, per mancanza dei presupposti di legge. - Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avversa opposizione per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa. - In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale determinato ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. al 4%, I.V.A. al 22% e spese successive occorrende.”.
pagina 3 di 9 Quanto alla eccepita carenza di legittimazione attiva rilevava che il 5 dicembre 2018, il credito in questione, era stato ceduto in favore di RUBICON SPV S.R.L. la quale si era resa cessionaria pro soluto di un pacchetto di crediti in sofferenza originato dai portafogli Plusvalore S.p.a. con socio unico in liquidazione, Carifin Italia S.p.a. in liquidazione e Detto Factor S.p.a. in liquidazione, ivi incluse le posizioni facenti capo alle cessate Compagnia Finanziaria 1 S.r.l. e 16 Uno Finance S.r.l., retrocesse medio tempore agli originari creditori (le menzionate Plusvalore S.p.a. con socio unico in liquidazione,
Carifin Italia S.p.a. in liquidazione e Detto Factor S.p.a. in liquidazione), giusta operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130/1999, 58 del D. Lgs. n.
385/1993, nonché 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, efficace e opponibile in virtù dell'allegato avviso in Gazzetta Ufficiale n. 143 dell'11 dicembre 2018.
Deduceva che nel caso in esame erano stati curati entrambi gli adempimenti previsti dalla legge e a tal fine veniva allegata la visura storica e lo stralcio dei crediti ceduti con riserva di produrre, altresì, la certificazione notarile.
Aggiungeva che Rubicon SPV s.r.l. in data 17 dicembre 2018 con atto a rogito Notaio Cecala
“conferiva procura speciale alla società Cerved Credit Management s.p.a. (…) affinché lo Special
Services (…) possa in nome e per conto della società Rubicon SPV s.r.l. compiere tutti gli atti ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni per la migliore realizzazione dell'incarico (i) di riscuotere, gestire, liquidare e più in generale disporre dei crediti dei quali la società è titolare e per la cui gestione è stato conferito mandato dalla società allo Special Services (i crediti) e diritti collegati nonché (ii) di gestire, e/o fare opposizione alle procedure di cognizione, monitorie, esecutive, concorsuali già instaurate o che dovessero essere instaurate successivamente alla data della presente procura speciale
(…)”.Con lo stesso atto, la Società autorizzava espressamente il Servicer a “compiere ogni altro atto necessario all'esercizio dei poteri conferiti nonché delegare a sua volta in tutto o in parte, sotto la propria responsabilità e vigilanza, per le attività e gli atti sopra elencati, ai propri amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti (…) nonché nominare propri sostituti ai sensi dell'art. 1717 c.c. ”.
Successivamente con atto a rogito Notaio Angelini, la società Cerved Credit Management s.p.a., in nome e per conto della società Rubicon SPV s.r.l. nominava e costituiva “quale sua procuratrice speciale la società a responsabilità limitata Cerved Legal Services s.r.l. affinché possa, in nome e per conto della Società, compiere tutti gli atti ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni per la migliore realizzazione dell'incarico (i) di riscuotere, gestire, liquidare e, più in generale, disporre dei crediti dei quali la Società è titolare e per la cui gestione è stato conferito mandato dalla Società allo Special
Servicer (i “Crediti”) e diritti collegati, nonché (ii) di gestire e/o fare opposizione alle procedure di
pagina 4 di 9 cognizione, monitorie, esecutive o concorsuali, già instaurate o che dovessero essere instaurate successivamente alla data della presente procura speciale”
La causa veniva istruita documentalmente.
Con comparsa di costituzione di nuovo procuratore in data 09/05/2023 - a seguito di rinuncia al mandato difensivo formalizzata dall'Avv. Stefania Lacitignola in data 24/05/2023 – si costituiva, quale nuovo difensore della società “Rubicon S.P.V. S.r.l. u.s.”, l'Avv. Leonardo Blandino, “facendo proprie tutte le istanze, eccezioni e deduzioni già in atti”.
Ciò premesso giova preliminarmente ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione c.d. preventiva (o a precetto) è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti e dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre
2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo,
l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Occorre quindi esaminare la questione relativa alla carenza di legittimazione attiva.
Sul punto si rileva che certamente, in ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale – avviso dell'intervenuta operazione di cartolarizzazione - costituisce una facilitazione per le banche, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco.
In particolare, infatti, la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco dei rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n. 20495 del 29.09.2020).
Sul punto, ci si limita peraltro a richiamare il dettato testuale dell'art. 58 T.U.B. che al comma 4 espressamente prevede che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile”, nonché il precedente comma 3 per cui “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti
a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto
pagina 5 di 9 di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
Con ciò, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere la presente causa, si osserva come non è necessaria ai fini dell'efficacia della cessione alcuna ulteriore comunicazione/notificazione nei confronti del debitore ceduto.
Tale norma speciale, al contrario, però, non implica di per sé la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116 del 2.03.2016).
Inoltre, è necessario rilevare, sempre in via generale, che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire ovvero dell'affermazione di essere titolare di un determinato diritto - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016), nonché, anche in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. è esonerato della dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass. n. 15759 del
10.07.2014).
Ancora, sempre in tale senso, si ritiene opportuno richiamare anche i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui
all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in
detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798 del
5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020 con specifico riferimento ad un caso di insinuazione al passivo).
Sul punto, è peraltro di recente intervenuta la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17944/2023.
pagina 6 di 9 Sostiene condivisibilmente la S.C. che in linea generale, ai fini della cessione di un credito, benché non sia necessaria la prova scritta, non può ritenersi sufficiente la mera notificazione della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., soprattutto quando il debitore abbia compiuto una specifica contestazione, come nella fattispecie in esame, in cui uno dei motivi dell'opposizione in esame è costituito esattamente dalla contestazione della sussistenza della titolarità attiva del rapporto controverso.
Tale principio si applica anche ai casi, come quello in esame, in cui la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari e della cessione sia stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 58 T.U.B.
In precedenza, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass., 26.6.2019, n. 17110; Cass., 29.12.2017, n. 31188).
Secondo tale orientamento, doveva ritenersi che il documento di legittimazione del credito nel caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 co. 2 T.U.B. fosse il testo della Gazzetta Ufficiale con cui era data notizia dell'operazione finanziaria in questione, non essendo necessario il deposito del contratto di cessione o di altro documento riportante il credito specifico oggetto, tenuto conto inoltre che l'onere della prova incombe sulla parte che contesta la riconducibilità della documentazione esibita al cessionario.
La Cassazione nel 2023, aggiungendo un elemento di novità rispetto alle precedenti acquisizioni, ha precisato che si può confermare che, in caso di cessione di crediti in blocco, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, ma soltanto l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicata in G.U. ben può costituire adeguata prova della cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, ove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento. Ciò in quanto in caso di mancata contestazione sul contratto di cessione, quest'ultimo non dev'essere dimostrato, mentre il fatto da provare è soltanto quello dell'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
pagina 7 di 9 Solo quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto o dei contratti di cessione, allora il contratto dev'essere oggetto di prova. Ciò non esclude, comunque, che l'avviso di cessione, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione.
Compiendo una valutazione sugli elementi portati dalla società convenuta opposta alla cognizione di questo Tribunale, deve ritenersi che parte opposta non abbia fornito elementi sull'avvenuta cessione del credito e sulla sua titolarità attiva nel rapporto controverso.
Parte opposta ha infatti versato in atti un documento denominato atto ricognitivo di cessione del credito seguito da accettazione (doc. 3 e 4 allegati alla seconda memoria istruttoria ex art. 183 VI comma n 2 cpc) dal quale si desume che il credito derivante dal contratto di finanziamento vantato da Compagnia
Finanziaria 1 nei confronti del CA è stato ceduto pro soluto alla società Plusvalore.
