TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/03/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 163 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da
, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Barbuto, presso il cui studio, in Roma, via Arno Parte_1
n. 2, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
debitrice esecutata opponente/attrice in riassunzione
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Piero Pompameo, presso il cui studio, in Rende (CS), piazza della Libertà n. 30, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
creditrice procedente opposta/convenuta in riassunzione
nonché contro
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Ferrato e Marcello Carnovale dell'avvocatura dell'ente, ed elettivamente domiciliato presso la sede di piazza Loreto n. 22/A; CP_2 terzo pignorato/convenuto in riassunzione
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione proposta nella procedura (pignoramento presso terzi con ordine di pagamento ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973) iscritta al n. 644/2023 R.G.EM. – fase di merito;
conclusioni delle parti: all'udienza del 18 marzo 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispetti atti;
per l'opponente: “Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni eccezione: In via principale e nel merito: - Accertare la mancata notifica delle cartelle sottese al pignoramento e per l'effetto dichiarare lo stesso illegittimo e privo di efficacia;
- Accertare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra in ordine alle cartelle relative all'imposta Comunale e relativamente a Parte_1 quella contenuta nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, per le ragioni indicate in premessa e per l'effetto dichiarare la nullità ed illegittimità dell'atto di pignoramento con conseguente svincolo delle somme ad oggi accantonate dal terzo pignorato - Con vittoria di CP_2 spese, competenze ed onorari del presente giudizio di opposizione da distrarsi in favore del procuratore antistatario”; per l'opposta : “Voglia I'Ill.mo Giudice Adito, 1) In via Controparte_1 preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione da ricondursi alle ipotesi di cui all'art. 617 c.p.c, e anche per la cartella avente ad oggetto la richiesta di tributi, ex art. 57 del D.p.r.
1 602/1973, per l'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento, per essere la stessa proposta oltre il termine di venti giorni dall'avvenuta notifica dell'atto di pignoramento mobiliare presso terzi e per la non ammissibilità dell'eccezione stessa, per la cartella che richiedeva il pagamento del tributo, per i motivi indicati. 2) Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, in relazione all'omessa notifica delle cartelle di pagamento, per omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 03420229009402777000, notificata in data 28.02.2023, che richiedeva il pagamento di tre, delle quattro cartelle, poi richieste con il pignoramento mobiliare, presso terzi impugnato (l'ultima cartella, veniva notificata in data 17.02.2022), per i motivi esposti;
3) nel merito, previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della concessionaria, rigettare, l'opposizione, proposta dalla signora , perché inammissibile ed infondata in Parte_1 fatto e diritto, per i motivi sopra riportati;
con condanna di parte opponente, alle spese di lite, del presente procedimento”; per il terzo pignorato “si rimette conclusivamente alle statuizioni che l'intestato CP_2
Giudicante riterrà di dover adottare, con richiesta di essere comunque tenuto indenne da ogni eventuale onere di soccombenza”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
opponeva il pignoramento presso terzi con ordine di pagamento ex art. 72 bis Parte_1
