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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/11/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 410/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott. Antonio Mondini Giudice relatore est. dott.ssa Giulia Nicolai Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 410/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIAN LUCA Parte_1 C.F._1 LUISOTTI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Massarosa, Via Cavalieri di Vittorio Veneto n.68/h, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2 BARBARA TRANSITANO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Viareggio, via S. Ambrogio n 81, come da procura in atti;
RESISTENTE con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
1 Come congiuntamente rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21.11.2025, con riferimento a quelle di cui all'istanza congiunta depositata il
17.10.2025, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 contratto a Pescaglia (LU) il 28.06.2003 con dal quale sono nati a Controparte_1
Camaiore il 01.10.2006 il figlio e il 19.07.2009 il figlio alle seguenti condizioni: Per_1 Per_2 affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 prevalente presso la madre e frequentazioni con il padre secondo quanto indicato nel ricorso;
porre a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 600,00 mensili (€300,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di divorzio formulata Controparte_1 dal ricorrente, ma non alle relative condizioni, ed anzi chiedendo: disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso il padre o, in subordine, Per_2 confermare il collocamento paritetico attuato in via di fatto, anche in considerazione dell'età del figlio e della sua volontà, comunque con rimessione dei tempi di frequentazioni agli accordi tra i genitori e alla volontà del minore;
confermare il contributo di € 150,00 mensili disposto in sede di separazione a favore del figlio maggiorenne , da corrispondere direttamente allo stesso, Per_1 revocando il contributo al mantenimento del figlio minore stante il collocamento Per_2 paritetico in atto ovvero, in subordine, confermando il medesimo importo di cui sopra, il tutto oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Il 17.10.2025 le parti hanno depositato un'istanza congiunta con la quale, dato conto del fatto che il figlio maggiorenne si è trasferito a Torino per gli studi universitari ed abita in un Per_1 appartamento locato e spese condivise tra i genitori e del fatto che il figlio minore vive Per_2 pariteticamente con i genitori, hanno rappresentato il raggiungimento di un accordo e chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte, delle quali hanno chiesto il recepimento:
“Voglia il Tribunale adito:
1) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2 2) stabilire a carico di entrambi i genitori il contributo mensile a favore del figlio maggiorenne
in euro 150,00, da corrispondergli direttamente per i mesi di permanenza dello stesso a Per_1
Torino; durante i periodi di rientro in famiglia invece entrambi i genitori si faranno carico del suo mantenimento ordinario in totale autonomia, a seconda che si collochi presso l'uno o l'altro.
I genitori provvederanno al pagamento meta' per uno del canone di locazione per la sistemazione abitativa del figlio;
3) stabilire che ogni genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario del figlio minorenne riconoscendone l'affido e domiciliazione paritetici. Per_2
4) per entrambi i figli le parti si impegnano a sostenerne le spese straordinarie al 50%, preventivamente concordate per scritto o per messaggi telefonici dandosi reciprocamente atto che alla data del 31.10.2025 le spese straordinarie dei figli sono state integralmente regolate tra
i genitori e che non esistono allo stato pendenze neanche per quanto riguarda il mantenimento ordinario degli stessi. Relativamente alle spese straordinarie le parti provvederanno a comunicarsi alla fine di ogni mese i relativi esborsi ed entro il 10 di ogni mese successivo provvederanno alla compensazione. Relativamente alla moto del figlio la madre Per_2 provvedera' al pagamento della meta' dell'assicurazione , del bollo e del tagliando.
5) spese legali compensate”.
4. Il 20.11.2025 le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.11.2025, riportandosi alle conclusioni congiunte di cui all'istanza sopra menzionata.
***
5. Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui dall'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma (cfr. decreto di omologa allegato al ricorso) e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalla decisa e ferma volontà dagli stessi manifestata di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, emersa dal tenore degli atti difensivi e dalle conclusioni congiuntamente rassegnate.
3 6. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti, che risulta congruo ed equo, tenendo conto delle rispettive situazioni economiche così come dedotte e documentate negli atti difensivi e dell'attuale situazione familiare, nonché adeguato a garantire il soddisfacimento delle esigenze dei figli e il primo maggiorenne ma Per_1 Per_2 pacificamente non ancora autosufficiente, il secondo minorenne, e viene pertanto recepito dal
Collegio, come da parte dispositiva.
