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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/05/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio,
composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1173/2024 R.G., avente ad oggetto: Azione revocatoria
ordinaria,
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._1
residente a [...], , nata a [...] il 3 maggio Parte_3
1960 (c.f. , ivi residente in [...], e C.F._2 Controparte_1
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente a [...],
[...] C.F._3
in via Bixio, n. 76, rappr. e difesi dall'Avv. Antonio Cataldi.
- Appellanti - Contro
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
), residente a [...], rappr. e difeso C.F._4
dall'Avv. Chiara Lucenti.
- Appellato -
____________________________
Nell'udienza di discussione del 29 aprile 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1411/2024 del 10 giugno 2024 (resa nel procedimento iscritto al n.
4864/2017 R.G.), il Tribunale di Siracusa così statuiva:
a) in accoglimento della relativa domanda ex art. 2901 c.c., revocava a favore di l'atto di donazione stipulato dal Notaio (N. Controparte_2 Persona_1
Repertorio 56247/24097) in data 29.08.2012 tra i sigg.ri , Parte_2
e , trascritto il giorno 31.08.2012 ai nn. Parte_3 Controparte_1
14599 Reg. Generale, 11567 Reg. Particolare, avente ad oggetto: A) la piena proprietà dell'immobile -oggetto della comunione legale- adibito ad abitazione di tipo economico sito nel Comune di Pachino nella via N. Bixio n. 76 (censito al
Catasto Fabbricati di detto Comune, Sez. Urbana, foglio 15, particella 6841, subalterno 2, zona censuaria 1, categoria A3, classe 1, vani 4-5, di mq 88 – R.C.
euro 195,22); B) la proprietà dell'immobile -oggetto di comunione legale-
adibito a scuderia sito nel Comune di Pachino nella via Nuova n. 248 (censito al
Catasto Fabbricati di detto Comune, Sez. Urbana, foglio 15, particella 6841,
subalterno 6, zona censuaria 1, categoria C6, classe 1, di mq 70 – R.C. euro
187,99);
b) condannava solidamente i convenuti al pagamento delle spese di lite che liquidava per come in parte motiva in euro 5.077,00 oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA, nonché euro 237,00 per spese vive.
Con atto di citazione notificato il 3 settembre 2024, , Parte_2 Pt_3
e proponevano appello avverso la menzionata sentenza,
[...] Controparte_1
formulando un unico motivo di gravame.
Si costituiva in giudizio , che deduceva l'infondatezza Controparte_2
dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
Nell'udienza di discussione del 29 aprile 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dato atto dell'avvenuta formazione del giudicato (interno) sui capi (non specificamente impugnati) della sentenza di primo grado relativi all'accertamento sia della sussistenza del cautelando credito (risarcitorio per il sinistro stradale verificatosi il 19 ottobre 2003) dedotto dal (nei confronti di CP_2 [...]
) a sostegno della proposta azione revocatoria, sia dell'anteriorità del Parte_2
medesimo credito rispetto alla data (29 agosto 2012) di stipulazione dell'impugnato atto di donazione, sia della ricorrenza del presupposto soggettivo (scientia damni in capo al solo debitore donante , trattandosi di atto negoziale a titolo Parte_2
gratuito) della stessa azione revocatoria.
Ciò premesso, con l'unico motivo di gravame gli appellanti deducono la carenza del requisito oggettivo (eventus damni) dell'azione revocatoria, rilevando che la relativa motivazione dell'impugnata sentenza (secondo cui “la donazione de quo ha comportato una modifica in peius della situazione patrimoniale del debitore il quale nulla ha provato circa la eventuale capienza del proprio residuo patrimonio atteso che l'esistenza di altro immobile di proprietà è rimasta circostanza puramente labiale”) “è
illogica ed erronea in quanto bastava consultare la visura immobiliare presente in atti e quelle oggi prodotte”.
Il motivo è infondato.
E invero, il necessario presupposto oggettivo (eventus damni) di utile esperibilità
dell'azione revocatoria va inteso come variazione qualitativa e/o quantitativa del patrimonio del debitore -come effetto dell'impugnato atto negoziale-, che abbia determinato non necessariamente l'impossibilità di realizzazione del credito, ma anche soltanto l'insufficienza del residuo patrimonio del debitore a soddisfare il creditore (Cass. n. 1759/2006), o soltanto maggiore difficoltà o incertezza, ovvero dispendio nell'esazione coattiva del credito (Cass. n. 12678/2001).
Nel caso di specie, la sussistenza di tale pregiudizievole modificazione (della situazione patrimoniale del debitore donante ) è avvalorata dalla Parte_2
natura dell'impugnato atto negoziale del 29 agosto 2012, avente per oggetto (e per effetto) la cessione (a titolo gratuito) della proprietà di più beni immobili;
beni che,
qualunque fosse il loro effettivo valore patrimoniale, erano comunque aggredibili in via esecutiva e, invece, sono stati in tal modo sottratti alla garanzia patrimoniale generica del (preesistente) credito risarcitorio dell'appellato (al cui CP_2
soddisfacimento, anche solo parziale, quei beni erano comunque destinati e destinabili, ai sensi dell'art. 2740, comma primo, c.c.).