d.P.R. n. 602/1973 notificatole da il 30.03.2023, terzo pignorato Controparte_1 l' , eccependone l'illegittimità, nell'ordine, (a) per l'omessa notifica di n. 3 delle Controparte_2 cartelle ad esso sottese, e per nullità della notifica della quarta, siccome eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma senza il compimento delle relative formalità, nonché (b) per difetto di legittimazione passiva in relazione alla cartella per l'IMU pretesa dal Comune di Santa Sofia d'Epiro, per un immobile di proprietà della Mastro Birraio di Calabria s.r.l., di cui la solo amministratrice, e Pt_1 nondimeno (c) oggetto di adesione agevolata ai sensi della l. n. 197/2022 (c.d. Rottamazione quater), rassegnando le ritrascritte conclusioni, e chiedendo preliminare sospensione dell'efficacia esecutiva del pignoramento. Costituitasi nella fase cautelare, l' documentava la Controparte_1 regolare notifica delle cartelle, ed eccepiva a sua volta il difetto di legittimazione sui motivi di censura della cartella IMU, da rivolgere unicamente all'ente impositore, che, peraltro, non aveva comunicato alcun discarico, a dispetto della paventata adesione alla rottamazione;
rappresentava, ancora, che il carico IMU era stato preceduto da avviso di accertamento non impugnato, e quindi irretrattabile, invocando il rigetto dell'istanza cautelare. Con ordinanza riservata del 10.10.2023, il G.E. rilevava d'ufficio l'inammissibilità per tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. sulla irregolarità della notifica delle cartelle, paventando altresì quella ex art. 57 d.P.R. n. 602/1973 per il credito di natura tributaria, rigettando l'istanza di sospensione, ma compensando le spese di fase in ragione del rilievo officioso, ed assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito. A tanto provvedeva tempestivamente la reiterando ogni motivo di opposizione, ed Pt_1 evidenziando che, nelle more, la procedura espropriativa iscritta al n. 644/2023 si era Pt_2 conclusa con ordinanza di assegnazione, di cui propugnava l'invalidità derivata da quella del pignoramento. Costituitasi in giudizio, l' faceva propri i rilievi di Controparte_1 inammissibilità ex artt. 617 c.p.c. e 57 d.P.R. n. 602/1973, rappresentati dal G.E. nell'ordinanza cautelare, aggiungendovi quello relativo alla mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, ripristinatoria dell'efficacia esecutiva delle cartelle, e quindi prodromica al pignoramento opposto, reiterando altresì le eccezioni dedotte nella fase cautelare, e rassegnando le ritrascritte conclusioni.
2 Dal canto suo, nel costituirsi in giudizio quale litisconsorte necessario, l' di Cosenza CP_2 si rimetteva alla valutazione del Tribunale in ordine all'assegnazione delle somme staggite. In assenza di istanze di prova costituenda, all'udienza del 18.03.2025 la causa è stata assegnata a sentenza. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, come paventato nell'ordinanza cautelare, deve essere ritenuta e dichiarata inammissibile, peraltro sotto diversi profili. In primo luogo, in relazione all'utile proposizione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. per i presunti vizi di notifica delle cartelle esattoriali sottese al pignoramento opposto: ed invero, documentata e pacifica la notifica del pignoramento in data 30.03.2023, irrimediabilmente tardiva, rispetto al termine perentorio di 20 giorni di cui alla citata disposizione codicistica, appare la proposizione dell'opposizione in data 14.07.2023. Peraltro, la – per come documentato dall' - era stata destinataria, prima del Pt_1 CP_3 pignoramento, della (necessaria, ai fini del ripristino dell'efficacia esecutiva che le cartelle avevano perso per il decorso dell'anno dalla loro notifica) intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, regolarmente recapitata il 28.02.2023, data che – siccome assevera la conoscenza delle cartelle e della loro asserita notificazione - rappresenta il dies a quo del termine perentorio ex art. 617 c.p.c. per l'utile denuncia della invalidità di quelle notifiche. Nondimeno, come anche accennato nell'ordinanza cautelare, la documentazione relativa alle notifiche delle cartelle – tre della quali perfezionatesi per compiuta giacenza, ed una ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (di cui documentato – a dispetto della tesi attorea – il compimento delle relative formalità) - non è stata adeguatamente riscontrata (ad esempio attraverso la contestazione della correttezza dell'indirizzo di residenza presso il quale eseguite le notifiche) dalla difesa della Pt_1 che ha pedissequamente riproposto, nella odierna sede di merito, la censura di omessa notifica, bypassando completamente la produzione documentale avversaria.