7.Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28.06.2003 a Pescaglia
(LU) tra nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Controparte_1
Camaiore il 02.10.1976, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pescaglia all'atto n. 9 – parte II – Serie A dell'anno 2003, alle condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti nell'istanza depositata il 17.10.2025, sopra trascritte;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Pescaglia (LU) di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
- Compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Mondini Dott.ssa Anna Martelli
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott. Antonio Mondini Giudice relatore est. dott.ssa Giulia Nicolai Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 410/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. GIAN LUCA Parte_1 C.F._1 LUISOTTI, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Massarosa, Via Cavalieri di Vittorio Veneto n.68/h, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2 BARBARA TRANSITANO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Viareggio, via S. Ambrogio n 81, come da procura in atti;
RESISTENTE con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: divorzio giudiziale
CONCLUSIONI
1 Come congiuntamente rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21.11.2025, con riferimento a quelle di cui all'istanza congiunta depositata il
17.10.2025, da intendersi qui trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 contratto a Pescaglia (LU) il 28.06.2003 con dal quale sono nati a Controparte_1
Camaiore il 01.10.2006 il figlio e il 19.07.2009 il figlio alle seguenti condizioni: Per_1 Per_2 affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2 prevalente presso la madre e frequentazioni con il padre secondo quanto indicato nel ricorso;
porre a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma di € 600,00 mensili (€300,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di divorzio formulata Controparte_1 dal ricorrente, ma non alle relative condizioni, ed anzi chiedendo: disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso il padre o, in subordine, Per_2 confermare il collocamento paritetico attuato in via di fatto, anche in considerazione dell'età del figlio e della sua volontà, comunque con rimessione dei tempi di frequentazioni agli accordi tra i genitori e alla volontà del minore;
confermare il contributo di € 150,00 mensili disposto in sede di separazione a favore del figlio maggiorenne , da corrispondere direttamente allo stesso, Per_1 revocando il contributo al mantenimento del figlio minore stante il collocamento Per_2 paritetico in atto ovvero, in subordine, confermando il medesimo importo di cui sopra, il tutto oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Il 17.10.2025 le parti hanno depositato un'istanza congiunta con la quale, dato conto del fatto che il figlio maggiorenne si è trasferito a Torino per gli studi universitari ed abita in un Per_1 appartamento locato e spese condivise tra i genitori e del fatto che il figlio minore vive Per_2 pariteticamente con i genitori, hanno rappresentato il raggiungimento di un accordo e chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte, delle quali hanno chiesto il recepimento:
“Voglia il Tribunale adito:
1) pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2 2) stabilire a carico di entrambi i genitori il contributo mensile a favore del figlio maggiorenne
in euro 150,00, da corrispondergli direttamente per i mesi di permanenza dello stesso a Per_1
Torino; durante i periodi di rientro in famiglia invece entrambi i genitori si faranno carico del suo mantenimento ordinario in totale autonomia, a seconda che si collochi presso l'uno o l'altro.
I genitori provvederanno al pagamento meta' per uno del canone di locazione per la sistemazione abitativa del figlio;
3) stabilire che ogni genitore provveda direttamente al mantenimento ordinario del figlio minorenne riconoscendone l'affido e domiciliazione paritetici. Per_2
4) per entrambi i figli le parti si impegnano a sostenerne le spese straordinarie al 50%, preventivamente concordate per scritto o per messaggi telefonici dandosi reciprocamente atto che alla data del 31.10.2025 le spese straordinarie dei figli sono state integralmente regolate tra
i genitori e che non esistono allo stato pendenze neanche per quanto riguarda il mantenimento ordinario degli stessi. Relativamente alle spese straordinarie le parti provvederanno a comunicarsi alla fine di ogni mese i relativi esborsi ed entro il 10 di ogni mese successivo provvederanno alla compensazione. Relativamente alla moto del figlio la madre Per_2 provvedera' al pagamento della meta' dell'assicurazione , del bollo e del tagliando.
5) spese legali compensate”.
4. Il 20.11.2025 le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza del 21.11.2025, riportandosi alle conclusioni congiunte di cui all'istanza sopra menzionata.
***
5. Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui dall'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, per dare corso alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma (cfr. decreto di omologa allegato al ricorso) e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalla decisa e ferma volontà dagli stessi manifestata di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, emersa dal tenore degli atti difensivi e dalle conclusioni congiuntamente rassegnate.
3 6. Ciò premesso, ritiene il Tribunale che debba essere recepito l'accordo raggiunto tra le parti, che risulta congruo ed equo, tenendo conto delle rispettive situazioni economiche così come dedotte e documentate negli atti difensivi e dell'attuale situazione familiare, nonché adeguato a garantire il soddisfacimento delle esigenze dei figli e il primo maggiorenne ma Per_1 Per_2 pacificamente non ancora autosufficiente, il secondo minorenne, e viene pertanto recepito dal
Collegio, come da parte dispositiva.
7.Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 28.06.2003 a Pescaglia
(LU) tra nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Controparte_1
Camaiore il 02.10.1976, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Pescaglia all'atto n. 9 – parte II – Serie A dell'anno 2003, alle condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti nell'istanza depositata il 17.10.2025, sopra trascritte;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Pescaglia (LU) di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
- Compensa le spese processuali tra le parti.
Così deciso a Lucca, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Antonio Mondini Dott.ssa Anna Martelli
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