CASS
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/2025, n. 8584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8584 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LD NN nato a [...] il [...] TA NN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/07/2024 del TRIB. LIBERTA' di Napoli;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per il rigetto del ricorso presentato da TA NN e per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato relativamente al ricorso presentato da LD NN;
udito il difensore dei ricorrenti, avvocato Carlo Ercolino, che si è riportato ai motivi dei ricorsi e insiste per il loro accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei riguardi di LD NN e TA NN per il delitto di cui all'articolo 416-bis cod. pen., e precisamente per aver fatto parte del clan camorristico "RE", quali affiliati al clan "LD", articolazione del detto clan RE operante nella zona delle "Case Nuove" a Napoli. Per LD NN è stato ritenuto il ruolo di vertice nel sodalizio. Penale Sent. Sez. 5 Num. 8584 Anno 2025 Presidente: CA RO Relatore: CAVALLONE LUIA Data Udienza: 06/12/2024 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione gli indagati. 3. Con un unico motivo, il LD impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame, lamentando l'illogicità della motivazione e il travisamento dei dati processuali, in particolare evidenziando che non vi fossero elementi per attestare la sua perdurante condotta associativa dal 2017 all'attualità. Ha evidenziato che: - in modo illogico l'ordinanza impugnata aveva ritenuto sufficiente la prova dell'appartenenza dell'indagato al gruppo delle "Case Nuove", per dedurne la sua adesione al clan RE;
- le intercettazioni a suo carico riguardavano un arco temporale limitato, dal giugno ad ottobre 2019; - il collaboratore di giustizia IA SA, definito dal Tribunale del riesame il principale protagonista delle indagini, non aveva indicato, tra gli appartenenti al clan LD, il ricorrente, che neppure aveva riconosciuto in foto;
- la giustificazione al riguardo fornita dal Tribunale del riesame - ovvero che il IA non avesse incontrato il LD essendo questi, sin dal 24/10/2019, in custodia cautelare, prima in carcere, poi domiciliare - non poteva essere condivisa, considerato che era impensabile che il IA non conoscesse uno dei membri apicali dell'organizzazione, tanto più che la misura degli arresti domiciliari veniva scontata presso la sua abitazione nel quartiere "Case Nuove", sotto l'egida, secondo gli inquirenti, del clan LD;
- riferite a periodi lontani, risalendo rispettivamente al 2005 e al 2013, erano le dichiarazioni dei collaboratori CA ES e US SA, laddove il primo non aveva specificato alcuna particolare attività delittuosa del ricorrente, mentre il secondo lo aveva descritto come dedito al contrabbando di prodotti contraffatti ed al traffico di cocaina e marijuana, ruoli incompatibili con quello di capo;
- il collaboratore EZ CR aveva asserito che i giovani del clan LD:non meglio indicati (laddove il ricorrente aveva all'epoca dei fatti oltre cinquant'anni), nel 2018 cercassero un accordo col clan RE, evidentemente in quel momento non ancora in essere;
- collaboratore di giustizia D'MI ER aveva asserito di non conoscere i rapporti tra il clan LD ed il clan RE;
- il collaboratore IL NE, che in data 14/12/2018 aveva 2 indicato il ricorrente come colui che nel clan LD si occupava di raccogliere i proventi dei delitti e distribuirli agli affiliati, non poteva ritenersi attendibile, in quanto non aveva effettuato alcun riconoscimento fotografico di LD NN;
- in ogni caso, nessun elemento, neppure indiziario, attestava la partecipazione al sodalizio da parte del ricorrente dopo il 24/10/2019; - il collaboratore GG SA, ritenuto attendibile da diverse sentenze irrevocabili, nel 2017, epoca coeva ai fatti di causa, aveva indicato in RO SE il reggente del clan LD e menzionato altri partecipi, senza nominare il ricorrente e, pur avendo fatto parte del clan RE e pur avendo poi creato un suo autonomo gruppo criminale, che condivideva i proventi illeciti nella zona delle "Case Nuove", non aveva mai descritto l'esistenza di un consorzio gestito dai RE;
- IA SA, nel parlare di alcuni incontri tra membri di diversi clan camorristici, a cui avevano preso parte affiliati al clan LD, non aveva mai indicato, tra i partecipi, il ricorrente;