Come è noto, la mancata opposizione delle cartelle, se non determina la formazione del giudicato sulla pretesa esattoriale, comporta nondimeno l'irretrattabilità del credito, evenienza, nel caso di specie, rafforzata, in relazione alla pretesa IMU (sulla quale sussisterebbe comunque difetto di giurisdizione, spettante alla Corte di Giustizia Tributaria, anche in relazione alla pretesa adesione alla definizione agevolata di cui alla rottamazione quater), dalla notifica, precedente alla formazione del ruolo ed alla emissione della cartella, degli avvisi di accertamento, dei quali pacifica, siccome non contestata, la mancata impugnazione nei modi e nei termini di legge.
Ergo, per la pretesa tributaria la prefata irretrattabilità è addirittura doppia o rafforzata, dalla omessa opposizione sia degli avvisi di accertamento che delle cartelle, e rende di conseguenza irricevibile (id est: inammissibile) il motivo di opposizione relativo alla intestazione dell'immobile alla società, e non anche alla che andava proposto nella sede a ciò deputata, e non è invece Pt_1 utilmente spendibile nella odierna opposizione al pignoramento. Nondimeno, anche superando, per assurdo, i prefati rilievi, l'opposizione avverso la pretesa di natura tributaria, come adombrato dal G.E. in sede di reiezione dell'istanza cautelare, incontrerebbe il limite di inammissibilità di cui all'art. 57 d.P.R. n. 602/1973. Per quanto pur succintamente argomentato, e come premesso, l'opposizione va respinta, siccome inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, liquidate in dispositivo secondo soccombenza, tra opponente ed , ed invece compensate, in ragione della relativa CP_3 posizione neutra, con il terzo pignorato CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da inammissibile e comunque infondata;
Parte_1
3 - condanna la ridetta opponente alla refusione, in favore dell' , Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 per competenze professionali calcolate al minimo tariffario, in ragione della semplicità della controversia, oltre rimb. forf. 15% spese gen.,
CPA e IVA, come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra l'opponente ed il terzo pignorato.
Così deciso in Cosenza il 31 marzo 2025
Il giudice
Gino Bloise
4
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 163 R.G.A.C. dell'anno 2024, promossa
da
, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Barbuto, presso il cui studio, in Roma, via Arno Parte_1
n. 2, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
debitrice esecutata opponente/attrice in riassunzione
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Piero Pompameo, presso il cui studio, in Rende (CS), piazza della Libertà n. 30, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
creditrice procedente opposta/convenuta in riassunzione
nonché contro
, in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Ferrato e Marcello Carnovale dell'avvocatura dell'ente, ed elettivamente domiciliato presso la sede di piazza Loreto n. 22/A; CP_2 terzo pignorato/convenuto in riassunzione
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione proposta nella procedura (pignoramento presso terzi con ordine di pagamento ex art. 72 bis d.P.R. n. 602/1973) iscritta al n. 644/2023 R.G.EM. – fase di merito;
conclusioni delle parti: all'udienza del 18 marzo 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispetti atti;
per l'opponente: “Voglia l'ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni eccezione: In via principale e nel merito: - Accertare la mancata notifica delle cartelle sottese al pignoramento e per l'effetto dichiarare lo stesso illegittimo e privo di efficacia;
- Accertare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra in ordine alle cartelle relative all'imposta Comunale e relativamente a Parte_1 quella contenuta nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, per le ragioni indicate in premessa e per l'effetto dichiarare la nullità ed illegittimità dell'atto di pignoramento con conseguente svincolo delle somme ad oggi accantonate dal terzo pignorato - Con vittoria di CP_2 spese, competenze ed onorari del presente giudizio di opposizione da distrarsi in favore del procuratore antistatario”; per l'opposta : “Voglia I'Ill.mo Giudice Adito, 1) In via Controparte_1 preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione da ricondursi alle ipotesi di cui all'art. 617 c.p.c, e anche per la cartella avente ad oggetto la richiesta di tributi, ex art. 57 del D.p.r.
