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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 811/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO TO, Presidente FRANCAVIGLIA ROSA, Relatore VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4775/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2575/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10 e pubblicata il 26/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 75803 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 75805 IMU 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8885 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8886 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado. Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello con vittoria di spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Roma Capitale ha appellato la sentenza n. 2575/2024, emessa dalla C.G.T. di Roma di primo grado, di accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese, avverso gli atti impositivi in epigrafe indicati per unità immobiliare sita in Roma, alla Indirizzo_1 , Scala Resistente_1Unica, int. 2, proposto dalla sig.ra . In sede di gravame, l'ente appellante ha eccepito l'illegittimità della pronuncia per avere riconosciuto l'esenzione per immobile adibito ad abitazione principale in favore della ricorrente nonostante fosse documentalmente comprovato, come da certificato storico-anagrafico in atti, che costei era residente presso il cespite accertato a far data dall'8 settembre 2017. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado. Ha controdedotto l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese del grado. La causa è stata discussa in pubblica udienza e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Il Collegio osserva che le norme agevolative sono di stretta interpretazione e che, quindi, ogni disposizione fiscale di favore, in quanto recante benefici, agevolazioni o esenzioni, non può trovare applicazione fuori dalle ipotesi espressamente previste dalla legge (ex multis, Cass. SS.UU., n. 11373/2015 e n. 18574/2016; id. Cass., n.1529/2020). Nell'ordinamento tributario, le predette norme non sono giammai applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale, essendo ad interpretazione rigida ed anelastica, perché rigorosamente legata al dato letterale. La centralità stessa del criterio nel sistema dell'imposizione, al fine del perseguimento degli equilibri cui l'imposizione deve mirare in ottemperanza agli artt. 23, 53 e 81 Cost. (cfr. Corte Cost. n. 10/2015), rende ineludibile l'osservanza di tale principio. Affinchè un immobile sia considerato “abitazione principale” ai fini IMU è indispensabile che il proprietario abbia la residenza anagrafica iscritta al Comune e dimostri la dimora abituale, vale a dire la permanenza continuativa e relate nell'immobile stesso. L'assenza di uno di questi requisiti fa decadere il diritto all'esenzione, trasformando l'immobile in seconda casa e rendendo obbligatorio il pagamento dell'imposta. Il requisito essenziale per accedere all'esonero IMU sull'abitazione principale (e lo stesso a valere per la TASI), è dunque la prova concreta, individuale e verificabile della residenza anagrafica e della dimora abituale nell'immobile per cui si chiede l'esenzione. Ciò posto, nella fattispecie, il Comune di Roma Capitale ha emesso gli avvisi di accertamento per omesso versamento IMU e TASI per le annualità 2016-2017 riferiti all'unità immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1alla , Scala Unica, int. 2, nella titolarità dell'odierna appellante e dalla medesima acquistata in data 17 maggio 2016 dopo avere alienato il precedente cespite il 31 marzo 2016 ove in precedenza risiedeva sito in Roma, alla Indirizzo_2. Per quest'ultimo immobile, il Comune, sino alla data della compravendita a terzi, ha ritenuto spettante alla contribuente l'esenzione da IMU e TASI trattandosi di abitazione principale ove la medesima era residente a decorrere dal 14 dicembre 2006. Pur avendo acquistato in data 17 maggio 2016 l'unità immobiliare oggetto di accertamento, la sig.ra Resistente_1 vi ha trasferito la residenza anagrafica soltanto a decorrere dall'8 settembre 2017 come evincibile dal certificato storico anagrafico prodotto dall'ente impositore. Nel discende che, per il periodo 17 maggio 2016 sino al trasferimento della residenza avvenuto l'8 settembre 2017, la suddetta unità immobiliare era da considerarsi a disposizione con applicazione dell'aliquota del 10,6 per mille. Resistente_1La circostanza secondo cui la sig.ra non era proprietaria di altri immobili nel periodo accertato né a Roma, né sul territorio nazionale, né aveva contratti di locazione o di comodato precario immobiliare, in difetto di ulteriori elementi probatori che la parte non ha né dedotto, né allegato, non induce affatto a ritenere che la dimora abituale della stessa vada individuata in Roma, alla Indirizzo_1, Scala Unica, int.
