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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/01/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1665 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
, nato il [...] a [...], Repubblica del Panama, c.f. Parte_1
; , nata il [...] a [...], Repubblica del C.F._1 Controparte_1
Panama, c.f. ; nata il [...] a C.F._2 Controparte_2
Colòn, Repubblica del Panama, c.f C.F._3 Controparte_3
Williams, nata il [...] a [...], Repubblica del Panama c.f. ; C.F._4 [...]
, nata il [...] a [...], Repubblica del Panama, c.f Controparte_4 Parte_1
; nato il [...] a [...], C.F._5 Controparte_5
Repubblica del Panama, c.f. ; , nata il C.F._6 Parte_2
30.01.1994 a Colòn, Repubblica del Panama, c.f ; C.F._7 Parte_3
, nato il [...] a [...], Repubblica del Panama, c.f. ;
[...] C.F._8
, nata il [...] a [...], Repubblica del Panama, residente a Parte_4
Kentuky, Stati Uniti d'America, c.f. C.F._9 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Mirella Irina Berdaxagar Giacinti presso il cui studio domiciliano giusta procure in atti;
- RICORRENTI -
E
(C.F. , in persona del Ministro in carica, legale Controparte_6 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
1 Catanzaro, presso i cui Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C.
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-RESISTENTE –
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status Controparte_6
di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed avevano potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti diretti di nato a Persona_1
Castrovillari, provincia di Cosenza, Italia, in data 03.07.1882 figlio dei cittadini italiani
[...]
e di (all. 3). non ha mai perso Per_2 Parte_5 Persona_1
la cittadinanza italiana, come si evince dal Certificato del Tribunale elettorale della Repubblica del
Panama (all.5).
Dall'unione tra e nasceva Persona_1 CP_7 Persona_3
in data 10.01.1912 nella città di Panama (all.6), la quale contraeva matrimonio con
[...] [...]
LL Heilbronn, cittadino panamense, in data 06.04.1940 a Colòn provincia di Parte_1
Panama (all.7).
Dalla suddetta unione nacque in data 09.11.1938 a Parte_6
Colòn, Panama (all.9), il quale a sua volta, contraeva matrimonio con , in data Persona_4
10.06.1960 a Colòn, Panama (all.10). Da detta unione nascevano: , Controparte_3
in data 02.12.1960 a Colòn, Panama (all.12), la quale contraeva matrimonio con
[...]
in data 01.12.1982 a Panama (all.13) assumendo così il nome di Persona_5 Controparte_3
in , in data 02.04.1962 a Colòn,
[...] CP_4 Parte_1
provincia di Panama, Panama (All.14); , in data 06.09.1965 a Colòn, Controparte_2
provincia di Panama, Panama (all.15), la quale a sua volta contraeva matrimonio con CP_8 in data 12.01.1991 a Tampa, Florida, Stati Uniti d'America (all.16) assumendo così il nome
[...]
di , in data 18.03.1969 a Controparte_2 CP_1 Parte_1
Colòn, Panama (all.17). Dal matrimonio tra in e Controparte_3 CP_4 [...]
nascevano a Colòn, Panama: , Persona_5 Parte_7
2 il 14.09.1983 (all.18); , il 26.06.1986 (all.19); Controparte_5 Pt_2 [...]
il 30.01.1994 (all.20). Parte_2
Dal matrimonio tra e nascevano: Controparte_2 Controparte_8 Parte_3
, il 01.11.1993 a Panama (all.21); il 05.01.2000 a Panama
[...] Parte_4
(all.22).
Tanto premesso i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza jure sanguinis, deducendo che non avendo mai perso la cittadinanza italiana, l'aveva Persona_1
trasmessa jure sanguinis alla propria figlia nata in data [...] nella Persona_3
città di Panama, la quale contraeva matrimonio con Controparte_9
cittadino panamense, in data 06.04.1940 a Colòn, provincia di Panama e da questa, a tutti i propri discendenti sino agli attuali ricorrenti, come documentalmente provato.
Il si è costituito in giudizio contestando la compatibilità dei principi espressi Controparte_6
dalla sentenza n. 4466/2009 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, alla udienza del 16 gennaio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Panama. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stata naturalizzato cittadino panamense e pertanto non abbia perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 precisamente dall'avo alla figlia che, a sua volta, contraeva Persona_1 Persona_3
matrimonio con cittadino panamense in data 06.04.1940. Controparte_9
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
3 La nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.1 l. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la stessa medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo
“status di cittadino italiano al richiedente nato all'all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della l. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che “il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai fini di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Appare evidente, quindi come sia del tutto destituita di fondamento l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la compatibilità dei principi espressi dalla sentenza della Cass. n. 4466/2009 con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 10/2015 secondo
4 cui l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, che ha ribadito l'efficacia retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale n. 98 del 1975 e n. 30 del 1983, parrebbe contrastare con la
Pronuncia della Corte Costituzionale.
È poi opportuno richiamare le recenti sentenze “gemelle” delle SS.UU. n. 25317 e 25318, pubblicate il 24 agosto 2022, definite “epocali” per la vasta platea di soggetti interessati. Con tali sentenze è stato statuito che:
- la cittadinanza per nascita si acquisisce iure sanguinis e, una volta acquisita, è permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo. Chi richiede il riconoscimento deve provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre spetta alla controparte provare eventuali interruzioni;
- la perdita della cittadinanza italiana richiede un atto volontario e spontaneo per acquisire una cittadinanza straniera, come una domanda di iscrizione nelle liste elettorali. Stabilire la residenza all'estero non è sufficiente per la perdita della cittadinanza;
- la cittadinanza può essere persa solo per rinuncia volontaria ed esplicita, mai per rinuncia tacita;
- la perdita della cittadinanza per accettazione di un impiego da un governo estero senza permesso italiano si applica solo a impieghi governativi che comportano obblighi di fedeltà verso lo Stato straniero.
Dalla documentazione versata in atti risulta che né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, discendenti di loro Persona_1
avo italiano e, per discendenza diretta derivante dalla propria figlia . Persona_3
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_6
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
5 Così deciso in Catanzaro il 10.3.2025.
6
La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo