CASS
Sentenza 8 luglio 2024
Sentenza 8 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/07/2024, n. 26908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26908 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da IA CI, nato a [...], il [...], IA VO, nato a [...], il [...], nella qualità di terzo interessato, BI LU, nata a [...], il [...], nella qualità di terza interessata, avverso il decreto emesso dal Tribunale di Salerno in data 09/10/2023; visti gli atti;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno - Sezione delle Misure di Prevenzione, pronunciandosi ai sensi dell'art. 48, comma 7-ter d. Igs. 159/2011, 1 f Penale Sent. Sez. 5 Num. 26908 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 01/03/2024 4 disponeva la vendita, ovvero la sua acquisizione al patrimonio dello Stato, dell'immobile nella proprietà di CI IA, di cui era stata disposta la confisca di prevenzione, nella misura del 40%, con decreto della Corte di Appello di Salerno del 18/12/2015, irrevocabile in data 12/05/2016. 2. CI IA, VO IA e LU BI, questi ultimi due quali terzi interessati, ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Giorgio Scognamiglio, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 48, comma 7-ter, d. Igs. 159/2011, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto, dopo una premessa ricostruttiva della vicenda - che aveva condotto alla confisca, nei confronti di CI IA, dell'immobile sito in Scafati (SA), alla via Mortellari, trav. Guardati n. 9, poi ridotta al 40% del detto immobile in sede di appello, con statuizione definitiva -, si rappresenta che l'Agenzia Nazionale ha richiesto, con incidente di esecuzione, di procedere al frazionamento dell'immobile al fine di destinare allo Stato il 40% oggetto di confisca definitiva e che, all'esito di perizia, era stato accertato che l'immobile era divisibile in due unità immobiliari distinte, di cui veniva individuato anche il rispettivo valore;
in seguito, i coniugi VO IA e LU BI, proprietari dell'unità abitativa posta al di sotto di quella confiscata a CI IA, e con questi comproprietari indivisi della corte esterna, chiedevano quali terzi in buona fede l'assegnazione della quota confiscata, impegnandosi a versare allo Stato la somma stabilita dal perito in euro 93.808,00. Il Tribunale escludeva la possibilità di pervenire ad un frazionamento delle unità abitative diverse dalle quote del 40% e del 60%, negando ai richiedenti la possibilità di acquistare l'immobile, in quanto essi risultavano solo proprietari in comune della corte esterna e non già dell'immobile oggetto di confisca. Con tale decisione si è focalizzata l'attenzione sulla sola unità abitativa e non sull'oggetto della confisca, dovendosi esaminare il contratto di compravendita, che individua il viale di accesso e la corte come beni in comune tra gli acquirenti;
al momento dell'acquisto, nel 2006, i germani IA avevano speso la somma di euro 260.000,00 ciascuno, stipulando un mutuo bancario, rispetto al quale è stato poi ritenuto che CI IA potesse affrontare una spesa pari al solo 60% dell'importo totale, per cui la confisca parziale riguarda un bene in parte indiviso tra il predetto CI IA ed i terzi, VO IA e LU BI, tant'è che il perito ha preso in esame anche il frazionamento della corte esterna;
l'acquisto di tale corte, quindi, non fu un'operazione immobiliare autonoma, con la conseguenza che ai terzi in buona fede andava riconosciuta la quota di proprietà acquisita dallo Stato, anche in quanto soggetti incensurati ed in perfetta buona fede rispetto alla condizione di CI IA che, all'epoca della stipulazione del mutuo, esercitava una lecita attività lavorativa;
infine, ci si duole dell'erronea 2 individuazione della situazione di indivisibilità, alla luce della giurisprudenza di legittimità, che avrebbe dovuto condurre a valutare la divisibilità del bene in natura, a verificare un'autonomia funzionale del bene all'esito del frazionamento, la sua compatibilità con le normative urbanistiche, la spesa per la sua realizzazione e la minima differenza di valore all'esito del frazionamento. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di CI IA, VO IA quale terzo interessato, e LU BI, quale terza interessata, sono infondati e vanno, pertanto, rigettati. La motivazione del provvedimento impugnato appare del tutto coerentemente fondata sull'atto di compravendita, da cui risulta che agli acquirenti, VO IA e LU BI, era stata destinata l'unità immobiliare del piano terra e del piano interrato dell'immobile, mentre al proposto CI IA l'unità immobiliare del primo e del secondo piano, essendo la corte ed il viale di accesso in proprietà comune. Ne discende, quindi, che il bene confiscato al 40% - ossia l'unità immobiliare di CI IA -, non sia affatto in comune con i terzi in buona fede;
come condivisibilmente rilevato dal Procuratore generale, infatti, la comproprietà delle aree in comune, accessorie agli immobili, non è stata affatto messa in discussione quanto ai terzi in buona fede;
questi ultimi, tuttavia, non sono perciò solo legittimati all'assegnazione della quota dell' immobile confiscato, atteso che non ne sono comproprietari. Il ricorso, all'evidenza, confonde la comproprietà dell'immobile confiscato, che non sussiste affatto, con il diverso piano logico-giuridico concernente la comproprietà delle parti in comune. Dal rigetto del ricorso discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 01/03/2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Salerno - Sezione delle Misure di Prevenzione, pronunciandosi ai sensi dell'art. 48, comma 7-ter d. Igs. 159/2011, 1 f Penale Sent. Sez. 5 Num. 26908 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 01/03/2024 4 disponeva la vendita, ovvero la sua acquisizione al patrimonio dello Stato, dell'immobile nella proprietà di CI IA, di cui era stata disposta la confisca di prevenzione, nella misura del 40%, con decreto della Corte di Appello di Salerno del 18/12/2015, irrevocabile in data 12/05/2016. 2. CI IA, VO IA e LU BI, questi ultimi due quali terzi interessati, ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Giorgio Scognamiglio, deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 48, comma 7-ter, d. Igs. 159/2011, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto, dopo una premessa ricostruttiva della vicenda - che aveva condotto alla confisca, nei confronti di CI IA, dell'immobile sito in Scafati (SA), alla via Mortellari, trav. Guardati n. 9, poi ridotta al 40% del detto immobile in sede di appello, con statuizione definitiva -, si rappresenta che l'Agenzia Nazionale ha richiesto, con incidente di esecuzione, di procedere al frazionamento dell'immobile al fine di destinare allo Stato il 40% oggetto di confisca definitiva e che, all'esito di perizia, era stato accertato che l'immobile era divisibile in due unità immobiliari distinte, di cui veniva individuato anche il rispettivo valore;
in seguito, i coniugi VO IA e LU BI, proprietari dell'unità abitativa posta al di sotto di quella confiscata a CI IA, e con questi comproprietari indivisi della corte esterna, chiedevano quali terzi in buona fede l'assegnazione della quota confiscata, impegnandosi a versare allo Stato la somma stabilita dal perito in euro 93.808,00. Il Tribunale escludeva la possibilità di pervenire ad un frazionamento delle unità abitative diverse dalle quote del 40% e del 60%, negando ai richiedenti la possibilità di acquistare l'immobile, in quanto essi risultavano solo proprietari in comune della corte esterna e non già dell'immobile oggetto di confisca. Con tale decisione si è focalizzata l'attenzione sulla sola unità abitativa e non sull'oggetto della confisca, dovendosi esaminare il contratto di compravendita, che individua il viale di accesso e la corte come beni in comune tra gli acquirenti;
al momento dell'acquisto, nel 2006, i germani IA avevano speso la somma di euro 260.000,00 ciascuno, stipulando un mutuo bancario, rispetto al quale è stato poi ritenuto che CI IA potesse affrontare una spesa pari al solo 60% dell'importo totale, per cui la confisca parziale riguarda un bene in parte indiviso tra il predetto CI IA ed i terzi, VO IA e LU BI, tant'è che il perito ha preso in esame anche il frazionamento della corte esterna;
l'acquisto di tale corte, quindi, non fu un'operazione immobiliare autonoma, con la conseguenza che ai terzi in buona fede andava riconosciuta la quota di proprietà acquisita dallo Stato, anche in quanto soggetti incensurati ed in perfetta buona fede rispetto alla condizione di CI IA che, all'epoca della stipulazione del mutuo, esercitava una lecita attività lavorativa;
infine, ci si duole dell'erronea 2 individuazione della situazione di indivisibilità, alla luce della giurisprudenza di legittimità, che avrebbe dovuto condurre a valutare la divisibilità del bene in natura, a verificare un'autonomia funzionale del bene all'esito del frazionamento, la sua compatibilità con le normative urbanistiche, la spesa per la sua realizzazione e la minima differenza di valore all'esito del frazionamento. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi di CI IA, VO IA quale terzo interessato, e LU BI, quale terza interessata, sono infondati e vanno, pertanto, rigettati. La motivazione del provvedimento impugnato appare del tutto coerentemente fondata sull'atto di compravendita, da cui risulta che agli acquirenti, VO IA e LU BI, era stata destinata l'unità immobiliare del piano terra e del piano interrato dell'immobile, mentre al proposto CI IA l'unità immobiliare del primo e del secondo piano, essendo la corte ed il viale di accesso in proprietà comune. Ne discende, quindi, che il bene confiscato al 40% - ossia l'unità immobiliare di CI IA -, non sia affatto in comune con i terzi in buona fede;
come condivisibilmente rilevato dal Procuratore generale, infatti, la comproprietà delle aree in comune, accessorie agli immobili, non è stata affatto messa in discussione quanto ai terzi in buona fede;
questi ultimi, tuttavia, non sono perciò solo legittimati all'assegnazione della quota dell' immobile confiscato, atteso che non ne sono comproprietari. Il ricorso, all'evidenza, confonde la comproprietà dell'immobile confiscato, che non sussiste affatto, con il diverso piano logico-giuridico concernente la comproprietà delle parti in comune. Dal rigetto del ricorso discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 01/03/2024 Il Consigliere estensore