Decreto cautelare 9 marzo 2026
Sentenza breve 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 28/04/2026, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01276/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00515/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 515 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino, Attilio Luigi Maria Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di -OMISSIS- e -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Remo Danovi, Matteo Gozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
nei confronti
Archivio Notarile Distrettuale di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
-OMISSIS-, Consiglio Nazionale del Notariato, Procura della Repubblica Presso il Tribunale di -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Sciortino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione cautelare
quanto al ricorso introduttivo:
1) del provvedimento presidenziale del 26 febbraio 2026 recante l'esecuzione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione con decorrenza 20 marzo 2026;
2) della delibera del Consiglio Notarile del 10 febbraio 2026, con cui è stata rigettata l’istanza del ricorrente volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione delle sentenze nn. -OMISSIS- e
26290/2025 della Corte di Cassazione e, in subordine, la conversione della sanzione
sospensiva in sanzione pecuniaria massima o, in ulteriore subordine, il frazionamento
dell'esecuzione della sanzione;
3) del provvedimento presidenziale di delega del 26 febbraio 2026;
4) nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non
conosciuto.
quanto al ricorso per motivi aggiunti presentato il 19\3\2026 :
5) della delibera del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di -OMISSIS- -OMISSIS- del 10 marzo 2026, comunicata con nota prot. n. -OMISSIS- del 10 marzo 2026, nonché di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale ancorché non conosciuto.
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti presentato il 22\3\2026 :
6) del verbale di deposito di sigillo notarile del 20 marzo 2026;
7) del verbale di custodia documenti del 20 marzo 2026
8) di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale non conosciuto, oltre a tutti i provvedimenti già impugnati con i precedenti ricorsi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di -OMISSIS- -OMISSIS- e dell’Archivio Notarile Distrettuale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa ES NN Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
I. Parte ricorrente impugna i provvedimenti con i quali il Consiglio Notarile resistente ha riscontrato negativamente le istanze di sospensione, frazionamento e conversione della sanzione disciplinare della sospensione dall’attività per mesi quattro, oltre ad una serie di atti conseguenziali all’esecuzione della sanzione (verbale di deposito del sigillo e il verbale di custodia dei documenti di studio).
Da quanto esposto e versato in atti risulta quanto segue.
Il ricorrente è stato sottoposto a due distinti procedimenti disciplinari (procedimento 4/2019 e procedimento n. 9/2019) all’esito dei quali sono state irrogate rispettivamente:
A) la sanzione della sospensione per sei mesi (quattro mesi per un capo di incolpazione e due mesi per un altro - decisione DI del 20 gennaio 2020);
B) la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per quattro mesi per violazioni deontologiche (decisione DI del 26 novembre 2020), oggetto della controversia in esame.
I reclami avverso le suindicate sanzioni sono stati rispettivamente respinti con ordinanze n. 101/2023 e 102/2023 della Corte d’Appello di -OMISSIS-, confermate dalla Corte di Cassazione (sentenze nn. e 26290/2025 e n. 10481/2025). Avverso le predette sentenze della Corte di Cassazione, il ricorrente ha proposto due ricorsi per revocazione, tutt’ora pendenti.
Con istanza del 26 gennaio 2026 (depositata in atti), l’interessato ha chiesto al Consiglio Notarile:
- in via principale, la sospensione dell'esecuzione delle sentenze della Corte di cassazione n. 10481/2025 e n. 26920/2025 e la conseguente sospensione dell’applicazione delle sanzioni disciplinari in attesa della definizione dei ricorsi per revocazione;
- in subordine, la conversione della sanzione della sospensione in sanzione pecuniaria massima, ai sensi dell'art. 144 della Legge Notarile richiamando, al riguardo, la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 29/2025 (resa in giudizio di cui era parte il medesimo Consiglio Notarile intimato che avrebbe “ acconsentito alla conversione di sanzioni disciplinari ben più̀ gravi ”);
- in ulteriore subordine, il frazionamento della sanzione in periodi di due mesi all'anno per cinque anni con intervalli di sei mesi tra ciascun periodo di sospensione.
Nella medesima data ha formulato ulteriore richiesta (non depositata in atti ma la cui esistenza si evince dalla delibera impugnata che si riferisce a due distinte istanze proposte nella medesima data) avente ad oggetto una richiesta di accesso agli atti di altro procedimento disciplinare.
