CA
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/09/2025, n. 4931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4931 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 6582/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA sez. V civile, composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est. dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
N. 17430/2023, proposto con atto di appello notificato in data 29.12.2023, da:
(C.F. e P.IVA , ditta individuale con sede in 35013 Parte_1 P.IVA_1
Cittadella (PD), in persona dell'omonima titolare, , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Francesco D'Ambrosi (C.F. , presso cui elettivamente C.F._1 domicilia come da procura alle liti in atti.
Appellante
Contro
P. IVA: , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Roma, Via Renato Fucini, n. 204, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo
Cristoforo Fieri (C.F. n. (, presso cui elettivamente domicilia, C.F._2 come da procura alle liti in atti.
Appellata
All'udienza cartolare del 29.05.2025, le parti hanno concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-Con l'appello in esame la ditta individuale ha impugnato la sentenza Parte_1 in epigrafe indicata, che ha rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Roma N. n.19768/2020 del 14.12.2020 e la domanda riconvenzionale dalla medesima appellante proposte per contestare la pretesa creditoria fatta valere in via monitoria dalla s.r.l. appellata, fondata sul contratto di opera professionale fra le ridette parti intercorso ed avente il seguente oggetto: <l'analisi, lo studio delle ipotesi di
1 fattibilità e la predisposizione dell'idonea documentazione, comprensiva della stesura di appositi Business Plan, per l'ottenimento di finanziamenti destinati all'attività di impresa derivanti da leggi comunitarie, nazionali, regionali, locali, nella forma di Contributo in
Conto Capitale e/o di Contributo in Conto Interessi e/o Credito di imposta e/o altra modalità che sia stabilita da leggi esistenti o future, compresa la negoziazione con
Banche e Istituti Creditizi e di Garanzia del Credito, regolarmente iscritti negli elenchi della Banca d'Italia>>.
Con l'atto di appello, alla cui integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria di questa sentenza, sono stati esposti motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: I) DELL'ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA HA CP_2
STATUITO CHE SUSSISTONO I PRESUPPOSTI PER L'EMISSIONE DEL
DECRETO INGIUNTIVO, IN RAGIONE DELLA NATURA INCERTA,
INDETERMINATA, INESIGIBILE DEL DIRITTO DI CREDITO VANTATO
DALL'APPELLATA, avendo il primo giudice del tutto trascurato la clausola “success fee” inserita nel dedotto contratto, mediante la quale il diritto al chiesto compenso è stato sospensivamente condizionato al verificarsi della concreta fruibilità dei crediti di imposta per sviluppo e ricerca, mai effettivamente verificatasi e, anzi, ancora incerta proprio perché è ancora in corso la verifica dell'Agenzia delle Entrate che stabilirà l'esatto ammontare di quanto legittimamente fruibile dalla contribuente e che ben potrebbe addirittura azzerare il valore del compenso ancora dovuto.
II) DELL'ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE HA STABILITO
CHE LA LIQUIDITÀ ED ESIGIBILITÀ DELL'ASSERITO CREDITO DI
DERIVEREBBERO DALLA MERA Controparte_1
COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA INVECE CHE
DALL'ESAURIMENTO DEI CONTROLLI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE
ENTRATE. Il primo giudice ha travisato il senso della clausola “success fee”, cui è stato sospensivamente condizionato il diritto al pagamento del chiesto compenso, avendo ritenuto che questo dipendesse solo dalla redazione, da parte della società
[...]
della relazione che ha riscontrato e dichiarato la sussistenza dei presupposti CP_1 di legge perché la ditta godesse delle agevolazioni fiscali – sotto forma Parte_1 di credito di imposta – per gli investimenti per ricerca e sviluppo effettuati negli anni
2015, 2016 e 2017, da ottenersi mediante la sola presentazione, a seguito della relazione stessa, degli appositi “modelli F24”, indipendentemente dal vaglio di ammissibilità della Co richiesta da parte della competente Agenzia delle Entrate (di seguito anche solo A.
2 Ma se così fosse stato la ridetta clausola nemmeno avrebbe dovuto essere inserita, ben potendo la società committente provvedere essa stessa alla redazione dei sopra detti moduli.
Secondo l'appellante, “Argomentare in tal senso, peraltro, avrebbe reso quasi certo lo svolgimento (da parte del soggetto che si pretende beneficiario, immediato e senza assunzione di alcuna responsabilità, dell'importo di euro 76.000) di un parere positivo in ordine alla fruizione del credito di imposta, qualificando di fatto la condizione come meramente potestativa e, come tale, nulla sarebbe l'assunzione del relativo obbligo ai sensi dell'art. 1355 c.c.”. Di contro, “L'ottenimento del credito per “Ricerca&Sviluppo”, proprio per questo, è considerato una fattispecie a formazione progressiva: per ottenere il beneficio fiscale in modo effettivo e definitivo, infatti, è necessario attendere il controllo dell'Agenzia delle Entrate o, diversamente, lo spirare del termine decadenziale per la notifica dell'atto di recupero del credito.
È il positivo compimento di quest'ultima fase che determina la “sussistenza e la relativa fruibilità del credito” e non certo l'esistenza di un semplice parere di parte svolto da una società di consulenza.
Nel caso del suddetto beneficio fiscale, lo si riADsce, il termine decadenziale per procedere al recupero del credito compensato è di anni 8 dall'utilizzo in compensazione con i modelli f24, ai sensi dell'art. 27, c. 16, D.L. 185/2008”.
III) DELL'ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE HA STABILITO
CHE L'ASSERITO CREDITO AZIONATO DA Parte_2
NON È SOSPENSIVAMENTE CONDIZIONATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELLA CLAUSOLA C.D. “SUCCESS FEE”: “Tale tipo di clausola subordina i propri effetti al conseguimento del risultato pattuito. L'alea, quindi, sussiste geneticamente al momento stesso della stipula di un patto di tale contenuto. Diversamente, peraltro, non avrebbe alcun senso legare un beneficio ad un fatto non sottoposto ad un'incertezza realizzativa.
Anche contrariamente a quanto affermato da controparte, inoltre, l'apposizione di tale clausola determina l'insorgere di un'obbligazione di risultato, da conseguire al fine di poter fruire del beneficio che ne è oggetto.
Il diritto di credito invocato dalla convenuta opposta, pertanto, risulta sospensivamente condizionato alla definitiva erogazione nonché all'effettiva e stabile disponibilità di utilizzo dei fondi”. Dal tenore del dedotto contratto, da ogni pattuizione in esso contenuta e dal carteggio intercorso tra le parti, in applicazione delle regole codicistiche di
3 ermeneutica contrattuale, emerge chiaramente che “la percentuale premiale del 20% sarà dovuta a solo se e quando l'Agenzia delle Entrate avrà quantificato Controparte_1
e certificato l'importo legittimamente dichiarato da Si AD che, come Parte_1 esposto più volte in corso di causa, è sempre stata disponibile e lo è tutt'ora Parte_1
a riconoscersi interamente debitrice della somma così determinanda, all'esito dei controlli dell'Agenzia delle Entrate”.
IV) DELL'ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA HA STABILITO CP_2
CHE LA SOCIETÀ OPPOSTA HA ASSOLTO L'ONERE DELLA PROVA SU DI
SÉ INCOMBENTE E L'OPPONENTE NON HA PROVATO I FATTI ESTINTIVI
ALLEGATI, non avendo la società istante adempiuto all'onere – su di ella incombente
– di dimostrare l'avveramento della condizione cui è stato sospensivamente condizionato il suo diritto al pagamento del chiesto compenso.
