Art. 1. Articolo unico.
E' fissato al 30 giugno 1957 il termine entro il quale il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad utilizzare le quote non usufruite dei limiti di impegno di cui all' art. 2 della legge 1 ottobre 1951, n. 1141 , ed all' art. 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576 , per la costruzione di case per senza tetto ai sensi dell' art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409 .
E' fissato al 30 giugno 1957 il termine entro il quale il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad utilizzare le quote non usufruite dei limiti di impegno di cui all' art. 2 della legge 1 ottobre 1951, n. 1141 , ed all' art. 5, n. 1, della legge 15 luglio 1950, n. 576 , per la costruzione di case per senza tetto ai sensi dell' art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409 .