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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 34328 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
ATTORE Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Baldacci
e
CONVENUTO Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
– nel convenire in giudizio il in epigrafe – ha Parte_1 CP_1
impugnato tutte le delibere adottate – in sua assenza – nell'assemblea del 5.2.2022. Ha innanzitutto dedotto – a generale sostegno dell'impugnativa – che tali delibere sono tutte illegittime in quanto adottate in mancanza del quorum costitutivo vista la presenza in assemblea di soli “16/17 condomini su almeno 62 o forse addirittura
67”. La legittimazione a partecipare all'adunanza – nell'assunto – doveva spettare ai singoli proprietari esclusivi dei boxes auto siti al piano interrato del fabbricato e non,
invece, al solo ”. Controparte_3
Ha inoltre dedotto – con specifico riguardo alle delibere adottate sui punti 4, 5 e 6
dell'ordine del giorno (consuntivo di spesa gestione riscaldamento 2019/2020, con relativo riparto;
consuntivo di spesa gestione riscaldamento 2020/2021, con relativo riparto;
preventivo di spesa gestione riscaldamento 2021/2022, con relativo riparto) –
che i criteri di riparto approvati sono arbitrari in mancanza di una vigente tabella di riscaldamento e di una preesistente delibera che abbia determinato la suddivisione fra consumi volontari ed involontari.
Ha pertanto concluso per la nullità o comunque l'annullamento delle delibere impugnate e per la condanna risarcitoria ex art. 96 c.p.c. del convenuto. CP_1
Quest'ultimo – nel costituirsi – ha preliminarmente eccepito, per un verso,
l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda per la mancata partecipazione personale dell'attore alla procedura di mediazione e, per altro verso, il difetto di legittimazione attiva dell'attore.
Ha poi contestato – nel merito – la fondatezza dell'impugnativa concludendo per il suo conseguente rigetto e per la condanna risarcitoria dell'attore ex art. 96 c.p.c.. Sono state depositate dalle parti le memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. e – senza il successivo espletamento di attività istruttorie – la causa è
stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2024.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
L'impugnazione è infondata.
Non sussiste – innanzitutto – l'assunta mancanza del quorum costitutivo riferita a tutte le delibere adottate nell'assemblea del 5.2.2022.
Deve osservarsi, sul punto, quanto già rilevato – in proposito al medesimo vizio – in sentenze emesse a definizione di precedenti giudizi fra le stesse parti (per tutte,
sentenze n. 7741/2022, 262/2019 e 16014/2024 di questo Tribunale).
E' decisivo rilevare – in particolare – che i singoli proprietari dei boxes (nell'assunto attoreo pretermessi dalla convocazione assembleare) non figurano quali condomini nelle tabelle millesimali accluse al regolamento condominiale né nell'anagrafica condominiale (cfr. all. 1, 11, 12 atto di citazione), essendo ivi indicato come partecipante al condominio convenuto unicamente il “ Controparte_3
[...
, di talché quest'ultimo è – allo stato – l'unico legittimato alla partecipazione in assemblea nella persona del relativo rappresentante (cfr. sentenza n. 262/2019:
“Ebbene, premesso che l'approvazione di nuove tabelle (sia che trovi fonte in una
delibera come in un provvedimento giudiziale di natura costitutiva) non ha effetti
retroattivi (donde nel caso in esame trova applicazione la tabella allegata al
regolamento attualmente in vigore), si osserva che il convenuto ha provato quanto
allegato con la produzione del regolamento e delle allegate tabelle, con il deposito dell'anagrafe condominiale nella quale non è inserito il nome di alcun proprietario
di box. Risulta pertanto riscontrato che, al momento della convocazione
dell'assemblea del …, per i box avrebbe dovuto essere convocato un solo soggetto
unitariamente considerato per le carature di cui alle tabelle allegate al regolamento
(mm 1 o 4 a seconda della natura della spesa) e non invece, non risultando essere
state approvate ancora le nuove tabelle, tutti i singoli proprietari dei box”).
E' parimenti infondato anche il vizio specificamente dedotto con riguardo alle delibere sui punti 4, 5 e 6 dell'ordine del giorno.
L'attore contesta i criteri di riparto – afferenti ai consumi di riscaldamento – ma non deduce specifiche doglianze che portino comunque a ritenere concretamente violato –
in suo danno – il criterio legale di proporzionalità previsto in generale dall'art. 1123
cod. civ. (potendo le spese condominiali essere in ipotesi ripartite anche nell'eventuale assenza di tabelle, purchè in misura appunto proporzionale alla quota di ciascun condomino): giova inoltre evidenziare che – sia pure con riguardo a precedenti gestioni – lo stesso attore contraddiceva l'odierno assunto sulla mancanza di una tabella, riferendo di riparti per spese di riscaldamento avvenute in conformità
alle “tabelle in vigore” (cfr. sentenza n. 6324/2018 di questo Tribunale).
Le spese processuali – liquidate d'ufficio ex d.m. 55/2014 – seguono la soccombenza dell'attore (mentre appaiono insussistenti i presupposti per l'ulteriore sua condanna
ex art. 96 c.p.c. pure chiesta dal convenuto).
P.Q.M.
rigetta l'impugnazione; condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese processuali, CP_1
liquidate d'ufficio in euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%,
Iva e Cassa come per legge.