V) DELL'ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE HA RIGETTATO
LA DOMANDA RICONVENZIONALE SVOLTA DA STUDIO FIOR.
La prestazione contrattuale cui si è obbligata la società di consulenza appellata è quella di formulare un parere in ordine alla possibilità di fruire del credito di imposta per le somme stanziate per la ricerca e lo sviluppo, con riferimento ai precedenti anni di imposta
2015-2016-2017 e ciò sulla base della compiuta analisi della documentazione contabile regolarmente fornita dalla committente, così come dedotto anche dalla parte appellata.
Tuttavia, riguardo agli investimenti relativi all'anno 2015, l'Agenzia delle Entrate ha svolto accertamento e ne ha negato la sussistenza dei presupposti normativi per la loro detraibilità quale credito di imposta, per cui è “evidente che la società di consulenza non ha adempiuto diligentemente all'obbligazione assunta, dal momento che ha effettuato un parere il cui contenuto giuridico-tributario era del tutto errato [……] Sussiste, quindi, un palese inadempimento da parte della società di consulenza. L'aver fornito un parere errato ha cagionato un rilevante danno patrimoniale. Anche con riferimento alla domanda riconvenzionale, si evidenzia che le voci di danno derivanti dall'inadempimento della società di consulenza sono state già esposte in atto di citazione, e qui vengono precisate. Si tratta di titoli di danno direttamente conseguenti al comportamento di
che ha determinato la verifica fiscale. È chiaro che l'opponente Controparte_1 non avrebbe mai esposto in dichiarazione il credito di imposta se non vi fosse stato il parere positivo della società di consulenza”. E gli importi da liquidare a titolo di risarcimento per tale inadempimento sono stati così indicati dalla medesima appellante:
i- Sanzioni ed interessi che lo sta attualmente pagando in ragione del Parte_1
4 disconoscimento del diritto alla compensazione di parte del credito, che ha originato cartelle di pagamento da parte dell' , ad oggi pari a complessivi Euro 59.416,82 CP_4
(→cfr. doc. 15 attoreo di primo grado).
ii-Sanzioni ed interessi che verranno irrogati dall'Agenzia delle Entrate a fronte del disconoscimento, totale o parziale, del credito esposto dallo in dichiarazione Parte_1 dei redditi per gli anni di imposta 2015, 2016, 2017 e 2018.
Si riADsce la richiesta, svolta in primo grado, che la società di consulenza sia condannata al risarcimento del danno a tale titolo e si riserva formalmente ad un separato giudizio la quantificazione – ad oggi giuridicamente impossibile – del quantum, vale a dire l'importo complessivo dovuto a titolo di eventuali sanzioni e interessi che sarà noto solo all'esito delle verifiche fiscali per gli anni di imposta 2015, 2016, 2017 e 2018 tutt'ora in corso.
iii-Euro 4.875,00 quale rimborso dell'acconto versato dall'odierna attrice a
[...]
a titolo di compenso professionale (→cfr. doc. 5 attoreo di primo grado). CP_1 iv-Spese per compenso professionale dovuto all'Avv. D'Ambrosi per l'assistenza e difesa nella verifica avanti l'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto il credito di imposta esposto in dichiarazione sulla base della relazione tecnica redatta dalla controparte per gli anni di imposta 2015, 2016 e 2017-2018, ad oggi pari ad Euro 8.500,00 oltre accessori di legge, così per complessivi Euro 12.402,52 come da fatture dimesse (→cfr. doc. 18 attoreo di primo grado).
Inoltre, l'appellante si è riservata di agire per gli ulteriori danni riscontrabili all'esito di tutte le verifiche contabili ancora in corso da parte dell' avendo così dedotto: “Si CP_5 riADsce la richiesta, svolta in primo grado, che la società di consulenza sia condannata altresì al risarcimento del maturando danno a titolo di compenso professionale per l'assistenza legale nelle verifiche fiscali (ed eventuali atti impositivi) sopra indicate e si riserva formalmente ad un separato giudizio la determinazione – ad oggi giuridicamente impossibile – dell'importo complessivamente dovuto che sarà quantificabile solo all'esito delle verifiche fiscali tutt'ora in corso”.
L'appellante ha conclusivamente rassegnato le seguenti richieste: <in via preliminare di rito per le ragioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto, ai sensi degli artt. 351
e 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza n. 17430/2023 del
Tribunale di Roma pubblicata il 17.11.2023, con decreto inaudita altera parte ai sensi dell'art. 351, c. 3, c.p.c.; in subordine, sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza con ordinanza all'esito dell'udienza camerale di cui all'art. 351, c. 3, c.p.c. o, in estremo subordine, all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti;
5 nel merito in accoglimento del presente appello, riformare integralmente l'impugnata sentenza n.
17430/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 17.11.2023, anche in punto di liquidazione di spese di lite del primo grado di giudizio, e pertanto:
IN VIA PRINCIPALE: accertato e dichiarato, per tutte le ragioni esposte in narrativa,
l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso ex art. 633 depositato da e che risulta carente dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità CP_1 CP_1 del credito fatto valere, revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o illegittimo, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo n. 19768/2020 del 14.12.2020, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento sub R.G. n. 56048/2020, in quanto nulla è dovuto da alla Parte_1 società per le ragioni esposte in atti;
Controparte_1
IN VIA RICONVENZIONALE: accertato e dichiarato che la ditta individuale Parte_1
ha subito un rilevantissimo danno patrimoniale per aver dovuto rimediare
[...] all'inadempimento delle proprie obbligazioni da parte di Controparte_1 condannarsi la stessa al risarcimento a favore dell'opponente di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi dall'attrice, nella misura indicata in atti, o nella misura maggiore o minore che risulterà equa e di giustizia in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione;
in ogni caso compensi e spese di lite, anche esenti, del presente grado di giudizio interamente rifuse.
Si chiede formalmente che i compensi siano liquidati con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, c. 1-bis, D.M. 55/2014, in ragione del deposito degli atti con modalità telematica e redazione degli stessi con tecniche informatiche che “consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”. in accoglimento del presente appello, condannare e alla restituzione CP_1 CP_1 dell'importo versato in pendenza di giudizio da in esecuzione della Parte_1 sentenza 17430/2023 del Tribunale di Roma>>.
§1.1-Si è costituita la società appellata e ha contestato ogni Controparte_6 avverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'appello e di ogni richiesta con lo stesso formulata, con conferma della decisione impugnata e vittoria delle spese di lite.
Particolarmente ha evidenziato l'appellata l'insussistenza di qualsivoglia clausola contrattuale che sospensivamente abbia condizionato il pagamento del chiesto compenso al definitivo accertamento tributario della detraibilità del credito di imposta, base di calcolo del corrispettivo oggetto di contestazione.
6 §1.2-La Corte, verificata la regolare istaurazione del contraddittorio, ha deciso la sospensiva, accogliendola;
quindi, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza cartolare in epigrafe indicata, l'ha riservata in decisione.
§2-I primi quattro motivi di appello si prestano alla trattazione unitaria, per la connessione che tutti li avvince.
Va premesso alla loro disamina che, come risulta documentalmente provato e non contestato, il contratto d'opera posto a fondamento dell'azione in via monitoria esperita dalla ha avuto ad oggetto: l'analisi, lo studio delle ipotesi di Controparte_1 fattibilità e la predisposizione dell'idonea documentazione, comprensiva della stesura di appositi Business Plan, per l'ottenimento di finanziamenti destinati all'attività di impresa derivanti da leggi comunitarie, nazionali, regionali, locali, nella forma di Contributo in
Conto Capitale e/o di Contributo in Conto Interessi e/o Credito di imposta e/o altra modalità che sia stabilita da leggi esistenti o future, compresa la negoziazione con
Banche e Istituti Creditizi e di Garanzia del Credito, regolarmente iscritti negli elenchi della Banca d'Italia, ed è stato determinato dal precipuo intento della committente di verificare la sussistenza dei presupposti per la fruizione, a prescindere da fatturato, forma giuridica, settore economico o regime contabile adottato, di un'agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta, a fronte di specifiche tipologie d'investimento, in ragione di quanto previsto dal comma 35 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 (L.
190/2014, intervenuta a parziale modifica del D.L. 145/2013), .
Difatti, come dalla medesima appellante dedotto, “Tale misura, introdotta per favorire i processi di innovazione imprenditoriale, consentiva di usufruire di un credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione per il pagamento delle imposte correnti o, in generale, di debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Erario, , Enti Locali, CP_4
INAIL, ENPALS)” e, dunque, “La prestazione cui era obbligata la società di consulenza consisteva proprio nel formulare un parere in ordine alla possibilità di fruire legittimamente del credito di imposta da ricerca e sviluppo, al fine di garantire la certezza dell'ottenimento del beneficio fiscale anche nel caso di vaglio da parte dell'Amministrazione finanziaria e, poi, nella predisposizione della necessaria relazione che doveva correlare il progetto eletto a R&S”. Alla predisposizione della relazione demandata alla società appellata, per l'individuazione delle somme annoverabili fra gli investimenti finalizzati all'innovazione tecnologica e lo sviluppo, relativamente agli anni
2015, 2016 e 2017, era poi seguita la predisposizione dei cd. “modelli F24”, presentati
7 all'ente impositore per fruire del corrispondente credito di imposta negli anni successivi alla presentazione della richiesta stessa.
Nel dedotto contratto scritto il corrispettivo per l'opera commissionata è stato stabilito in una parte “fissa”, pari ad € 4.875 oltre IVA, sul cui già intervenuto versamento non vi è contestazione e una parte “a percentuale”, pari al 20% del credito di imposta fruito, da corrispondere “contestualmente all'erogazione e/o all'effettiva disponibilità di utilizzo dei fondi” (cfr. contratto di conferimento incarico, allegato “doc. n. 3” della produzione di primo grado dell'appellante).
Ma soprattutto è dato leggere nel dedotto contratto, ove è indicata la modalità di calcolo percentuale del ridetto “Compenso”, tra parentesi, la seguente clausola: “c.d. Success
Fee”, e proprio sulla portata e significato di siffatta clausola si incentrano i rilievi e le difese della ditta appellante, ritenendo ella che alla stessa debba essere attribuita la natura condizione sospensiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1353 c.c., valendo a subordinare il diritto al compenso di cui si controverte al definitivo esisto positivo, compreso le verifiche fiscali da parte dell' della richiesta di detrazione fiscale per le CP_5 somme indicate come detraibili nella relazione predisposta dalla società istante.
Sostiene in merito l'appellante che la clausola sia espressamente da qualificare come “di risultato”, essendo legata al fatto che avesse effettivamente e definitivamente Parte_1 fruito del beneficio oggetto di consulenza. Le parti concordavano espressamente che il pagamento del compenso supplementare fosse legato “al buon fine dell'operazione”, subordinandolo al conseguimento della sua stabilità all'esito del vaglio di un soggetto terzo [ossia dell'ente impositore].
In ragione di tale interpretazione, a parere dell'appellante, non vale a determinare il diritto al chiesto compenso la sola presentazione delle dichiarazioni di sgravio nella misura indicata dalla società appellata, pari a complessivi € 331.250,00 per gli anni 2015, 2016
e 2017, a seguito dello studio contabile e fiscale demandatole, essendo, piuttosto necessario, in considerazione della clausola “success fee”, l'avverarsi della condizione sospensiva costituita dal definitivo positivo accertamento, da parte della competente A.
E., della legittimità dello sgravio;
oppure il maturarsi degli otto anni, successivi alla dichiarazione in detrazione, previsti ex lege per l'attivazione degli accertamenti da parte dell'ente accertatore.
E proprio in ragione di tale assunto, l'appellante ha insistito nell'affermazione delle difese innanzi riportate, evidenziando come non possa considerarsi certo, liquido ed esigibile il credito oggetto di esame.
8 Dal che, la contestazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto:
< oggetto del presente giudizio sarebbe soggetta a condizione sospensiva e che l'importo a titolo di “compenso di risultato” sarebbe dovuto solo se e quando l'accertamento fiscale in corso avrà certificato la legittimità della fruizione del credito di imposta. Ciò in quanto nel contratto le parti non hanno previsto che il pagamento fosse subordinato al definitivo controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, mentre la si è impegnata Parte_1
a pagare la quota del 20% delle somme che la ditta individuale avrebbe portato in detrazione a titolo di credito di imposta>>, in quanto la sola compilazione del “mod. F24” con dichiarazione di detrazione in compensazione delle somme indicate detraibili nella relazione redatta dalla società di consulenza appellata non integra la concreta ed effettiva fruibilità in compensazione dell'importo di € 331.250,00.
Ora appare chiaro che il punto nodale della questione che ci occupa risiede, come anticipato, nella interpretazione e definizione della portata della clausola “success fee”.
In doverosa applicazione dei criteri di interpretazione di cui all'art. 1362 c.c., deve ritenersi che essa effettivamente sia idonea a subordinare il diritto al contestato compenso al conseguimento del risultato utile dedotto in contratto, specificamente determinato nei seguenti termini letterali: effettiva disponibilità all'utilizzo dei fondi; il quale, con tutta evidenza, non può consistere nella mera presentazione della dichiarazione, mediante compilazione del “mod. F24”, di scomputo in detrazione dalle imposte dovute dalla società appellante per gli anni successivi al 2015, 2016 e 2017, nei limiti delle somme dalla medesima contribuente individuate come detraibili, poiché costituenti investimenti per ricerca e sviluppo aziendale.
In effetti, come condivisibilmente dedotto dalla stessa parte appellata, il credito d'imposta spettante all'appellante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione della documentazione contabile. Pertanto, sussistendo tutti i requisiti previsti per la fruizione, il beneficio maturato con gli investimenti dell'anno in corso viene utilizzato, almeno per un terzo, già dall'anno successivo. Per l'utilizzazione in compensazione del credito
d'imposta di cui trattasi il contribuente presenta un modello F24 in via telematica alla
Agenzia delle Entrate, ulteriormente dovendo segnalarsi che, per l'appunto, il concreto risultato utile può ritenersi conseguito solo all'esito della verifica della effettiva
9 sussistenza di tutti i requisiti previsti per la fruizione del beneficio maturato con gli investimenti ex lege annoverabili fra quelli finalizzati alla ricerca e allo sviluppo aziendale. Ed è proprio per tale ragione che sino a quando non possa ritenersi stabilizzata la verifica relativa alla sussistenza dei presupposti tributari e fiscali per ottenere lo sgravio, il beneficio dello scomputo in detrazione non è da ritenersi conseguito e, quindi, nessun concreto e definitivo risultato utile può dirsi raggiunto da parte della cliente, che si è avvalsa solo di una relazione tecnico – contabile, finalizzata alla individuazione degli investimenti innanzi indicati, redatta dalla società appellata e sulla base della quale ha chiesto di scomputare in detrazione fiscale le somme nella medesima relazione indicate.
