Ordinanza collegiale 22 novembre 2021
Ordinanza collegiale 28 febbraio 2022
Sentenza 22 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza collegiale 22/11/2021, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/11/2021
N. 01402/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00784/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 784 del 2021, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Righi, Marco Biagioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Biagioli in Venezia, via Mestrina 69;
contro
Ispettorato Nazionale del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A. del provvedimento prot. -OMISSIS-del 16.6.2021, notificato in pari data, dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro -OMISSIS-, con il quale il Capo dell'Ispettorato “NON RICONOSCE per quanto considerato, ritenuto e visto, il diritto di accesso” dei ricorrenti al verbale delle dichiarazioni allegate al verbale di primo accesso del 3.11.2017 n. -OMISSIS- firmato dagli ispettori -OMISSIS- e -OMISSIS- (doc. 01 – provvedimento impugnato);
B. per quanto occorrer possa, di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente, anche se non ancora conosciuto.
Per l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'accesso al verbale delle dichiarazioni allegate al verbale di primo accesso del 3.11.2017 n. -OMISSIS- firmato dagli ispettori -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Per la condanna dell'Amministrazione all'ostensione dei documenti richiesti con l'originaria istanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ispettorato Nazionale del Lavoro;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso notificato in data 16.7.2021 e depositato il 27.7.2021, proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a., è stata denunciata l’illegittimità del diniego di accesso opposto dall’Ispettorato territoriale del lavoro -OMISSIS- con provvedimento del 16.6 2021, notificato in pari data.
Il diniego si riconduce alla richiesta inoltrata dalla società ricorrente, -OMISSIS- srl, operante nel settore della ricettività alberghiera, ai sensi dell’art. 22 L. 241/90, al fine di prendere visione delle “dichiarazioni allegate al verbale di primo accesso del 3.11.2017 n. -OMISSIS- dell’Ispettorato del Lavoro -OMISSIS- firmato dagli ispettori -OMISSIS- e -OMISSIS-”.
Detta richiesta risultava infatti finalizzata ad acquisire copia delle dichiarazioni rese da un gruppo di dipendenti scelti a campione e indicati nominativamente nel richiamato verbale, così come raccolte in sede di ispezione, onde poter valutare i presupposti e le condizioni per esercitare il proprio diritto di difesa in ambito giurisdizionale.
L’istanza è stata tuttavia respinta dall’amministrazione con il provvedimento impugnato, in quanto la richiesta di accesso non sarebbe stata supportata da adeguata motivazione, traducendosi in un controllo generalizzato sull’attività della pubblica amministrazione.
Conseguentemente la società istante ha proposto il suintestato gravame, chiedendo la declaratoria di illegittimità del diniego opposto dall’amministrazione e la conseguente condanna della medesima all’ostensione dei documenti richiesti.
Alla camera di Consiglio del 17 novembre 2021, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale.
Premesso che il ricorso, finalizzato come sopra ricordato alla acquisizione delle dichiarazioni rese dai lavoratori indicati nel verbale di primo accesso di cui all’ispezione del 3.11.2017, risulta notificato ad uno solo dei lavoratori, i cui nominativi compaiono nel suddetto verbale;
che nella specie il ricorso risulta notificato, oltre all’amministrazione intimata, unicamente a -OMISSIS-, nata in -OMISSIS- il -OMISSIS- e ora residente -OMISSIS-;
che dal verbale di ispezione risultano gli ulteriori nominativi di dipendenti che hanno reso dichiarazioni e specificatamente -OMISSIS-;
atteso che per pacifica giurisprudenza, nel giudizio di accesso a documenti che coinvolgano aspetti di riservatezza di un altro soggetto, sono considerati controinteressati in senso tecnico coloro ai quali si riferiscono i documenti richiesti (cfr. C.d.S., n. 30/2020 e n. 3745/2020);
ritenuto, pertanto che, ai fini della decisione del presente giudizio, sia necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nel confronti degli altri soggetti che hanno reso le dichiarazioni di cui viene chiesta l’ostensione, così come rilevabili dal verbale di primo accesso citato.
Atteso che nel corso dell’odierna camera di consiglio il procuratore della ricorrente, reso edotto della necessità di disporre l’integrazione del contradittorio, ha formulato a verbale istanza al fine di essere autorizzato alla notifica del ricorso mediante pubblici proclami, stante la difficoltà di individuare l’esatto indirizzo dei destinatari;
ritenuto di non poter accogliere la suddetta istanza in quanto la ratio di tale modalità di notifica del ricorso, per sua natura eccezionale, è quella di consentire l'effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente anche in presenza di una somma difficoltà di chiamare in giudizio nelle forme ordinarie un elevato numero di persone;
che, invero, la disposizione di cui all’art. 150 c.p.c., cui è possibile fare rinvio anche nell’ambito del processo amministrativo, trova la sua ratio nell'esigenza di effettuare la notifica degli atti processuali quando la stessa "nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti", identificando quindi, una duplice ipotesi: o le difficoltà concernenti la notifica (ossia nella difficoltà di procedere alla notifica nelle forme ordinarie, e quindi singolarmente), determinate solo dall'elevato numero dei destinatari, ancorché tutti identificati, oppure difficoltà ravvisabili nella stessa identificazione di essi, che si traduca, a giudizio insindacabile del capo dell'ufficio, nell'impossibilità di singole notifiche, nel qual caso l'autorizzazione, motivata da tale impossibilità, non può che essere intesa nel senso di consentire l'individuazione dei destinatari per categorie.
Orbene, considerato che nel caso di specie i soggetti che hanno reso le dichiarazioni di cui viene chiesta l’ostensione sono numericamente contenuti e sono pacificamente identificabili, di tal che non risulta impossibile effettuare la singola notifica secondo le modalità indicate dagli artt. 137 e seguenti c.p.c.;
ritenuto, pertanto, ai fini della decisione del presente giudizio, necessario disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti che hanno reso le dichiarazioni di cui viene chiesta l’ostensione, così come sopra individuati;
ritenuto che la notifica del ricorso agli ulteriori controinteressati dovrà essere effettuata – esclusa per le ragioni sopra esposte la notifica a mezzo di pubblici proclami – a cura della parte ricorrente, entro il termine perentorio di giorni 60 decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza e che entro il termine perentorio dei successivi dieci giorni dovrà essere effettuato il deposito della relativa prova;
ritenuto di rinviare, per il prosieguo della trattazione, alla camera di consiglio del 23 febbraio 2022, ore di rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ordina alla ricorrente di provvedere all’integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini indicati in motivazione.
Rinvia per l’ulteriore trattazione alla camera di consiglio del 23 febbraio 2022, ore di rito.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO