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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 7 gennaio 2025 ha pronunciato, dando lettura del
dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Sallustio e Boccuni
-ricorrente -
Contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappr e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Battiato
-convenuto-
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27.08.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il giudice del lavoro di Taranto chiedendo dichiarare l'illegittimità della trattenuta pari ad € 1.285,63 richiesta
CP_ CP_ dall' con comunicazione dell'01/07/2024 e condannare l' a corrispondere la somma di €
1.285,63, oltre interessi come per legge.
Il tutto con vittoria di spese.
CP_ Si costituiva l rappresentando che aveva provveduto a restituire le somme trattenute in compensazione con accredito delle somme alla ricorrente avvenuto in data 29 ottobre 2024.
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
1
La parte ricorrente, prendendo atto di quanto riconosciuto dall' , si associava alla richiesta di CP_2
declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la rifusione delle spese di lite in proprio favore.
Istruita documentalmente, la causa, all'odierna udienza, è stata decisa.
*
Dalle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha annullato l'indebito oggetto di causa, restituendo le somme oggetto di CP_2
compensazione.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese, l'annullamento avvenuto in data successiva al deposito del ricorso giustifica la condanna dell' alla rifusione delle spese di lite. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l al pagamento in favore della ricorrente delle spese e competenze di CP_2
giudizio che liquida in complessivi €700,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A.
e del contributo integrativo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente,
dichiaratisi anticipatari.
Taranto, 7 gennaio 2025.
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 7 gennaio 2025 ha pronunciato, dando lettura del
dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza
nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Sallustio e Boccuni
-ricorrente -
Contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappr e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Battiato
-convenuto-
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 27.08.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il giudice del lavoro di Taranto chiedendo dichiarare l'illegittimità della trattenuta pari ad € 1.285,63 richiesta
CP_ CP_ dall' con comunicazione dell'01/07/2024 e condannare l' a corrispondere la somma di €
1.285,63, oltre interessi come per legge.
Il tutto con vittoria di spese.
CP_ Si costituiva l rappresentando che aveva provveduto a restituire le somme trattenute in compensazione con accredito delle somme alla ricorrente avvenuto in data 29 ottobre 2024.
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
1
La parte ricorrente, prendendo atto di quanto riconosciuto dall' , si associava alla richiesta di CP_2
declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la rifusione delle spese di lite in proprio favore.
Istruita documentalmente, la causa, all'odierna udienza, è stata decisa.
*
Dalle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha annullato l'indebito oggetto di causa, restituendo le somme oggetto di CP_2
compensazione.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese, l'annullamento avvenuto in data successiva al deposito del ricorso giustifica la condanna dell' alla rifusione delle spese di lite. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l al pagamento in favore della ricorrente delle spese e competenze di CP_2
giudizio che liquida in complessivi €700,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n°
55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A.
e del contributo integrativo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente,
dichiaratisi anticipatari.
Taranto, 7 gennaio 2025.
Il Tribunale - Giudice del Lavoro
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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