Altrimenti detto, la dichiarazione, presentata mediante modello F24, non può ritenersi di per sé già definitivo risultato utile, poiché il calcolo in detrazione fiscale delle somme in essa indicate deve necessariamente passare il vaglio dell'ente impositore/accertatore, il quale ben potrebbe andare di avviso contrario a quanto opinato dal contribuente e ritenere non effettivamente detraibili quelle medesime somme.
Evenienza questa che nel concreto caso si è pure verificata, relativamente alla richiesta di detrazione delle somme indicate come investimenti per ricerca e sviluppo dell'anno 2015
(cfr. doc. n. 7 della produzione di primo grado della parte opponente-appellante).
Deve poi considerarsi che nella pratica commerciale e finanziaria con l'inserimento della clausola “success fee” in argomento si mira a raggiungere l'obiettivo che il cliente eviti inutili costi iniziali, mentre il professionista incaricato si assume il rischio di impresa, investendo tempo e risorse senza garanzia di compenso se il progetto non va a buon fine;
sicché deve desumersi che è proprio questa la caratteristica del patto: addossare al professionista incaricato l'alea di non riuscire a conseguire il compenso sperato ove l'opera da lui prestata non consenta al ridetto cliente di conseguire il risultato utile avuto di mira.
E, del resto, ove così non fosse, non avrebbe avuto senso alcuno il suo inserimento, poiché la tempistica del pagamento del compenso sarebbe stata quella ordinaria, senza condizionamento alcuno, ricollegabile alla mera redazione della relazione da parte della società di professionisti istante e alla presentazione della conseguente dichiarazione di detrazione fiscale, mediante modello “F24”.
E, dunque, dare seguito al criterio ermeneutico che impone di interpretare le clausole contrattuali nel senso che abbiano un significato utile e plausibile nonché secondo la comune intenzione dei contraenti, come evincibile dal tenore letterale del contratto stesso
10 e dal contegno dei medesimi contraenti anche successivo alla stipula, nel caso concreto, rende ineludibili le considerazioni sopra illustrate.
Conclusivamente, induce alla interpretazione della clausola “success fee” nel senso indicato dall'appellante l'ulteriore considerazione che, a voler ritenere sufficiente la sola presentazione della dichiarazione di detrazione fiscale sulla scorta della relazione predisposta dalla società appellata, comporterebbe che quest'ultima, al fine di vedere aumentare la percentuale del compenso dovutole, ben potrebbe indicare costi detraibili oltre i parametri legali applicabili, esponendo poi la cliente all'onere di intraprendere azioni giudiziarie per far valere il suo inadempimento e ottenere il risarcimento del danno derivato dalla sua negligente attività.
Così come verificatosi nella concreta ipotesi in cui, a fronte della pretesa della
[...]
la committente appellante, vistasi investita di accertamento tributario che Controparte_1 ha negato lo sgravio nei termini indicati dalla società da ultimo indicata, ha proposto la domanda riconvenzionale di cui al V motivo di appello.
§2.1-Tuttavia, proprio l'accoglimento dei primi quattro motivi di appello, esclude la fondatezza della domanda di cui sopra, poiché le conseguenze negative derivanti dall'eventuale non corretto adempimento della prestazione demandata alla professionista incaricata sono già scongiurate dalla condizione sospensiva cui è stato sottoposto il diritto al pagamento della maggior parte compenso pattuito: l'esito positivo delle verifiche tributarie di cui si è detto o il maturarsi del termine di otto anni dall'utilizzo in compensazione con i modelli f24, ai sensi dell'art. 27, c. 16, D.L. 185/2008, quale termine ultimo per l'attivazione dei medesimi controlli tributari e fiscali. Sino al verificarsi di tali eventi nessun danno può ritenersi prodotto nella sfera giuridica della committente, non essendo ancora esigibile il compenso ricollegabile al risultato utile perseguito attraverso l'attività professionale demandata. E, dunque, la domanda riconvenzionale, allo stato, deve ritenersi infondata, nemmeno essendo stata proposta in via subordinata al mancato accoglimento dei precedenti motivi di appello.
A tanto appare appena il caso di aggiungere che nessun esborso all'Agenzia delle Entrate risulta comprovato già sostenuto per l'erronea dichiarazione di sgravio fiscale effettuata su indicazione dell'appellata, a tanto non potendo valere il documentato allegato quale
“doc. n. 7” nella produzione di primo grado della parte opponente-appellante, ove si legge un invito a comparire della ditta , presso la medesima A.E. di Treviso e Parte_1 una preliminare ipotesi di imposizione fiscale con connesse sanzioni per l'erronea
11 dichiarazione di sgravio relativa all'anno 2015, in relazione a somme non annoverabili fra gli investimenti per “Ricerca e Sviluppo”.
Ancor meno può poi considerarsi quale danno patrimoniale la somma corrispondente allo sgravio non potuto beneficiare, pari a €. 59.416,82, poiché, all'evidenza, tale somma non
è un esborso sostenuto, ma piuttosto un mancato sgravio in detrazione di imposte comunque dovute all'Erario.
Come pure non vi traccia in atti della prova dell'esborso delle somme indicate sostenute per l'assistenza legale, necessaria a seguito dell'accertamento tributario in argomento.
All'accoglimento dell'appello, nei termini sopra indicati, consegue l'accoglibilità anche della richiesta di condanna dell'appellata alla restituzione delle somme versare in esecuzione della sentenza in questa sede impugnata, oltre interessi al tasso legale dal pagamento all'effettiva restituzione, siccome l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (Cass. civ. sentenza n. 34011 del 12/11/2021;
Sez. 1- Ordinanza n. 28646 del 18/10/2021; Sez. 1-Ordinanza n. 23764 del 03/08/2023).
§2.2-Le spese di lite di entrambi i gradi, in ragione del parziale accoglimento dell'appello, vanno per un terzo compensate e, per la rimanente parte, poste a carico della società appellata vanno liquidate come da dispositivo, in misura intermedia fra i minimi e i medi tariffari vigenti, in ragione della corrispondente complessità dell'opera da remunerare e, quanto a quelle di secondo grado, con l'aumento previsto per la redazione degli atti in modalità telematica ovvero con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, c.
1-bis, D.M.
55/2014, in ragione del deposito degli atti con modalità telematica e redazione degli stessi con tecniche informatiche che “consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto
e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando, così provvede:
12 1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado in epigrafe indicata, revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda di pagamento proposta in via monitoria dalla . Controparte_1
2) Condanna la alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione Controparte_1 della sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal pagamento all'effettiva restituzione.
3) Compensa le spese di entrambi i gradi in ragione di un terzo e pone la rimanente parte a carico dell'appellata, liquidandole, per tale parte, quanto al Controparte_1 primo grado, in €. 8.000,00 per compensi di avvocato e, quanto al secondo grado, in €.
12.000,00 per compensi di avvocato, somma comprensiva dell'aumento del 30% di cui all'art. 4, c.
1-bis, D.M. 55/2014, il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Così deciso nella camera di consiglio del 08.09.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA sez. V civile, composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente rel./est. dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma
N. 17430/2023, proposto con atto di appello notificato in data 29.12.2023, da:
(C.F. e P.IVA , ditta individuale con sede in 35013 Parte_1 P.IVA_1
Cittadella (PD), in persona dell'omonima titolare, , rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Francesco D'Ambrosi (C.F. , presso cui elettivamente C.F._1 domicilia come da procura alle liti in atti.
