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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/11/2025, n. 15496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15496 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39681/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- nata a [...], il [...], c.f. Parte_1
, in proprio e in qualità di erede di nato a [...] C.F._1 Persona_1
(Rm), il 10/01/1909 deceduto in Roma il 22/11/1960, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avvocato RAUL CAROSI del foro di Roma, c.f. , con C.F._2 studio in Roma, via Quintilio Varo n. 112, presso il quale elegge domicilio.
- Attore -
CONTRO
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA Controparte_1
, in persona dell'Ambasciatore in Italia pro tempore, con sede in Roma
[...]
(Rm), Via San Martino della Battaglia, 4 – 00185
- Convenuta contumace -
REPUBBLICA ITALIANA, (C.F. ), e per la P.IVA_1 Controparte_2 con sede in Roma (Rm), Piazza Colonna n. 370, con il patrocinio
[...] dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, ex lege domiciliata in Roma (Rm), via dei Portoghesi, 12, cap 00186, presso la sua nota sede.
pagina1 di 6 - Convenuta -
oggetto: azione di danni per crimini di guerra.
conclusioni: “Voglia il Tribunale dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del
Tribunale Civile di Roma, ritenere e dichiarare che la/le parte/i convenuta/e sono responsabili civilmente per il danno materiale e danno morale che il sig. Per_1
, i suoi eredi, e la sig.ra personalmente ed in qualità di erede,
[...] Parte_1 hanno subito a causa della persecuzione, deportazione, detenzione, omicidio e conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento in favore dell'attore non inferiore a 25.000 € oltre interessi del 4 % e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese, diritti ed diritti, nonché spese forfettarie (15%) e cpa (4%), da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia il Tribunale, a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Parte_2 Controparte_3
giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente
[...] all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate Controparte_2 dalla odierna parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attrice o il de cuius hanno percepito o avrebbero potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa. Spese vinte”.
FATTO E PROCESSO
agendo nella qualità di erede del nonno ha Parte_1 Persona_1 citato in giudizio la “Repubblica Italiana in persona della Controparte_2
, chiedendo che la stessa venga condannata a risarcire tutti i danni patiti
[...] personalmente dall'attrice e dal de cuius a causa delle persecuzioni Persona_1 razziali da parte dei militari nazisti di cui furono vittime durante la Seconda Guerra
Mondiale.
L'odierna attrice espone in citazione che il nonno deceduto nel Persona_1
1960, fin dal 1942 e, precisamente, durante il periodo di occupazione della città di Roma da parte delle forze tedesche del ER EI e sotto il loro comando ed ordine, venne precettato contro la sua volontà e obbligato al lavoro coatto, per il solo fatto di essere appartenente alla razza ebraica;
costui – racconta - venne inviato presso l'impresa
S.A.C.A. (Società Anonima Costruzioni Agricole Urbane) in Roma, con la mansione di pagina2 di 6 eseguire lavori di scavo, sterro e rinforzo degli argini del fiume Tevere, senza retribuzione alcuna, e con violazione di diritti costituzionali.
Pertanto, la sig.ra agisce per l'accertamento e la declaratoria della Parte_1 responsabilità di parte convenuta per il danno materiale e il danno morale subito dal a causa della condotta sopra descritta e degli eventi occorsi, nonché Persona_1 per la condanna della convenuta ad un equo risarcimento in favore dell'attrice non inferiore a 25.000 € oltre interessi del 4 % e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Annotava a riscontro della giurisdizione: la sentenza della Corte Cost. n. 238/2014, con la quale il Giudice delle Leggi aveva stabilito che, in caso di crimini di guerra e contro l'umanità lesivi dei diritti inviolabili della persona, dovesse in ogni caso esser garantito “il diritto al giudice”, ossia il diritto a domandare il risarcimento dei gravissimi danni inferti alle vittime e quindi l'inopponibilità agli attori del difetto di giurisdizione per atti lesivi commessi iure imperii, principio che – sino alla pronuncia – aveva inibito le domande tese ad ottenere il risarcimento del danno da parte delle vittime dei crimini nazisti.
La sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 20442/2020, con la quale le
SS.UU. avevano ribadito la giurisdizione del giudice italiano nelle cause intentate contro la
Repubblica Federale di Germania, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, da parte di cittadini italiani (o loro eredi) che - durante il secondo conflitto mondiale - erano stati deportati dalle forze armate del EI in Germania e ivi sottoposti a lavoro forzato.
La Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio e l'art. 29 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. In particolare, la difesa attorea richiamava la Convenzione suddetta per la nozione di genocidio, e l'art. 29 dello Statuto secondo il quale “I crimini di competenza della Corte non sono soggetti ad alcun termine di prescrizione”; in forza di tale richiamo, la difesa attorea affermava che il genocidio e i crimini contro l'umanità non cadono in prescrizione e obbligano al risarcimento del danno per equivalente.
Si è costituita la che ha formulato le citate Controparte_2 conclusioni. La difesa dell'avvocatura generale dello stato, in estrema sintesi, evidenziava che il Decreto Legge 30.04.2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29.06.2022
n. 79, (che si dà per noto) originato dalla crisi diplomatica intercorsa tra i due Paesi dell'Unione, avesse avuto lo scopo di dare esecuzione all'Accordo tra la Repubblica
Italiana e la Repubblica Federale di Germania, reso esecutivo con D.p.R. 14.4.1962: in quest'accordo la Repubblica Federale si era impegnata a versare alla Repubblica Italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi.
In quest'accordo, anche a nome delle vittime dei danni, il Governo Italiano aveva dichiarato “definite” tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana, o delle pagina3 di 6 persone fisiche o giuridiche, nei confronti di omologhe tedesche, derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 01.09.1939 e il 08.05.1945 assumendo, inoltre, l'impegno a tenere indenne la Repubblica Federale da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essi.
A tal fine, la disposizione prevede – al comma 3 – che i titoli giudiziari aventi ad oggetto le domande di risarcimento del danno proposte da vittime del ER EI, siano eseguite esclusivamente a valere sul Fondo istituito presso il MEF, precludendo al contempo eventuali azioni esecutive nei confronti dello Stato estero. Ricostruita in questi termini la fattispecie introduceva una ipotesi peculiare di accollo ex lege, che trovava indice nell'Accordo di Bonn con cui l'Italia (accollante) si era obbligata a tenere indenne la
Germania (accollata) dai debiti risarcitori contratti da questa assunti verso le vittime del
ER EI ( accollatari). Ciò consentiva alla difesa dello stato di riconoscere una peculiare ipotesi di successione a titolo particolare del MEF nei debiti risarcitori della
Germania verso le vittime del III EI.
L'azione avrebbe, quindi, dovuto esser proposta esclusivamente nei confronti del quale successore ex lege nel debito risarcitorio originariamente Parte_2 CP_3 contratto dallo Stato tedesco. Ed in consecuzione, ciò consentiva alla
[...]
di chiedere il rigetto della domanda per difetto di legittimazione Controparte_2 passiva. A monte rilevava come l'attore non fornisse prova della propria qualità di erede.
Sollevava, in ogni caso, l'eccezione di prescrizione dei diritti vantati dall'attore, stante il richiamo nel testo dell'art. 43 citato, fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione. Qualificando la responsabilità dedotta quale causa petendi, ne derivava inequivocabilmente come si fosse invariabilmente consumato il termine di prescrizione di cui all'art. 2947 comma III c.c. nei termini rappresentati.
Andava in ogni caso rilevata la genericità dei pregiudizi patiti dall'attore, del tutto sforniti di dimostrazione. Incardinata in tal modo la causa, in difetto di richieste per prova costituenda, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che, rassegnate come in atti, consentivano il trattenimento della causa a sentenza con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Nella contumacia della si è svolto il giudizio. Controparte_4
In secondo luogo deve esser riconosciuto il difetto di legittimazione passiva della nella presente fattispecie, dovendosi individuare la Controparte_2
pagina4 di 6 titolarità passiva nella e – in sede esecutiva al passaggio Controparte_4 in giudicato– nel Controparte_5
Innanzi tutto occorre rilevare come la domanda di risarcimento consista nella pretesa al risarcimento del danno morale e del danno materiale consistito nella mancata percezione della retribuzione a fronte del lavoro forzato prestato dal sig. Per_1 precettato dai soldati nazisti - per il solo fatto di appartenere alla razza ebraica –
[...]
e inviato presso l'impresa S.A.C.A. (Società Anonima Costruzioni Agricole Urbane) in
Roma, con la mansione di eseguire lavori di scavo, sterro e rinforzo degli argini del fiume
Tevere, senza retribuzione alcuna.