Con delibera del 10 febbraio 2026, comunicata con nota protocollo n. 275 (impugnata con il ricorso introduttivo), il Consiglio Notarile:
- con riferimento alla istanza da ultimo indicata ha accolto la richiesta di accesso agli atti precisando che:
“a) non sono ammissibili proposte transattive aventi ad oggetto le sanzioni disciplinari non trattandosi di materia disponibile;
b) non esistono provvedimenti… o linee guida per la conversione delle sanzioni disciplinari… o per l’applicazione di misure alternative di controllo biennale perché le sanzioni disciplinari sono sempre decise ,a anche per ciò che concerne un eventuale conversione ai sensi dell’art. 144 l. not. dalla Magistratura ordinaria…”;
- con riferimento all’istanza di sospensione/conversione/ frazionamento ha negativamente riscontrato le richieste del ricorrente con le seguenti motivazioni:
“ a) le sentenze della Corte di cassazione passate in cosa giudicata non sono suscettibili di provvedimenti di sospensione da parte del Consiglio Notarile” non essendo consentita alcuna sospensione in attesa dei giudizi di revocazione, nemmeno da parte del giudice ;
“b) neppure è consentito al Consiglio Notarile il procedere alla conversione di una sanzione sospensiva portata da una sentenza passata in cosa giudicata in una sanzione pecuniaria, trattandosi di provvedimenti che avrebbero dovuto essere semmai domandati e adottati dalla Magistratura nell'ambito del giudizio disciplinare prima della definitività delle relative statuizioni;
c) non possono essere modificate le sanzioni irrogate dalla DI e confermate dalla Corte d'appello e dalla Corte di cassazione ipotizzando l'applicazione frazionata di un periodo di sospensione unitario in varie annualità posto che un simile provvedimento inciderebbe sul contenuto delle stesse statuizioni giurisdizionali passate in cosa giudicata;
d) non si ravvisano esigenze cogenti dal punto di vista della regolarità della funzione notarile tali da impedire l'applicazione di due periodi di sospensione disciplinare comunque contenuti nei limiti, rispettivamente, di 4 mesi e 6 mesi, come del resto più volte accaduto in materia disciplinare notarile”;
e) che il richiamo generico del Notaio alla necessità di procedere al licenziamento del personale non costituisce argomento efficace al fine di evitare di scontare o comunque di attenuare un periodo di sospensione (…);
f) che non è in alcun modo possibile introdurre una serie di generici paragoni…tra le decisioni che hanno interessato il Notaio e le diverse decisioni che hanno interessato altri Notai, posto che ciascuna sentenza è stata l’esito di un processo basato su una fattispecie concreta dotata di una sua specificità ”.
Quindi, con ulteriore delibera del 10 febbraio 2026, comunicata con nota prot. n. 414 (oggetto di ricorso introduttivo), il Consiglio Notarile ritenendo che l’esecuzione delle sanzioni disciplinari deve, da un lato, “ garantire il buon andamento della funzione notarile nel Distretto ” e, dall’altro, “assicurare effettività alla funzione disciplinare ” e preso atto che al ricorrente era “ stato già garantito un congruo lasso temporale al fine di organizzare il proprio servizio in vista della sospensione ” ha disposto l’esecuzione la sanzione della sospensione dall’esercizio per mesi 4 di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 1041/2025 e ha posticipato l’esecuzione dell’altra sanzione “ onde assicurare al Notaio un lasso di tempo lavorativo intermedio al fine di circoscrivere l’interruzione del servizio notarile” .
Infine, con provvedimento del 26 febbraio 2026 (anch’esso oggetto del ricorso introduttivo), il Presidente del Consiglio Notarile, ha disposto che la sanzione della sospensione di cui alla sentenza della Corte di Cassazione n. 10481/2025 (quattro mesi) fosse scontata dal 20 marzo al 20 luglio 2026.
Con istanza del 4 marzo 2026, l’interessato ha chiesto l’urgente “revisione” dei suindicati provvedimenti reiterando le richieste di sospensione e di conversione della sanzione disciplinare (valutando la presentazione di domande congiunte nell’ambito dei giudizi di revocazione).
Con delibera del 10 marzo 2026 (oggetto del primo ricorso per motivi aggiunti) il Consiglio Notarile ha negativamente riscontrato l’istanza di riesame sulla base di un articolata motivazione nella quale ha, tra l’altro, rilevato che la fattispecie di cui alla decisione della Corte di Appello di Palermo n. 29/2025 richiamata dall’interessato era sostanzialmente diversa giacché “ la decisione per la quale sono state presentate conclusioni congiunte era stata decisa in primo grado solo dalla DI e non era passata in cosa giudicata ”, diversamente da quella in questione ove sono intervenute due decisioni della Corte di Cassazione; “ in ogni caso la decisione sul trattamento sanzionatorio su domande congiunte è stata assunta da un organo giurisdizionale investito della cognizione di merito, mentre le due sentenze che hanno interessato [ricorrente] sono passate in cosa giudicata, sicché non è dato ravvisare alcuna disparità di trattamento ”.
II. Con ricorso introduttivo notificato e depositato il 6 marzo 2026 il ricorrente - previa illustrazione della ritenuta sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia in esame concernente provvedimenti che “pur essendo adottati in esecuzione di sentenze passate in giudicato, presentano margini di discrezionalità amministrativa” (v. pagg.9-10 del ricorso) - ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, dei provvedimenti indicati in epigrafe sub 1), 2) e 3) per i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 146, comma 4° della legge Notarile e dell’art. 3 della Costituzione per mancato esercizio del potere di frazionamento dell’esecuzione. Eccesso di potere per contraddittorietà, disparità di trattamento e per manifesta erroneità. Parte ricorrente afferma che “ il frazionamento dell'esecuzione non comporta alcuna modifica della sanzione irrogata, ma solo una diversa modalità di esecuzione della stessa, nell'ambito del termine quinquennale previsto dall'art. 146, comma 4, L.N.” ; aggiunge, inoltre, che “ il mancato esercizio del potere di frazionamento dell'esecuzione viola l'art. 3 della Costituzione, in quanto determina una manifesta disparità di trattamento tra il ricorrente e altri notai che, recentissimamente, si sono trovati in situazioni analoghe ” e ritiene che il mancato frazionamento sarebbe contraddittorio con la posticipazione della seconda sanzione (motivo sub II, pag. 13-15 del ricorso).
2) Violazione dell’art. 144 della legge Notarile, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 3 della Costituzione per la mancata conversione in sanzione pecuniaria. Eccesso di potere per manifesta, ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento e per manifesta erroneità. Parte ricorrente ritiene che nel proprio caso disciplinare sussisterebbero “ le medesime identiche circostanze attenuanti riconosciute al notaio coinvolto nel procedimento definito con la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 29/2025 ” con conseguente manifesta disparità di trattamento (motivo sub III pag. 15-20 del ricorso).
3) Violazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di potere e di motivazione in relazione all’omessa valutazione delle “conseguenze” dell’immediata esecuzione della sanzione (motivo sub IV pag. 20 - 23 del ricorso);
4) Violazione dell’art. 24 della Costituzione e del diritto di difesa (motivo sub V pag. 23-24 del ricorso).
5) Violazione dell’art. 158-quater, comma 3° della legge notarile per mancata detrazione del periodo di sospensione cautelare già scontato nell’ambito del procedimento indicato in ricorso con l’applicazione della misura cautelare interdittiva del divieto di esercizio della professione (motivo sub VI, pagg. 24- 25 del ricorso).
III. I dipendenti dello studio indicati in epigrafe hanno proposto atto di intervento ad adiuvandum aderendo ai motivi del ricorso introduttivo ed evidenziando come l’accoglimento del ricorso gli consentirebbe di recuperare il posto di lavoro perduto.
IV. Con decreto n. 84/2026 è stata respinta l’istanza cautelare monocratica.
V. Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato il 19 marzo 2026 parte ricorrente ha esteso l’impugnativa alla delibera del 10 marzo 2026 - con la quale il Consiglio Notarile ha negativamente riscontrato l’istanza di riesame dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo - chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, per i seguenti motivi.
1) Illegittimità derivata (motivi sub I, II e III pagg. 4-10 del ricorso per motivi aggiunti).
2) Vizio proprio della delibera del 10 marzo 2026: erroneità manifesta e travisamento dei fatti in ordine alla possibilità di presentare conclusioni congiunte in sede di revocazione (motivo sub IV pagg. 10-15 del ricorso per motivi aggiunti).
3) Vizio proprio della delibera del 10 marzo 2026: eccesso di potere e motivazione apparente e generica in ordine alla tutela del diritto al lavoro dei dipendenti in violazione degli artt. 4, 35 e 36 Costituzione (motivo sub V, pagg. 15-16 del ricorso).
4) Vizio proprio della delibera del 10 marzo 2026: violazione dell’art. 97 Cost e dei principi di buon andamento e imparzialità. Violazione dell’art. 3 della legga n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione (motivo sub VI, pag. 16 del ricorso introduttivo).
VI. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato il 22 marzo 2026, il ricorrente ha impugnato ulteriori atti conseguenziali (il verbale di deposito del sigillo e il verbale di custodia dei documenti di studio) deducendo censure di illegittimità derivata (pagg. 7-10). Ha, inoltre, formulato un nuovo motivo di illegittimità e nullità di tutti gli atti impugnati per violazione dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dell'art. 6 par.1 CEDU per violazione del diritto all'udienza pubblica poiché “ Il procedimento disciplinare si è svolto in primo grado davanti alla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina (DI) che ha deliberato in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, in secondo grado davanti alla Corte d'Appello secondo il rito semplificato di cognizione senza udienza pubblica, in Cassazione con sentenza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 26, comma 6, del d.lgs. 150/2011 .”.
VII. Il Consiglio Notarile intimato si è costituito in giudizio e con successiva memoria del 10 aprile 2026 ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità delle censure formulate dal ricorrente, “ nella misura in cui mirano sostanzialmente a rimettere in discussione la misura e l’opportunità della sanzione disciplinare” poiché investono profili ormai coperti dal giudicato (pag. 6-7 della memoria); ha, inoltre, puntualmente controdedotto ai motivi di ricorso chiedendone il rigetto.
VIII. Si è costituito in giudizio anche l’Archivio Notarile Distrettuale di -OMISSIS- che ha eccepito:
a) in primo luogo, l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del G.A., considerato che gli atti impugnati sono stati adottati dal Consiglio Notarile e dagli altri organi della procedura in esecuzione del giudicato (disciplinare) nascente dalle sentenze nn. 10481/2025 e 2629/2025 della Corte di Cassazione;
b) sotto altro profilo, l’inammissibilità del ricorso in quanto finalizzato ad eludere il giudicato disciplinare nascente dalle suindicate sentenze;
c) l’inammissibilità, inoltre, dell’atto di intervento ad adiuvandum ritenendo che i dipendenti dello studio non siano titolari di una posizione giuridica dipendente da quella dedotta in giudizio dal ricorrente, ma di un rapporto di lavoro la cui risoluzione non deriva direttamente dagli atti impugnati ma rappresenta una conseguenza indiretta, eventuale e comunque riconducibile esclusivamente al proprio datore di lavoro.
IX. Parte ricorrente ha, infine, depositato una corposa memoria con la quale ha replicato alle difese, insistendo per l’accoglimento del ricorso e sostenendo, in sintesi, quanto segue:
- il ricorrente non contesta il contenuto del giudicato, ma le modalità di esecuzione dello stesso, e specificamente: a) il “ quando ”, ossia la scelta di porre in immediata esecuzione la prima sanzione anziché frazionarne l’esecuzione nell’arco di cinque anni; b) il “ come ”, ossia il diniego di conversione della sanzione sospensiva in equivalente sanzione pecuniaria massima abbinata a controllo biennale; c) l’omessa detrazione del periodo di un mese di sospensione cautelare già̀ scontato;
- gli atti esecutivi presidenziali non costituirebbero mera esecuzione vincolata del giudicato, ma “ autonomi provvedimenti amministrativi, dotati di propri margini di discrezionalità̀ ” che è stata concretamente esercitata per posticipare la seconda sanzione e che, quindi, “ può e deve essere esercitata anche per frazionare l’esecuzione di entrambe le sanzioni nell’arco dei cinque anni ” previsti dall’art. 146, comma 4, della legge notarile tenuto anche conto che la distinzione tra “posticipare” e “frazionare” sarebbe “ meramente nominalistica ”;
- il giudicato disciplinare notarile non sarebbe né auto-esecutivo né immediatamente esecutivo dato che il contenuto del giudicato determinerebbe solo “l’an (sussistenza della responsabilità̀) e il quantum (tipologia e durata nominale della sanzione)”, mentre sarebbe rimesso alle “modalità di esecuzione”, la scelta del quando (momento di inizio dell’esecuzione e sua eventuale frazionabilità̀) e del quomodo (modalità̀ concrete di attuazione).
