Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 25/03/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa RI GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 90 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto), instaurata dai coniugi sig. - CF - Parte_1 C.F._1 nato a [...] A MAIDA (CZ) in data 02/02/1951, e sig.ra - CF Parte_2
- nata a SAN PIETRO A MAIDA (CZ) ed in data 22/11/1955, entrambi rappresentati e C.F._2 difesi dall'avv. BERLINGIERI CATERINA - CF - elettivamente domiciliati presso il di lei C.F._3
Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto in atti”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 31 gennaio 2025 ed avente ad oggetto la modifica congiunta delle pregresse condizioni della separazione – che:
- In data 16.12.1972 le parti hanno contratto matrimonio concordatario in San Pietro a Maida, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Pietro a Maida al Numero 35 - Serie A -Parte II -Anno 1972 e che in data 04.10.2012 i coniugi hanno proceduto alla separazione consensuale il cui decreto di omologa è stato emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 15.10.2012 le cui condizioni erano la corresponsione Per_ dell'assegno di mantenimento pari ad € 500,00 mensili per la moglie ed i loro figli , , Per_2 Per_3
RI e , conviventi e non economicamente autonomi seppure maggiorenni;
Per_4
- successivamente, i coniugi – congiuntamente - procedevano ad attivare il procedimento n. 740/2016 RG, al fine di rimodulare l'assegno di mantenimento essendo i figli, medio tempore, divenuti economicamente
autonomi così che, previa revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, avrebbe Parte_1 corrisposto l'assegno pari ad € 500,00 quale mantenimento alla sola coniuge;
procedura definita con decreto di omologa del 15.05.2017 - Tribunale di Lamezia Terme;
- nel frangente, ha iniziato a fruire di una pensione di invalidità con corresponsione di ratei Parte_2 mensili dall'INPS, mentre ha visto diminuire il suo potere d'acquisto, stante anche il rilevante Parte_1 aumento dei prezzi al consumo e - previo accordo verbale tra i coniugi - ha iniziato a Parte_1 corrispondere la somma mensile pari ad € 250,00 (Duecentocinquanta/00) quale assegno di mantenimento alla moglie, di tal che si riequilibrasse tra gli stessi coniugi la reciproca condizione economica (vedi, in tal senso, il ricorso in atti).
e intendono regolarizzare giuridicamente tale situazione con modifica Parte_1 Parte_2 anche per motivi fiscali, ragion per cui – come sopra meglio generalizzati, rappresentati, difesi e domiciliati, dopo avere rinunciato espressamente – in rito - all'udienza di comparizione personale dinanzi al Tribunale, chiedevano congiuntamente la modifica delle statuizioni di carattere economico, essendo intervenuti fatti nuovi successivi alla separazione;
in sostanza chiedevano che la stessa Autorità Giudicante, inaudita altera parte, volesse accogliere le seguenti e concordate condizioni:
Previa modifica delle condizioni di cui al decreto di modifica delle condizioni della separazione Cronologico N°
4894 del 15.05.2017 del giudizio recante il n° 740/2016 R.G. Tribunale di Lamezia Terme, DISPORRE che dalle condizioni della separazione per come omologate con decreto N° 9152 del 15.10.2012 nel procedimento N°
901/2012 RG Tribunale Lamezia Terme venga sostituito "l'obbligo di corrispondere a Parte_2
l'assegno di mantenimento par ad € 500,00" (per come già rimodulato) con "l'obbligo in
[...] capo a di corrispondere a la somma mensile di € Parte_1 Parte_2
250,00 (Duecentocinquanta/00) quale assegno di mantenimento con rivalutazione automatica annuale ex ISTAT"
Ciò posto, ed una volta preso atto del ricorso in oggetto, avanzato ai sensi dell'art. 473 bis, comma 51, ult. comma, c.p.c., avente ad oggetto modifica congiunta condizioni divorzio, una volta acquisito formalmente il parere favorevole del PM, il che avveniva con atto depositato telematicamente in data 24 febbraio 2025, il
Giudice Delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Le parti hanno difatti concordato la modifica congiunta delle condizioni della separazione di cui al decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Lamezia terme in data 15 ottobre 2012 nella procedura recante il n.
901/2012 RGAC;
successivamente, i coniugi – sempre congiuntamente – avevano proceduto ad attivare il procedimento N° 740/2016 RG al fine di rimodulare l'assegno di mantenimento essendo i figli, medio tempore, divenuti economicamente autonomi così che, previa revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, il sig. avrebbe corrisposto l'assegno pari ad € 500,00 quale mantenimento in favore della Parte_1 sola coniuge, procedura definita con decreto di omologa del 15.05.2017 del Tribunale di Lamezia Terme.
In particolare, nella presente procedura, le parti hanno chiesto concordemente, con il parere favorevolmente espresso dal PM/Sede, che detto assegno – di seguito corrisposto in favore della sola e Parte_2 3
non più nei riguardi dei figli nelle more divenuti maggiorenni ed economicamente anche autosufficienti – fosse così determinato con "l'obbligo in capo a di corrispondere a Parte_1 Parte_2
, la somma mensile di € 250,00 (Duecentocinquanta/00) quale assegno di
[...] mantenimento con rivalutazione automatica annuale ex ISTAT".
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione i patti modificativi formalizzati nel corso della procedura in esame, motivati con l'effettiva modifica delle reciproche condizioni patrimoniali, con conferma nel resto delle residue condizioni già radicate nei pregressi provvedimenti in atti.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 90 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto avente ad oggetto Modifica delle condizioni di separazione
(ricorso congiunto), instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF Parte_1
- nato a [...] A MAIDA (CZ) in data 02/02/1951, e sig.ra C.F._1 Parte_2
- CF - nata a SAN PIETRO A MAIDA (CZ) ed in data 22/11/1955, entrambi rappresentati C.F._2
e difesi dall'avv. BERLINGIERI CATERINA - CF - elettivamente domiciliati presso il di lei C.F._3
Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
A) a parziale modifica del decreto di omologa emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 15 ottobre
2012 nella procedura n. 901/2012, per come modificato - al punto 3) delle dette condizioni, dal decreto successivamente pronunciato in data 6 aprile 2017 nella procedura n. 740 del 2016 - così DISPONE al medesimo punto 3): il sig. verserà all sig.ra Parte_1 Parte_2
a titolo di contributo di mantenimento per la medesima, la somma mensile di € 250,00
(Duecentocinquanta/00) somma da rivalutarsi automaticamente annualmente secondo gli indici ISTAT”.
B) CONFERMA nel resto:
C) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 22/03/2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)