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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/10/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dr.ssa Angela Dell'Ali ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2346/2022 R.G. promossa da:
nato/a a SORTINO (SR) il Parte_1 C.F._1
13/03/1958, rappresentato e difeso dall'AVV. VIVIANA SARDO
contro rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'AVV. CAMILLERI VITTORIO
Avente ad oggetto: Somministrazione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 17/01/2024 e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha richiesto ed ottenuto avverso Controparte_1 Parte_1
quale titolare dell'utenza di energia elettrica sita a Sortino (SR), in Via
[...]
Risorgimento n. 25, decreto d'ingiunzione con cui a quest'ultima è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 7.390,77, oltre interessi, accessori e spese, in relazione pagina 1 di 7 alla fattura n. 089119011070302A del 17/07/2020, emessa a titolo di consumi elettrici rilevati e non saldati. ha opposto il decreto sostenendo che la pretesa creditoria Parte_1
azionata dalla società opposta fosse infondata e priva di base probatoria. A suo dire, la ricostruzione dei consumi effettuata dal gestore si sarebbe fondata su accertamenti unilaterali e privi di contraddittorio. L'opponente ha lamentato, in particolare, che la sostituzione del contatore non fosse stata né concordata né autorizzata;
che, al momento dell'intervento, non fosse stata eseguita alcuna verifica di funzionamento in sua presenza;
che non le fosse stato consegnato alcun verbale attestante le condizioni del misuratore rimosso né la matrice della busta contenitiva idonea a garantire la corrispondenza fra il contatore sostituito e l'utenza a lei intestata. Inoltre, ha aggiunto che, pur avendo ricevuto convocazione per la verifica in laboratorio fissata il 21 maggio
2020 e pur essendosi presentata sul posto, non le era stato consentito di assistere alle operazioni, poiché gli addetti alla vigilanza le avevano impedito l'accesso a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria da Covid-19.
L'opponente, oltre a contestare la legittimità del procedimento di sostituzione e di verifica del contatore, ha censurato anche la quantificazione del credito. In particolare, ha osservato che la ricostruzione dei consumi operata dal distributore fosse radicalmente illegittima, poiché estesa a un arco temporale di cinque anni, mentre, secondo le previsioni della Deliberazione ARERA n. 200/1999, l'eventuale ricostruzione dei prelievi non avrebbe potuto riguardare un periodo superiore ai 365 giorni precedenti la data della verifica, eseguita il 21 maggio 2020.
Sulla base di tali circostanze, ha contestato integralmente Parte_1
l'attendibilità della ricostruzione dei consumi e sostenuto l'inesistenza del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio la in data 27 gennaio 2023, Controparte_1
dunque oltre il termine previsto dall'art. 183, comma 6, c.p.c., instando per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto opposto.
pagina 2 di 7 La società opposta, in primo luogo, ha contestato la tesi della opponente secondo cui la sostituzione del contatore non fosse stata concordata né autorizzata. Osservava, infatti, che l'intervento era stato disposto e realizzato dal distributore E-Distribuzione S.p.A. nell'esercizio delle proprie attribuzioni, secondo le condizioni generali di fornitura (art. 15.2) che riconoscono al distributore il diritto-dovere di accedere agli impianti e ai misuratori anche senza preavviso e in assenza del cliente, in caso di urgenza o sospetto di prelievo fraudolento. Non era, pertanto, necessaria alcuna preventiva autorizzazione dell'utente.
Quanto alla lamentata assenza di un contraddittorio in occasione della sostituzione,
l'opposta replicava che la verifica completa e puntuale sullo stato del misuratore non poteva comunque svolgersi presso l'abitazione del cliente, ma doveva necessariamente essere effettuata in laboratorio, con strumenti idonei ad accertare le anomalie tecniche del dispositivo.
