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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/10/2025, n. 7102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7102 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, all'udienza del 09.10.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 12869/2023
tra rapp.to e difeso dagli avv.ti Ernesto Maria Parte_1
LL e CO LL ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via B. Cariteo, 8, giusta procura in atti;
ricorrente e in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Arturo Maresca, Enzo Morrico, Roberto Romei e Franco Raimondo Boccia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Pietro Pace in Napoli, Via Duomo, n. 152, in virtù di procura in atti;
nonché
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Marina Savastano e Giuliana Cavalcanti, con le quali è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via A. De Gasperi n. 55, presso l'ufficio dell'Avvocatura Metropolitana INPS di Napoli, giusta procura in atti;
resistenti
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 06.07.2023, il ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo:
- di essere stato assunto alle dipendenze della convenuta in data 10.09.1991, livello 7° del CCNL di categoria, e di aver lavorato sino alla cessione del contratto, avvenuta ex art. 2112 c.c. con decorrenza dall'1.5.2010, alla società
[...]
, (sin d'ora anche o cessionaria), Controparte_3 CP_4 già Controparte_5
- di aver meso in mora l'azienda con le note a.r. del 28.05.2010, con cui impugnava la cessione, chiedeva la reintegra in servizio e diffidava cedente e cessionario dall'applicare condizioni retributive inferiori;
- che la Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, con la sentenza n° 3232 del 21.04.2016 pubblicata il 20.05.2016, dichiarava la nullità della cessione del rapporto di lavoro da a Controparte_1 Controparte_3
già e per l'effetto il
[...] Controparte_5 diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con
[...]
; CP_1
- che nelle more del giudizio di appello, in data 01.01.2017 l'istante veniva reintegrato in servizio a seguito di fusione per incorporazione della ex cessionaria nella convenuta.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di: 1) Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni, i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento in proprio favore a titolo risarcitorio, per il periodo che va dal
01.05.2010 al 21.04.2016, della somma di € 4.238,39 a titolo di differenze retributive come in premessa specificate nonché della somma di € 1.192,76 a titolo di differenze sul PDR nonché il diritto al pagamento in proprio favore delle retribuzioni mensili dal 01.05.2016 e sino al 31.12.2016 per la somma totale di € 32.694,57 ovvero per quelle diverse che stabilirà il giudicante, anche secondo equità, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed oltre adeguamento del TFR e versamento in favore dell' della corrispondente CP_2 contribuzione;
2) Condannare, per l'effetto, la in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al risarcimento in favore dell'istante per il periodo che va dal 01.05.2010 al 21.04.2016, della somma di
€ 4.238,39 a titolo di differenze retributive come in premessa specificate nonché della somma di € 1.192,76 a titolo di differenze sul PDR nonché al pagamento sempre in favore dell'istante delle retribuzioni mensili dal 01.05.2016 e sino al 31.12.2016 per la somma totale di € 32.694,57 ovvero per
2 quelle diverse che stabilirà il giudicante, anche secondo equità, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed oltre adeguamento del TFR e versamento in favore dell' della CP_2 corrispondente contribuzione;
3) Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, pagamento del CU di € 259,00 da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari;
4) Emettere gli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei ed opportuni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la CP_3 eccependo l'infondatezza della domanda per carenza di messa in mora nonché la prescrizione quinquennale del diritto ex adverso invocato. Allegava la ricostruzione del quadro normativo relativo al caso di specie, allegando giurisprudenza di legittimità e di merito a sostegno delle proprie tesi. Si costituiva altresì l' che chiedeva di rigettare il ricorso nei CP_2 suoi confronti per difetto di legittimazione passiva e, in caso di accoglimento della domanda del ricorrente, di condannare la società convenuta alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale del rapporto di lavoro, con conseguente versamento in suo favore dei contributi previdenziali ed assicurativi, dovuti e non prescritti, corrispondenti alle differenze retributive spettanti, anche ai fini del TFR. La causa veniva incardinata dinanzi all'attuale giudicante e, poi, decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente.
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Deve innanzitutto rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente. L'istante, con sentenza di questo Tribunale n. 3232/2016, si vedeva accogliere la domanda volta a far accertare la inefficacia della cessione ex art. 2112 c.c. del proprio contratto di lavoro. Nel ricorso del 2011 che portava a tale pronunzia, si concludeva chiedendo tra l'altro di dichiarare l'illegittimità della cessione del rapporto di lavoro dei ricorrenti dalla alla Controparte_6 [...]
e per l'effetto di dichiarare che il rapporto di lavoro Controparte_5 doveva intendersi proseguito fra i ricorrenti e la ad Controparte_1 ogni effetto di legge e di contratto.
3 La Corte d'Appello, con sentenza n. 3232/2016 In riforma della sentenza appellata, dichiara la nullità della cessione del contratto di lavoro degli appellanti dalla alla Controparte_1 CP_5 [...]
e la giuridica prosecuzione dei rapporti di lavoro nei confronti CP_5 della Controparte_1
Orbene, la proposizione della sopra descritta domanda giudiziale ha efficacia interruttiva della prescrizione che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 2945 cod. civ., con riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino con stretto nesso di causalità a quel rapporto. Dunque, tutte le pretese oggi azionate non sono prescritte. Ciò posto, richiamando, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., l'orientamento di codesto Tribunale, cui si presta adesione, circa l'interpretazione della normativa applicabile in materia, ritiene questo G.L. che sia opportuno evidenziare sin d'ora come vada escluso che nella specie ricorra un'ipotesi di abuso del diritto, atteso che la parte ha conformato la propria attività processuale ad un consolidato orientamento giurisprudenziale ed il mutamento (cd. revirement) degli originari precedenti giudiziari, in seguito all'intervento delle Sezioni Unite, ha giustificato l'introduzione del presente giudizio. Pertanto, dalla proposizione del ricorso dopo il ripristino del rapporto di lavoro con la società cedente non può evincersi la natura speculativa del giudizio, atteso che sussiste l'interesse del lavoratore alla tutela dei propri diritti. Parte ricorrente chiede la condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive non percepite nel periodo in cui è intervenuta la cessione del contratto, poi dichiarata inefficace, limitatamente all'arco temporale da maggio 2010 ad aprile 2016, e quindi per epoca anteriore alla declaratoria giudiziaria di illegittimità della cessione di ramo di azienda. Tale pretesa va qualificata come avente natura risarcitoria e non retributiva, anche in seguito all'evoluzione giurisprudenziale che ha ritenuto avere invece natura retributiva la pretesa, azionata anche in questa sede, per il periodo successivo al ripristino giudiziale del rapporto di lavoro con la cedente (si richiamano le sentenze Cass. SU del 7 febbraio 2018, n. 2990; Cass 7 agosto 2019, n. 21158.) In una recentissima pronuncia la Suprema Corte, infatti, (Cass. sez.lav. n. 5796/2023) ha stigmatizzato la differenza tra il periodo antecedente e quello successivo alla pubblicazione del provvedimento giudiziale di illegittimità della cessione di ramo di azienda.
4 Specificamente la S.C. ha affermato che: “Per il periodo successivo alla pronuncia giudiziale, secondo una oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte, a seguito della declaratoria di illegittimità della cessione del ramo e dell'ordine del giudice di ripristinare il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente, il rapporto con il cessionario è ritenuto instaurato in via di mero fatto e il sinallagma contrattuale tra cedente e lavoratore ceduto riprende effettività e rivivono gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti e, in particolare, l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione” (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2990 del 2018; nello stesso senso, Cass. n. 21947 del 2018; Cass. n. 17784 del 2019; Cass. n. 21158 del 2019; Cass. n. 21160 del 2019; Cass. n. 35982 del 2021; Cass. n. 32378 del 2022). Nel suddetto periodo, invero, prosegue la Corte “il datore di lavoro è indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva”; solo per tale successivo arco temporale, traendo spunto da Corte cost. n. 303 del 2011 e “al fine di superare gli stretti confini della ritenuta corrispondenza tra la continuità della prestazione e la debenza della relativa obbligazione retributiva”, si è proceduto ad una '“interpretazione costituzionalmente orientata della normativa” che ha indotto “al superamento della regola sinallagmatica della corrispettività”, sicché “il datore di lavoro, il quale nonostante la sentenza che accerta il vincolo giuridico, non ricostituisce i rapporti di lavoro, senza alcun giustificato motivo, dovrà sopportare il peso economico delle retribuzioni, pur senza ricevere la prestazione lavorativa corrispettiva, sebbene offerta dal lavoratore” (Cass. Sez. Un. cit.). Pertanto, le Sezioni Unite hanno tenuto distinto il precedente arco temporale intercorrente tra il passaggio alle dipendenze del datore di lavoro cessionario e l'accertamento giudiziale della illegittimità della interposizione o della cessione, rispetto al quale non può che continuare a operare il "principio, ché si e andato consolidando nell'elaborazione della S.C., secondo il quale il contratto di lavoro è un contratto a prestazioni corrispettive in cui l'erogazione del trattamento economico, in mancanza di lavoro, costituisce un'eccezione, che deve essere oggetto di un'espressa previsione di legge o di contratto. In difetto di un'espressa previsione in tal senso, la mancanza della prestazione lavorativa esclude il diritto alla retribuzione, ma determina a carico del datore di lavoro, che ne è responsabile, l'obbligo di risarcire i danni, eventualmente commisurati alle mancate retribuzioni” (Cass. Sez. Un. cit.).