1 602/1973, per l'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento, per essere la stessa proposta oltre il termine di venti giorni dall'avvenuta notifica dell'atto di pignoramento mobiliare presso terzi e per la non ammissibilità dell'eccezione stessa, per la cartella che richiedeva il pagamento del tributo, per i motivi indicati. 2) Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione, in relazione all'omessa notifica delle cartelle di pagamento, per omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 03420229009402777000, notificata in data 28.02.2023, che richiedeva il pagamento di tre, delle quattro cartelle, poi richieste con il pignoramento mobiliare, presso terzi impugnato (l'ultima cartella, veniva notificata in data 17.02.2022), per i motivi esposti;
3) nel merito, previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva della concessionaria, rigettare, l'opposizione, proposta dalla signora , perché inammissibile ed infondata in Parte_1 fatto e diritto, per i motivi sopra riportati;
con condanna di parte opponente, alle spese di lite, del presente procedimento”; per il terzo pignorato “si rimette conclusivamente alle statuizioni che l'intestato CP_2
Giudicante riterrà di dover adottare, con richiesta di essere comunque tenuto indenne da ogni eventuale onere di soccombenza”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
opponeva il pignoramento presso terzi con ordine di pagamento ex art. 72 bis Parte_1
d.P.R. n. 602/1973 notificatole da il 30.03.2023, terzo pignorato Controparte_1 l' , eccependone l'illegittimità, nell'ordine, (a) per l'omessa notifica di n. 3 delle Controparte_2 cartelle ad esso sottese, e per nullità della notifica della quarta, siccome eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma senza il compimento delle relative formalità, nonché (b) per difetto di legittimazione passiva in relazione alla cartella per l'IMU pretesa dal Comune di Santa Sofia d'Epiro, per un immobile di proprietà della Mastro Birraio di Calabria s.r.l., di cui la solo amministratrice, e Pt_1 nondimeno (c) oggetto di adesione agevolata ai sensi della l. n. 197/2022 (c.d. Rottamazione quater), rassegnando le ritrascritte conclusioni, e chiedendo preliminare sospensione dell'efficacia esecutiva del pignoramento. Costituitasi nella fase cautelare, l' documentava la Controparte_1 regolare notifica delle cartelle, ed eccepiva a sua volta il difetto di legittimazione sui motivi di censura della cartella IMU, da rivolgere unicamente all'ente impositore, che, peraltro, non aveva comunicato alcun discarico, a dispetto della paventata adesione alla rottamazione;
rappresentava, ancora, che il carico IMU era stato preceduto da avviso di accertamento non impugnato, e quindi irretrattabile, invocando il rigetto dell'istanza cautelare. Con ordinanza riservata del 10.10.2023, il G.E. rilevava d'ufficio l'inammissibilità per tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. sulla irregolarità della notifica delle cartelle, paventando altresì quella ex art. 57 d.P.R. n. 602/1973 per il credito di natura tributaria, rigettando l'istanza di sospensione, ma compensando le spese di fase in ragione del rilievo officioso, ed assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito. A tanto provvedeva tempestivamente la reiterando ogni motivo di opposizione, ed Pt_1 evidenziando che, nelle more, la procedura espropriativa iscritta al n. 644/2023 si era Pt_2 conclusa con ordinanza di assegnazione, di cui propugnava l'invalidità derivata da quella del pignoramento. Costituitasi in giudizio, l' faceva propri i rilievi di Controparte_1 inammissibilità ex artt. 617 c.p.c. e 57 d.P.R. n. 602/1973, rappresentati dal G.E. nell'ordinanza cautelare, aggiungendovi quello relativo alla mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, ripristinatoria dell'efficacia esecutiva delle cartelle, e quindi prodromica al pignoramento opposto, reiterando altresì le eccezioni dedotte nella fase cautelare, e rassegnando le ritrascritte conclusioni.