La ha poi ricordato che la stessa Controparte_1 Parte_1
con nota del 4 agosto 2020 a firma del proprio difensore, aveva dichiarato
[...]
di aver ricevuto l'invito alla verifica del 21 maggio 2020, ma di non avervi potuto accedere per le restrizioni Covid, lamentando altresì la mancata consegna della striscia identificativa della busta contenitiva del misuratore. A tale missiva la società rispondeva il 14 agosto 2020, trasmettendo le doglianze al distributore, il quale replicava che agli atti non risultava che la cliente fosse stata ostacolata ad assistere alle operazioni, ribadiva che in occasione dell'intervento del 18 giugno 2019 la stessa aveva preso atto del verbale rifiutandosi di sottoscriverlo, e confermava che il contatore repertato in busta
BST0118528 e verificato in laboratorio il 21 maggio 2020 era inequivocabilmente quello rimosso dall'utenza della Parte_1
In ogni caso, i risultati della verifica, che aveva accertato un errore di misurazione dell'energia pari a oltre l'80% e plurimi segni di manomissione interna del contatore, erano stati oggettivamente documentati e trasfusi in apposito verbale.
pagina 3 di 7 Infine, con riguardo alla contestazione sul quantum, fondata sull'assunto che la ricostruzione dei consumi non avrebbe potuto eccedere i 365 giorni antecedenti la verifica, la società opposta evidenziava che tale interpretazione della Delibera ARERA
n. 200/1999 era errata. In caso di accertata manomissione del misuratore, il distributore è infatti legittimato a ricostruire i consumi per un periodo più ampio, entro il limite della prescrizione quinquennale, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità. La ricostruzione operata nel caso concreto, dunque, non rappresentava una stima arbitraria, ma era il risultato dell'applicazione del coefficiente di correzione ricavato in sede di verifica al periodo compreso tra il 2015 e il 2019.
La ha inoltre sottolineato che Controparte_1 Parte_1
non aveva mai presentato formale reclamo né prodotto documentazione a sostegno delle proprie affermazioni. Ha richiamato l'art. 15.1 delle condizioni generali, che pone in capo al cliente la responsabilità per la conservazione e l'integrità dei misuratori, salvo denuncia tempestiva alle Autorità, mai effettuata nella specie.
Di conseguenza, secondo l'opposta, quand'anche non avesse Parte_1
materialmente realizzato la manomissione, resta il fatto che si era avvantaggiata dell'abusiva captazione di energia, pagando bollette notevolmente inferiori rispetto ai consumi effettivi.
Radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante l'escussione del teste indicato dall'opponente e la produzione documentale delle parti. All'esito dell'istruttoria, la causa è giunta al suo naturale epilogo a seguito della udienza di precisazione delle conclusioni del 4 giugno 2025 e del successivo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 codice di rito civile.
Questi i fatti di causa, il Tribunale reputa che l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da sia da accogliere per i motivi di seguito indicati. Parte_1
Va rilevato in via preliminare che l'opposta si è costituita solo in data 27 gennaio 2023, quando erano già decorsi i termini perentori di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c..
pagina 4 di 7 Tale costituzione ha comportato la cessazione dello stato di contumacia, ma non ha consentito di recuperare le facoltà processuali ormai precluse.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il riferimento ai documenti contenuto nell'art. 293, comma 2, c.p.c. non legittima la produzione illimitata di atti in qualunque momento del processo, dovendosi coordinare tale disposizione con la disciplina delle preclusioni istruttorie di cui agli artt. 183 e 184 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis). È stato infatti affermato che la produzione documentale da parte del contumace che si costituisce tardivamente è utilizzabile solo se effettuata entro la fase in cui non sia ancora maturata la decadenza, mentre, una volta spirati i termini istruttori, essa è definitivamente preclusa, salvo rimessione in termini ex art. 294 c.p.c., che presuppone allegazione e prova di un impedimento non imputabile (Cass. civ., n. 19274 del 2016; Cass. civ., 24606 del 2006; Cass. civ., ord. 3319 del 2010).
