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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVIII, sentenza 07/01/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 210/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CANDIA UGO, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2118/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pompei - Piazza Bartolo Longo 36 80045 Pompei NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400000958 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21828/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente ha così concluso nel ricorso:
«[…] accogliere il presente ricorso, annullando l'avviso in esame. Con vittoria delle spese di lite ex art. 15 del D. L.vo n.546/92».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 5 febbraio 2025, depositato in pari data, Ricorrente_1 impugnava e chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento in epigrafe indicato, notificatogli 12 dicembre 2024, con cui il Comune di Pompei aveva chiesto il versamento della somma complessiva di 101,00 € a titolo di IMU per l'anno d'imposta 2019 €.
2. Il Comune di Pompei non presentato difese.
3. Così radicatosi il contraddittorio, all'esito dell'udienza di trattazione del giudizio fissata per il giorno 4 dicembre 2025, la Corte ha riservato, ai sensi dell'art. 35, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 546/1992, il deposito del dispositivo in segreteria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente assume che il recupero a tassazione è illegittimo, essendo comproprietario, al 50% con la moglie, dei due fabbricati di cui al foglio 12 numero 153 sub 6 e sub 16, categorie catastali A/4 e C/2, che costituiscono rispettivamente, abitazione principale e pertinenza di abitazione principale dal 20 febbraio
1989 e, pertanto, esenti da IMU.
Inoltre, a dire dell'istante, il Comune di Pompei avrebbe erroneamente calcolato l'imposta IMU su quattro unità catastali anziché due.
2. Il ricorso va respinto.
Dall'atto impugnato risulta che oggetto di tassazione sono state le due unità immobiliare censite con categoria catastale C/2 (magazzino e locali di deposito;
sub. 15 e e 16 del folio 12; in Indirizzo_1) e non anche l'abitazione principale e la sua pertinenza.
Solo un errore di lettura dell'avviso ha, dunque, condotto all'impugnazione, che si rivela palesemente infondata, non essendo state l'abitazione principale e la sua pertinenza, pure indicate nell'atto, oggetto di ripresa fiscale.
La tassazione ha, quindi, riguardato solo due unità immobiliari e non quattro.
3. Non vi è ragione di liquidare le spese, non avendo il Comune presentato difese, avendo svolto solo un accesso agli atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Così delibato, addì 10 dicembre 2025. Il Giudice Ugo Candia
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 28, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
CANDIA UGO, Giudice monocratico in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2118/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pompei - Piazza Bartolo Longo 36 80045 Pompei NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 40402400000958 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 21828/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Il ricorrente ha così concluso nel ricorso:
«[…] accogliere il presente ricorso, annullando l'avviso in esame. Con vittoria delle spese di lite ex art. 15 del D. L.vo n.546/92».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 5 febbraio 2025, depositato in pari data, Ricorrente_1 impugnava e chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento in epigrafe indicato, notificatogli 12 dicembre 2024, con cui il Comune di Pompei aveva chiesto il versamento della somma complessiva di 101,00 € a titolo di IMU per l'anno d'imposta 2019 €.
2. Il Comune di Pompei non presentato difese.
3. Così radicatosi il contraddittorio, all'esito dell'udienza di trattazione del giudizio fissata per il giorno 4 dicembre 2025, la Corte ha riservato, ai sensi dell'art. 35, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 546/1992, il deposito del dispositivo in segreteria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente assume che il recupero a tassazione è illegittimo, essendo comproprietario, al 50% con la moglie, dei due fabbricati di cui al foglio 12 numero 153 sub 6 e sub 16, categorie catastali A/4 e C/2, che costituiscono rispettivamente, abitazione principale e pertinenza di abitazione principale dal 20 febbraio
1989 e, pertanto, esenti da IMU.
Inoltre, a dire dell'istante, il Comune di Pompei avrebbe erroneamente calcolato l'imposta IMU su quattro unità catastali anziché due.
2. Il ricorso va respinto.
Dall'atto impugnato risulta che oggetto di tassazione sono state le due unità immobiliare censite con categoria catastale C/2 (magazzino e locali di deposito;
sub. 15 e e 16 del folio 12; in Indirizzo_1) e non anche l'abitazione principale e la sua pertinenza.
Solo un errore di lettura dell'avviso ha, dunque, condotto all'impugnazione, che si rivela palesemente infondata, non essendo state l'abitazione principale e la sua pertinenza, pure indicate nell'atto, oggetto di ripresa fiscale.
La tassazione ha, quindi, riguardato solo due unità immobiliari e non quattro.
3. Non vi è ragione di liquidare le spese, non avendo il Comune presentato difese, avendo svolto solo un accesso agli atti.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Così delibato, addì 10 dicembre 2025. Il Giudice Ugo Candia