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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/12/2025, n. 2940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2940 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1020/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1020/2015 R.G.A.C.,
TRA
e rapp.ti e difesi, giusta procura a Parte_1 Parte_2 margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Angela IMBRIANI, del Foro di Avellino, senza elezione di domicilio nel circondario;
ATTORI
E in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura generale Controparte_1 alle liti, allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Anita VERDUCI, del Foro di Bari, nell'organico dell'Avvocatura interna, con elezione di domicilio presso la stessa nella sede della Direzione di Filiale di Potenza, ivi corrente Controparte_1 alla Via Pasquale Grippo, s.n.c.;
CONVENUTA
, in persona del p.t., Controparte_2 CP_3 rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, nei cui uffici domicilia ex lege, in Potenza, al Corso XVIII Agosto, n. 46;
CONVENUTO avente ad oggetto: servizio postale universale
CONCLUSIONI
Le note di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e traevano in giudizio, innanzi Parte_1 Parte_2 al Tribunale di Potenza, la ed il Controparte_1 Controparte_4
oggi , allegando che, per lungo numero
[...] Controparte_2
1 N. 1020/2015 R.G.A.C.
di anni, non fosse stata loro recapitata la corrispondenza presso l'abitazione, ubicata in agro di
CO, alla Contrada Caperroni, e chiedendo accertarsi tale circostanza, ordinarsi l'istituzione del servizio e condannarsi i convenuti, in solido tra loro, a rifondere loro i danni materiali e morali.
2. Resistevano ambo i convenuti.
3. Invano il Giudice suggeriva che le parti concordassero una soluzione negoziale della lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande delle parti attrici debbono essere rigettate.
2. Le questioni differenti dalla fondatezza, in diritto, di quelle domande appaiono meno liquide e, quindi, è possibile evitare di trattarle.
3. L'art. 3 del d. lgs. 261/1999 prevede che il servizio postale debba essere fornito «in tutti
i punti del territorio nazionale»: ma precisa che ciò significa che debba essere creato «un congruo numero di punti di accesso», e non che debba necessariamente assicurarsi il recapito presso il domicilio del destinatario, dovunque costui l'abbia posto.
Non è stata invocata una norma specifica, eventualmente anteriore, contemporanea o posteriore, che imponesse od imponga, invece, di assicurare il servizio in ogni singola porzione del territorio dello Stato, a prescindere da ogni possibile difficoltà pratica.
Le parti attrici invocano la Carta della qualità del servizio pubblico postale, allegata al
D.M. 26.2.2004: ma questa non contiene un'espressa deroga alla norma, prima menzionata, nella parte nella quale, attraverso disposizione di rango primario, introduce l'esplicazione dell'espressione «in tutti i punti del territorio nazionale».
Non è possibile, insomma, ravvisare un diritto soggettivo perfetto di ciascuno al recapito della corrispondenza presso il proprio domicilio, né sembra possibile sindacare l'organizzazione aziendale, in rapporto alle circostanze di fatto ed alle risorse, di personale ed economiche, disponibili.
La società convenuta, in ogni caso, assicurava il servizio, seppur in maniera non ininterrotta, dal 2011: e, poi, senza soluzione di continuità, dal 2015.
Essa specifica che: «Per il periodo antecedente all'anno 2011 presso la contrada in questione non veniva effettuato il recapito della corrispondenza a causa della distanza dal centro abitato di CO (distante circa 15.6 Km), della bassa densità e delle difficoltà dei portalettere a raggiungere il territorio rurale.».
Non è possibile affermare, tuttavia, in assenza di elementi completamente certi ed univoci (ed ammesso che si possa condurre un sindacato quanto meno rispetto a circostanze palesi ed indiscutibili) che sia evidente che il recapito fosse certamente passibile di essere assicurato prima del 2011, o che, tra il 2011 ed il 2015, la otesse Controparte_1 garantire, senza problemi, la regolarità del servizio.
4. La particolare delicatezza della lite e l'assenza effettiva, per un tempo consistente, del recapito della corrispondenza presso il domicilio (assenza seguita, poi, per taluni anni, da un esercizio discontinuo del medesimo) consente la compensazione delle spese di lite.