15.1.2025. IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 34328 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
ATTORE Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Michele Baldacci
e
CONVENUTO Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
– nel convenire in giudizio il in epigrafe – ha Parte_1 CP_1
impugnato tutte le delibere adottate – in sua assenza – nell'assemblea del 5.2.2022. Ha innanzitutto dedotto – a generale sostegno dell'impugnativa – che tali delibere sono tutte illegittime in quanto adottate in mancanza del quorum costitutivo vista la presenza in assemblea di soli “16/17 condomini su almeno 62 o forse addirittura
67”. La legittimazione a partecipare all'adunanza – nell'assunto – doveva spettare ai singoli proprietari esclusivi dei boxes auto siti al piano interrato del fabbricato e non,
invece, al solo ”. Controparte_3
Ha inoltre dedotto – con specifico riguardo alle delibere adottate sui punti 4, 5 e 6
dell'ordine del giorno (consuntivo di spesa gestione riscaldamento 2019/2020, con relativo riparto;
consuntivo di spesa gestione riscaldamento 2020/2021, con relativo riparto;
preventivo di spesa gestione riscaldamento 2021/2022, con relativo riparto) –
che i criteri di riparto approvati sono arbitrari in mancanza di una vigente tabella di riscaldamento e di una preesistente delibera che abbia determinato la suddivisione fra consumi volontari ed involontari.
Ha pertanto concluso per la nullità o comunque l'annullamento delle delibere impugnate e per la condanna risarcitoria ex art. 96 c.p.c. del convenuto. CP_1
Quest'ultimo – nel costituirsi – ha preliminarmente eccepito, per un verso,
l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda per la mancata partecipazione personale dell'attore alla procedura di mediazione e, per altro verso, il difetto di legittimazione attiva dell'attore.
Ha poi contestato – nel merito – la fondatezza dell'impugnativa concludendo per il suo conseguente rigetto e per la condanna risarcitoria dell'attore ex art. 96 c.p.c.. Sono state depositate dalle parti le memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c. e – senza il successivo espletamento di attività istruttorie – la causa è
stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2024.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
L'impugnazione è infondata.
Non sussiste – innanzitutto – l'assunta mancanza del quorum costitutivo riferita a tutte le delibere adottate nell'assemblea del 5.2.2022.
Deve osservarsi, sul punto, quanto già rilevato – in proposito al medesimo vizio – in sentenze emesse a definizione di precedenti giudizi fra le stesse parti (per tutte,
sentenze n. 7741/2022, 262/2019 e 16014/2024 di questo Tribunale).
E' decisivo rilevare – in particolare – che i singoli proprietari dei boxes (nell'assunto attoreo pretermessi dalla convocazione assembleare) non figurano quali condomini nelle tabelle millesimali accluse al regolamento condominiale né nell'anagrafica condominiale (cfr. all. 1, 11, 12 atto di citazione), essendo ivi indicato come partecipante al condominio convenuto unicamente il “ Controparte_3
[...
, di talché quest'ultimo è – allo stato – l'unico legittimato alla partecipazione in assemblea nella persona del relativo rappresentante (cfr. sentenza n. 262/2019:
“Ebbene, premesso che l'approvazione di nuove tabelle (sia che trovi fonte in una
delibera come in un provvedimento giudiziale di natura costitutiva) non ha effetti
retroattivi (donde nel caso in esame trova applicazione la tabella allegata al
regolamento attualmente in vigore), si osserva che il convenuto ha provato quanto
allegato con la produzione del regolamento e delle allegate tabelle, con il deposito dell'anagrafe condominiale nella quale non è inserito il nome di alcun proprietario
di box. Risulta pertanto riscontrato che, al momento della convocazione
dell'assemblea del …, per i box avrebbe dovuto essere convocato un solo soggetto
unitariamente considerato per le carature di cui alle tabelle allegate al regolamento
(mm 1 o 4 a seconda della natura della spesa) e non invece, non risultando essere
state approvate ancora le nuove tabelle, tutti i singoli proprietari dei box”).
E' parimenti infondato anche il vizio specificamente dedotto con riguardo alle delibere sui punti 4, 5 e 6 dell'ordine del giorno.
L'attore contesta i criteri di riparto – afferenti ai consumi di riscaldamento – ma non deduce specifiche doglianze che portino comunque a ritenere concretamente violato –
in suo danno – il criterio legale di proporzionalità previsto in generale dall'art. 1123
cod. civ. (potendo le spese condominiali essere in ipotesi ripartite anche nell'eventuale assenza di tabelle, purchè in misura appunto proporzionale alla quota di ciascun condomino): giova inoltre evidenziare che – sia pure con riguardo a precedenti gestioni – lo stesso attore contraddiceva l'odierno assunto sulla mancanza di una tabella, riferendo di riparti per spese di riscaldamento avvenute in conformità
alle “tabelle in vigore” (cfr. sentenza n. 6324/2018 di questo Tribunale).
Le spese processuali – liquidate d'ufficio ex d.m. 55/2014 – seguono la soccombenza dell'attore (mentre appaiono insussistenti i presupposti per l'ulteriore sua condanna
ex art. 96 c.p.c. pure chiesta dal convenuto).
P.Q.M.
rigetta l'impugnazione; condanna l'attore a rimborsare al convenuto le spese processuali, CP_1
liquidate d'ufficio in euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%,
Iva e Cassa come per legge.
15.1.2025. IL GIUDICE