5 Posta la natura risarcitoria delle somme pretese dal lavoratore per il periodo precedente alla pronunzia di illegittimità della vicenda traslativa, si osserva che in tale periodo il rapporto di lavoro rimane quiescente fino alla declaratoria di inefficacia della cessione (cfr. Cass. n. 5998 del 2019, Cass. n. 35982 del 2021), mancando l'attualità delle reciproche obbligazioni delle parti. Va osservato che, per effetto della declaratoria dell'illegittimità del trasferimento del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro della parte ricorrente si è ricostituito fin dall'origine con per cui le pretese risarcitorie derivano dall'inadeguato CP_1 pagamento della retribuzioni e dell'emolumento a titolo di premio di risultato, percepiti durante il rapporto di lavoro con la Shared Service Center s.r.| (TLIT) rispetto a quelli cui il ricorrente avrebbe avuto diritto se avesse continuato a lavorare alle dipendenze della . CP_3
In ordine alle differenze tra la retribuzione percepita dai lavoratori della in solidarietà rispetto a quella percepita dalla ricorrente in CP_3
TLIT., la somma a tale titolo richiesta è stata determinata tenendo presente le percentuali di solidarietà svolte in SSC dal 2010 pari al 23,85%, dal 2013 pari al 10% rispetto all'orario di lavoro, mentre quelle che avrebbe dovuto effettuare in sono pari dal 2010 all'8,08%, CP_3 dal 2013 al 6,54%, dal 2015 al 8,85% rispetto al normale orario di lavoro. Risulta di conseguenza che il calcolo è stato elaborato tenendo conto degli elementi della retribuzione di base e degli altri elementi fissi, la cui misura risulta documentata dalle tabelle contrattuali (e comunque non specificatamente contestata) anche con riferimento alla retribuzione che sarebbe spettata in e dalle buste paga per quanto riguarda la CP_3 retribuzione effettivamente percepita presso la cessionaria CP_4
Dall'esame dei conteggi allegati al ricorso e delle buste paga per il periodo in contestazione, risulta che effettivamente la retribuzione complessivamente percepita presso la TLIT è stata di importo inferiore a quella spettante presso . CP_3
La convenuta ha dedotto che la percentuale di riduzione del contratto di solidarietà del 21.10.2010 è del 15%; che da aprile CP_3
2013 ad aprile 2015 è stata compresa tra il 6,15% e il 15%, che dal 04.01.2016 al 03.01.2018 è stata del 8,85%. Risulta essere incontroversa la percentuale di ore di solidarietà disposta dalla nel periodo di causa. Rispetto a tale rilievo, le ore CP_3 di solidarietà applicate da TLIT risultano calcolate per i mesi di effettiva fruizione espungendo i periodi (peraltro affermati da ), in cui la CP_3 società TLIT non è stata interessata da alcuna riduzione oraria.
6 In ordine al quantum è immeritevole di considerazione la deduzione della in ordine al diverso orario settimanale svolto CP_3 presso la cessionaria rispetto a quello in essere presso la cedente. Ed invero, come osservato da altro Giudice (sent. del 04.04.2016 dott.