2 Dal canto suo, nel costituirsi in giudizio quale litisconsorte necessario, l' di Cosenza CP_2 si rimetteva alla valutazione del Tribunale in ordine all'assegnazione delle somme staggite. In assenza di istanze di prova costituenda, all'udienza del 18.03.2025 la causa è stata assegnata a sentenza. Tanto premesso in fatto, l'opposizione, come paventato nell'ordinanza cautelare, deve essere ritenuta e dichiarata inammissibile, peraltro sotto diversi profili. In primo luogo, in relazione all'utile proposizione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. per i presunti vizi di notifica delle cartelle esattoriali sottese al pignoramento opposto: ed invero, documentata e pacifica la notifica del pignoramento in data 30.03.2023, irrimediabilmente tardiva, rispetto al termine perentorio di 20 giorni di cui alla citata disposizione codicistica, appare la proposizione dell'opposizione in data 14.07.2023. Peraltro, la – per come documentato dall' - era stata destinataria, prima del Pt_1 CP_3 pignoramento, della (necessaria, ai fini del ripristino dell'efficacia esecutiva che le cartelle avevano perso per il decorso dell'anno dalla loro notifica) intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, regolarmente recapitata il 28.02.2023, data che – siccome assevera la conoscenza delle cartelle e della loro asserita notificazione - rappresenta il dies a quo del termine perentorio ex art. 617 c.p.c. per l'utile denuncia della invalidità di quelle notifiche. Nondimeno, come anche accennato nell'ordinanza cautelare, la documentazione relativa alle notifiche delle cartelle – tre della quali perfezionatesi per compiuta giacenza, ed una ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (di cui documentato – a dispetto della tesi attorea – il compimento delle relative formalità) - non è stata adeguatamente riscontrata (ad esempio attraverso la contestazione della correttezza dell'indirizzo di residenza presso il quale eseguite le notifiche) dalla difesa della Pt_1 che ha pedissequamente riproposto, nella odierna sede di merito, la censura di omessa notifica, bypassando completamente la produzione documentale avversaria.
Come è noto, la mancata opposizione delle cartelle, se non determina la formazione del giudicato sulla pretesa esattoriale, comporta nondimeno l'irretrattabilità del credito, evenienza, nel caso di specie, rafforzata, in relazione alla pretesa IMU (sulla quale sussisterebbe comunque difetto di giurisdizione, spettante alla Corte di Giustizia Tributaria, anche in relazione alla pretesa adesione alla definizione agevolata di cui alla rottamazione quater), dalla notifica, precedente alla formazione del ruolo ed alla emissione della cartella, degli avvisi di accertamento, dei quali pacifica, siccome non contestata, la mancata impugnazione nei modi e nei termini di legge.
Ergo, per la pretesa tributaria la prefata irretrattabilità è addirittura doppia o rafforzata, dalla omessa opposizione sia degli avvisi di accertamento che delle cartelle, e rende di conseguenza irricevibile (id est: inammissibile) il motivo di opposizione relativo alla intestazione dell'immobile alla società, e non anche alla che andava proposto nella sede a ciò deputata, e non è invece Pt_1 utilmente spendibile nella odierna opposizione al pignoramento. Nondimeno, anche superando, per assurdo, i prefati rilievi, l'opposizione avverso la pretesa di natura tributaria, come adombrato dal G.E. in sede di reiezione dell'istanza cautelare, incontrerebbe il limite di inammissibilità di cui all'art. 57 d.P.R. n. 602/1973. Per quanto pur succintamente argomentato, e come premesso, l'opposizione va respinta, siccome inammissibile, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, liquidate in dispositivo secondo soccombenza, tra opponente ed , ed invece compensate, in ragione della relativa CP_3 posizione neutra, con il terzo pignorato CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da inammissibile e comunque infondata;
Parte_1
3 - condanna la ridetta opponente alla refusione, in favore dell' , Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.540,00 per competenze professionali calcolate al minimo tariffario, in ragione della semplicità della controversia, oltre rimb. forf. 15% spese gen.,
CPA e IVA, come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra l'opponente ed il terzo pignorato.
Così deciso in Cosenza il 31 marzo 2025
Il giudice
Gino Bloise
4