Appellante
Contro
P. IVA: , in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_2 con sede in Roma, Via Renato Fucini, n. 204, rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo
Cristoforo Fieri (C.F. n. (, presso cui elettivamente domicilia, C.F._2 come da procura alle liti in atti.
Appellata
All'udienza cartolare del 29.05.2025, le parti hanno concluso come da note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-Con l'appello in esame la ditta individuale ha impugnato la sentenza Parte_1 in epigrafe indicata, che ha rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Roma N. n.19768/2020 del 14.12.2020 e la domanda riconvenzionale dalla medesima appellante proposte per contestare la pretesa creditoria fatta valere in via monitoria dalla s.r.l. appellata, fondata sul contratto di opera professionale fra le ridette parti intercorso ed avente il seguente oggetto: <l'analisi, lo studio delle ipotesi di
1 fattibilità e la predisposizione dell'idonea documentazione, comprensiva della stesura di appositi Business Plan, per l'ottenimento di finanziamenti destinati all'attività di impresa derivanti da leggi comunitarie, nazionali, regionali, locali, nella forma di Contributo in
Conto Capitale e/o di Contributo in Conto Interessi e/o Credito di imposta e/o altra modalità che sia stabilita da leggi esistenti o future, compresa la negoziazione con
Banche e Istituti Creditizi e di Garanzia del Credito, regolarmente iscritti negli elenchi della Banca d'Italia>>.
Con l'atto di appello, alla cui integrale lettura si rinvia quale parte espressa e necessaria di questa sentenza, sono stati esposti motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: I) DELL'ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA HA CP_2
STATUITO CHE SUSSISTONO I PRESUPPOSTI PER L'EMISSIONE DEL
DECRETO INGIUNTIVO, IN RAGIONE DELLA NATURA INCERTA,
INDETERMINATA, INESIGIBILE DEL DIRITTO DI CREDITO VANTATO
DALL'APPELLATA, avendo il primo giudice del tutto trascurato la clausola “success fee” inserita nel dedotto contratto, mediante la quale il diritto al chiesto compenso è stato sospensivamente condizionato al verificarsi della concreta fruibilità dei crediti di imposta per sviluppo e ricerca, mai effettivamente verificatasi e, anzi, ancora incerta proprio perché è ancora in corso la verifica dell'Agenzia delle Entrate che stabilirà l'esatto ammontare di quanto legittimamente fruibile dalla contribuente e che ben potrebbe addirittura azzerare il valore del compenso ancora dovuto.
II) DELL'ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE HA STABILITO
CHE LA LIQUIDITÀ ED ESIGIBILITÀ DELL'ASSERITO CREDITO DI
DERIVEREBBERO DALLA MERA Controparte_1
COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA INVECE CHE
DALL'ESAURIMENTO DEI CONTROLLI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE
ENTRATE. Il primo giudice ha travisato il senso della clausola “success fee”, cui è stato sospensivamente condizionato il diritto al pagamento del chiesto compenso, avendo ritenuto che questo dipendesse solo dalla redazione, da parte della società
[...]
della relazione che ha riscontrato e dichiarato la sussistenza dei presupposti CP_1 di legge perché la ditta godesse delle agevolazioni fiscali – sotto forma Parte_1 di credito di imposta – per gli investimenti per ricerca e sviluppo effettuati negli anni
2015, 2016 e 2017, da ottenersi mediante la sola presentazione, a seguito della relazione stessa, degli appositi “modelli F24”, indipendentemente dal vaglio di ammissibilità della Co richiesta da parte della competente Agenzia delle Entrate (di seguito anche solo A.
2 Ma se così fosse stato la ridetta clausola nemmeno avrebbe dovuto essere inserita, ben potendo la società committente provvedere essa stessa alla redazione dei sopra detti moduli.
Secondo l'appellante, “Argomentare in tal senso, peraltro, avrebbe reso quasi certo lo svolgimento (da parte del soggetto che si pretende beneficiario, immediato e senza assunzione di alcuna responsabilità, dell'importo di euro 76.000) di un parere positivo in ordine alla fruizione del credito di imposta, qualificando di fatto la condizione come meramente potestativa e, come tale, nulla sarebbe l'assunzione del relativo obbligo ai sensi dell'art. 1355 c.c.”. Di contro, “L'ottenimento del credito per “Ricerca&Sviluppo”, proprio per questo, è considerato una fattispecie a formazione progressiva: per ottenere il beneficio fiscale in modo effettivo e definitivo, infatti, è necessario attendere il controllo dell'Agenzia delle Entrate o, diversamente, lo spirare del termine decadenziale per la notifica dell'atto di recupero del credito.
È il positivo compimento di quest'ultima fase che determina la “sussistenza e la relativa fruibilità del credito” e non certo l'esistenza di un semplice parere di parte svolto da una società di consulenza.
Nel caso del suddetto beneficio fiscale, lo si riADsce, il termine decadenziale per procedere al recupero del credito compensato è di anni 8 dall'utilizzo in compensazione con i modelli f24, ai sensi dell'art. 27, c. 16, D.L. 185/2008”.
III) DELL'ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE HA STABILITO
CHE L'ASSERITO CREDITO AZIONATO DA Parte_2
NON È SOSPENSIVAMENTE CONDIZIONATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DELLA CLAUSOLA C.D. “SUCCESS FEE”: “Tale tipo di clausola subordina i propri effetti al conseguimento del risultato pattuito. L'alea, quindi, sussiste geneticamente al momento stesso della stipula di un patto di tale contenuto. Diversamente, peraltro, non avrebbe alcun senso legare un beneficio ad un fatto non sottoposto ad un'incertezza realizzativa.
Anche contrariamente a quanto affermato da controparte, inoltre, l'apposizione di tale clausola determina l'insorgere di un'obbligazione di risultato, da conseguire al fine di poter fruire del beneficio che ne è oggetto.
Il diritto di credito invocato dalla convenuta opposta, pertanto, risulta sospensivamente condizionato alla definitiva erogazione nonché all'effettiva e stabile disponibilità di utilizzo dei fondi”. Dal tenore del dedotto contratto, da ogni pattuizione in esso contenuta e dal carteggio intercorso tra le parti, in applicazione delle regole codicistiche di
3 ermeneutica contrattuale, emerge chiaramente che “la percentuale premiale del 20% sarà dovuta a solo se e quando l'Agenzia delle Entrate avrà quantificato Controparte_1
e certificato l'importo legittimamente dichiarato da Si AD che, come Parte_1 esposto più volte in corso di causa, è sempre stata disponibile e lo è tutt'ora Parte_1
a riconoscersi interamente debitrice della somma così determinanda, all'esito dei controlli dell'Agenzia delle Entrate”.
IV) DELL'ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA HA STABILITO CP_2
CHE LA SOCIETÀ OPPOSTA HA ASSOLTO L'ONERE DELLA PROVA SU DI
SÉ INCOMBENTE E L'OPPONENTE NON HA PROVATO I FATTI ESTINTIVI
ALLEGATI, non avendo la società istante adempiuto all'onere – su di ella incombente
– di dimostrare l'avveramento della condizione cui è stato sospensivamente condizionato il suo diritto al pagamento del chiesto compenso.
V) DELL'ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA LADDOVE HA RIGETTATO
LA DOMANDA RICONVENZIONALE SVOLTA DA STUDIO FIOR.