E l'appellante , quale debitore disponente, dal relativo Parte_4
onere- non ha provato che il suo residuo patrimonio sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
È al riguardo irrilevante la titolarità, in capo allo stesso debitore, di altri immobili, in quanto si tratta di due beni (il primo iscritto al foglio 15, particella 6841, subalterno
4, del Comune di Pachino, il secondo iscritto al foglio 166, particella 2405, subalterno
2 del Comune di Vittoria) appartenenti a soltanto in comproprietà Parte_2
(per metà il primo immobile, per un terzo il secondo immobile) e, come tali, meno appetibili sul mercato e, peraltro, di valore non concretamente documentato. Né rileva -in senso preclusivo dell'utile esperibilità dell'azione revocatoria nei confronti del debitore l'eventuale esistenza di altro debitore Parte_2
solidale (come, in ipotesi, una compagnia assicuratrice del danno da circolazione stradale), in quanto, qualora uno solo tra più coobbligati SO compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore, ricorrendone i presupposti, di promuovere l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (Cass. n. 33391/2022).
In definitiva, le sopra menzionate circostanze denotano la sensibile incidenza negativa (in senso qualitativo e quantitativo) dell'atto dispositivo in questione sulla complessiva consistenza patrimoniale del debitore e sulle Parte_2
possibilità di effettivo soddisfacimento del rilevante credito risarcitorio dell'appellato verso lo stesso. CP_2
Il proposto appello va quindi rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio di appello -da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri (minimi, attesa la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al dichiarato valore (euro 24.503,48) di lite- seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidale degli appellanti, stante il loro comune interesse nella causa.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1173/2024 R.G.A.C.,
rigetta l'appello proposto da , e Parte_2 Parte_3 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1411/2024 del 10 giugno 2024 del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento iscritto al n. 4864/2017 R.G.);
condanna gli appellanti , e in Parte_2 Parte_3 Controparte_1
solido al rimborso, in favore dell'appellato , delle spese Controparte_2
processuali del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 2.906,00
per compensi di avvocato (di cui euro 567,00 per fase di studio, euro 461,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 956,00 per fase decisionale),
oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da essi dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 6 maggio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio,
composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1173/2024 R.G., avente ad oggetto: Azione revocatoria
ordinaria,
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._1
residente a [...], , nata a [...] il 3 maggio Parte_3
1960 (c.f. , ivi residente in [...], e C.F._2 Controparte_1
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente a [...],
[...] C.F._3
in via Bixio, n. 76, rappr. e difesi dall'Avv. Antonio Cataldi.
- Appellanti - Contro
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2
), residente a [...], rappr. e difeso C.F._4
dall'Avv. Chiara Lucenti.
- Appellato -
____________________________
Nell'udienza di discussione del 29 aprile 2025 la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1411/2024 del 10 giugno 2024 (resa nel procedimento iscritto al n.
4864/2017 R.G.), il Tribunale di Siracusa così statuiva:
a) in accoglimento della relativa domanda ex art. 2901 c.c., revocava a favore di l'atto di donazione stipulato dal Notaio (N. Controparte_2 Persona_1
Repertorio 56247/24097) in data 29.08.2012 tra i sigg.ri , Parte_2
e , trascritto il giorno 31.08.2012 ai nn. Parte_3 Controparte_1
14599 Reg. Generale, 11567 Reg. Particolare, avente ad oggetto: A) la piena proprietà dell'immobile -oggetto della comunione legale- adibito ad abitazione di tipo economico sito nel Comune di Pachino nella via N. Bixio n. 76 (censito al
Catasto Fabbricati di detto Comune, Sez. Urbana, foglio 15, particella 6841, subalterno 2, zona censuaria 1, categoria A3, classe 1, vani 4-5, di mq 88 – R.C.
euro 195,22); B) la proprietà dell'immobile -oggetto di comunione legale-
adibito a scuderia sito nel Comune di Pachino nella via Nuova n. 248 (censito al
Catasto Fabbricati di detto Comune, Sez. Urbana, foglio 15, particella 6841,
subalterno 6, zona censuaria 1, categoria C6, classe 1, di mq 70 – R.C. euro
187,99);
b) condannava solidamente i convenuti al pagamento delle spese di lite che liquidava per come in parte motiva in euro 5.077,00 oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA, nonché euro 237,00 per spese vive.
Con atto di citazione notificato il 3 settembre 2024, , Parte_2 Pt_3
e proponevano appello avverso la menzionata sentenza,
[...] Controparte_1
formulando un unico motivo di gravame.
Si costituiva in giudizio , che deduceva l'infondatezza Controparte_2
dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
Nell'udienza di discussione del 29 aprile 2025 la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dato atto dell'avvenuta formazione del giudicato (interno) sui capi (non specificamente impugnati) della sentenza di primo grado relativi all'accertamento sia della sussistenza del cautelando credito (risarcitorio per il sinistro stradale verificatosi il 19 ottobre 2003) dedotto dal (nei confronti di CP_2 [...]