, “del tutto indifferente, rispetto al criterio di calcolo è il Per_1 divisore orario, perché estraneo ai presupposti di fatto in base ai quali ricavare le differenze retributive. I due termini dell'operazione contabile sono, infatti, unicamente la retribuzione mensile percepita e quella spettante, indipendentemente da quale fosse l'orario di lavoro, e quindi, il coefficiente orario. Ne è prova, d'altronde, che le differenze economiche sono richieste non già sulla base del minore trattamento previsto presso la cessionaria, bensì per la unica circostanza che, per effetto della diversa -e maggiore- percentuale di riduzione del lavoro dei contratti di solidarietà presso la cessionaria rispetto a quella prevista dai contratti di solidarietà presso la cedente, è stato di fatto percepita una retribuzione mensile minore -ridotta cioé nella percentuale corrispondente a quella dei contratti di solidarietà della cessionaria- rispetto a quella che sarebbe spettata presso la cedente. Il calcolo viene, quindi, effettuato -correttamente- riducendo in proporzione il dato unitario della retribuzione mensile di base della corrispondente percentuale dei contratti di solidarietà e CP_3 confrontando tale dato con quello della retribuzione di fatto percepita nello stesso periodo presso la cessionaria” (motivazione trascritta ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c.). Il totale è di € 4.238,39 oltre accessori ex lege. In ordine alle differenze a titolo di premio di risultato (in acronimo: PDR), nell'accordo sul Premio di risultato, versato in atti, in ordine ai “criteri di erogazione”, si legge espressamente che l'erogazione dell'emolumento variabile è correlata all'effettiva presenza in servizio in certe date ed è altresì correlata ai giorni in cui si è effettivamente svolta la prestazione lavorativa. Nel suddetto testo, si legge che: “- per il pagamento del mese di giugno del Premio (erogazione ed anticipo), tutto il personale già in servizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente ed ancora in servizio alla data del 1° giugno dello stesso anno (...); - per il pagamento del mese di novembre del Premio (erogazione ed anticipo), tutto il personale già in servizio alla data del 30 giugno ed ancora in servizio alla data del 1° novembre dello stesso anno (mese di erogazione della quota del Premio) e.. che: “il valore del Premio sarà ridotto di tante quote giornaliere quanti sono i giorni di assenza nel semestre di riferimento
7 [...]". Inoltre, il Premio di risultato in prevede “la correlazione CP_3 dei contenuti variabili e non consolidabili della retribuzione raggiunta ai risultati”. A parere della , la determinazione del PDR non è CP_3 automatica, ma è agganciata al numero di assenze (ad esempio per malattia, permessi, ecc.) ed al raggiungimento di determinati obiettivi, la cui allegazione, a suo dire, sarebbe stata del tutto omessa dalla ricorrente. Indubbiamente l'ammontare concreto del premio varia anche in ragione di giorni di assenza e di presenza e non è erogato in cifra fissa, ma rappresenta una forma di retribuzione variabile. Tuttavia, avuto riguardo al caso in esame, parte ricorrente ha contabilizzato i crediti, in base ai giorni di presenza risultanti dalle buste paga prodotte e agli importi previsti dagli accordi collettivi di settore, specificamente per l'anno 2011 di maturazione delle competenze, con l'esplicito riferimento agli Accordi Sindacali dal 2010 al 2012. Si tratta, come dedotto e documentato dal ricorrente, dello stesso contratto collettivo applicato anche da , e, trattandosi di differenze tra il CP_3 percepito e lo spettante, è inconferente la contestazione ed allegazione che viene fornita da controparte circa i risultati raggiunti dal ricorrente tramite la propria prestazione lavorativa. Il computo, considerando il settore di riferimento Information Tecnology è stato effettuato utilizzando l'importo ivi indicato, diviso per 360 e moltiplicato per le presenze in servizio. Esso appare quindi corretto nelle premesse e condivisibile quanto al valore numerico determinato pari a € 1.192,76 oltre accessori ex lege. Il ricorrente, poi, richiede il pagamento delle retribuzioni, quantificate in € 32.694,57, dall'1.05.2016 al 31.12.2016 ultimo giorno prima della reintegra. Nella recentissima pronuncia sopra citata la Suprema Corte (Cass. sez. lav. n. 5796/2023), in applicazione dei principi sanciti da Cass. sez. un. n. 2990/2018, stigmatizzando la differenza tra il periodo antecedente e quello successivo alla pubblicazione come già detto ha affermato che: Per il periodo successivo alla pronuncia giudiziale, secondo una oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte, a seguito della declaratoria di illegittimità della cessione del ramo e dell'ordine del giudice di ripristinare il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente, il rapporto con il cessionario è ritenuto instaurato in via di mero fatto e il sinallagma contrattuale tra cedente e lavoratore ceduto riprende effettività e rivivono gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti e, in particolare, l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la