Non vi è tuttavia prova legittimazione ad agire, nel presente giudizio, della società “Rubicon SPV
S.r.l.”, la quale è rimasta estranea al suddetto atto ricognitivo di cessione del credito, nonché alla relativa accettazione.
Anche la certificazione notarile (prodotta, sub. doc. n.1, con la memoria ex art.183, VI comma c.p.c.,
n.1 del 31/02/2023) si limita ad attestare, che anche la posizione CA LA ES risulterebbe “nell'elenco dei crediti depositato fiduciariamente da «RUBICON SPV S.R.L.» …”
Tuttavia tale dichiarazione non risulta essere suffragata da altre evidenze documentali idonee ad individuare e conseguentemente ricondurre in modo puntuale lo specifico credito nell'oggetto della cessione in blocco, residuando in tal modo un'incertezza circa la prova della titolarità del credito in capo al cessionario.
In sintesi ed in conclusione, considerato che nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione piena (cfr. ex multis Cass. n. 7020 del 12.03.2019) ed in base alla ragione maggiormente liquida (cfr.
Cass. n. 363 del 9.01.2019), parte opposta non ha provato in modo idoneo la sussistenza della propria effettiva e sostanziale titolarità attiva della posizione soggettiva vantata in giudizio, nella sostanza limitandosi ad affermarsi cessionario dello specifico credito azionato in sede monitoria a fronte delle contestazioni mosse da parte opponente sin dall'atto di citazione, l'opposizione proposta dal
CA è fondata e deve trovare accoglimento.
La natura della causa, nonché la non univocità complessità e novità delle questioni giuridiche trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: pagina 8 di 9 accoglie l'opposizione; dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Rimini, 29 aprile 2025
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2683/2022 tra
AU DR CA
ATTORE
e
RUBICON SPV SRL U.S.
CONVENUTO
Oggi 29 aprile 2025 ad ore 9,00 innanzi al dott. Elena Amadei, sono comparsi:
Per AU DR CA l'avv. Rosa Riccardo in sostituzione dell'Avv. TORNANI SIMONE Per RUBICON SPV SRL U.S. l'avv. Monia Mangani in sostituzione dell'avv. BLANDINO LEONARDO
I procuratori delle parti si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi L'Avv. Rosa chiede la liquidazione delle spese di lite in favore del procuratore distrattario. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte opponente precisale conclusioni come da note conclusive, il procuratore di parte opposta precisa le conclusioni come da memoria del 16.1.24.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice on dott. Elena Amadei
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2683/2022 promossa da:
AU DR CA (C.F. ), con il patrocinio C.F._1 dell'avv. TORNANI SIMONE elettivamente domiciliato in Via Bufalini n. 58 47921 47921 Rimini Italia presso il difensore avv. TORNANI SIMONE
ATTORE contro
RUBICON SPV SRL U.S. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BLANDINO P.IVA_1 LEONARDO ( VIA DELL'UNIONE EUROPEA 6A/6B SAN DONATO C.F._2
MILANESE; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto ritualmente notificato CA LA ES conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale la società Rubicon Spv srl e per essa la procuratrice Cerved Legal Services S.r.l. rassegnando le seguenti conclusioni: “… Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Rimini adito, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento della presente opposizione
c.d. preventiva proposta ex art.615 c.p.c.: 1) IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE, sospendere, ex art.615 c.p.c., l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo (costituito dall'azionato decreto ingiuntivo
n.2582/2014 del Tribunale di Rimini) posto a fondamento della minacciata esecuzione forzata e sul quale si fonda l'atto di precetto notificato in data 11/08/2022 al Sig. CA LA ES, ad istanza della società “Rubicon SPV S.r.l. u.s.”, sussistendo, nella specie, i “gravi motivi” richiesti dalla normativa – essendo contestato il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata – stante la fondatezza dell'opposizione proposta dal Sig. CA LA ES nonché la
pagina 2 di 9 ragionevole probabilità che questa sia accolta;
2) IN VIA PREGIUDIZIALE, NEL MERITO, accertare
e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società “Rubicon SPV S.r.l. u.s.”; E, PER
L'EFFETTO, 3) accertare e dichiarare che la società “Rubicon SPV S.r.l. u.s.” non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata in danno del Sig. CA LA ES, odierno attore / opponente;
E, CONSEGUENTEMENTE, 4) accertare e dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia di detto atto di precetto notificato in data 11/08/2022. Con vittoria delle spese e compenso di avvocato del giudizio di opposizione a precetto, oltre al rimborso delle spese generali del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.”.