A monte, prima ancora di andare ad esaminare le eccezioni in senso stretto sollevate dalla difesa della parte convenuta occorre porsi il problema se, quello lamentato, sia qualificabile “crimine di guerra e contro l'umanità” suscettibile di fuoriuscire dalla riserva di immunità giurisdizionale per gli atti commessi iure imperii, ed a monte, che lo stesso possa esser addebitata alla . Controparte_4
Nulla a che vedere, con quanto rappresentato, ha la pronuncia richiamata dalla difesa dell'attore – Cass. Civ. SSUU 29.05.2008 n. 14202 che stabilisce come la deportazione e l'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato “è un crimine contro l'umanità"; la stessa descrizione di quanto subito dal nonno dell'attrice evidenzia il differente quadro della fattispecie, non essendosi verificata alcuna deportazione.
Ed infatti, la locuzione utilizzata nell'atto introduttivo -- durante il periodo di occupazione della città di Roma da parte delle forze tedesche del ER EI, è – in analisi logica, semplice “complemento di tempo” laddove sotto il loro comando ed ordine, é allegazione pura, in nulla dimostrata dal documento n. 3 allegato dalla difesa di parte attrice, che è semplice foglio di carta dattiloscritto contenente un elenco di appartenenti alla razza ebraica precettati per il servizio del lavoro con assegnazione alla ditta S.A.I.U e da cui non si evince né direttamente né indirettamente: 1) che la precettazione sia stata ordinata dalle
FFAA tedesche di stanza nella città di Roma;
2) che alla precettazione sia poi seguita l'adibizione materiale e concreta del nonno ai lavori di scavo del fiume.
Peraltro il lavoro coatto, del quale si chiede ristoro iure successionis, afferisce, in tesi, all'assegnazione alla ditta per l'esecuzione asserita esecuzione di lavori di scavo, sterro e rinforzo degli argini del fiume Tevere, ma non risulta da alcun documento depositato che lo stesso sia stato eseguito sotto il comando ed ordine delle FFAA tedesche, circostanza di cui è lecito dubitare considerando le caratteristiche prettamente civili delle opere commissionate.
Ove invece si voglia porre l'accento sull'emissione dell'ordine ad appartenenti alla razza ebraica, di cui al foglio dattiloscritto depositato dalla difesa di parte attrice il provvedimento ablatorio obbligatorio, riconosciuto alla PA per ragioni di interesse pubblico nei casi previsti dalla legge, è stato certamente veicolato in forza del R.D. l. n.
pagina5 di 6 1728 del 17.11.1938 ovvero le disposizioni normative qualificate genericamente come leggi razziali del 1938, che hanno stabilito tutte quelle limitazioni di carattere persecutorio, dalla loro emanazione sino al 25.04.1945, che sono espressione -- abnorme e criminale -- della cultura del periodo, ma che sono certamente addebitabili allo stato fascista, e non alla
Repubblica Federale di Germania.
La conseguenza di quanto evidenziato, a monte del difetto di dimostrazione della qualità di erede dell'attore, è quindi il rigetto della domanda proposta.
Al rigetto della domanda non segue la condanna alle spese processuali secondo il principio della soccombenza a cagione della contumacia della Controparte_4
mentre nei confronti della parte costituita si compensano. Le spese si
[...] compensano nei confronti della convenuta Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
39681 /2022 nella contumacia della : Controparte_4
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
[...]
2) Rigetta la domanda di danni proposta da . Parte_1
3) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Roma lì 31.10.2025.
Il Giudice Dr. Claudio Patruno.
Firmato in via digitale.
Roma il 04/11/2025
Il GIUDICE Dr Claudio Patruno
firmato digitalmente.