- l’art. 391-quater c.p.p. consentirebbe la sindacabilità degli atti amministrativi esecutivi adottati in applicazione di un giudicato “quando tali atti violino il diritto sovranazionale”;
- i procedimenti sanzionatori amministrativi sarebbero soggetti agli artt. 47 e 48 CDFUE.
X. All’udienza camerale del 14 aprile 2026 il Collegio ha reso avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a. in ordine alla verosimile inammissibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti nella parte concernete l’impugnazione di atti meramente esecutivi privi di natura provvedimentale (ritiro del sigillo e custodia degli atti); ha reso, altresì, avviso in ordine alla possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
TO
Questioni preliminari
1. La controversia in esame ha ad oggetto i provvedimenti con i quali il Consiglio Notarile resistente ha riscontrato negativamente:
- l’istanza di frazionamento e conversione della sanzione disciplinare della sospensione di 4 mesi, già irrogata in via definitiva, disponendone l’esecuzione dal 20 marzo al 20 luglio 2026 (ricorso introduttivo);
- l’ulteriore istanza di riesame del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo (primo ricorso per motivi aggiunti);
- il verbale di deposito del sigillo e il verbale di custodia dei documenti di studio (secondo ricorso per motivi aggiunti).
Così perimetrato l’oggetto del ricorso e rimanendo estranea alla fattispecie in esame ogni questione concernente il procedimento disciplinare e le sanzioni irrogate (ormai definiti dai provvedimenti giurisdizionali indicati in punto di fatto e pacificamente devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario - cfr., tra le tante, Cass. S.U. n. 13617/12; v. anche T.A.R Lazio - Roma, sez. 28 ottobre 2022, n. 13989 e giurisprudenza ivi richiamata; T.A.R. Campania - Salerno, sez. I, 9 marzo 2021, n. 584), il Collegio ritiene che l’impugnativa - sebbene articolata in un ricorso introduttivo e due ricorsi per motivi aggiunti abbastanza prolissi, ripetitivi e sovrabbondanti - possa essere immediatamente definita in sede cautelare, oltre che per la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 60 c.p.a., anche in considerazione della natura della controversia e della linearità della fattispecie (che come anticipato riguarda sostanzialmente la legittimità del diniego opposto al alle istanze del ricorrente di frazionamento e/o conversione della sanzione disciplinare).
2. Passando all’esame delle eccezioni in rito formulate dalle parti resistenti è sufficiente osservare (rinviando anche alle ulteriori argomentazioni esposte nel proseguo) che:
a) il ricorso risulta ammissibile, in questa sede, laddove sono censurati profili di ritenuta illegittimità delle concrete modalità di esecuzione della sanzione disciplinare (quale, ad esempio, la ritenuta omessa decurtazione del periodo di sospensione già scontato in esecuzione di una “misura cautelare”), dato che le questioni che riguardano la fase esecutiva che si colloca all’esterno del procedimento/processo disciplinare e che investono profili (sia pur ridotti) di discrezionalità amministrativa rientrano, nei limiti sopra precisati, nella giurisdizione del giudice amministrativo;
b) il ricorso risulta, invece, inammissibile, nelle parti in cui mira, attraverso il frazionamento o la conversione della sanzione disciplinare già inflitta (questioni sulle quali v. anche oltre), alla sostanziale modifica della struttura e della durata della sanzione (due sospensioni di due mesi in luogo di una da quattro mesi) ovvero della stessa tipologia della sanzione (sanzione pecuniaria in luogo della sospensione), o ancora nella parte in cui le censure investono direttamente lo stesso processo disciplinare (poiché in tesi non assistito dalla garanzia della pubblica udienza) trattandosi di questioni concernenti il procedimento/processo disciplinare orami coperte dal giudicato (e, a monte, sottratte alla giurisdizione del giudice amministrativo) dovendosi condividere sul punto su quanto eccepito dalle parti resistenti;
c) il Collegio ritiene, infine, di poter prescindere dall’ulteriore eccezione di inammissibilità dell’atto di intervento stante la complessiva infondatezza dell’impugnativa di parte ricorrente, per le ragioni di seguito esposte.
Ricorso introduttivo
2. Il ricorso introduttivo è infondato.
In punto di fatto è opportuno precisare che il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo riguarda l’esecuzione di una delle due sanzioni disciplinari irrogate e precisamente di quella relativa al procedimento disciplinare n. 9/2019 di sospensione dall’esercizio della professione per mesi 4 per violazioni del codice deontologico e altre violazioni della legge notarile; sanzione confermata dall’ordinanza della Corte di Appello di Palermo n. 102/2023, confermata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 10481/2025 (sulla quale pende ricorso per revocazione).
