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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/02/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 9598/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. C.F._1
Difensore: avv. Alessandra Vignoli
Domicilio eletto: Genova, Via XX Settembre 3/15,
presso lo studio del difensore, come da procura in atti
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: avv. Patrizia Urbini
Domicilio eletto: Genova, Via Roma 4/1
presso lo studio del difensore come da procura in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 18.10.2024)
avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli minori nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 21.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la Parte_1
madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che dalla relazione sentimentale more uxorio intercorsa con
[...]
era nata a [...] in data [...] la IG minore , CP_1 Per_1
riconosciuta da entrambi i genitori,
- Che il legame sentimentale tra le parti si era deteriorato nel tempo e a settembre 2023 aveva lasciato la casa familiare, CP_1
sita a Genova, Corso Luigi Andrea Martinetti 39/38, di proprietà della ricorrente, trasferendosi a vivere presso l'abitazione della propria madre,
- Che da allora i rapporti fra le parti erano stati difficoltosi e il padre aveva poco partecipato alla gestione della IG, frequentandola solo saltuariamente e disinteressandosi della stessa e non era stato possibile addivenire ad accordo,
- Che inizialmente il padre aveva versato per il mantenimento della IG
l'importo mensile di euro 300,00, omettendo poi il versamento dal mese di luglio,
- Di prestare attività lavorativa come collaboratrice domestica con un emolumento medio mensile di importo pari circa ad € 400,00 e di percepire
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 nella misura del 100% l'assegno unico familiare di importo pari circa ad €
200,00 mensili,
- Di non conoscere l'attuale posizione lavorativa del e lo CP_1
stesso aveva recentemente venduto un immobile sito nel Comune di Acqui
Terme.
Su tali presupposti chiedeva:
- L'affidamento della IG minore in via super esclusiva alla madre Per_1
con collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
- la regolamentazione dei tempi di permanenza della IG minore presso il padre secondo le modalità indicate in ricorso,
- La previsione di un contributo di mantenimento per la IG da porre a carico del padre nella misura di euro 450,00 mensili, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% a carico del padre.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche il resistente o il padre) si costituiva in CP_1
giudizio allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di essere stato estromesso dalla gestione della IG ed ostacolato nei propri contatti con la stessa dal momento in cui aveva lasciato la casa famigliare per l'interruzione del rapporto sentimentale,
- Di aver continuato a contribuire al mantenimento della IG, occupandosi delle problematiche di salute della stessa,
- Di aver venduto la casa sita in Acqui Terme e di aver restituito alla propria madre la somma di € 50.000,00 precedentemente prestatagli dalla stessa,
- Di svolgere attività lavorativa come dipendente presso Ultima 51 srl;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Su tali presupposti chiedeva:
- L'affidamento condiviso della IG ad entrambi di genitori con Per_1 collocazione e residenza presso l'abitazione della madre,
- La regolamentazione dei tempi di permanenza della IG minore presso il padre secondo le tempistiche indicate in memoria di costituzione,
- La previsione di un contributo di mantenimento per la IG da parte del padre nella misura di euro 150,00 mensili, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% tra i genitori.
Con vittoria delle spese.
All'udienza del 21.01.2025, venivano interpellate le parti, le quali ricostruivano la propria situazione economica e riferivano circa le attuali modalità di esercizio del diritto di visita del padre con la IG nei termini indicati a verbale, precisando che al riguardo vi era accordo fra le stesse.
Il giudice, tenuto conto delle dichiarazioni rese, proponeva alle parti di conciliare la causa alle seguenti condizioni:
- Affidamento condiviso della IG , nata a [...] il [...] ad Per_1
entrambi i genitori con prevalente collocazione della stessa presso la madre in Genova C.so Martinetti 39/38 dove assumerà la residenza anagrafica.
- Il padre potrà tenere con sé la IG a week end alternati dall'uscita dal lavoro del venerdì alle ore 20.00 della domenica quando la riaccompagnerà presso la madre per le 19.30; nonché il martedì con pernotto e accompagnamento a scuola (o presso la madre quando non vi
è scuola) il giorno successivo.