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- nata a [...], il [...], c.f. Parte_1
, in proprio e in qualità di erede di nato a [...] C.F._1 Persona_1
(Rm), il 10/01/1909 deceduto in Roma il 22/11/1960, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avvocato RAUL CAROSI del foro di Roma, c.f. , con C.F._2 studio in Roma, via Quintilio Varo n. 112, presso il quale elegge domicilio.
- Attore -
CONTRO
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA Controparte_1
, in persona dell'Ambasciatore in Italia pro tempore, con sede in Roma
[...]
(Rm), Via San Martino della Battaglia, 4 – 00185
- Convenuta contumace -
REPUBBLICA ITALIANA, (C.F. ), e per la P.IVA_1 Controparte_2 con sede in Roma (Rm), Piazza Colonna n. 370, con il patrocinio
[...] dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, ex lege domiciliata in Roma (Rm), via dei Portoghesi, 12, cap 00186, presso la sua nota sede.
pagina1 di 6 - Convenuta -
oggetto: azione di danni per crimini di guerra.
conclusioni: “Voglia il Tribunale dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del
Tribunale Civile di Roma, ritenere e dichiarare che la/le parte/i convenuta/e sono responsabili civilmente per il danno materiale e danno morale che il sig. Per_1
, i suoi eredi, e la sig.ra personalmente ed in qualità di erede,
[...] Parte_1 hanno subito a causa della persecuzione, deportazione, detenzione, omicidio e conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento in favore dell'attore non inferiore a 25.000 € oltre interessi del 4 % e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese, diritti ed diritti, nonché spese forfettarie (15%) e cpa (4%), da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia il Tribunale, a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Parte_2 Controparte_3
giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente
[...] all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate Controparte_2 dalla odierna parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attrice o il de cuius hanno percepito o avrebbero potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa. Spese vinte”.
FATTO E PROCESSO
agendo nella qualità di erede del nonno ha Parte_1 Persona_1 citato in giudizio la “Repubblica Italiana in persona della Controparte_2
, chiedendo che la stessa venga condannata a risarcire tutti i danni patiti
[...] personalmente dall'attrice e dal de cuius a causa delle persecuzioni Persona_1 razziali da parte dei militari nazisti di cui furono vittime durante la Seconda Guerra
Mondiale.
L'odierna attrice espone in citazione che il nonno deceduto nel Persona_1
1960, fin dal 1942 e, precisamente, durante il periodo di occupazione della città di Roma da parte delle forze tedesche del ER EI e sotto il loro comando ed ordine, venne precettato contro la sua volontà e obbligato al lavoro coatto, per il solo fatto di essere appartenente alla razza ebraica;
costui – racconta - venne inviato presso l'impresa
S.A.C.A. (Società Anonima Costruzioni Agricole Urbane) in Roma, con la mansione di pagina2 di 6 eseguire lavori di scavo, sterro e rinforzo degli argini del fiume Tevere, senza retribuzione alcuna, e con violazione di diritti costituzionali.
Pertanto, la sig.ra agisce per l'accertamento e la declaratoria della Parte_1 responsabilità di parte convenuta per il danno materiale e il danno morale subito dal a causa della condotta sopra descritta e degli eventi occorsi, nonché Persona_1 per la condanna della convenuta ad un equo risarcimento in favore dell'attrice non inferiore a 25.000 € oltre interessi del 4 % e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Annotava a riscontro della giurisdizione: la sentenza della Corte Cost. n. 238/2014, con la quale il Giudice delle Leggi aveva stabilito che, in caso di crimini di guerra e contro l'umanità lesivi dei diritti inviolabili della persona, dovesse in ogni caso esser garantito “il diritto al giudice”, ossia il diritto a domandare il risarcimento dei gravissimi danni inferti alle vittime e quindi l'inopponibilità agli attori del difetto di giurisdizione per atti lesivi commessi iure imperii, principio che – sino alla pronuncia – aveva inibito le domande tese ad ottenere il risarcimento del danno da parte delle vittime dei crimini nazisti.
La sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 20442/2020, con la quale le
SS.UU. avevano ribadito la giurisdizione del giudice italiano nelle cause intentate contro la
Repubblica Federale di Germania, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, da parte di cittadini italiani (o loro eredi) che - durante il secondo conflitto mondiale - erano stati deportati dalle forze armate del EI in Germania e ivi sottoposti a lavoro forzato.
La Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio e l'art. 29 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale. In particolare, la difesa attorea richiamava la Convenzione suddetta per la nozione di genocidio, e l'art. 29 dello Statuto secondo il quale “I crimini di competenza della Corte non sono soggetti ad alcun termine di prescrizione”; in forza di tale richiamo, la difesa attorea affermava che il genocidio e i crimini contro l'umanità non cadono in prescrizione e obbligano al risarcimento del danno per equivalente.
Si è costituita la che ha formulato le citate Controparte_2 conclusioni. La difesa dell'avvocatura generale dello stato, in estrema sintesi, evidenziava che il Decreto Legge 30.04.2022 n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29.06.2022
n. 79, (che si dà per noto) originato dalla crisi diplomatica intercorsa tra i due Paesi dell'Unione, avesse avuto lo scopo di dare esecuzione all'Accordo tra la Repubblica
Italiana e la Repubblica Federale di Germania, reso esecutivo con D.p.R. 14.4.1962: in quest'accordo la Repubblica Federale si era impegnata a versare alla Repubblica Italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi.
In quest'accordo, anche a nome delle vittime dei danni, il Governo Italiano aveva dichiarato “definite” tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana, o delle pagina3 di 6 persone fisiche o giuridiche, nei confronti di omologhe tedesche, derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 01.09.1939 e il 08.05.1945 assumendo, inoltre, l'impegno a tenere indenne la Repubblica Federale da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essi.
A tal fine, la disposizione prevede – al comma 3 – che i titoli giudiziari aventi ad oggetto le domande di risarcimento del danno proposte da vittime del ER EI, siano eseguite esclusivamente a valere sul Fondo istituito presso il MEF, precludendo al contempo eventuali azioni esecutive nei confronti dello Stato estero. Ricostruita in questi termini la fattispecie introduceva una ipotesi peculiare di accollo ex lege, che trovava indice nell'Accordo di Bonn con cui l'Italia (accollante) si era obbligata a tenere indenne la
Germania (accollata) dai debiti risarcitori contratti da questa assunti verso le vittime del
ER EI ( accollatari). Ciò consentiva alla difesa dello stato di riconoscere una peculiare ipotesi di successione a titolo particolare del MEF nei debiti risarcitori della
Germania verso le vittime del III EI.
L'azione avrebbe, quindi, dovuto esser proposta esclusivamente nei confronti del quale successore ex lege nel debito risarcitorio originariamente Parte_2 CP_3 contratto dallo Stato tedesco. Ed in consecuzione, ciò consentiva alla
[...]
di chiedere il rigetto della domanda per difetto di legittimazione Controparte_2 passiva. A monte rilevava come l'attore non fornisse prova della propria qualità di erede.
Sollevava, in ogni caso, l'eccezione di prescrizione dei diritti vantati dall'attore, stante il richiamo nel testo dell'art. 43 citato, fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione. Qualificando la responsabilità dedotta quale causa petendi, ne derivava inequivocabilmente come si fosse invariabilmente consumato il termine di prescrizione di cui all'art. 2947 comma III c.c. nei termini rappresentati.
Andava in ogni caso rilevata la genericità dei pregiudizi patiti dall'attore, del tutto sforniti di dimostrazione. Incardinata in tal modo la causa, in difetto di richieste per prova costituenda, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni che, rassegnate come in atti, consentivano il trattenimento della causa a sentenza con la concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Nella contumacia della si è svolto il giudizio. Controparte_4
In secondo luogo deve esser riconosciuto il difetto di legittimazione passiva della nella presente fattispecie, dovendosi individuare la Controparte_2
pagina4 di 6 titolarità passiva nella e – in sede esecutiva al passaggio Controparte_4 in giudicato– nel Controparte_5
Innanzi tutto occorre rilevare come la domanda di risarcimento consista nella pretesa al risarcimento del danno morale e del danno materiale consistito nella mancata percezione della retribuzione a fronte del lavoro forzato prestato dal sig. Per_1 precettato dai soldati nazisti - per il solo fatto di appartenere alla razza ebraica –
[...]
e inviato presso l'impresa S.A.C.A. (Società Anonima Costruzioni Agricole Urbane) in
Roma, con la mansione di eseguire lavori di scavo, sterro e rinforzo degli argini del fiume
Tevere, senza retribuzione alcuna.
A monte, prima ancora di andare ad esaminare le eccezioni in senso stretto sollevate dalla difesa della parte convenuta occorre porsi il problema se, quello lamentato, sia qualificabile “crimine di guerra e contro l'umanità” suscettibile di fuoriuscire dalla riserva di immunità giurisdizionale per gli atti commessi iure imperii, ed a monte, che lo stesso possa esser addebitata alla . Controparte_4
Nulla a che vedere, con quanto rappresentato, ha la pronuncia richiamata dalla difesa dell'attore – Cass. Civ. SSUU 29.05.2008 n. 14202 che stabilisce come la deportazione e l'assoggettamento dei deportati al lavoro forzato “è un crimine contro l'umanità"; la stessa descrizione di quanto subito dal nonno dell'attrice evidenzia il differente quadro della fattispecie, non essendosi verificata alcuna deportazione.
Ed infatti, la locuzione utilizzata nell'atto introduttivo -- durante il periodo di occupazione della città di Roma da parte delle forze tedesche del ER EI, è – in analisi logica, semplice “complemento di tempo” laddove sotto il loro comando ed ordine, é allegazione pura, in nulla dimostrata dal documento n. 3 allegato dalla difesa di parte attrice, che è semplice foglio di carta dattiloscritto contenente un elenco di appartenenti alla razza ebraica precettati per il servizio del lavoro con assegnazione alla ditta S.A.I.U e da cui non si evince né direttamente né indirettamente: 1) che la precettazione sia stata ordinata dalle
FFAA tedesche di stanza nella città di Roma;
2) che alla precettazione sia poi seguita l'adibizione materiale e concreta del nonno ai lavori di scavo del fiume.
Peraltro il lavoro coatto, del quale si chiede ristoro iure successionis, afferisce, in tesi, all'assegnazione alla ditta per l'esecuzione asserita esecuzione di lavori di scavo, sterro e rinforzo degli argini del fiume Tevere, ma non risulta da alcun documento depositato che lo stesso sia stato eseguito sotto il comando ed ordine delle FFAA tedesche, circostanza di cui è lecito dubitare considerando le caratteristiche prettamente civili delle opere commissionate.
Ove invece si voglia porre l'accento sull'emissione dell'ordine ad appartenenti alla razza ebraica, di cui al foglio dattiloscritto depositato dalla difesa di parte attrice il provvedimento ablatorio obbligatorio, riconosciuto alla PA per ragioni di interesse pubblico nei casi previsti dalla legge, è stato certamente veicolato in forza del R.D. l. n.
pagina5 di 6 1728 del 17.11.1938 ovvero le disposizioni normative qualificate genericamente come leggi razziali del 1938, che hanno stabilito tutte quelle limitazioni di carattere persecutorio, dalla loro emanazione sino al 25.04.1945, che sono espressione -- abnorme e criminale -- della cultura del periodo, ma che sono certamente addebitabili allo stato fascista, e non alla
Repubblica Federale di Germania.
La conseguenza di quanto evidenziato, a monte del difetto di dimostrazione della qualità di erede dell'attore, è quindi il rigetto della domanda proposta.
Al rigetto della domanda non segue la condanna alle spese processuali secondo il principio della soccombenza a cagione della contumacia della Controparte_4
mentre nei confronti della parte costituita si compensano. Le spese si
[...] compensano nei confronti della convenuta Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG
39681 /2022 nella contumacia della : Controparte_4
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
[...]
2) Rigetta la domanda di danni proposta da . Parte_1
3) Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Roma lì 31.10.2025.
Il Giudice Dr. Claudio Patruno.
Firmato in via digitale.
Roma il 04/11/2025
Il GIUDICE Dr Claudio Patruno
firmato digitalmente.
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