8 retribuzione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 2990 del 2018; nello stesso senso, Cass. n. 21947 del 2018; Cass. n. 17784 del 2019; Cass. n. 21158 del 2019; Cass. n. 21160 del 2019; Cass. n. 35982 del 2021; Cass. n. 32378 del 2022). In seguito alla pronunzia giudiziale, dunque, la mancata ricezione della prestazione nel periodo antecedente assurge a comportamento inadempiente del cedente nei confronti del lavoratore ceduto che può agire per il risarcimento del danno subito, sempre che abbia preventivamente provveduto a costituire in mora il datore di lavoro, con la messa a disposizione delle energie lavorative ovvero mediante intimazione di ricevere la prestazione, in modo da rendere ingiustificato il rifiuto del cedente e suscettibile di risarcimento l'eventuale danno cagionato. Altrimenti il cedente potrebbe legittimamente confidare sul consenso del lavoratore alla cessione del contratto di lavoro e, inoltre, si creerebbe una ingiustificata aporia per cui il ceduto, dopo la declaratoria giudiziale di illegittimità del trasferimento d'azienda, potrebbe ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate successivamente alla sentenza, sempre che abbia costituito in mora il cedente, mentre avrebbe diritto al risarcimento del danno per il periodo precedente a prescindere dalla messa a disposizione delle sue energie lavorative. Premessi i principi affermati dalla Cassazione, va rammentato che la Corte d'Appello di Napoli con la sentenza n. 3232/2016 ha dichiarato la nullità della cessione del rapporto di lavoro da a Controparte_1
già Controparte_3 Controparte_5 avvenuta dal 1.5.2010 e per l'effetto il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con , ripristino però avvenuto solo Controparte_1 in data 01.01.2017 (solo a seguito della fusione tra le due società). La responsabilità del cedente -che non ripristina il rapporto di lavoro a seguito della sentenza dichiarativa della nullità del trasferimento di ramo d'azienda- ha natura retributiva, con inapplicabilità dell'istituto dell'aliunde perceptum. Si ripete infatti che: la Corte di legittimità Sez. L -, Sentenza n. 5788 del 24/02/2023, in conformità all'insegnamento dalle Sezioni unite (S.U. Cass. civ. sent. 7 febbraio 2018, n. 2990 suffragata dalla Corte costituzionale con la sentenza 28 febbraio 2019, n. 29) ha affermato che
“In caso di accertata illegittimità della cessione di ramo d'azienda, le retribuzioni corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione
9 retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa, in quanto l'invalidità della cessione determina l'istaurazione di un diverso ed autonomo rapporto di lavoro, in via di mero fatto, con il cessionario” (Cass. n. 17784 /2019; n. 21158/2019). Ma “il datore di lavoro, il quale nonostante la sentenza che accerta il vincolo giuridico, non ricostituisce i rapporti di lavoro, senza alcun giustificato motivo, dovrà sopportare il peso economico delle retribuzioni, pur senza ricevere la prestazione lavorativa corrispettiva, sebbene offerta dal lavoratore” (Cass. Sez. Un. cit.). Peraltro, come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, “anche il ricorso promosso dal lavoratore volto a far valere l'illegittimità della cessione del ramo d'azienda può rappresentare atto idoneo a costituire in mora il datore di lavoro, mediante la messa a disposizione delle energie lavorative ovvero l'intimazione a ricevere la prestazione”. Nel caso in esame il ricorso del 2011 si limita a richiedere l'accertamento della nullità/annullabilità/illegittimità della cessione e sollecita una pronunzia meramente dichiarativa che produce i suoi effetti sui diritti che ne discendono ma non contiene alcuna “messa a disposizione”. Dunque, non si ravvisa “intimazione a ricevere la prestazione”. Anche a voler ritenere diversamente, ritiene il G.L. che fosse comunque necessaria, dopo la sentenza