- non erano stati indicati gli atti di direzione, necessari secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, da cui si desumesse il ruolo di capo del LD, emergendo, al più, quello di mero "fiancheggiatore" del clan, come desumibile dalla sentenza della Corte d'appello di Napoli del 12/6/2024 che, in accoglimento del concordato proposto, aveva riqualificato in ricettazione l'originaria accusa a suo carico, di estorsione aggravata dal metodo mafioso, ritenendolo "dedito alla ricezione dei proventi dei delitti da altri commessi, e mai coinvolto direttamente nelle attività estorsive del sodalizio criminale" (p. 11 ricorso); - l'intercettazione del 29/6/2019, progressivo 484, tra il ricorrente ed il cugino, LD CE, pur dimostrando la conoscenza, da parte del primo, delle dinamiche criminali e del contesto associativo, attestava la sua estraneità ad esso, nel momento in cui chiedeva al suo interlocutore di non essere coinvolto nei relativi problemi ad esso connessi. 4. Anche TA NN ha proposto ricorso eccependo, col primo motivo, vizi di motivazione e violazione degli artt. 416-bis cod. pen. e 273 e 292 cod. proc. pen., con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Ha dedotto che: - il collaboratore di giustizia IA SA non aveva menzionato in alcun modo il TA;
3 - gli altri collaboratori di giustizia avevano smentito il IA in relazione all'esistenza, all'interno del clan RE, di piccole articolazioni operanti nelle varie zone di Napoli, come il clan LD per la zona delle "Case Nuove"; - in ogni caso, gli altri collaboratori non avevano collegato il TA al clan RE, ma, al più (precisamente OS SA, IE Errico, GG SA, IL NE, Buonocore NN) al clan LD, con dichiarazioni, tuttavia, per lo più riferite a periodi risalenti nel tempo e prive di riferimenti a contributi specifici al sodalizio;
- le conversazioni intercettate erano neutre e di breve durata, nonché prive di riscontri ulteriori, e comunque non attestanti collegamenti chiari del ricorrente col clan RE, ma piuttosto interazioni col clan LD, senza che emergesse un chiaro programma criminoso associativo;
- secondo alcune intercettazioni il TA avrebbe, peraltro, avuto rapporti anche con il clan LD, in conflitto con quello RE;
la vicinanza dello stesso clan LD al clan LD, narrata da IA SA, contraddiceva la sua affiliazione al clan RE, in forte contrapposizione coi LD, sicché doveva ritenersi che il clan LD avesse subito richieste estorsive da parte del clan egemone, perché potesse continuare a svolgere attività illecite nella zona delle "Case Nuove"; infine, i rapporti illeciti in cui era coinvolto il TA, desumibili anche da alcune intercettazioni, avrebbero giustificato al più l'imputazione per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Con un secondo motivo di ricorso, la difesa del TA lamenta la violazione degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione, in relazione• alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale si sarebbe limitato a valutare, al riguardo, la sola gravità dei fatti, senza considerare che occorrono esigenze cautelari concrete ed attuali e comunque non desumibili esclusivamente dal titolo di reato per cui si procede, dovendo guardarsi alla personalità dell'indagato ed al suo comportamento post delictum, idoneo a far luce sull'effettivo pericolo di reiterazione di ulteriori reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, inammissibili laddove mirano ad una nuova valutazione delle risultanze istruttorie ed infondati sulle questioni di diritto sollevate, vanno rigettati. 4 2. In tema di misure cautelari personali, il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se i giudici di merito abbiano dato adeguato conto, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, delle ragioni che hanno indotto ad affermare (o negare), a carico dell'indagatO ex art. 292 cod. proc. pen., la gravità del quadro indiziario - ovvero l'esistenza di una qualificata probabilità di colpevolezza, non l'accertamento della responsabilità - e la sussistenza delle esigenze cautelari in rapporto alla pericolosità dell'interessato e alla misura adeguata a fronteggiarla (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01; confronta, ex multis, Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Rv. 275851-01). Ne consegue che è inammissibile il controllo su quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01; ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01), esulando dal controllo di legittimità il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438-01). Il controllo insomma va operato, in positivo, sulla sussistenza di ragioni giuridicamente significative a sostegno della decisione presa e, in negativo, sull'assenza di illogicità evidenti o contraddittorietà o carenze motivazionali (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698-01). 3. Nel caso di specie, la gravità indiziaria, rispetto a quanto contestato, è stata desunta, dall'ordinanza impugnata, in base alle numerose dichiarazioni di collaboratori di giustizia ed alle risultanze di una prolungata attività di intercettazioni telefoniche e ambientali. Secondo l'ordinanza impugnata, oltre a non essere messa in dubbio, l'esistenza del clan RE è provata dai numerosi provvedimenti giudiziari riportati nella parte iniziale dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari: e anche l'esistenza del clan LD trova precise conferme in precedenti giudiziari e nelle dichiarazioni di una pluralità di collaboratori di giustizia. L'ordinanza impugnata dà poi atto, anzitutto, della attendibilità del principale collaboratore di giustizia, IA SA, ripercorrendone il curriculum criminale e l'appartenenza alla omonima nota famiglia camorristica, ed evidenziando come lo stesso, una volta uscito dal carcere, in data 15/04/2020, dopo una lunga detenzione per omicidio, avesse immediatamente ripreso il controllo del menzionato clan ed avesse preso logicamente contezza degli equilibri determinatisi in quel momento. 5 Tanto, secondo l'ordinanza in questione, si desume dalle intercettazioni a cui lo stesso IA era stato sottoposto per circa un anno (ossia fino all'arresto per estorsione aggravata del 15/5/2021), da cui emergevano la ripresa della leadership del clan da parte del medesimo collaboratore e i suoi contatti con esponenti di altri gruppi malavitosi. Il IA è stato logicamente ritenuto persona ben addentro alle logiche criminali di cui parla. Tanto giustifica la tendenziale credibilità delle sue parole, specie laddove parla dell'organigramma del clan RE, con i vari responsabili delle zone di territorio controllate dallo stesso, dando atto dell'accordo raggiunto con RE IC, a capo del detto clan, e dell'incontro coi vertici di tutte le articolazioni per suggellare l'inclusione dei IA nella federazione. E tra i clan "federati" nel clan RE, il IA specifica vi fosse quello dei LD operante nella zona delle "Case Nuove", che anni prima aveva avuto dissidi con quello dei RE, tanto da essersi avvicinati ai loro nemici del clan LD, ma che successivamente avevano siglato - a dire del IA - un accordo coi RE, accettando la supervisione, per conto di costoro, di NA ON, detto "Scensore". In modo che non appare viziato da alcuna illogicità, inoltre, l'ordinanza censurata evidenzia come l'emissione dei provvedimenti custodiali a carico degli odierni ricorrenti, in data 24/10/2019, spiegasse perché il IA, che peraltro è stato definitivamente scarcerato solo il 15/04/2020, dopo una lunga detenzione durata oltre 16 anni (come pure ricorda la medesima ordinanza), non avesse avuto contatti recenti con costoro e quindi non li avesse indicati come membri del clan LD. Tuttavia, la stessa ordinanza rimarca non solo le dichiarazioni di altri collaboratori, che invece hanno specificato detto ruolo, ma soprattutto le intercettazioni, alcune davvero chiare sui proventi di natura illecita, che vedevano coinvolti i ricorrenti. In particolare, LD NN è indicato da US SA e IL NE quale membro del clan LD, il secondo parlandone in tale veste in tempi recenti, nel 2019: laddove l'assenza di una ricognizione fotografica, da parte del IL, non si vede per quale motivo ne inficerebbe le parole. TA NN è indicato come appartenente al clan LD da numerosissimi collaboratori di giustizia, e cioè Del Giudice SA, IE Errico, GG SA, IL NE, Buonocore NN: e gli ultimi tre hanno reso dichiarazioni in tempi prossimi ai fatti in esame. A riscontro ulteriore di tali dichiarazioni, come detto, l'ordinanza in questione cita numerose conversazioni da cui si evince chiaramente il coinvolgimento in 6 attività criminali dei due ricorrenti. Solo per restare alle più significative, l'ordinanza in esame menziona: alcune telefonate tra LD NN e NA ON, che riscontravano le parole del IA allorché aveva evidenziato che quest'ultimo avesse un ruolo di supervisore nei riguardi del clan LD, imposto dal clan RE dopo i pregressi dissapori tra i due clan;
