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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/12/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente rel.
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1390/2014 R.G.A.C. vertente
TRA
, in persona della titolare elettivamente domiciliata in Parte_1 Parte_2
Catanzaro, Piazza Michele Le Pera n. 9, presso lo studio dell'Avv. Peppino Mariano, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Giuseppe Labonia, giusta procura speciale alla lite a margine dell'atto introduttivo;
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Cosenza alla Via Controparte_1
Tagliamento n. 15, presso lo studio dell'Avv. Stefano Mungo, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite in calce all'atto di appello;
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 1774/2013 pubblicata in data 4 ottobre 2013, il Tribunale di Cosenza ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 931/2006 proposta da , quale titolare della Parte_2
ditta individuale , con il qual le era stato ingiunto di pagare in favore di Parte_1 CP_1
, quale titolare della ditta individuale la somma di Euro 7.700,00 oltre interessi
[...] CP_1 legali e spese del monitorio, a titolo di corrispettivo residuo “per il noleggio di un palco completo di accessori per concerti, nel periodo che va dal 10 al 14 agosto 2005, come da fattura n. 122/2005 del 29.9.2005, parzialmente soddisfatta”.
1 Avverso suddetta sentenza è insorta quale titolare della ditta individuale Parte_2
, la quale ha proposto appello con atto di citazione portato a notifica il 18 settembre Parte_1
2014.
Si è costituito in giudizio quale titolare della ditta individuale Controparte_1 CP_1
chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza resa all'udienza del 10 ottobre 2017, il processo è stato dichiarato interrotto per il sopravvenuto fallimento della parte appellante dichiarato dal difensore.
Con decreto del 3-6 ottobre 2025, il Consigliere coordinatore della Prima sezione civile, d'intesa con la Presidente della Corte, ritenuta la necessità di eliminare le cause di contenzioso interrotte e non riassunte nei termini previsti dal codice di procedura civile, ha fissato l'udienza del 4 novembre 2025 per l'eventuale adozione di un provvedimento di estinzione, disponendo altresì lo svolgimento della trattazione in modalità telematica ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti non hanno depositato note e la Corte, con ordinanza del 13 novembre 2025, ha assegnato alle parti nuovo termine perentorio fino all'udienza del 2 dicembre 2025 per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Le parti non hanno depositato le note.
L'art. 127 ter comma 4 c.p.c. (introdotto dall'art. 3, comma 10 lett. b) del d.lgs. 10 ottobre 2022,
n. 149 ed applicabile, a decorrere dall'1 gennaio 2023, ai procedimenti pendenti a quella data) dispone che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
Nel caso di specie deve ritenersi integrata la fattispecie estintiva prevista dalla norma testé citata, posto che le parti non hanno depositato le note scritte nel termine loro assegnato col decreto di sostituzione dell'udienza del 4 novembre 2025, né nel successivo termine assegnato con l'ordinanza del 13 novembre 2025.
Orbene, posto che il giudizio innanzi alla Corte ha natura collegiale e che ai sensi dell'art. 307, quarto comma, c.p.c. «L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio», s'impone l'emissione di sentenza in termini.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , in persona della titolare , nei confronti di Parte_1 Parte_2 CP_1
in persona del titolare , e avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. Controparte_1
1774/2013 pubblicata in data 4 ottobre 2013, così provvede:
Ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Cosi deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di Appello di Catanzaro del 16 dicembre 2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Anna Maria Raschellà
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