2. Premesso che, in materia di IMU, il riconoscimento dell'esenzione per immobile adibito ad abitazione principale va riconosciuto qualora la residenza anagrafica e la dimora abituale coincidano, l'appellata non ha neanche dimostrato di avere quantomeno la dimora abituale presso detto cespite non essendo state prodotte né l'iscrizione TARI, né bollette di energia elettrica, gas, consumi idrici, eventuale linea telefonica fissa o connessione internet intestate alla contribuente, per il periodo in contestazione, che consentano di superare la presunzione semplice di cui alla sentenza gravata. Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, sussistono i presupposti per l'esercizio del potere compensativo in considerazione della natura della res controversa.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del Comune di Roma Capitale. Spese del doppio grado compensate. Così deciso in Roma, 5 febbraio 2026 IL RELATORE …………………. IL PRESIDENTE………………………………
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 3, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO TO, Presidente FRANCAVIGLIA ROSA, Relatore VIVARELLI MARIA GRAZIA, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4775/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2575/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10 e pubblicata il 26/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 75803 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 75805 IMU 2017 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8885 TASI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 8886 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado. Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello con vittoria di spese del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Roma Capitale ha appellato la sentenza n. 2575/2024, emessa dalla C.G.T. di Roma di primo grado, di accoglimento del ricorso, con compensazione delle spese, avverso gli atti impositivi in epigrafe indicati per unità immobiliare sita in Roma, alla Indirizzo_1 , Scala Resistente_1Unica, int. 2, proposto dalla sig.ra . In sede di gravame, l'ente appellante ha eccepito l'illegittimità della pronuncia per avere riconosciuto l'esenzione per immobile adibito ad abitazione principale in favore della ricorrente nonostante fosse documentalmente comprovato, come da certificato storico-anagrafico in atti, che costei era residente presso il cespite accertato a far data dall'8 settembre 2017. Ha concluso per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese del doppio grado. Ha controdedotto l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese del grado. La causa è stata discussa in pubblica udienza e trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate. Il Collegio osserva che le norme agevolative sono di stretta interpretazione e che, quindi, ogni disposizione fiscale di favore, in quanto recante benefici, agevolazioni o esenzioni, non può trovare applicazione fuori dalle ipotesi espressamente previste dalla legge (ex multis, Cass. SS.UU., n. 11373/2015 e n. 18574/2016; id. Cass., n.1529/2020). Nell'ordinamento tributario, le predette norme non sono giammai applicabili a casi e situazioni non riconducibili al relativo significato letterale, essendo ad interpretazione rigida ed anelastica, perché rigorosamente legata al dato letterale. La centralità stessa del criterio nel sistema dell'imposizione, al fine del perseguimento degli equilibri cui l'imposizione deve mirare in ottemperanza agli artt. 23, 53 e 81 Cost. (cfr. Corte Cost. n. 10/2015), rende ineludibile l'osservanza di tale principio. Affinchè un immobile sia considerato “abitazione principale” ai fini IMU è indispensabile che il proprietario abbia la residenza anagrafica iscritta al Comune e dimostri la dimora abituale, vale a dire la permanenza continuativa e relate nell'immobile stesso. L'assenza di uno di questi requisiti fa decadere il diritto all'esenzione, trasformando l'immobile in seconda casa e rendendo obbligatorio il pagamento dell'imposta. Il requisito essenziale per accedere all'esonero IMU sull'abitazione principale (e lo stesso a valere per la TASI), è dunque la prova concreta, individuale e verificabile della residenza anagrafica e della dimora abituale nell'immobile per cui si chiede l'esenzione. Ciò posto, nella fattispecie, il Comune di Roma Capitale ha emesso gli avvisi di accertamento per omesso versamento IMU e TASI per le annualità 2016-2017 riferiti all'unità immobiliare sita in Roma, Indirizzo_1alla , Scala Unica, int. 2, nella titolarità dell'odierna appellante e dalla medesima acquistata in data 17 maggio 2016 dopo avere alienato il precedente cespite il 31 marzo 2016 ove in precedenza risiedeva sito in Roma, alla Indirizzo_2. Per quest'ultimo immobile, il Comune, sino alla data della compravendita a terzi, ha ritenuto spettante alla contribuente l'esenzione da IMU e TASI trattandosi di abitazione principale ove la medesima era residente a decorrere dal 14 dicembre 2006. Pur avendo acquistato in data 17 maggio 2016 l'unità immobiliare oggetto di accertamento, la sig.ra Resistente_1 vi ha trasferito la residenza anagrafica soltanto a decorrere dall'8 settembre 2017 come evincibile dal certificato storico anagrafico prodotto dall'ente impositore. Nel discende che, per il periodo 17 maggio 2016 sino al trasferimento della residenza avvenuto l'8 settembre 2017, la suddetta unità immobiliare era da considerarsi a disposizione con applicazione dell'aliquota del 10,6 per mille. Resistente_1La circostanza secondo cui la sig.ra non era proprietaria di altri immobili nel periodo accertato né a Roma, né sul territorio nazionale, né aveva contratti di locazione o di comodato precario immobiliare, in difetto di ulteriori elementi probatori che la parte non ha né dedotto, né allegato, non induce affatto a ritenere che la dimora abituale della stessa vada individuata in Roma, alla Indirizzo_1, Scala Unica, int.
2. Premesso che, in materia di IMU, il riconoscimento dell'esenzione per immobile adibito ad abitazione principale va riconosciuto qualora la residenza anagrafica e la dimora abituale coincidano, l'appellata non ha neanche dimostrato di avere quantomeno la dimora abituale presso detto cespite non essendo state prodotte né l'iscrizione TARI, né bollette di energia elettrica, gas, consumi idrici, eventuale linea telefonica fissa o connessione internet intestate alla contribuente, per il periodo in contestazione, che consentano di superare la presunzione semplice di cui alla sentenza gravata. Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, sussistono i presupposti per l'esercizio del potere compensativo in considerazione della natura della res controversa.
P.Q.M.
Accoglie l'appello del Comune di Roma Capitale. Spese del doppio grado compensate. Così deciso in Roma, 5 febbraio 2026 IL RELATORE …………………. IL PRESIDENTE………………………………