2 N. 1020/2015 R.G.A.C.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1020/2015 R.G.A.C., promossa da e contro la Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in persona del l.r. p.t., e contro il
[...] Controparte_2
, in persona del Ministro p.t.,ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa,
[...] così decide:
1. rigetta ogni domanda;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza, 22 Dicembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
3
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1020/2015 R.G.A.C.,
TRA
e rapp.ti e difesi, giusta procura a Parte_1 Parte_2 margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Angela IMBRIANI, del Foro di Avellino, senza elezione di domicilio nel circondario;
ATTORI
E in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura generale Controparte_1 alle liti, allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'Avv. Anita VERDUCI, del Foro di Bari, nell'organico dell'Avvocatura interna, con elezione di domicilio presso la stessa nella sede della Direzione di Filiale di Potenza, ivi corrente Controparte_1 alla Via Pasquale Grippo, s.n.c.;
CONVENUTA
, in persona del p.t., Controparte_2 CP_3 rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, nei cui uffici domicilia ex lege, in Potenza, al Corso XVIII Agosto, n. 46;
CONVENUTO avente ad oggetto: servizio postale universale
CONCLUSIONI
Le note di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e traevano in giudizio, innanzi Parte_1 Parte_2 al Tribunale di Potenza, la ed il Controparte_1 Controparte_4
oggi , allegando che, per lungo numero
[...] Controparte_2
1 N. 1020/2015 R.G.A.C.
di anni, non fosse stata loro recapitata la corrispondenza presso l'abitazione, ubicata in agro di
CO, alla Contrada Caperroni, e chiedendo accertarsi tale circostanza, ordinarsi l'istituzione del servizio e condannarsi i convenuti, in solido tra loro, a rifondere loro i danni materiali e morali.
2. Resistevano ambo i convenuti.
3. Invano il Giudice suggeriva che le parti concordassero una soluzione negoziale della lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande delle parti attrici debbono essere rigettate.
2. Le questioni differenti dalla fondatezza, in diritto, di quelle domande appaiono meno liquide e, quindi, è possibile evitare di trattarle.
3. L'art. 3 del d. lgs. 261/1999 prevede che il servizio postale debba essere fornito «in tutti
i punti del territorio nazionale»: ma precisa che ciò significa che debba essere creato «un congruo numero di punti di accesso», e non che debba necessariamente assicurarsi il recapito presso il domicilio del destinatario, dovunque costui l'abbia posto.
Non è stata invocata una norma specifica, eventualmente anteriore, contemporanea o posteriore, che imponesse od imponga, invece, di assicurare il servizio in ogni singola porzione del territorio dello Stato, a prescindere da ogni possibile difficoltà pratica.
Le parti attrici invocano la Carta della qualità del servizio pubblico postale, allegata al
D.M. 26.2.2004: ma questa non contiene un'espressa deroga alla norma, prima menzionata, nella parte nella quale, attraverso disposizione di rango primario, introduce l'esplicazione dell'espressione «in tutti i punti del territorio nazionale».
Non è possibile, insomma, ravvisare un diritto soggettivo perfetto di ciascuno al recapito della corrispondenza presso il proprio domicilio, né sembra possibile sindacare l'organizzazione aziendale, in rapporto alle circostanze di fatto ed alle risorse, di personale ed economiche, disponibili.
La società convenuta, in ogni caso, assicurava il servizio, seppur in maniera non ininterrotta, dal 2011: e, poi, senza soluzione di continuità, dal 2015.
Essa specifica che: «Per il periodo antecedente all'anno 2011 presso la contrada in questione non veniva effettuato il recapito della corrispondenza a causa della distanza dal centro abitato di CO (distante circa 15.6 Km), della bassa densità e delle difficoltà dei portalettere a raggiungere il territorio rurale.».
Non è possibile affermare, tuttavia, in assenza di elementi completamente certi ed univoci (ed ammesso che si possa condurre un sindacato quanto meno rispetto a circostanze palesi ed indiscutibili) che sia evidente che il recapito fosse certamente passibile di essere assicurato prima del 2011, o che, tra il 2011 ed il 2015, la otesse Controparte_1 garantire, senza problemi, la regolarità del servizio.
4. La particolare delicatezza della lite e l'assenza effettiva, per un tempo consistente, del recapito della corrispondenza presso il domicilio (assenza seguita, poi, per taluni anni, da un esercizio discontinuo del medesimo) consente la compensazione delle spese di lite.
2 N. 1020/2015 R.G.A.C.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1020/2015 R.G.A.C., promossa da e contro la Parte_1 Parte_2 Controparte_1
in persona del l.r. p.t., e contro il
[...] Controparte_2
, in persona del Ministro p.t.,ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa,
[...] così decide:
1. rigetta ogni domanda;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza, 22 Dicembre 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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