CASS
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/12/2025, n. 34578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34578 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 21242-2022 proposto da: OL MA, rappresentato e difeso dall'avvocato IO MASTROLIA;
- ricorrente -
contro SALERNO PULITA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato SABINO DE BLASI;
- controricorrente -
nonché contro SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE TERZA DIMENSIONE A R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 174/2022 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 14/03/2022 R.G.N. 719/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;
Oggetto R.G.N. 21242/2022 Cron. Rep. Ud. 19/11/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 34578 Anno 2025 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: RIVERSO ROBERTO Data pubblicazione: 29/12/2025 2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per l'estinzione del ricorso;
udito l'avvocato ANNA LORUSSO per delega verbale avvocato IO MASTROLIA. Fatti di causa La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza in atti, ha rigettato il gravame proposto da CO UE avverso la pronuncia del tribunale di Salerno che aveva respinto la sua domanda intesa ad ottenere l'accertamento del diritto ad essere assunto da Salerno Pulita S.p.A. senza soluzione di continuità rispetto al rapporto di lavoro cessato il 31/10/2018 con la Cooperativa Sociale Terza Dimensione a r.l. con la conseguente affermazione del diritto all'assunzione con contratto a tempo indeterminato e condanna al pagamento della retribuzione dovuta. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore UE CO con due motivi cui ha resistito con controricorso Salerno Pulita S.p.A.; dette parti hanno depositato memorie;
è invece rimasta intimata la Cooperativa Sociale Terza Dimensione a r.l. Ragioni della decisione Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia siccome contenuta nel relativo atto del 17 novembre del 2025 depositato in questo giudizio, con il quale il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese. La controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia con compensazione delle spese, sottoscrivendo il medesimo atto. Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio. Nulla per le spese. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 3 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1-bis del citato d.P.R., se dovuto. Roma, così deciso alla pubblica udienza del 19.11.2025. Il cons. estensore Dott. Roberto Riverso Il presidente Dott. Antonio Manna 4
- ricorrente -
contro SALERNO PULITA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato SABINO DE BLASI;
- controricorrente -
nonché contro SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE TERZA DIMENSIONE A R.L.; - intimata - avverso la sentenza n. 174/2022 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 14/03/2022 R.G.N. 719/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/2025 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;
Oggetto R.G.N. 21242/2022 Cron. Rep. Ud. 19/11/2025 PU Civile Sent. Sez. L Num. 34578 Anno 2025 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: RIVERSO ROBERTO Data pubblicazione: 29/12/2025 2 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per l'estinzione del ricorso;
udito l'avvocato ANNA LORUSSO per delega verbale avvocato IO MASTROLIA. Fatti di causa La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza in atti, ha rigettato il gravame proposto da CO UE avverso la pronuncia del tribunale di Salerno che aveva respinto la sua domanda intesa ad ottenere l'accertamento del diritto ad essere assunto da Salerno Pulita S.p.A. senza soluzione di continuità rispetto al rapporto di lavoro cessato il 31/10/2018 con la Cooperativa Sociale Terza Dimensione a r.l. con la conseguente affermazione del diritto all'assunzione con contratto a tempo indeterminato e condanna al pagamento della retribuzione dovuta. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore UE CO con due motivi cui ha resistito con controricorso Salerno Pulita S.p.A.; dette parti hanno depositato memorie;
è invece rimasta intimata la Cooperativa Sociale Terza Dimensione a r.l. Ragioni della decisione Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per rinuncia siccome contenuta nel relativo atto del 17 novembre del 2025 depositato in questo giudizio, con il quale il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso con compensazione delle spese. La controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia con compensazione delle spese, sottoscrivendo il medesimo atto. Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio. Nulla per le spese. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 3 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1-bis del citato d.P.R., se dovuto. Roma, così deciso alla pubblica udienza del 19.11.2025. Il cons. estensore Dott. Roberto Riverso Il presidente Dott. Antonio Manna 4