dichiarativa della nullità della cessione, la messa a disposizione della propria attività lavorativa al fine di rendere effettivo ed attuale il rapporto di lavoro quiescente fino alla pronunzia giudiziale. Come rileva parte resistente, affinché si produca la conversione del risarcimento del danno in retribuzione è necessario che il lavoratore ponga in mora il soggetto obbligato dopo aver ottenuto l'accertamento dell'illegittimità della cessione. È, infatti, necessaria una concatenazione tra accertamento giudiziale, offerta della prestazione e inazione del datore di lavoro al fine di giustificare il pagamento della retribuzione senza applicazione dell'aliunde perceptum. Nel caso in esame l'offerta della prestazione non è mai intervenuta. Nell'intimazione del 28 maggio 2010, si impugna la cessione e si chiede la reintegra, null'altro. Con la PEC del 20.06.2023 il ricorrente chiede a le sole differenze retributive. CP_3
Pertanto, il ricorso, limitatamente a tale parte di domanda, va respinto. Quanto alla domanda di condanna al pagamento dei contributi obbligatori in favore del deve sul punto evidenziarsi, nel solco CP_2
10 della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. 6 ottobre 1999 n. 11148; Cass. 7987/ 2012; Cass. 13578/ 2016), che le somme spettanti a titolo di risarcimento danni per la violazione dei molteplici obblighi facenti carico al datore di lavoro hanno natura retributiva - e sono, quindi, da computare nella retribuzione imponibile ai fini contributivi - solo quando derivino da un inadempimento, il quale, pur non riguardando direttamente l'obbligazione retributiva, tuttavia immediatamente incida su di essa in quanto determini la mancata corresponsione di compensi dovuti al dipendente;
viceversa, le attribuzioni patrimoniali che il lavoratore riceve a titolo di risarcimento del danno per la violazione degli altri obblighi del datore, sebbene siano anch'esse "dipendenti dal rapporto di lavoro”, non hanno natura retributiva, cosi come tale natura non aveva l'obbligazione primaria rimasta inadempiuta e, quindi, non sono computabili nella retribuzione imponibile ai fini contributivi (L. 30 aprile 1969, n. 153, ex art. 12 ed D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314, ex art. 6). Ciò posto, nella fattispecie in esame, avuto riguardo all'attribuzione patrimoniale per cui è causa, può farsi luogo solo per quanto di ragione alla condanna della spa al versamento dei contributi obbligatori dovuti all'Istituto previdenziale in relazione agli importi qui accertati e calcolati, a titolo di risarcimento del danno, sulla base della maggiore retribuzione spettante, tenuto conto che il primo atto interruttivo della prescrizione quinquennale, cui soggiace il credito dell' che si sta esaminando, è il ricorso introduttivo del presente CP_2 giudizio, notificato alla spa e all' . CP_2
Ne consegue che risultano parzialmente prescritti - e, quindi, irricevibili dall' - i contributi obbligatori che accedono ai crediti CP_2 rivendicati in questa sede giudiziale ove venuti a maturazione prima del quinquennio anteriore alla notifica del ricorso all' tenuto conto del CP_2 ripristino del rapporto di lavoro con in data 01.01.2017. CP_3
All'esito, assorbita ogni altra valutazione, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti e nei termini indicati. Le spese, per l'effetto del parziale accoglimento, vengono compensate per 1/3, mentre seguono la soccombenza per la restante parte.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione,
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la
11 società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 4.238,39 a titolo di differenze retributive e della somma di € 1.192,76 a titolo di differenze sul PDR per le causali di cui in motivazione, oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dal deposito del ricorso al saldo;
- condanna la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al versamento dei contributi obbligatori non prescritti, per come precisato in parte motiva;
- condanna la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, dei due/terzi delle spese di litre che liquida in € 1.400,00 comprensivi di spese generali, oltre IVA e CPA e rimborso del CU, con attribuzione;
- compensa le spese per il residuo terzo tra la parte ricorrente e la società ; Controparte_1
- compensa interamente le spese di giudizio tra la parte ricorrente e;
CP_7
Napoli, 9 ottobre 2025
Il Giudice
dr. Marco Ghionni Crivelli Visconti
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