Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 822
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Inammissibile
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Appello per errore di fatto e di diritto, errata percezione dei fatti processuali e del contenuto degli atti del giudizio

    Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello inammissibile per carenza di interesse, in quanto la sentenza di primo grado aveva definito il giudizio su questioni processuali (inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse) senza entrare nel merito. Pertanto, la parte della motivazione contestata dalla Regione è considerata un mero obiter dictum, privo di effetti giuridici vincolanti.

  • Inammissibile
    Appello per illogicità manifesta – violazione del principio di precauzione

    Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello inammissibile per carenza di interesse, in quanto la sentenza di primo grado aveva definito il giudizio su questioni processuali (inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse) senza entrare nel merito. Pertanto, la parte della motivazione contestata dalla Regione è considerata un mero obiter dictum, privo di effetti giuridici vincolanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 822
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 822
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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