La prestazione contrattuale cui si è obbligata la società di consulenza appellata è quella di formulare un parere in ordine alla possibilità di fruire del credito di imposta per le somme stanziate per la ricerca e lo sviluppo, con riferimento ai precedenti anni di imposta
2015-2016-2017 e ciò sulla base della compiuta analisi della documentazione contabile regolarmente fornita dalla committente, così come dedotto anche dalla parte appellata.
Tuttavia, riguardo agli investimenti relativi all'anno 2015, l'Agenzia delle Entrate ha svolto accertamento e ne ha negato la sussistenza dei presupposti normativi per la loro detraibilità quale credito di imposta, per cui è “evidente che la società di consulenza non ha adempiuto diligentemente all'obbligazione assunta, dal momento che ha effettuato un parere il cui contenuto giuridico-tributario era del tutto errato [……] Sussiste, quindi, un palese inadempimento da parte della società di consulenza. L'aver fornito un parere errato ha cagionato un rilevante danno patrimoniale. Anche con riferimento alla domanda riconvenzionale, si evidenzia che le voci di danno derivanti dall'inadempimento della società di consulenza sono state già esposte in atto di citazione, e qui vengono precisate. Si tratta di titoli di danno direttamente conseguenti al comportamento di
che ha determinato la verifica fiscale. È chiaro che l'opponente Controparte_1 non avrebbe mai esposto in dichiarazione il credito di imposta se non vi fosse stato il parere positivo della società di consulenza”. E gli importi da liquidare a titolo di risarcimento per tale inadempimento sono stati così indicati dalla medesima appellante:
i- Sanzioni ed interessi che lo sta attualmente pagando in ragione del Parte_1
4 disconoscimento del diritto alla compensazione di parte del credito, che ha originato cartelle di pagamento da parte dell' , ad oggi pari a complessivi Euro 59.416,82 CP_4
(→cfr. doc. 15 attoreo di primo grado).
ii-Sanzioni ed interessi che verranno irrogati dall'Agenzia delle Entrate a fronte del disconoscimento, totale o parziale, del credito esposto dallo in dichiarazione Parte_1 dei redditi per gli anni di imposta 2015, 2016, 2017 e 2018.
Si riADsce la richiesta, svolta in primo grado, che la società di consulenza sia condannata al risarcimento del danno a tale titolo e si riserva formalmente ad un separato giudizio la quantificazione – ad oggi giuridicamente impossibile – del quantum, vale a dire l'importo complessivo dovuto a titolo di eventuali sanzioni e interessi che sarà noto solo all'esito delle verifiche fiscali per gli anni di imposta 2015, 2016, 2017 e 2018 tutt'ora in corso.
iii-Euro 4.875,00 quale rimborso dell'acconto versato dall'odierna attrice a
[...]
a titolo di compenso professionale (→cfr. doc. 5 attoreo di primo grado). CP_1 iv-Spese per compenso professionale dovuto all'Avv. D'Ambrosi per l'assistenza e difesa nella verifica avanti l'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto il credito di imposta esposto in dichiarazione sulla base della relazione tecnica redatta dalla controparte per gli anni di imposta 2015, 2016 e 2017-2018, ad oggi pari ad Euro 8.500,00 oltre accessori di legge, così per complessivi Euro 12.402,52 come da fatture dimesse (→cfr. doc. 18 attoreo di primo grado).
Inoltre, l'appellante si è riservata di agire per gli ulteriori danni riscontrabili all'esito di tutte le verifiche contabili ancora in corso da parte dell' avendo così dedotto: “Si CP_5 riADsce la richiesta, svolta in primo grado, che la società di consulenza sia condannata altresì al risarcimento del maturando danno a titolo di compenso professionale per l'assistenza legale nelle verifiche fiscali (ed eventuali atti impositivi) sopra indicate e si riserva formalmente ad un separato giudizio la determinazione – ad oggi giuridicamente impossibile – dell'importo complessivamente dovuto che sarà quantificabile solo all'esito delle verifiche fiscali tutt'ora in corso”.
L'appellante ha conclusivamente rassegnato le seguenti richieste: <in via preliminare di rito per le ragioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto, ai sensi degli artt. 351
e 283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza n. 17430/2023 del
Tribunale di Roma pubblicata il 17.11.2023, con decreto inaudita altera parte ai sensi dell'art. 351, c. 3, c.p.c.; in subordine, sospendere l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza con ordinanza all'esito dell'udienza camerale di cui all'art. 351, c. 3, c.p.c. o, in estremo subordine, all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti;
5 nel merito in accoglimento del presente appello, riformare integralmente l'impugnata sentenza n.
17430/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 17.11.2023, anche in punto di liquidazione di spese di lite del primo grado di giudizio, e pertanto:
IN VIA PRINCIPALE: accertato e dichiarato, per tutte le ragioni esposte in narrativa,
l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso ex art. 633 depositato da e che risulta carente dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità CP_1 CP_1 del credito fatto valere, revocarsi e/o dichiararsi nullo e/o illegittimo, in tutto o in parte, il decreto ingiuntivo n. 19768/2020 del 14.12.2020, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento sub R.G. n. 56048/2020, in quanto nulla è dovuto da alla Parte_1 società per le ragioni esposte in atti;
Controparte_1
IN VIA RICONVENZIONALE: accertato e dichiarato che la ditta individuale Parte_1
ha subito un rilevantissimo danno patrimoniale per aver dovuto rimediare
[...] all'inadempimento delle proprie obbligazioni da parte di Controparte_1 condannarsi la stessa al risarcimento a favore dell'opponente di tutti i danni patrimoniali subiti e subendi dall'attrice, nella misura indicata in atti, o nella misura maggiore o minore che risulterà equa e di giustizia in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione;
in ogni caso compensi e spese di lite, anche esenti, del presente grado di giudizio interamente rifuse.
Si chiede formalmente che i compensi siano liquidati con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, c. 1-bis, D.M. 55/2014, in ragione del deposito degli atti con modalità telematica e redazione degli stessi con tecniche informatiche che “consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”. in accoglimento del presente appello, condannare e alla restituzione CP_1 CP_1 dell'importo versato in pendenza di giudizio da in esecuzione della Parte_1 sentenza 17430/2023 del Tribunale di Roma>>.
§1.1-Si è costituita la società appellata e ha contestato ogni Controparte_6 avverso dedotto, chiedendo il rigetto dell'appello e di ogni richiesta con lo stesso formulata, con conferma della decisione impugnata e vittoria delle spese di lite.
Particolarmente ha evidenziato l'appellata l'insussistenza di qualsivoglia clausola contrattuale che sospensivamente abbia condizionato il pagamento del chiesto compenso al definitivo accertamento tributario della detraibilità del credito di imposta, base di calcolo del corrispettivo oggetto di contestazione.
6 §1.2-La Corte, verificata la regolare istaurazione del contraddittorio, ha deciso la sospensiva, accogliendola;
quindi, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza cartolare in epigrafe indicata, l'ha riservata in decisione.
§2-I primi quattro motivi di appello si prestano alla trattazione unitaria, per la connessione che tutti li avvince.