Nel caso di specie, non risulta che l'opposta abbia mai chiesto la rimessione in termini né che ricorressero i presupposti per concederla. Pertanto, devono ritenersi inammissibili e inutilizzabili i documenti depositati unitamente alla tardiva costituzione, ivi compresi il verbale di rimozione e verifica del contatore, le lettere di riscontro alle contestazioni dell'opponente e la diffida di messa in mora.
Eliminata dal novero delle prove utilizzabili la documentazione tardivamente prodotta, la pretesa creditoria dell'opposta si fonda esclusivamente sulla fattura emessa nei confronti dell'opponente.
In proposito giova rammentare il principio, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui la fattura commerciale è certamente titolo idoneo a fondare l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, costituendo quella “prova scritta” richiesta dall'art. 633 c.p.c. per la fase monitoria.
Tuttavia, una volta instaurato il giudizio di opposizione, la fattura perde ogni valenza probatoria autonoma e non è sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito. Spetta infatti all'opposto, in qualità di attore sostanziale, fornire la prova del credito azionato con gli ordinari mezzi di prova (documenti, prove testimoniali o presunzioni), non pagina 5 di 7 potendosi ritenere la fattura – in quanto atto unilaterale proveniente dalla stessa parte che se ne avvale – sufficiente di per sé a dimostrare la pretesa creditoria (Cass. civ., ord.
12 luglio 2023, n. 19944).
L'opponente ha articolato plurime contestazioni, che meritano di essere richiamate per completezza: ella ha dedotto, in particolare, la mancata autorizzazione alla sostituzione del contatore, l'assenza di un verbale di asporto, la mancata consegna della matrice identificativa della busta contenente l'apparecchio rimosso, nonché l'impossibilità di presenziare alla successiva verifica in laboratorio del misuratore, fissata per il 21 maggio
2020, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19. Ha inoltre sostenuto che la ricostruzione dei consumi fosse illegittima, in quanto effettuata per un periodo eccedente i 365 giorni precedenti la verifica, in violazione della Delibera ARERA n.
200/1999.
Tali contestazioni, anche qualora non integralmente fondate, assumono rilievo decisivo sul piano processuale, esse evidenziano che la fattura, unico documento utilizzabile rimasto agli atti, è stata oggetto di contestazione puntuale e circostanziata. Non si tratta, quindi, di opposizione generica, ma di una difesa che, investendo la regolarità stessa delle operazioni di verifica e la legittimità del criterio di ricostruzione dei consumi, pone in capo all'opposta l'onere di fornire piena dimostrazione dell'an e del quantum debeatur.
Giova al riguardo richiamare l'orientamento della Suprema Corte, secondo cui, in caso di accertata manomissione del contatore o di contestazione sulla ricostruzione dei consumi, è il somministrante a dover provare non solo l'irregolarità, ma anche il danno effettivamente subito, vale a dire la quantità di energia realmente prelevata e non contabilizzata, e il relativo valore economico. Tale prova deve essere fornita mediante documentazione idonea, verbali tecnici o altri elementi presuntivi attendibili (Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2019, n. 13605).
Nel caso di specie, la società opposta non ha assolto a tale onere probatorio;
la tardività della sua costituzione ha reso inutilizzabili i documenti su cui essa intendeva fondare la pagina 6 di 7 propria domanda (verbali di verifica, lettere di riscontro e diffida), con la conseguenza che nessun elemento oggettivo è rimasto agli atti a sostegno della ricostruzione dei consumi.
In definitiva, per quanto sopra detto, l'opposizione proposta da Parte_1
deve essere accolta, non avendo l'opposta fornito idonea prova dell'esistenza e della quantificazione del credito azionato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vanno poste a carico dell'opposta, nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1
favore di spese che si liquidano in complessivi Euro Parte_1
145,50 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali 15 %, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Siracusa, 2 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
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