2.1 E’ manifestamente infondato il primo motivo di ricorso a mezzo del quale parte ricorrente, previo richiamo all’art. 146, comma 4°, della legge notarile (“ L'esecuzione della condanna alla sanzione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui il provvedimento è divenuto definitivo” ) afferma l’esistenza di un potere di “frazionamento” della durata temporale della sanzione che, secondo la difesa del ricorrente, non comporterebbe “alcuna modifica della sanzione irrogata, ma solo una diversa modalità di esecuzione della stessa, nell'ambito del termine quinquennale previsto dall'art. 146, comma 4, L.N. ”
Innanzitutto, la norma invocata dal ricorrente disciplina esclusivamente la prescrizione dell’esecuzione della sanzione (o delle sanzioni), fissando il termine massimo di cinque anni entro cui l'organo competente deve dare avvio all'esecuzione della sanzione disciplinare, una volta che questa sia divenuta inoppugnabile (cfr. Corte Costituzionale 6 ottobre 2014, n. 229). La norma, quindi, si limita a stabilire la perdita del potere di esecuzione per il decorso del tempo, ma non attiene alla struttura e alla durata della sanzione (già definita dai provvedimenti disciplinari), né tanto meno consente il frazionamento di una sanzione disciplinare già definitivamente irrogata che, in conformità ai principi di tipicità, tassatività e legalità delle sanzioni, non può che essere eseguita secondo la “consistenza” stabilita dall’organo disciplinare. Pertanto, nel caso della sanzione della sospensione il cui contenuto, tipizzato dal legislatore, implica l’interruzione dell'attività nella misura irrogata dagli organi disciplinari, tale sanzione non può che essere applicata in unico periodo continuativo coincidente con la sua durata, mentre il chiesto il frazionamento comporterebbe la sostanziale modifica del contenuto della sanzione disciplinare (che, nel caso della sospensione, è costituita proprio dalla durata stabilita in sede disciplinare) e non è, pertanto, suscettibile di ulteriori modulazioni da parte del Consiglio Notarile.
2.2 Sebbene l’insussistenza di alcuna possibilità di frazionamento dell’esecuzione della sospensione già irrogata e la conseguente inconfigurabilità di alcuna discrezionalità dell’amministrazione sul “quomodo” dell’esecuzione della sanzione risulti già dirimente per respingere il primo motivo di ricorso introduttivo e tutte le analoghe censure diffusamente reiterate nei successivi scritti difensivi è, in ogni caso, opportuno precisare che è manifestamente infondata anche la contestata contraddittorietà dell’operato dell’amministrazione (che, da un lato, avrebbe posticipato l’esecuzione della “seconda” sanzione e, dall’altro, avrebbe immotivatamente respinto la richiesta di frazionamento) poiché la decisione di posticipare la seconda sospensione dopo un intervallo di tempo (peraltro anche a tutela e nel rispetto delle esigenze di parte ricorrente) non comporta alcun frazionamento, né altra modifica della durata delle due distinte sospensioni di 4 e 6 mesi che il Collegio Notarile ha applicato - nell’esatta consistenza già determinata dagli organi disciplinari - differendone soltanto la decorrenza.
2.2.1.Risulta, inoltre, condivisibile la difesa del Collegio Notarile laddove evidenzia che l’esecuzione separata delle due sanzioni è coerente con il principio di legalità dell’esecuzione disciplinare e garantisce che la sospensione di quattro mesi resti una sospensione di quattro mesi e che quella di sei mesi resti una sospensione di sei mesi, senza che l’una si saldi automaticamente all’altra generando un effetto sanzionatorio difforme dal contenuto delle due distinte sanzioni.
2.2.2 Non risultano, invece, condivisibili le difese di parte ricorrente (ulteriormente articolate nella memoria depositata in data 11 aprile 2026) secondo cui la distinzione tra “posticipare” e “frazionare” sarebbe “meramente nominalistica” sostenendo, altresì, che il giudicato disciplinare non sarebbe auto esecutivo poiché le concrete “modalità operative” sarebbero rimesse alla fase esecutiva disciplinata dall’art. 158-quater della legge notarile“ (consentendo, in tesi la modulazione dell’esecuzione della sanzione nel tempo “frazionandola in periodi non consecutivi”) poiché:
- come già anticipato sub 2.2, l’esecuzione differita nel tempo (entro il termine di prescrizione fissato dall’art. 146, comma 4°, della legge notarile) di due differenti sanzioni (che vengono scontate nella loro interezza in conformità al principio tipicità delle sanzioni) è fattispecie ontologicamente diversa dal frazionamento (della singola sanzione) nel tempo, che non è consentito da alcuna norma, né è altrimenti configurabile attraverso il richiamo all’art. 158- quater poiché comporta la modificazione della struttura della sanzione determinando, di fatto, l’inammissibile sostituzione - da parte di organo privo di poteri disciplinari - della sanzione irrogata (sospensione di 4 mesi) con differenti sanzioni;
- inoltre, le articolate difese svolte dalla difesa di parte ricorrente alle pagg. 5-10 della memoria da ultimo citata soprappongono il piano della “esecutività” della sanzione (vale a dire della sua idoneità a produrre effetti giuridici e ad essere attuata poiché definitivamente accertata dagli organi e dai giudici disciplinari) a quello della “esecuzione” della sanzione di cui all’art. 158 quater (“ All'esecuzione delle sanzioni provvede il presidente del consiglio notarile del distretto al quale il notaio è iscritto ") che presuppone l’esecutività della sanzione come innanzi precisata e si manifesta in una serie di attività necessarie per dare materiale attuazione a un provvedimento già esecutivo; nel caso concreto della sanzione disciplinare della sospensione, le attività esecutive sono costituite, ad esempio, dall’indicazione della data di inizio e di fine del periodo di sospensione, oltre agli adempimenti materiali dagli artt. 40, comma 2° e 43, comma 1° della legge n. 89/1913.
