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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 1652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1652 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg15735 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15735 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
DI
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. ABBONDANTE MARIO presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
procura in atti, dall'avv. ABBONDANTE MARIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/08/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto Controparte_1
matrimonio in Napoli il 25/05/2020 e che dalla loro unione nascevano due minori: il 20.02.2021 e il 19.12.2022, Per_1
1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi vivranno separati nei domicili che ognuno liberamente sceglierà, con l'obbligo di mutuo rispetto e con l'obbligo altresì di comunicarsi i relativi indirizzi e recapiti telefonici ed i mutamenti degli stessi;
b) la dimora coniugale, sita in Napoli alla Via Ferrara n. 37, verrà assegnata alla moglie e tutti i mobili e le suppellettili che fungono da arredo resteranno nella disponibilità della moglie e dei figli;
c) il Sig. ha già trasferito il proprio domicilio alla Via Stadera 55, CP_1
portando con sé i propri effetti personali;
d) i coniugi concordano che i figli minori e resteranno affidati, secondo Per_1
quanto disposto ex art.155 c.c., ad entrambi i genitori ma si indica, quale residenza privilegiata, la dimora della madre con la quale i minori convivranno.
Entrambi i coniugi resteranno pieni titolari della potestà genitoriale e del relativo esercizio in ordine alle decisioni di maggiore interesse per i figli, quali ad esempio istruzione, educazione e salute. Quanto all'esercizio dell'ordinaria amministrazione della vita quotidiana dei minori i genitori la eserciteranno separatamente in base alla collocazione degli stessi presso i rispettivi domicili;
e) Atteso che non vi sono motivi ostativi al pernottamento dei minori presso il padre e che il minore compirà tre anni tra pochi giorni, anche nell'ottica di un consolidamento del rapporto dei bambini con il padre le parti convengono che il padre potrà vederli e tenerli con sé secondo le seguenti modalità:
2 ll padre potrà tenere con sé i figli e il martedì ed il giovedì di ogni Per_1
settimana (dall'uscita di scuola alle ore 21,00 (subito dopo cena) durante il periodo scolastico e dalle ore 10.00 alle ore 22,00 durante i restanti periodi, compatibilmente con gli eventuali impegni della NO . In quest'ultimo caso Pt_1
e/o nel caso in cui uno dei figli dovesse ammalarsi, il padre potrà recuperare i giorni per tenere con sé i minori.
Il padre terrà con sé i figli a week-end alternati dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 21,00 per il periodo invernale – ore 22,00 per il periodo estivo, li preleverà a casa della madre dove li riaccompagnerà
Le festività natalizie e pasquali andranno così divise: da il giorno 24 o 25 dicembre col padre, alternandolo al 31 dicembre o primo gennaio con l'altro genitore, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa;
il giorno dell'Epifania il sig. potrà tenere con sé i minori per mezza CP_1
giornata (mattina o pomeriggio) da concordare con la madre e ad anni alterni potrà tenere per il pernottamento i minori nella notte della vigilia dell'Epifania, il tutto sempre e salvo diverso accordo fra le parti.
Le festività estive saranno trascorse da e con il padre per 15 gg anche Per_1
non consecutivi nei mesi di luglio o di agosto da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
I figli trascorreranno l'intera giornata della Festa del Papà ed il carnevale con il padre e lo stesso accadrà per il giorno del compleanno e dell'onomastico del signor
Controparte_1
Tanto vale anche per la NO ove il giorno del suo compleanno o Festa Pt_1
della Mamma o onomastico o il carnevale dell'anno successivo dovesse ricadere in un giorno di visita del padre.
Il giorno del compleanno e dell'onomastico dei figli, qualora non fosse possibile condividere i festeggiamenti, il padre potrà tenerli con sé la mattina o il pomeriggio sino a dopo cena ad anni alterni, salvo diverso accordo fra le parti;
resta inteso fra le parti stesse che tutte le Festività suindicate avranno comunque la prevalenza sul calendario di visita come sopra formulato. I coniugi, comunque, si dichiarano
3 disponibili a consentire il massimo degli incontri previo consulto telefonico da effettuarsi almeno 24 ore prima, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
Entrambi i coniugi si impegnano a garantire la continuità di significativi rapporti tra i minori e le rispettive famiglie di origine e si impegnano ad improntare i loro rapporti a correttezza, lealtà e rispetto reciproco per non recare turbamento ai figli.
Le parti, si impegnano, dunque, a mantenere al cospetto dei minori un comportamento moralmente corretto e a non far intrattenere i minori con eventuali partners a meno che non si tratti di relazione stabile e duratura;
f) il sig. verserà alla moglie, quale contributo per il mantenimento- CP_1
alimenti dei figli minori e entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Per_1
€ 600,00 (seicento/00) mensili, da rivalutare ogni anno secondo gli indici Istat;
g) il sig. rinuncerà alla sua quota di assegno unico devolvendolo alla CP_1
moglie;
h) la sig.ra rinuncia espressamente all'assegno di mantenimento in proprio Pt_1
favore;
i) entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese relative all'istruzione dei figli, quali libri, tasse scolastiche e quant'altro, nonché alle spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie quali visite specialistiche, prestazioni medico-sanitarie e medicinali, (per quanto non coperto da assistenza sanitaria obbligatoria), spese per lo sport e tutto quanto dovesse occorrere per la crescita, lo sviluppo e la educazione dei minori e che dovranno tutte essere preventivamente concordate e/o assentite.
l) i genitori si impegnano, altresì, ad intrattenere tra loro quei rapporti civili che consentano di dialogare costruttivamente in ordine alle esigenze, alle aspirazioni ed alle problematiche di vita dei figli, in modo da formarli seguendo un comune programma e progetto educativo, preventivamente concordato fra gli stessi genitori.
m) Con la firma del verbale di separazione i coniugi prestano il loro reciproco consenso affinché le Autorità Amministrative o di P.S. rilascino e/o rinnovino a ciascuno di essi il passaporto e/o documenti validi per l'espatrio per tutte le
4 destinazioni consentite.
n) le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di non aver null'altro a pretendere.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.6, parte I, s., Parte_2
sez. H, reg. Atti Matrimonio anno 2020);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
5 Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15735 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
DI
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. ABBONDANTE MARIO presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta Controparte_1
procura in atti, dall'avv. ABBONDANTE MARIO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/08/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto Controparte_1
matrimonio in Napoli il 25/05/2020 e che dalla loro unione nascevano due minori: il 20.02.2021 e il 19.12.2022, Per_1
1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi vivranno separati nei domicili che ognuno liberamente sceglierà, con l'obbligo di mutuo rispetto e con l'obbligo altresì di comunicarsi i relativi indirizzi e recapiti telefonici ed i mutamenti degli stessi;
b) la dimora coniugale, sita in Napoli alla Via Ferrara n. 37, verrà assegnata alla moglie e tutti i mobili e le suppellettili che fungono da arredo resteranno nella disponibilità della moglie e dei figli;
c) il Sig. ha già trasferito il proprio domicilio alla Via Stadera 55, CP_1
portando con sé i propri effetti personali;
d) i coniugi concordano che i figli minori e resteranno affidati, secondo Per_1
quanto disposto ex art.155 c.c., ad entrambi i genitori ma si indica, quale residenza privilegiata, la dimora della madre con la quale i minori convivranno.
Entrambi i coniugi resteranno pieni titolari della potestà genitoriale e del relativo esercizio in ordine alle decisioni di maggiore interesse per i figli, quali ad esempio istruzione, educazione e salute. Quanto all'esercizio dell'ordinaria amministrazione della vita quotidiana dei minori i genitori la eserciteranno separatamente in base alla collocazione degli stessi presso i rispettivi domicili;
e) Atteso che non vi sono motivi ostativi al pernottamento dei minori presso il padre e che il minore compirà tre anni tra pochi giorni, anche nell'ottica di un consolidamento del rapporto dei bambini con il padre le parti convengono che il padre potrà vederli e tenerli con sé secondo le seguenti modalità:
2 ll padre potrà tenere con sé i figli e il martedì ed il giovedì di ogni Per_1
settimana (dall'uscita di scuola alle ore 21,00 (subito dopo cena) durante il periodo scolastico e dalle ore 10.00 alle ore 22,00 durante i restanti periodi, compatibilmente con gli eventuali impegni della NO . In quest'ultimo caso Pt_1
e/o nel caso in cui uno dei figli dovesse ammalarsi, il padre potrà recuperare i giorni per tenere con sé i minori.