Più in dettaglio parte opponente deduceva in via preliminare la carenza di legittimazione attiva della società opposta “Rubicon SPV S.r.l. u.s.” per carenza di prova relativa alla titolarità del credito precettato atteso che il titolo esecutivo– posto a fondamento della procedura esecutiva minacciata ex adverso – era stato emesso in favore della società “Compagnia Finanziaria 1 S.r.l.” (C.F. P.IVA_2
e, quindi, di soggetto diverso dall'odierna Società opposta.
Precisava che la società “Rubicon SPV S.r.l. u.s.” non aveva dedotto – nell'atto di precetto notificato in data 11/08/2022 – alcun argomento di prova a sostegno della titolarità del (preteso) diritto di credito azionato nei confronti del CA e, giocoforza, della propria legittimazione ad agire in forza della
– presunta – intervenuta cessione, in suo favore, di tale diritto di credito nonché del successivo assolvimento degli oneri pubblicitari in Gazzetta Ufficiale, previsti ex lege, quale presupposto per l'opponibilità della cessione nei confronti del debitore ceduto.
Aggiungeva che il mero estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non era – oltretutto – da solo sufficiente ad integrare la prova che anche lo specifico credito azionato fosse stato – effettivamente ed inequivocabilmente – cartolarizzato, costituendo principio di diritto generale – non inficiato dalle regole sulla cartolarizzazione – che un negozio di cessione, affinché sia opponibile, debba contenere gli elementi minimi necessari alla perfetta cognizione della modificazione del rapporto obbligatorio.
Si costituiva in giudizio Rubicon SPV srl chiedendo il rigetto dell'opposizione, contestando quanto affermato da parte opponente e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere: - Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione del decreto ingiuntivo, per mancanza dei presupposti di legge. - Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'avversa opposizione per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa. - In ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale determinato ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. al 4%, I.V.A. al 22% e spese successive occorrende.”.
pagina 3 di 9 Quanto alla eccepita carenza di legittimazione attiva rilevava che il 5 dicembre 2018, il credito in questione, era stato ceduto in favore di RUBICON SPV S.R.L. la quale si era resa cessionaria pro soluto di un pacchetto di crediti in sofferenza originato dai portafogli Plusvalore S.p.a. con socio unico in liquidazione, Carifin Italia S.p.a. in liquidazione e Detto Factor S.p.a. in liquidazione, ivi incluse le posizioni facenti capo alle cessate Compagnia Finanziaria 1 S.r.l. e 16 Uno Finance S.r.l., retrocesse medio tempore agli originari creditori (le menzionate Plusvalore S.p.a. con socio unico in liquidazione,
Carifin Italia S.p.a. in liquidazione e Detto Factor S.p.a. in liquidazione), giusta operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130/1999, 58 del D. Lgs. n.
385/1993, nonché 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, efficace e opponibile in virtù dell'allegato avviso in Gazzetta Ufficiale n. 143 dell'11 dicembre 2018.
Deduceva che nel caso in esame erano stati curati entrambi gli adempimenti previsti dalla legge e a tal fine veniva allegata la visura storica e lo stralcio dei crediti ceduti con riserva di produrre, altresì, la certificazione notarile.