3. È infondato anche il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente - previo richiamo all’art. 144 della legge notarile - si duole dell’omessa conversione della sanzione ritenendo, inoltre, l’operato del Consiglio contraddittorio rispetto a fattispecie ritenuta analoga in cui l’organo avrebbe acconsentito alla conversione di sanzioni ben più gravi.
Va premesso che l’art. 144, comma 1°, della legge n. 89/1913 dispone che “ Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituiti l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione ”. Si tratta di un meccanismo di riduzione o sostituzione delle sanzioni disciplinari che opera nell’ambito del procedimento disciplinare (e non in fase di esecuzione, cfr. tra le tante: Cass. civ., Sez. II, 13/06/2023, n. 16859; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 31/01/2023, n. 2818; Cass. civ., Sez. II, 18/01/2023, n. 1439) a seguito dell’accertamento di circostanze attenuanti o del ravvedimento operoso rimesse all’esclusiva valutazione del giudice disciplinare (la Commissione Regionale di Disciplina - Co.Re.Di. e, in sede di reclamo, la Corte d'Appello) e sul quale in alcun modo può incidere il Consiglio Notarile, privo di alcuna competenza alla modificazione delle sanzioni disciplinari.
3.1 Tanto basta a rendere l’istanza di conversione - formulata dalla parte ricorrente in sede di mera esecuzione e al di fuori del procedimento disciplinare e del relativo giudizio - del tutto irrituale e priva di base normativa, non esistendo nella norma invocata alcun concreto elemento che supporti la possibilità di applicare il meccanismo di conversione successivamente alla decisione del giudice disciplinare.
3.2 Ne consegue l’infondatezza di tutte le censure articolate nel secondo motivo di ricorso con la precisazione che il richiamo diffusamente operato negli scritti difensivi ad altra vicenda disciplinare (definita dalla sentenza n. 29/2025 della Corte di Appello di Palermo) nella quale il Consiglio avrebbe “ riconosciuto la propria potestà̀ di applicazione dell'art. 144 L.N. anche in fase di esecuzione di sanzioni già̀ irrogate ” (così pag. 18 del ricorso), non è pertinente al caso in esame, poiché dalla piana lettura della sentenza si evince chiaramente in quel caso la “rimodulazione delle sanzioni” è stata eseguita nella naturale sede di cognizione del procedimento disciplinare (v. verbale di adunanza del Consiglio resistente del 27 maggio 2025, nonché conclusioni delle parti, pag. 3 della sentenza e capo 9, note di richieste congiunte, pag.7 e segg. della sentenza) e non in sede di esecuzione (ove, per le ragioni sopra esposte, non sarebbe stata consentita).
4. Nei motivi terzo e quarto che possono essere trattati congiuntamente il ricorrente afferma che il Consiglio resistente avrebbe omesso di valutare adeguatamente le conseguenze dell’esecuzione immediata della sanzione (licenziamento dei dipendenti, disservizi nell’erogazione del servizio notarile, perdita di clientela); avrebbe, inoltre, omesso “ di valutare adeguatamente il fumus boni iuris derivante dalla pendenza di due ricorsi per revocazione avverso le sentenze della Corte di Cassazione ”.
Tutte le censure articolate alle pagg. 20 - 24 del ricorso sono manifestamente infondate dovendosi preliminarmente ribadire quanto già osservato circa l’inesistenza in capo al Consiglio Notarile o al suo Presidente di alcun potere/facoltà di modificare le sanzioni già irrogate poiché l’attività di esecuzione è meramente attuativa della irrogata sanzione disciplinare ed è quindi attività doverosa sottratta alla valutazione di fatti e circostanze estranee alla mera esecuzione del provvedimento disciplinare con la conseguenza che tutte le allegazioni di parte ricorrente non sono idonee a mutare il contenuto vincolato dei provvedimenti sanzionatori.
4.1 In ogni caso, la delibera impugnata e riportata in punto di fatto sub I ha puntualmente motivato in ordine a tutte le circostanze rappresentate dal ricorrente rappresentando la “neutralità” delle stesse in sede di esecuzione, nonché l’inidoneità della pendenza del giudizio di revocazione a costituire motivo di sospensione sicché alcun difetto di motivazione è configurabile nell’atto impugnato.
5. Nel quinto motivo di ricorso parte ricorrente contesta l’omessa decurtazione della durata della misura interdittiva del divieto di esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 290 c.p.p e censura la violazione dell’art. 158-quater, comma 3° della legge n. 89/1913 in base al quale “ La durata della misura cautelare della sospensione è computata ai fini della durata della sanzione disciplinare della sospensione.”
Il motivo è infondato poiché la norma suindicata fa esclusivo riferimento alla (eventuale) sospensione cautelare facoltativa o obbligatoria irrogata nell’ambito del medesimo procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 158-sexies e segg. della legge notarile e non ad altre tipologie di misure cautelari estranee al procedimento disciplinare (cfr. in termini, T.A.R. Lombardia - Milano sez. III, 20 marzo 2026, n. 1361 ove si mette in evidenza la diversa finalità della misura del divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali prevista in via generale dall'art. 290 c.p.p. precisando che “ allorché il legislatore ha voluto fare riferimento anche alla misura della interdizione dall’esercizio professionale eventualmente disposta in via cautelare (o definitiva) in sede penale, lo ha espressamente fatto, come nel caso dell’art. 30, comma 5, l.n.”).
6. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso introduttivo è infondato e respinto.
Primo ricorso per motivi aggiunti
7. Con il primo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente contesta la delibera del 10 marzo 2026, con cui il Consiglio notarile ha respinto l’istanza di “revisione” dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo sostenendo che l’ente avrebbe, ancora una volta, illegittimamente denegato l’esercizio dei “poteri discrezionali” richiesti (frazionamento dell’esecuzione della sanzione e conversione della sanzione sospensiva in sanzione pecuniaria massima); il ricorso è affidato a censure di illegittimità derivata dagli stessi vizi dedotti con il ricorso introduttivo avverso la delibera del 10 febbraio 2026 (motivi primo, secondo e terzo pagg. 4-10 del ricorso per motivi aggiunti), oltre ad una serie di (ritenuti) “vizi propri” concernenti:
- la possibilità di presentare delle conclusioni congiunte in sede di giudizio di revocazione innanzi alla Corte di Cassazione (quarto motivo, pagg. 10-15);
- la motivazione apparente in ordine alla tutela del lavoro dei dipendenti dello studio (quinto motivo, pagg. 15- 16);
- il difetto di istruttoria poiché il Consiglio avrebbe denegato le richieste senza fornire alcuna legittima motivazione in ordine alle ragioni del diniego e senza svolgere alcuna istruttoria in ordine alle circostanze rappresentate dal ricorrente (sesto motivo, pagg. 16).
7.1 Il ricorso per motivi aggiunti è infondato.
In via preliminare va osservato che rispetto alle “prime” di istanze del 26 gennaio 2026 di sospensione/ conversione/ frazionamento della sanzione disciplinare, la seconda istanza del 4 marzo 2026 di “revisione urgente della delibera del 10 febbraio 2026” non è connotata da elementi di concreta novità o da sopravvenienze fattuali e giuridiche che avrebbero imposto l’apertura di una nuova istruttoria trattandosi, piuttosto, della reiterazione delle medesime richieste di sospensione/conversione della sanzione disciplinare sulla base delle medesime allegazioni (in particolare: pendenza dei ricorsi in revocazione, ritenuta possibilità della conversione della sanzione disciplinare, articolato e diffuso richiamo alla sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 29/2025) e, quindi, di una mera sollecitazione al riesame in autotutela della delibera del 10 febbraio 2026 (nelle more impugnata con il ricorso introduttivo), a fronte della quale la successiva delibera del 10 marzo 2026 (oggetto del primo ricorso per motivi aggiunti) assume natura di atto meramente confermativo (come, peraltro, indicato anche dal capoverso finale “ richiamato inoltre il contenuto della propria precedente delibera…” ), come tale non dotato di diretta lesività (cfr. , tra le più recenti, Cons. Stato, sez. IV, 26 marzo 2026, n. -OMISSIS-; 11 marzo 2026, n. 1972; T.A.R. Lazio - Roma, sez. Ibis, 30 gennaio 2026, n. 1850).
In ogni caso, il Collegio ritiene di poter prescindere dal rilievo di inammissibilità dell’impugnazione per carenza di interesse tenuto conto della manifesta infondatezza delle censure articolate nel ricorso per motivi aggiunti.
7.2 Innanzitutto all’accertata infondatezza dei motivi del ricorso introduttivo consegue il rigetto delle censure di illegittimità derivata formulate nel ricorso per motivi aggiunti.
7.3 Con riferimento, poi, agli ulteriori motivi rubricati quali vizi propri è sufficiente osservare quanto segue.
7.3.1 La questione della conversione della sanzione e, in particolare, della facoltà delle parti di richiederla congiuntamente anche nel giudizio di revocazione attiene al merito del procedimento/processo disciplinare rinviando sul punto a quanto esposto sub 3. e quindi ad una fase già definita (e comunque sottratta, per le ragioni già esposte in motivazione sub 1, 2.a e 2.b alla giurisdizione del giudice amministrativo) e comunque estranea alla fase amministrativa di mera esecuzione; del resto è la stessa parte ricorrente ad affermare che “ in sede di giudizio rescissorio la Corte di Cassazione può̀ e deve decidere nuovamente nel merito, potendo quindi valutare la richiesta di conversione della sanzione disciplinare in sanzione pecuniaria massima mediante presentazione di conclusioni congiunte” (pag. 9 del ricorso per motivi aggiunti), sicché ogni questione concernente la conversione della sanzione e le rispettive facoltà processuali delle parti non può che trovare composizione nella propria sede processuale.
7.3.2 Quanto agli ulteriori motivi concernenti il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento in ordine alle ragioni del diniego e, in particolare, in ordine all’omessa considerazione della “tutela del diritto al lavoro dei dipendenti” va, innanzitutto, ribadito quanto già osservato sub 4. nei confronti delle analoghe censure formulate nel ricorso introduttivo, circa la natura doverosa e vincolata dell’esecuzione delle sanzioni disciplinari già irrogate con conseguente inconfigurabilità, in capo agli organi deputati all’esecuzione, di alcuna possibilità di incidere sulla sanzione disciplinare. Inoltre, sui fatti e sulle circostanze allegate dal ricorrente il Consiglio resistente ha puntualmente motivato in tutte le delibere impugnate ( evidenziando come l’attività di esecuzione sia finalizzata ad assicurare l’effettività della sanzione disciplinare e il buon andamento della funzione notarile), sicché alcun deficit istruttorio o motivazionale è, in ogni caso, configurabile.
