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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N.13512/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.13512/2024 V.G. promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Corso Vittorio Emanuele II n. 182 10138 TORINO, presso lo studio degli avv.ti MARTA SUSANNA e MARTA GIAN LUCA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TROFARELLO (To) il 08/06/1997.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TROFARELLO (atto n. 14 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
pagina 1 di 3 Dal matrimonio sono nati i figli: il 15.5.2000 e , il 23.10.2003, maggiorenni ma Per_1 Per_2
economicamente non autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 05/11/2014.
Con ricorso depositato il 31/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli affetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TROFARELLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che:
1) Ognuno dei coniugi provvederà̀ autonomamente al proprio mantenimento.
2) Le parti dichiarano, invero, di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto sotto stabilito in relazione al mantenimento della prole.
DISPONE che:
3) Il signor corrisponderà̀ alla moglie a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, e Per_1 Per_2 l'assegno di €500,00 da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT del costo della pagina 2 di 3 vita (da imputarsi per metà a ciascuno dei figli) mensili, da versarsi nei primi 5 giorni di ogni mese, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuno di essi.
4) Il signor parteciperà̀ altresì ̀ nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal SSN Parte_2 ed al 50% delle spese scolastiche, parascolastiche e straordinarie preventivamente concordate o necessitate e documentate.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/3/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.13512/2024 V.G. promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Corso Vittorio Emanuele II n. 182 10138 TORINO, presso lo studio degli avv.ti MARTA SUSANNA e MARTA GIAN LUCA che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in TROFARELLO (To) il 08/06/1997.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TROFARELLO (atto n. 14 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997).
pagina 1 di 3 Dal matrimonio sono nati i figli: il 15.5.2000 e , il 23.10.2003, maggiorenni ma Per_1 Per_2
economicamente non autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di
Torino in data 05/11/2014.
Con ricorso depositato il 31/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli affetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TROFARELLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che:
1) Ognuno dei coniugi provvederà̀ autonomamente al proprio mantenimento.
2) Le parti dichiarano, invero, di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto sotto stabilito in relazione al mantenimento della prole.
DISPONE che:
3) Il signor corrisponderà̀ alla moglie a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, e Per_1 Per_2 l'assegno di €500,00 da rivalutarsi annualmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT del costo della pagina 2 di 3 vita (da imputarsi per metà a ciascuno dei figli) mensili, da versarsi nei primi 5 giorni di ogni mese, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di ciascuno di essi.
4) Il signor parteciperà̀ altresì ̀ nella misura del 50% alle spese mediche non coperte dal SSN Parte_2 ed al 50% delle spese scolastiche, parascolastiche e straordinarie preventivamente concordate o necessitate e documentate.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7/3/2025.
Il Presidente rel/est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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