Aggiungeva che Rubicon SPV s.r.l. in data 17 dicembre 2018 con atto a rogito Notaio Cecala
“conferiva procura speciale alla società Cerved Credit Management s.p.a. (…) affinché lo Special
Services (…) possa in nome e per conto della società Rubicon SPV s.r.l. compiere tutti gli atti ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni per la migliore realizzazione dell'incarico (i) di riscuotere, gestire, liquidare e più in generale disporre dei crediti dei quali la società è titolare e per la cui gestione è stato conferito mandato dalla società allo Special Services (i crediti) e diritti collegati nonché (ii) di gestire, e/o fare opposizione alle procedure di cognizione, monitorie, esecutive, concorsuali già instaurate o che dovessero essere instaurate successivamente alla data della presente procura speciale
(…)”.Con lo stesso atto, la Società autorizzava espressamente il Servicer a “compiere ogni altro atto necessario all'esercizio dei poteri conferiti nonché delegare a sua volta in tutto o in parte, sotto la propria responsabilità e vigilanza, per le attività e gli atti sopra elencati, ai propri amministratori, dirigenti, funzionari e dipendenti (…) nonché nominare propri sostituti ai sensi dell'art. 1717 c.c. ”.
Successivamente con atto a rogito Notaio Angelini, la società Cerved Credit Management s.p.a., in nome e per conto della società Rubicon SPV s.r.l. nominava e costituiva “quale sua procuratrice speciale la società a responsabilità limitata Cerved Legal Services s.r.l. affinché possa, in nome e per conto della Società, compiere tutti gli atti ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni per la migliore realizzazione dell'incarico (i) di riscuotere, gestire, liquidare e, più in generale, disporre dei crediti dei quali la Società è titolare e per la cui gestione è stato conferito mandato dalla Società allo Special
Servicer (i “Crediti”) e diritti collegati, nonché (ii) di gestire e/o fare opposizione alle procedure di
pagina 4 di 9 cognizione, monitorie, esecutive o concorsuali, già instaurate o che dovessero essere instaurate successivamente alla data della presente procura speciale”
La causa veniva istruita documentalmente.
Con comparsa di costituzione di nuovo procuratore in data 09/05/2023 - a seguito di rinuncia al mandato difensivo formalizzata dall'Avv. Stefania Lacitignola in data 24/05/2023 – si costituiva, quale nuovo difensore della società “Rubicon S.P.V. S.r.l. u.s.”, l'Avv. Leonardo Blandino, “facendo proprie tutte le istanze, eccezioni e deduzioni già in atti”.
Ciò premesso giova preliminarmente ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione c.d. preventiva (o a precetto) è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti e dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre
2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo,
l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Occorre quindi esaminare la questione relativa alla carenza di legittimazione attiva.
Sul punto si rileva che certamente, in ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito, l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale – avviso dell'intervenuta operazione di cartolarizzazione - costituisce una facilitazione per le banche, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco.
In particolare, infatti, la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco dei rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n. 20495 del 29.09.2020).
Sul punto, ci si limita peraltro a richiamare il dettato testuale dell'art. 58 T.U.B. che al comma 4 espressamente prevede che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile”, nonché il precedente comma 3 per cui “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti
a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto
pagina 5 di 9 di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
Con ciò, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere la presente causa, si osserva come non è necessaria ai fini dell'efficacia della cessione alcuna ulteriore comunicazione/notificazione nei confronti del debitore ceduto.
Tale norma speciale, al contrario, però, non implica di per sé la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116 del 2.03.2016).
Inoltre, è necessario rilevare, sempre in via generale, che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire ovvero dell'affermazione di essere titolare di un determinato diritto - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016), nonché, anche in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. è esonerato della dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass. n. 15759 del
10.07.2014).
Ancora, sempre in tale senso, si ritiene opportuno richiamare anche i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui
all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in
detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798 del
5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020 con specifico riferimento ad un caso di insinuazione al passivo).
Sul punto, è peraltro di recente intervenuta la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17944/2023.
pagina 6 di 9 Sostiene condivisibilmente la S.C. che in linea generale, ai fini della cessione di un credito, benché non sia necessaria la prova scritta, non può ritenersi sufficiente la mera notificazione della cessione al debitore ceduto ex art. 1264 c.c., soprattutto quando il debitore abbia compiuto una specifica contestazione, come nella fattispecie in esame, in cui uno dei motivi dell'opposizione in esame è costituito esattamente dalla contestazione della sussistenza della titolarità attiva del rapporto controverso.
