Articolo 2 della Legge 28 dicembre 1957, n. 1349
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 febbraio 1958
Art. 2.
Il Comitato dei Ministri, costituito ai sensi dell'art. 1 della citata legge 10 agosto 1950, n. 646 , e successive modificazioni, con l'intervento del Ministro per la pubblica istruzione, e del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, formula appositi programmi per l'impiego del fondo di cui all'articolo precedente destinandolo alla concessione, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, di contributi agli enti tenuti per legge alla costruzione e alla attrezzatura tecnico-didattica delle scuole degli istituti professionali nei settori dell'industria, del commercio, dei servizi e della agricoltura. Il Comitato stesso puo' inoltre, destinare contribuiti per la organizzazione di corsi di preparazione, aggiornamento e perfezionamento del personale direttivo, insegnante e tecnico delle scuole e degli istituti e per la adozione di speciali forme di provvidenze a favore degli allievi.
I programmi sono predisposti per esercizi finanziari dall'esercizio 1957-58 all'esercizio 1959-60.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1958