- La minore trascorrerà le festività infrasettimanali ad anni alterni con ciascun genitore: il genitore che avrà trascorso con la IG il giorno di
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Natale vi trascorrerà anche in giorno dell'Epifania; il genitore che avrà trascorso con la IG il giorno di Santo Stefano vi trascorrerà anche il giorno di Capodanno;
il genitore che non avrà trascorso con la IG la
Pasqua vi trascorrerà il Lunedì dell'Angelo.
- In occasione delle vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé la IG per due settimane, anche non consecutive;
a tal fine le parti si comunicheranno le rispettive preferenze entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo il primo anno prevarranno le scelte della madre, il secondo quelle del padre e così via alternativamente.
- Il padre autorizza la madre alla percezione per intero dell'assegno unico relativo alla IG.
- Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della IG la somma mensile di euro
325,00 con rivalutazione annuale Istat
- Spese straordinarie da ripartirsi al 50% tra entrambi i genitori e da individuarsi secondo quanto previsto nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. tenuta in data 15.9.2016 dalla IV sezione civile del Tribunale di
Genova
- Spese compensate
Le parti, dopo essersi accordate per il soggiorno in montagna della IG con la madre secondo quanto indicato a verbale, dichiaravano di accettare la proposta del giudice.
Dato atto di quanto sopra, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso, viste le conclusioni del P.M.
O S S E R V A
La domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 genitoriale nei confronti della IG minore , nata a [...] Per_1
convivenza more uxorio delle parti, deve essere accolta, considerato che entrambe le parti hanno dato atto della decisione di porre fine alla loro convivenza e le stesse abitano ormai da tempo in abitazioni distinte.
Le parti, che nel frattempo avevano concordato una modalità condivisa per l'esercizio del diritto di visita fra padre e IG ed in udienza hanno trovato un accordo anche in merito alla settimana bianca della minore con la madre, hanno responsabilmente accettato la proposta di conciliazione formulata.
Devono perciò essere recepite le condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della IG Per_1
concordate dalle parti all'udienza del 21.01.2025, che si riportano in dispositivo, non apparendo le stesse contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della IG minore concordate Per_1
dalle parti
(c. f. , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
15.08.1992
e
(c. f. ), nato a [...], CP_1 C.F._2
il 16.06.1993,
- Affidamento condiviso della IG , nata a Genova il [...] ad [...]
entrambi i genitori con prevalente collocazione della stessa presso la
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 madre in Genova C.so Martinetti 39/38 dove assumerà la residenza anagrafica.
- Il padre potrà tenere con sé la IG a week end alternati dall'uscita dal lavoro del venerdì alle ore 20.00 della domenica quando la riaccompagnerà presso la madre per le 19.30; nonché il martedì con pernotto e accompagnamento a scuola (o presso la madre quando non vi
è scuola) il giorno successivo.
- La minore trascorrerà le festività infrasettimanali ad anni alterni con ciascun genitore: il genitore che avrà trascorso con la IG il giorno di
Natale vi trascorrerà anche in giorno dell'Epifania; il genitore che avrà trascorso con la IG il giorno di Santo Stefano vi trascorrerà anche il giorno di Capodanno;
il genitore che non avrà trascorso con la IG la
Pasqua vi trascorrerà il Lunedì dell'Angelo.
- In occasione delle vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé la IG per due settimane, anche non consecutive;
a tal fine le parti si comunicheranno le rispettive preferenze entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo il primo anno prevarranno le scelte della madre, il secondo quelle del padre e così via alternativamente.
- Il padre autorizza la madre alla percezione per intero dell'assegno unico relativo alla IG.
- Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della IG la somma mensile di euro
325,00 con rivalutazione annuale Istat
- Spese straordinarie da ripartirsi al 50% tra entrambi i genitori e da individuarsi secondo quanto previsto nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. tenuta in data 15.9.2016 dalla IV sezione civile del Tribunale di
Genova
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Spese compensate
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 24.1.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 9598/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. C.F._1
Difensore: avv. Alessandra Vignoli
Domicilio eletto: Genova, Via XX Settembre 3/15,
presso lo studio del difensore, come da procura in atti
E
CP_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: avv. Patrizia Urbini
Domicilio eletto: Genova, Via Roma 4/1
presso lo studio del difensore come da procura in atti
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto emesso il 18.10.2024)
avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli minori nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 21.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la Parte_1
madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che dalla relazione sentimentale more uxorio intercorsa con
[...]
era nata a [...] in data [...] la IG minore , CP_1 Per_1
riconosciuta da entrambi i genitori,
- Che il legame sentimentale tra le parti si era deteriorato nel tempo e a settembre 2023 aveva lasciato la casa familiare, CP_1
sita a Genova, Corso Luigi Andrea Martinetti 39/38, di proprietà della ricorrente, trasferendosi a vivere presso l'abitazione della propria madre,
- Che da allora i rapporti fra le parti erano stati difficoltosi e il padre aveva poco partecipato alla gestione della IG, frequentandola solo saltuariamente e disinteressandosi della stessa e non era stato possibile addivenire ad accordo,
- Che inizialmente il padre aveva versato per il mantenimento della IG
l'importo mensile di euro 300,00, omettendo poi il versamento dal mese di luglio,
- Di prestare attività lavorativa come collaboratrice domestica con un emolumento medio mensile di importo pari circa ad € 400,00 e di percepire
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 nella misura del 100% l'assegno unico familiare di importo pari circa ad €
200,00 mensili,
- Di non conoscere l'attuale posizione lavorativa del e lo CP_1
stesso aveva recentemente venduto un immobile sito nel Comune di Acqui
Terme.
Su tali presupposti chiedeva:
- L'affidamento della IG minore in via super esclusiva alla madre Per_1
con collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
- la regolamentazione dei tempi di permanenza della IG minore presso il padre secondo le modalità indicate in ricorso,
- La previsione di un contributo di mantenimento per la IG da porre a carico del padre nella misura di euro 450,00 mensili, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% a carico del padre.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche il resistente o il padre) si costituiva in CP_1
giudizio allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di essere stato estromesso dalla gestione della IG ed ostacolato nei propri contatti con la stessa dal momento in cui aveva lasciato la casa famigliare per l'interruzione del rapporto sentimentale,
- Di aver continuato a contribuire al mantenimento della IG, occupandosi delle problematiche di salute della stessa,
- Di aver venduto la casa sita in Acqui Terme e di aver restituito alla propria madre la somma di € 50.000,00 precedentemente prestatagli dalla stessa,
- Di svolgere attività lavorativa come dipendente presso Ultima 51 srl;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Su tali presupposti chiedeva:
- L'affidamento condiviso della IG ad entrambi di genitori con Per_1 collocazione e residenza presso l'abitazione della madre,
- La regolamentazione dei tempi di permanenza della IG minore presso il padre secondo le tempistiche indicate in memoria di costituzione,
- La previsione di un contributo di mantenimento per la IG da parte del padre nella misura di euro 150,00 mensili, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% tra i genitori.
Con vittoria delle spese.
All'udienza del 21.01.2025, venivano interpellate le parti, le quali ricostruivano la propria situazione economica e riferivano circa le attuali modalità di esercizio del diritto di visita del padre con la IG nei termini indicati a verbale, precisando che al riguardo vi era accordo fra le stesse.
Il giudice, tenuto conto delle dichiarazioni rese, proponeva alle parti di conciliare la causa alle seguenti condizioni:
- Affidamento condiviso della IG , nata a [...] il [...] ad Per_1
entrambi i genitori con prevalente collocazione della stessa presso la madre in Genova C.so Martinetti 39/38 dove assumerà la residenza anagrafica.
- Il padre potrà tenere con sé la IG a week end alternati dall'uscita dal lavoro del venerdì alle ore 20.00 della domenica quando la riaccompagnerà presso la madre per le 19.30; nonché il martedì con pernotto e accompagnamento a scuola (o presso la madre quando non vi
è scuola) il giorno successivo.