Va premesso alla loro disamina che, come risulta documentalmente provato e non contestato, il contratto d'opera posto a fondamento dell'azione in via monitoria esperita dalla ha avuto ad oggetto: l'analisi, lo studio delle ipotesi di Controparte_1 fattibilità e la predisposizione dell'idonea documentazione, comprensiva della stesura di appositi Business Plan, per l'ottenimento di finanziamenti destinati all'attività di impresa derivanti da leggi comunitarie, nazionali, regionali, locali, nella forma di Contributo in
Conto Capitale e/o di Contributo in Conto Interessi e/o Credito di imposta e/o altra modalità che sia stabilita da leggi esistenti o future, compresa la negoziazione con
Banche e Istituti Creditizi e di Garanzia del Credito, regolarmente iscritti negli elenchi della Banca d'Italia, ed è stato determinato dal precipuo intento della committente di verificare la sussistenza dei presupposti per la fruizione, a prescindere da fatturato, forma giuridica, settore economico o regime contabile adottato, di un'agevolazione fiscale, sotto forma di credito d'imposta, a fronte di specifiche tipologie d'investimento, in ragione di quanto previsto dal comma 35 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 (L.
190/2014, intervenuta a parziale modifica del D.L. 145/2013), .
Difatti, come dalla medesima appellante dedotto, “Tale misura, introdotta per favorire i processi di innovazione imprenditoriale, consentiva di usufruire di un credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione per il pagamento delle imposte correnti o, in generale, di debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Erario, , Enti Locali, CP_4
INAIL, ENPALS)” e, dunque, “La prestazione cui era obbligata la società di consulenza consisteva proprio nel formulare un parere in ordine alla possibilità di fruire legittimamente del credito di imposta da ricerca e sviluppo, al fine di garantire la certezza dell'ottenimento del beneficio fiscale anche nel caso di vaglio da parte dell'Amministrazione finanziaria e, poi, nella predisposizione della necessaria relazione che doveva correlare il progetto eletto a R&S”. Alla predisposizione della relazione demandata alla società appellata, per l'individuazione delle somme annoverabili fra gli investimenti finalizzati all'innovazione tecnologica e lo sviluppo, relativamente agli anni
2015, 2016 e 2017, era poi seguita la predisposizione dei cd. “modelli F24”, presentati
7 all'ente impositore per fruire del corrispondente credito di imposta negli anni successivi alla presentazione della richiesta stessa.
Nel dedotto contratto scritto il corrispettivo per l'opera commissionata è stato stabilito in una parte “fissa”, pari ad € 4.875 oltre IVA, sul cui già intervenuto versamento non vi è contestazione e una parte “a percentuale”, pari al 20% del credito di imposta fruito, da corrispondere “contestualmente all'erogazione e/o all'effettiva disponibilità di utilizzo dei fondi” (cfr. contratto di conferimento incarico, allegato “doc. n. 3” della produzione di primo grado dell'appellante).
Ma soprattutto è dato leggere nel dedotto contratto, ove è indicata la modalità di calcolo percentuale del ridetto “Compenso”, tra parentesi, la seguente clausola: “c.d. Success
Fee”, e proprio sulla portata e significato di siffatta clausola si incentrano i rilievi e le difese della ditta appellante, ritenendo ella che alla stessa debba essere attribuita la natura condizione sospensiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1353 c.c., valendo a subordinare il diritto al compenso di cui si controverte al definitivo esisto positivo, compreso le verifiche fiscali da parte dell' della richiesta di detrazione fiscale per le CP_5 somme indicate come detraibili nella relazione predisposta dalla società istante.
Sostiene in merito l'appellante che la clausola sia espressamente da qualificare come “di risultato”, essendo legata al fatto che avesse effettivamente e definitivamente Parte_1 fruito del beneficio oggetto di consulenza. Le parti concordavano espressamente che il pagamento del compenso supplementare fosse legato “al buon fine dell'operazione”, subordinandolo al conseguimento della sua stabilità all'esito del vaglio di un soggetto terzo [ossia dell'ente impositore].
In ragione di tale interpretazione, a parere dell'appellante, non vale a determinare il diritto al chiesto compenso la sola presentazione delle dichiarazioni di sgravio nella misura indicata dalla società appellata, pari a complessivi € 331.250,00 per gli anni 2015, 2016
e 2017, a seguito dello studio contabile e fiscale demandatole, essendo, piuttosto necessario, in considerazione della clausola “success fee”, l'avverarsi della condizione sospensiva costituita dal definitivo positivo accertamento, da parte della competente A.
E., della legittimità dello sgravio;
oppure il maturarsi degli otto anni, successivi alla dichiarazione in detrazione, previsti ex lege per l'attivazione degli accertamenti da parte dell'ente accertatore.
E proprio in ragione di tale assunto, l'appellante ha insistito nell'affermazione delle difese innanzi riportate, evidenziando come non possa considerarsi certo, liquido ed esigibile il credito oggetto di esame.
8 Dal che, la contestazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto:
< oggetto del presente giudizio sarebbe soggetta a condizione sospensiva e che l'importo a titolo di “compenso di risultato” sarebbe dovuto solo se e quando l'accertamento fiscale in corso avrà certificato la legittimità della fruizione del credito di imposta. Ciò in quanto nel contratto le parti non hanno previsto che il pagamento fosse subordinato al definitivo controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, mentre la si è impegnata Parte_1
a pagare la quota del 20% delle somme che la ditta individuale avrebbe portato in detrazione a titolo di credito di imposta>>, in quanto la sola compilazione del “mod. F24” con dichiarazione di detrazione in compensazione delle somme indicate detraibili nella relazione redatta dalla società di consulenza appellata non integra la concreta ed effettiva fruibilità in compensazione dell'importo di € 331.250,00.
Ora appare chiaro che il punto nodale della questione che ci occupa risiede, come anticipato, nella interpretazione e definizione della portata della clausola “success fee”.
In doverosa applicazione dei criteri di interpretazione di cui all'art. 1362 c.c., deve ritenersi che essa effettivamente sia idonea a subordinare il diritto al contestato compenso al conseguimento del risultato utile dedotto in contratto, specificamente determinato nei seguenti termini letterali: effettiva disponibilità all'utilizzo dei fondi; il quale, con tutta evidenza, non può consistere nella mera presentazione della dichiarazione, mediante compilazione del “mod. F24”, di scomputo in detrazione dalle imposte dovute dalla società appellante per gli anni successivi al 2015, 2016 e 2017, nei limiti delle somme dalla medesima contribuente individuate come detraibili, poiché costituenti investimenti per ricerca e sviluppo aziendale.
In effetti, come condivisibilmente dedotto dalla stessa parte appellata, il credito d'imposta spettante all'appellante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione della documentazione contabile. Pertanto, sussistendo tutti i requisiti previsti per la fruizione, il beneficio maturato con gli investimenti dell'anno in corso viene utilizzato, almeno per un terzo, già dall'anno successivo. Per l'utilizzazione in compensazione del credito
d'imposta di cui trattasi il contribuente presenta un modello F24 in via telematica alla
Agenzia delle Entrate, ulteriormente dovendo segnalarsi che, per l'appunto, il concreto risultato utile può ritenersi conseguito solo all'esito della verifica della effettiva
9 sussistenza di tutti i requisiti previsti per la fruizione del beneficio maturato con gli investimenti ex lege annoverabili fra quelli finalizzati alla ricerca e allo sviluppo aziendale. Ed è proprio per tale ragione che sino a quando non possa ritenersi stabilizzata la verifica relativa alla sussistenza dei presupposti tributari e fiscali per ottenere lo sgravio, il beneficio dello scomputo in detrazione non è da ritenersi conseguito e, quindi, nessun concreto e definitivo risultato utile può dirsi raggiunto da parte della cliente, che si è avvalsa solo di una relazione tecnico – contabile, finalizzata alla individuazione degli investimenti innanzi indicati, redatta dalla società appellata e sulla base della quale ha chiesto di scomputare in detrazione fiscale le somme nella medesima relazione indicate.