Il padre terrà con sé i figli a week-end alternati dal sabato alle ore 10.00 alla domenica alle ore 21,00 per il periodo invernale – ore 22,00 per il periodo estivo, li preleverà a casa della madre dove li riaccompagnerà
Le festività natalizie e pasquali andranno così divise: da il giorno 24 o 25 dicembre col padre, alternandolo al 31 dicembre o primo gennaio con l'altro genitore, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo con la madre e viceversa;
il giorno dell'Epifania il sig. potrà tenere con sé i minori per mezza CP_1
giornata (mattina o pomeriggio) da concordare con la madre e ad anni alterni potrà tenere per il pernottamento i minori nella notte della vigilia dell'Epifania, il tutto sempre e salvo diverso accordo fra le parti.
Le festività estive saranno trascorse da e con il padre per 15 gg anche Per_1
non consecutivi nei mesi di luglio o di agosto da concordare tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno.
I figli trascorreranno l'intera giornata della Festa del Papà ed il carnevale con il padre e lo stesso accadrà per il giorno del compleanno e dell'onomastico del signor
Controparte_1
Tanto vale anche per la NO ove il giorno del suo compleanno o Festa Pt_1
della Mamma o onomastico o il carnevale dell'anno successivo dovesse ricadere in un giorno di visita del padre.
Il giorno del compleanno e dell'onomastico dei figli, qualora non fosse possibile condividere i festeggiamenti, il padre potrà tenerli con sé la mattina o il pomeriggio sino a dopo cena ad anni alterni, salvo diverso accordo fra le parti;
resta inteso fra le parti stesse che tutte le Festività suindicate avranno comunque la prevalenza sul calendario di visita come sopra formulato. I coniugi, comunque, si dichiarano
3 disponibili a consentire il massimo degli incontri previo consulto telefonico da effettuarsi almeno 24 ore prima, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
Entrambi i coniugi si impegnano a garantire la continuità di significativi rapporti tra i minori e le rispettive famiglie di origine e si impegnano ad improntare i loro rapporti a correttezza, lealtà e rispetto reciproco per non recare turbamento ai figli.
Le parti, si impegnano, dunque, a mantenere al cospetto dei minori un comportamento moralmente corretto e a non far intrattenere i minori con eventuali partners a meno che non si tratti di relazione stabile e duratura;
f) il sig. verserà alla moglie, quale contributo per il mantenimento- CP_1
alimenti dei figli minori e entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di Per_1
€ 600,00 (seicento/00) mensili, da rivalutare ogni anno secondo gli indici Istat;
g) il sig. rinuncerà alla sua quota di assegno unico devolvendolo alla CP_1
moglie;
h) la sig.ra rinuncia espressamente all'assegno di mantenimento in proprio Pt_1
favore;
i) entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese relative all'istruzione dei figli, quali libri, tasse scolastiche e quant'altro, nonché alle spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie quali visite specialistiche, prestazioni medico-sanitarie e medicinali, (per quanto non coperto da assistenza sanitaria obbligatoria), spese per lo sport e tutto quanto dovesse occorrere per la crescita, lo sviluppo e la educazione dei minori e che dovranno tutte essere preventivamente concordate e/o assentite.
l) i genitori si impegnano, altresì, ad intrattenere tra loro quei rapporti civili che consentano di dialogare costruttivamente in ordine alle esigenze, alle aspirazioni ed alle problematiche di vita dei figli, in modo da formarli seguendo un comune programma e progetto educativo, preventivamente concordato fra gli stessi genitori.
m) Con la firma del verbale di separazione i coniugi prestano il loro reciproco consenso affinché le Autorità Amministrative o di P.S. rilascino e/o rinnovino a ciascuno di essi il passaporto e/o documenti validi per l'espatrio per tutte le
4 destinazioni consentite.
n) le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di non aver null'altro a pretendere.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.6, parte I, s., Parte_2
sez. H, reg. Atti Matrimonio anno 2020);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
5 Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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