- La minore trascorrerà le festività infrasettimanali ad anni alterni con ciascun genitore: il genitore che avrà trascorso con la IG il giorno di
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Natale vi trascorrerà anche in giorno dell'Epifania; il genitore che avrà trascorso con la IG il giorno di Santo Stefano vi trascorrerà anche il giorno di Capodanno;
il genitore che non avrà trascorso con la IG la
Pasqua vi trascorrerà il Lunedì dell'Angelo.
- In occasione delle vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé la IG per due settimane, anche non consecutive;
a tal fine le parti si comunicheranno le rispettive preferenze entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo il primo anno prevarranno le scelte della madre, il secondo quelle del padre e così via alternativamente.
- Il padre autorizza la madre alla percezione per intero dell'assegno unico relativo alla IG.
- Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della IG la somma mensile di euro
325,00 con rivalutazione annuale Istat
- Spese straordinarie da ripartirsi al 50% tra entrambi i genitori e da individuarsi secondo quanto previsto nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. tenuta in data 15.9.2016 dalla IV sezione civile del Tribunale di
Genova
- Spese compensate
Le parti, dopo essersi accordate per il soggiorno in montagna della IG con la madre secondo quanto indicato a verbale, dichiaravano di accettare la proposta del giudice.
Dato atto di quanto sopra, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso, viste le conclusioni del P.M.
O S S E R V A
La domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 genitoriale nei confronti della IG minore , nata a [...] Per_1
convivenza more uxorio delle parti, deve essere accolta, considerato che entrambe le parti hanno dato atto della decisione di porre fine alla loro convivenza e le stesse abitano ormai da tempo in abitazioni distinte.
Le parti, che nel frattempo avevano concordato una modalità condivisa per l'esercizio del diritto di visita fra padre e IG ed in udienza hanno trovato un accordo anche in merito alla settimana bianca della minore con la madre, hanno responsabilmente accettato la proposta di conciliazione formulata.
Devono perciò essere recepite le condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della IG Per_1
concordate dalle parti all'udienza del 21.01.2025, che si riportano in dispositivo, non apparendo le stesse contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della IG minore concordate Per_1
dalle parti
(c. f. , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
15.08.1992
e
(c. f. ), nato a [...], CP_1 C.F._2
il 16.06.1993,
- Affidamento condiviso della IG , nata a Genova il [...] ad [...]
entrambi i genitori con prevalente collocazione della stessa presso la
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 madre in Genova C.so Martinetti 39/38 dove assumerà la residenza anagrafica.
- Il padre potrà tenere con sé la IG a week end alternati dall'uscita dal lavoro del venerdì alle ore 20.00 della domenica quando la riaccompagnerà presso la madre per le 19.30; nonché il martedì con pernotto e accompagnamento a scuola (o presso la madre quando non vi
è scuola) il giorno successivo.
- La minore trascorrerà le festività infrasettimanali ad anni alterni con ciascun genitore: il genitore che avrà trascorso con la IG il giorno di
Natale vi trascorrerà anche in giorno dell'Epifania; il genitore che avrà trascorso con la IG il giorno di Santo Stefano vi trascorrerà anche il giorno di Capodanno;
il genitore che non avrà trascorso con la IG la
Pasqua vi trascorrerà il Lunedì dell'Angelo.
- In occasione delle vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé la IG per due settimane, anche non consecutive;
a tal fine le parti si comunicheranno le rispettive preferenze entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo il primo anno prevarranno le scelte della madre, il secondo quelle del padre e così via alternativamente.
- Il padre autorizza la madre alla percezione per intero dell'assegno unico relativo alla IG.
- Il padre corrisponderà alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della IG la somma mensile di euro
325,00 con rivalutazione annuale Istat
- Spese straordinarie da ripartirsi al 50% tra entrambi i genitori e da individuarsi secondo quanto previsto nel verbale della riunione ex art. 47 ord. giud. tenuta in data 15.9.2016 dalla IV sezione civile del Tribunale di
Genova
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Spese compensate
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 24.1.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8