Sentenza breve 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza breve 18/12/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00563/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00662/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.
sul ricorso numero di registro generale 662 del 2025, proposto da
KE RA NI RA, rappresentata e difesa dall’avv. Chiara Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Piacenza, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ;
per l'annullamento
del provvedimento della Questura di Piacenza in data 19 agosto 2025, che dichiara l’inammissibilità della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno alla ricorrente;
…………. per la condanna ….
al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Piacenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. IT CA nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025, nessuno intervenuto per le parti;
Visto l’art. 60 cod.proc.amm., che consente l’immediata assunzione di una decisione di merito, con “sentenza in forma semplificata”, ove nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e nessuna delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;
Considerato che con provvedimento del 19 agosto 2025 la Questura di Piacenza dichiarava l’inammissibilità della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente, cittadina di nazionalità srilankese;
che l’interessata ha impugnato l’atto, censurandolo sotto molteplici profili, e ha anche invocato la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno;
che si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Piacenza, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato;
che alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che, come disposto dall’art. 45, comma 1, cod.proc.amm., il “ ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario …”;
che nella fattispecie, perfezionatasi in data 27 ottobre 2025 la notificazione (a mezzo p.e.c.) del ricorso all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, lo stesso risulta poi depositato in giudizio solo il successivo 28 novembre, laddove il termine di legge era scaduto il 26 novembre;
che, pertanto, stante il tardivo deposito, il ricorso va dichiarato irricevibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. a), e 45, comma 1, cod.proc.amm.;
Considerato che, stante la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60 cod.proc.amm., la Sezione può decidere con “sentenza in forma semplificata”;
che non vi osta, poi, la mancata comparizione dei difensori delle parti, posto che, come rilevato dalla giurisprudenza (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. VII, 14 aprile 2025 n. 3206), l’obbligo di sentire le parti circa la possibilità di decidere il merito della causa è configurabile solo laddove queste siano presenti, mentre la scelta di non comparire all’udienza camerale fissata per la discussione della domanda cautelare non costituisce ostacolo alla rapida definizione del giudizio e quindi alla conversione del rito – che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa –, altrimenti ciò frustrando, anche mediante eventuali strategie dilatorie, la ratio acceleratoria insita nell’art. 60 cod.proc.amm. e il principio costituzionale, che ne sta a fondamento, della ragionevole durata del processo;
che, per le medesime ragioni, l’assenza dei difensori all’udienza camerale non preclude il passaggio in decisione della causa anche se ciò non ha potuto consentire loro di avere preventiva conoscenza della possibile adozione di una pronuncia di irricevibilità del ricorso per tardivo deposito dello stesso, sulla base cioè di una questione rilevata d’ufficio, e ne ha quindi impedito la formulazione di osservazioni difensive, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod.proc.amm. (v. Cons. Stato, Sez. VII, n. 3206/2025 cit.);
che, in assenza di eccezioni processuali da parte dell’Amministrazione resistente, si ravvisano i presupposti per la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
IT CA, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IT CA |
IL SEGRETARIO