7.4 Per tutto quanto sopra esposto anche il primo ricorso per motivi aggiunti è complessivamente infondato e va respinto.
Secondo ricorso per motivi aggiunti.
8. Nel secondo ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha esteso l’impugnativa al verbale di deposito del sigillo e al verbale di custodia dei documenti di studio deducendo censure di illegittimità derivata; ha, inoltre formulato, un nuovo motivo di illegittimità̀ e nullità̀ (riferito a tutti gli atti impugnati) per violazione del diritto all'udienza pubblica poiché “ Il procedimento disciplinare si è svolto in primo grado davanti alla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina (DI) che ha deliberato in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, in secondo grado davanti alla Corte d'Appello secondo il rito semplificato di cognizione senza udienza pubblica, in Cassazione con sentenza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs. 150/2011. ”
Il ricorso è complessivamente inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
8.1 I verbali impugnati, nei cui confronti sono stati dedotti esclusivamente vizi di illegittimità derivata, sono atti privi di natura provvedimentale non esternando alcuna volontà dell’amministrazione e, pertanto, non autonomamente impugnabili, avendo entrambi natura ricognitiva di attività meramente esecutiva prevista dalla legge. Tali atti risultano, infatti, adottati in conformità:
- all’art. 40, comma 2° della legge n. 89/1913 e all’art. 64, comma 2° del r.d. n. 1326/1914 che dispongono che il sigillo del notaio sospeso rimane nell’archivio notarile fintanto che permane l’efficacia del provvedimento di sospensione;
- all’art. 43, comma 1°, della legge n. 89/2013 che disciplina le modalità di conservazione degli atti, registri e reperti in caso di sospensione;
8.2 Ne consegue l’ inammissibilità, in parte qua, del ricorso (motivi sub I - IV, pagg. 7-10), per carenza di interesse, fermo restando che l’impugnativa sarebbe, comunque, infondata non sussistendo, per le ragioni già esposte nell’esame del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti alcuna illegittimità derivata.
8.3 Parte ricorrente alle pagg. 10-22 del secondo ricorso per motivi aggiunti formula un articolato motivo con cui censura la presunta violazione del giusto processo chiedendo:
a) in via principale, l’accertamento “ della compatibilità̀ degli atti impugnati con il diritto dell'Unione Europea e con la CEDU, indipendentemente dal giudicato formatosi sulle sentenze della Corte di Cassazione che hanno irrogato le sanzioni disciplinari ”;
b) in via subordinata la rimessione delle questioni di legittimità costituzionale: 1) dell'art. 158 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 “ nella parte in cui non prevede che su istanza dell'interessato il procedimento disciplinare davanti alla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina si svolga in udienza pubblica” ;2) dell’art. 158 della legge n. 89/1913 dell'art. 158-quater della legge notarile “ nella parte in cui attribuisce al Presidente del Consiglio Notarile il potere di eseguire sanzioni disciplinari irrogate all'esito di un procedimento svoltosi senza udienza pubblica in violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU ”; 3) dell'art. 26 comma 6 del d.lgs. 1° settembre 2011 n. 150 “ nella parte in cui prevede che la Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio sentite le parti senza consentire che su istanza dell'interessato il procedimento si svolga in udienza pubblica…”.
8.3.1 Il motivo - come eccepito dal Consiglio resistente a pag. 20 della memoria difensiva - è inammissibile in questa sede in quanto le contestazioni investono, in via diretta, il procedimento disciplinare e gli atti adottati all’esito dello stesso e già definiti in sede giudiziaria dinanzi ai giudici competenti (Corte d’Appello e Corte di Cassazione) e, pertanto, non ulteriormente sindacabili dinanzi al giudice amministrativo.
8.3.2 Nemmeno risulta condivisibile l’impostazione difensiva di parte ricorrente secondo cui l’autonomia degli atti impugnati in questa sede rispetto al procedimento disciplinare determinerebbe l’inopponibilità del giudicato formatosi sulle sentenze della Corte di Cassazione alla richiesta di disapplicazione delle norme nazionali ritenute contrastanti con il diritto dell'Unione Europea, poiché il motivo concernente la ritenuta violazione del giusto processo/procedimento - anche a voler prescindere dall’evidente difetto di giurisdizione per le ragioni già esposte in motivazione sub 1. e 2. - sarebbe comunque inammissibile in questa sede poiché non è riferibile ai provvedimenti impugnati con i ricorsi in esame (id est: le delibere con cui il Consiglio ha riscontrato le richieste di parte ricorrente) bensì ai provvedimenti DI e alle sentenze adottate nell’ambito del procedimento disciplinare orami definito.
Conclusioni
9. In conclusione, sulla base delle sovraesposte considerazioni, il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti; il secondo ricorso per motivi aggiunti è inammissibile per come precisato in motivazione sub 8 e segg.
10. Le spese seguono la soccombenza tra la parte ricorrente e le amministrazioni resistenti secondo la liquidazione operata in dispositivo tenendo anche conto dell’immediata definizione della controversia in sede cautelare; possono invece essere compensate tra le altre parti tenuto anche conto della limitata attività difensiva spiegata dagli intervenienti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti e dichiara inammissibile il secondo ricorso per motivi aggiunti.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 1500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge in favore del Consiglio Notarile resistente e in € 1500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge in favore dell’Archivio Notarile resistente; compensa le spese con le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES NN Barone, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
Valeria Ventura, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ES NN Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.