TAR Catania, sez. V, sentenza breve 28/04/2026, n. 1276
TAR
Decreto cautelare 9 marzo 2026
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TAR
Sentenza breve 28 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 146, comma 4° L. Notarile e art. 3 Cost. per mancato esercizio potere di frazionamento

    La norma sull'art. 146 L.N. disciplina la prescrizione dell'esecuzione, non la struttura o durata della sanzione. Il frazionamento comporterebbe una modifica sostanziale della sanzione di sospensione, non consentita al Consiglio Notarile.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento

    La posticipazione dell'esecuzione della seconda sanzione non costituisce frazionamento e garantisce l'esecuzione integrale di entrambe le sanzioni distinte, senza saldarsi tra loro.

  • Rigettato
    Violazione art. 144 L. Notarile, art. 3 L. 241/1990 e art. 3 Cost. per mancata conversione in sanzione pecuniaria

    L'art. 144 L.N. opera nell'ambito del procedimento disciplinare e non in fase di esecuzione. Il Consiglio Notarile è privo di competenza per modificare le sanzioni in fase esecutiva.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per disparità di trattamento

    Il caso citato non è pertinente poiché la rimodulazione delle sanzioni avvenne nella sede di cognizione del procedimento disciplinare, non in fase esecutiva.

  • Rigettato
    Violazione art. 97 Cost. e principi di proporzionalità e ragionevolezza

    L'attività di esecuzione è vincolata e non consente valutazioni su circostanze estranee alla mera esecuzione del provvedimento disciplinare. La pendenza del giudizio di revocazione non è motivo di sospensione.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione

    La delibera impugnata ha motivato in ordine alle circostanze rappresentate, ritenendole neutrali in sede di esecuzione. La pendenza del giudizio di revocazione non è motivo di sospensione.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata

    L'istanza di riesame non presentava elementi di novità e la delibera impugnata è un atto meramente confermativo.

  • Rigettato
    Vizio proprio: erroneità manifesta e travisamento dei fatti sulla possibilità di conclusioni congiunte in sede di revocazione

    La questione della conversione della sanzione attiene al merito del procedimento disciplinare e deve essere risolta nella propria sede processuale, non in fase esecutiva.

  • Rigettato
    Vizio proprio: eccesso di potere e motivazione apparente sulla tutela del diritto al lavoro dei dipendenti

    L'attività di esecuzione è vincolata e non consente di incidere sulla sanzione disciplinare. Il Consiglio ha motivato in ordine alle esigenze di effettività della sanzione e del buon andamento della funzione notarile.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata

    I verbali impugnati sono atti privi di natura provvedimentale e non autonomamente impugnabili, avendo natura ricognitiva di attività meramente esecutiva.

  • Inammissibile
    Violazione art. 6 par. 1 CEDU e art. 47 CDFUE per svolgimento del procedimento disciplinare senza udienza pubblica

    Le contestazioni investono direttamente il procedimento disciplinare e gli atti già definiti in sede giudiziaria, non sindacabili in questa sede. Le censure non sono riferibili ai provvedimenti impugnati.

  • Rigettato
    Violazione art. 158-quater, comma 3° L. Notarile per omessa decurtazione sospensione cautelare

    La norma citata si riferisce esclusivamente alla sospensione cautelare disposta nell'ambito dello stesso procedimento disciplinare, non ad altre misure cautelari estranee.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza breve 28/04/2026, n. 1276
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1276
    Data del deposito : 28 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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