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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 26/02/2026, n. 3336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3336 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3336/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARONE VITO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14101/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. 72 BIS TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- sul ricorso n. 14106/2025 depositato il 23/07/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERM. AMM. TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1565/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta ai riuniti ricorsi
Resistente/Appellato: Assente alle ore 09.30
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nello specifico parte ricorrente impugna con i ricorsi Rg. nn.14106/2025 e 14101/2025, dei quali chiede la riunione, i fermi amministrativi nn.20220002064920697012303 e 20230002121181015666525 dei quali avrebbe avuto conoscenza solo a seguito di una visura;
i provvedimenti impugnati troverebbero origine nel mancato pagamento delle Tasse di circolazione per un motociclo per un importo totale di € 551,46 ed in un atto di pignoramento dei crediti presso terzi afferente il mancato pagamento del bollo auto per l'anno
2016 per l'importo di euro 435,55. Sono stati dedotti vizi attinenti al merito della pretesa.
Sia la Regione Campania che la Municipia S.p.a. non si sono costituite
Con i Decreti nn.5475 e 5474 del 2025 veniva dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di sospensione presentata in ciascun ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disposta la riunione dei giudizi, atteso la connessione oggettiva e soggettiva tra ricorsi relativi al medesimo rapporto tributario ed inerenti avvisi di accertamento tra loro consequenziali.
Nel merito va constatato che, per quanto esposto agli atti del giudizio, non essendo stata provata la notifica dei presupposti avvisi di accertamento, il ricorso merita accoglimento attesa la mancata esibizione di conferma della notifica in maniera tempestiva degli atti prodromici. Tale circostanza, semmai, poteva essere smentita dalla Regione Campania che, tuttavia, non si è costituita in giudizio e con il suo comportamento omissivo ha mostrato resistenza all'ormai preponderante cultura della dialettica processuale, per cui alla prassi della definizione unilaterale del pubblico interesse, oggetto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti restrittivi, di un riserbo ad excludendum già ostilmente preordinato a rendere impossibile o sommamente difficile la tutela giurisdizionale, si sono sostituiti i canoni di rango costituzionale dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa nell'ottica della cura ottimale dell'interesse pubblico e, parallelamente, di un'anticipata composizione dei conflitti.
Conseguentemente il ricorso va accolto mentre - tenuto conto della modesta entità dell'importo della controversia - ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie i riuniti ricorsi. Compensa le spese
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BARONE VITO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14101/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGN. 72 BIS TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- sul ricorso n. 14106/2025 depositato il 23/07/2025 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERM. AMM. TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1565/2026 depositato il
30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta ai riuniti ricorsi
Resistente/Appellato: Assente alle ore 09.30
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nello specifico parte ricorrente impugna con i ricorsi Rg. nn.14106/2025 e 14101/2025, dei quali chiede la riunione, i fermi amministrativi nn.20220002064920697012303 e 20230002121181015666525 dei quali avrebbe avuto conoscenza solo a seguito di una visura;
i provvedimenti impugnati troverebbero origine nel mancato pagamento delle Tasse di circolazione per un motociclo per un importo totale di € 551,46 ed in un atto di pignoramento dei crediti presso terzi afferente il mancato pagamento del bollo auto per l'anno
2016 per l'importo di euro 435,55. Sono stati dedotti vizi attinenti al merito della pretesa.
Sia la Regione Campania che la Municipia S.p.a. non si sono costituite
Con i Decreti nn.5475 e 5474 del 2025 veniva dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di sospensione presentata in ciascun ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disposta la riunione dei giudizi, atteso la connessione oggettiva e soggettiva tra ricorsi relativi al medesimo rapporto tributario ed inerenti avvisi di accertamento tra loro consequenziali.
Nel merito va constatato che, per quanto esposto agli atti del giudizio, non essendo stata provata la notifica dei presupposti avvisi di accertamento, il ricorso merita accoglimento attesa la mancata esibizione di conferma della notifica in maniera tempestiva degli atti prodromici. Tale circostanza, semmai, poteva essere smentita dalla Regione Campania che, tuttavia, non si è costituita in giudizio e con il suo comportamento omissivo ha mostrato resistenza all'ormai preponderante cultura della dialettica processuale, per cui alla prassi della definizione unilaterale del pubblico interesse, oggetto, nei confronti dei destinatari di provvedimenti restrittivi, di un riserbo ad excludendum già ostilmente preordinato a rendere impossibile o sommamente difficile la tutela giurisdizionale, si sono sostituiti i canoni di rango costituzionale dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa nell'ottica della cura ottimale dell'interesse pubblico e, parallelamente, di un'anticipata composizione dei conflitti.
Conseguentemente il ricorso va accolto mentre - tenuto conto della modesta entità dell'importo della controversia - ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie i riuniti ricorsi. Compensa le spese