Tale principio si applica anche ai casi, come quello in esame, in cui la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari e della cessione sia stata data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come previsto dall'art. 58 T.U.B.
In precedenza, la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass., 26.6.2019, n. 17110; Cass., 29.12.2017, n. 31188).
Secondo tale orientamento, doveva ritenersi che il documento di legittimazione del credito nel caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 co. 2 T.U.B. fosse il testo della Gazzetta Ufficiale con cui era data notizia dell'operazione finanziaria in questione, non essendo necessario il deposito del contratto di cessione o di altro documento riportante il credito specifico oggetto, tenuto conto inoltre che l'onere della prova incombe sulla parte che contesta la riconducibilità della documentazione esibita al cessionario.
La Cassazione nel 2023, aggiungendo un elemento di novità rispetto alle precedenti acquisizioni, ha precisato che si può confermare che, in caso di cessione di crediti in blocco, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, ma soltanto l'inclusione dello specifico credito nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicata in G.U. ben può costituire adeguata prova della cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, ove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento. Ciò in quanto in caso di mancata contestazione sul contratto di cessione, quest'ultimo non dev'essere dimostrato, mentre il fatto da provare è soltanto quello dell'esatta individuazione dell'oggetto della cessione.
pagina 7 di 9 Solo quando sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto o dei contratti di cessione, allora il contratto dev'essere oggetto di prova. Ciò non esclude, comunque, che l'avviso di cessione, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione.
Compiendo una valutazione sugli elementi portati dalla società convenuta opposta alla cognizione di questo Tribunale, deve ritenersi che parte opposta non abbia fornito elementi sull'avvenuta cessione del credito e sulla sua titolarità attiva nel rapporto controverso.
Parte opposta ha infatti versato in atti un documento denominato atto ricognitivo di cessione del credito seguito da accettazione (doc. 3 e 4 allegati alla seconda memoria istruttoria ex art. 183 VI comma n 2 cpc) dal quale si desume che il credito derivante dal contratto di finanziamento vantato da Compagnia
Finanziaria 1 nei confronti del CA è stato ceduto pro soluto alla società Plusvalore.
Non vi è tuttavia prova legittimazione ad agire, nel presente giudizio, della società “Rubicon SPV
S.r.l.”, la quale è rimasta estranea al suddetto atto ricognitivo di cessione del credito, nonché alla relativa accettazione.
Anche la certificazione notarile (prodotta, sub. doc. n.1, con la memoria ex art.183, VI comma c.p.c.,
n.1 del 31/02/2023) si limita ad attestare, che anche la posizione CA LA ES risulterebbe “nell'elenco dei crediti depositato fiduciariamente da «RUBICON SPV S.R.L.» …”
Tuttavia tale dichiarazione non risulta essere suffragata da altre evidenze documentali idonee ad individuare e conseguentemente ricondurre in modo puntuale lo specifico credito nell'oggetto della cessione in blocco, residuando in tal modo un'incertezza circa la prova della titolarità del credito in capo al cessionario.
In sintesi ed in conclusione, considerato che nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione piena (cfr. ex multis Cass. n. 7020 del 12.03.2019) ed in base alla ragione maggiormente liquida (cfr.
Cass. n. 363 del 9.01.2019), parte opposta non ha provato in modo idoneo la sussistenza della propria effettiva e sostanziale titolarità attiva della posizione soggettiva vantata in giudizio, nella sostanza limitandosi ad affermarsi cessionario dello specifico credito azionato in sede monitoria a fronte delle contestazioni mosse da parte opponente sin dall'atto di citazione, l'opposizione proposta dal
CA è fondata e deve trovare accoglimento.
La natura della causa, nonché la non univocità complessità e novità delle questioni giuridiche trattate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: pagina 8 di 9 accoglie l'opposizione; dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Rimini, 29 aprile 2025
Il Giudice on dott. Elena Amadei
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