Altrimenti detto, la dichiarazione, presentata mediante modello F24, non può ritenersi di per sé già definitivo risultato utile, poiché il calcolo in detrazione fiscale delle somme in essa indicate deve necessariamente passare il vaglio dell'ente impositore/accertatore, il quale ben potrebbe andare di avviso contrario a quanto opinato dal contribuente e ritenere non effettivamente detraibili quelle medesime somme.
Evenienza questa che nel concreto caso si è pure verificata, relativamente alla richiesta di detrazione delle somme indicate come investimenti per ricerca e sviluppo dell'anno 2015
(cfr. doc. n. 7 della produzione di primo grado della parte opponente-appellante).
Deve poi considerarsi che nella pratica commerciale e finanziaria con l'inserimento della clausola “success fee” in argomento si mira a raggiungere l'obiettivo che il cliente eviti inutili costi iniziali, mentre il professionista incaricato si assume il rischio di impresa, investendo tempo e risorse senza garanzia di compenso se il progetto non va a buon fine;
sicché deve desumersi che è proprio questa la caratteristica del patto: addossare al professionista incaricato l'alea di non riuscire a conseguire il compenso sperato ove l'opera da lui prestata non consenta al ridetto cliente di conseguire il risultato utile avuto di mira.
E, del resto, ove così non fosse, non avrebbe avuto senso alcuno il suo inserimento, poiché la tempistica del pagamento del compenso sarebbe stata quella ordinaria, senza condizionamento alcuno, ricollegabile alla mera redazione della relazione da parte della società di professionisti istante e alla presentazione della conseguente dichiarazione di detrazione fiscale, mediante modello “F24”.
E, dunque, dare seguito al criterio ermeneutico che impone di interpretare le clausole contrattuali nel senso che abbiano un significato utile e plausibile nonché secondo la comune intenzione dei contraenti, come evincibile dal tenore letterale del contratto stesso
10 e dal contegno dei medesimi contraenti anche successivo alla stipula, nel caso concreto, rende ineludibili le considerazioni sopra illustrate.
Conclusivamente, induce alla interpretazione della clausola “success fee” nel senso indicato dall'appellante l'ulteriore considerazione che, a voler ritenere sufficiente la sola presentazione della dichiarazione di detrazione fiscale sulla scorta della relazione predisposta dalla società appellata, comporterebbe che quest'ultima, al fine di vedere aumentare la percentuale del compenso dovutole, ben potrebbe indicare costi detraibili oltre i parametri legali applicabili, esponendo poi la cliente all'onere di intraprendere azioni giudiziarie per far valere il suo inadempimento e ottenere il risarcimento del danno derivato dalla sua negligente attività.
Così come verificatosi nella concreta ipotesi in cui, a fronte della pretesa della
[...]
la committente appellante, vistasi investita di accertamento tributario che Controparte_1 ha negato lo sgravio nei termini indicati dalla società da ultimo indicata, ha proposto la domanda riconvenzionale di cui al V motivo di appello.
§2.1-Tuttavia, proprio l'accoglimento dei primi quattro motivi di appello, esclude la fondatezza della domanda di cui sopra, poiché le conseguenze negative derivanti dall'eventuale non corretto adempimento della prestazione demandata alla professionista incaricata sono già scongiurate dalla condizione sospensiva cui è stato sottoposto il diritto al pagamento della maggior parte compenso pattuito: l'esito positivo delle verifiche tributarie di cui si è detto o il maturarsi del termine di otto anni dall'utilizzo in compensazione con i modelli f24, ai sensi dell'art. 27, c. 16, D.L. 185/2008, quale termine ultimo per l'attivazione dei medesimi controlli tributari e fiscali. Sino al verificarsi di tali eventi nessun danno può ritenersi prodotto nella sfera giuridica della committente, non essendo ancora esigibile il compenso ricollegabile al risultato utile perseguito attraverso l'attività professionale demandata. E, dunque, la domanda riconvenzionale, allo stato, deve ritenersi infondata, nemmeno essendo stata proposta in via subordinata al mancato accoglimento dei precedenti motivi di appello.
A tanto appare appena il caso di aggiungere che nessun esborso all'Agenzia delle Entrate risulta comprovato già sostenuto per l'erronea dichiarazione di sgravio fiscale effettuata su indicazione dell'appellata, a tanto non potendo valere il documentato allegato quale
“doc. n. 7” nella produzione di primo grado della parte opponente-appellante, ove si legge un invito a comparire della ditta , presso la medesima A.E. di Treviso e Parte_1 una preliminare ipotesi di imposizione fiscale con connesse sanzioni per l'erronea
11 dichiarazione di sgravio relativa all'anno 2015, in relazione a somme non annoverabili fra gli investimenti per “Ricerca e Sviluppo”.
Ancor meno può poi considerarsi quale danno patrimoniale la somma corrispondente allo sgravio non potuto beneficiare, pari a €. 59.416,82, poiché, all'evidenza, tale somma non
è un esborso sostenuto, ma piuttosto un mancato sgravio in detrazione di imposte comunque dovute all'Erario.
Come pure non vi traccia in atti della prova dell'esborso delle somme indicate sostenute per l'assistenza legale, necessaria a seguito dell'accertamento tributario in argomento.
All'accoglimento dell'appello, nei termini sopra indicati, consegue l'accoglibilità anche della richiesta di condanna dell'appellata alla restituzione delle somme versare in esecuzione della sentenza in questa sede impugnata, oltre interessi al tasso legale dal pagamento all'effettiva restituzione, siccome l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (Cass. civ. sentenza n. 34011 del 12/11/2021;
Sez. 1- Ordinanza n. 28646 del 18/10/2021; Sez. 1-Ordinanza n. 23764 del 03/08/2023).
§2.2-Le spese di lite di entrambi i gradi, in ragione del parziale accoglimento dell'appello, vanno per un terzo compensate e, per la rimanente parte, poste a carico della società appellata vanno liquidate come da dispositivo, in misura intermedia fra i minimi e i medi tariffari vigenti, in ragione della corrispondente complessità dell'opera da remunerare e, quanto a quelle di secondo grado, con l'aumento previsto per la redazione degli atti in modalità telematica ovvero con maggiorazione del 30% ai sensi dell'art. 4, c.
1-bis, D.M.
55/2014, in ragione del deposito degli atti con modalità telematica e redazione degli stessi con tecniche informatiche che “consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto
e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
PQM
Il Collegio -come sopra composto- definitivamente pronunciando, così provvede:
12 1) Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado in epigrafe indicata, revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda di pagamento proposta in via monitoria dalla . Controparte_1
2) Condanna la alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione Controparte_1 della sentenza di primo grado, oltre interessi al tasso legale a decorrere dal pagamento all'effettiva restituzione.
3) Compensa le spese di entrambi i gradi in ragione di un terzo e pone la rimanente parte a carico dell'appellata, liquidandole, per tale parte, quanto al Controparte_1 primo grado, in €. 8.000,00 per compensi di avvocato e, quanto al secondo grado, in €.
12.000,00 per compensi di avvocato, somma comprensiva dell'aumento del 30% di cui all'art. 4, c.
1-bis, D.M. 55/2014, il tutto oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.
Così deciso nella camera di consiglio del 08.09.2025
La Presidente est.
Marianna D'Avino
13