) a sostegno della proposta azione revocatoria, sia dell'anteriorità del Parte_2
medesimo credito rispetto alla data (29 agosto 2012) di stipulazione dell'impugnato atto di donazione, sia della ricorrenza del presupposto soggettivo (scientia damni in capo al solo debitore donante , trattandosi di atto negoziale a titolo Parte_2
gratuito) della stessa azione revocatoria.
Ciò premesso, con l'unico motivo di gravame gli appellanti deducono la carenza del requisito oggettivo (eventus damni) dell'azione revocatoria, rilevando che la relativa motivazione dell'impugnata sentenza (secondo cui “la donazione de quo ha comportato una modifica in peius della situazione patrimoniale del debitore il quale nulla ha provato circa la eventuale capienza del proprio residuo patrimonio atteso che l'esistenza di altro immobile di proprietà è rimasta circostanza puramente labiale”) “è
illogica ed erronea in quanto bastava consultare la visura immobiliare presente in atti e quelle oggi prodotte”.
Il motivo è infondato.
E invero, il necessario presupposto oggettivo (eventus damni) di utile esperibilità
dell'azione revocatoria va inteso come variazione qualitativa e/o quantitativa del patrimonio del debitore -come effetto dell'impugnato atto negoziale-, che abbia determinato non necessariamente l'impossibilità di realizzazione del credito, ma anche soltanto l'insufficienza del residuo patrimonio del debitore a soddisfare il creditore (Cass. n. 1759/2006), o soltanto maggiore difficoltà o incertezza, ovvero dispendio nell'esazione coattiva del credito (Cass. n. 12678/2001).
Nel caso di specie, la sussistenza di tale pregiudizievole modificazione (della situazione patrimoniale del debitore donante ) è avvalorata dalla Parte_2
natura dell'impugnato atto negoziale del 29 agosto 2012, avente per oggetto (e per effetto) la cessione (a titolo gratuito) della proprietà di più beni immobili;
beni che,
qualunque fosse il loro effettivo valore patrimoniale, erano comunque aggredibili in via esecutiva e, invece, sono stati in tal modo sottratti alla garanzia patrimoniale generica del (preesistente) credito risarcitorio dell'appellato (al cui CP_2
soddisfacimento, anche solo parziale, quei beni erano comunque destinati e destinabili, ai sensi dell'art. 2740, comma primo, c.c.).
E l'appellante , quale debitore disponente, dal relativo Parte_4
onere- non ha provato che il suo residuo patrimonio sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
È al riguardo irrilevante la titolarità, in capo allo stesso debitore, di altri immobili, in quanto si tratta di due beni (il primo iscritto al foglio 15, particella 6841, subalterno
4, del Comune di Pachino, il secondo iscritto al foglio 166, particella 2405, subalterno
2 del Comune di Vittoria) appartenenti a soltanto in comproprietà Parte_2
(per metà il primo immobile, per un terzo il secondo immobile) e, come tali, meno appetibili sul mercato e, peraltro, di valore non concretamente documentato. Né rileva -in senso preclusivo dell'utile esperibilità dell'azione revocatoria nei confronti del debitore l'eventuale esistenza di altro debitore Parte_2
solidale (come, in ipotesi, una compagnia assicuratrice del danno da circolazione stradale), in quanto, qualora uno solo tra più coobbligati SO compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è facoltà del creditore, ricorrendone i presupposti, di promuovere l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento (Cass. n. 33391/2022).
In definitiva, le sopra menzionate circostanze denotano la sensibile incidenza negativa (in senso qualitativo e quantitativo) dell'atto dispositivo in questione sulla complessiva consistenza patrimoniale del debitore e sulle Parte_2
possibilità di effettivo soddisfacimento del rilevante credito risarcitorio dell'appellato verso lo stesso. CP_2
Il proposto appello va quindi rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio di appello -da liquidarsi in dispositivo secondo i parametri (minimi, attesa la limitata difficoltà della controversia) previsti dalla vigente tariffa forense, avuto riguardo al dichiarato valore (euro 24.503,48) di lite- seguono la soccombenza e vanno poste a carico solidale degli appellanti, stante il loro comune interesse nella causa.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1173/2024 R.G.A.C.,
rigetta l'appello proposto da , e Parte_2 Parte_3 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1411/2024 del 10 giugno 2024 del Tribunale di Siracusa (resa nel procedimento iscritto al n. 4864/2017 R.G.);
condanna gli appellanti , e in Parte_2 Parte_3 Controparte_1
solido al rimborso, in favore dell'appellato , delle spese Controparte_2
processuali del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 2.906,00
per compensi di avvocato (di cui euro 567,00 per fase di studio, euro 461,00 per fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 956,00 per fase decisionale),
oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da essi dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 6 maggio 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il Presidente Estensore Dott. Giovanni Dipietro