la n. 484 di sabato 29/6/2019, nella quale il LD rimprovera al TA di esser stato disturbato da numerose telefonate sui pagamenti agli affiliati, ciò di cui lo stesso TA afferma il LD - avrebbe dovuto occuparsi senza farlo importunare, conversazione che - secondo il logico pensiero del Tribunale del riesame - confermava il coinvolgimento del LD in tali vicende, non vedendosi altrimenti per quali ragioni avrebbe dovuto essere chiamato in relazione ad esse, ed il suo ruolo sovraordinato al TA;
la n. 803 del 4/7/2019, nella quale il LD redarguisce duramente AM AN per aver preso iniziative senza suoi ordini, telefonata che l'ordinanza pone logicamente a base dell'affermazione del suo ruolo apicale;
la n. 1722 del 17/7/2019 in cui LD CE chiede al cugino, LD NN, se tale IO avesse consegnato il denaro, invitando NN _a ricordare al detto IO di aver picchiato una persona, un falegname, perché lo aveva offeso;
la n. 1854 del 19/7/2019, nella quale LD NN racconta al cugino CE di aver intimato un pagamento ad una terza persona;
la n. 2269 del 25/7/2019, in cui LD NN chiede al cugino CE se avesse ricevuto il denaro, venendo rassicurato in tal senso;
- le n. 2347 e 2349 del 26/7/2019 in cui LD NN spiega a tale IO che i soldi gli avrebbero dovuto esser consegnati necessariamente il giorno dopo, di sabato, poiché in quella data avrebbe dovuto pagare le settimane;
- le n. 2343 del 27/7/2019 e 2954 del 5/8/2019, in cui si parla sempre di somme di denaro che i due cugini LD attendono di ricevere, ed in cui costoro si lamentano della scarsa affidabilità del TA e soprattutto di IA AN, sospettati di trattenere parte del ricavato delle estorsioni;
la n. 3449 del 15/8/2019, in cui TA si lamenta nei riguardi di LD NN sulla mancata consapevolezza delle entrate del clan e 7 sulle settimane pagate e da pagare;
la n. 3605 del 17/8/2019, nella quale LD CE fa un ampio resoconto sulle somme erogate in assenza di LD NN (2.500 euro) e sull'identità di chi le ha percepite, tra cui lo stesso TA ed il menzionato NA ON, evidentemente pagato dai LD, seppure agiva in rappresentanza del clan RE;
la n. 5411 del 27/9/2019, nella quale LD NN avvisa il TA che sta per raggiungerlo "o' Lino", e quindi il Casaburro, per consegnargli 500 euro, che poi il TA a sua volta dovrà riversare a LD CE. L'ordinanza impugnata, poi, richiama ancora ulteriori intercettazioni, addirittura in un periodo in cui a LD NN erano stati concessi gli arresti domiciliari, di analogo tenore, intercorse tra il 30/07/2020 ed il 22/09/2020, da • cui in modo logico desume che, nonostante la condizione di detenuto agli arresti domiciliari, egli continuasse la sua militanza associativa imponendosi persino sul cugino CE, sebbene questi fosse al vertice del clan, reclamando la corresponsione di somme di denaro e chiedendo di essere puntualmente informato circa le attività criminali da porre in essere e i rapporti con gli aderenti al gruppo. E, quanto alla specifica posizione del TA, sempre la medesima ordinanza del Tribunale del riesame ricorda, oltre quelle già dette e che lo chiamano in causa, ulteriori intercettazioni in cui si parla sempre di denaro che il TA deve recuperare per conto del clan: come, ad esempio, nelle intercettazioni del 14/10/2019 e 15/10/2019, in cui LD CE chiede al TA l'immediata consegna di 2.000,00 euro, che il TA chiede a sua volta a LD SE, gestore di una piazza di spaccio, che gli dà risposta positiva il giorno dopo. In modo del tutto logico, ancora, l'ordinanza in questione rimarca come in due conversazioni, del 26/10/2019 e del 25/11/2019, LD CE chiami la compagna del TA, D'EL ON, per sapere se, dopo l'arresto del TA, avesse ricevuto, in luogo dell'arrestato, il pagamento della "settimana", cosa che la donna conferma nel corso della prima conversazione. Tali dati - per nulla censurati e, anzi, del tutto pretermessi dai ricorrenti, che, come rimarcano i giudici di merito, non hanno spiegato in modo alternativo il contenuto delle intercettazioni - sono, dunque, stati correttamente posti dall'ordinanza in questione alla base di quella genetica, essendo stati ritenuti la prova dell'attuale organicità dei ricorrenti al clan LD e, sulle base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ed in special modo di quelle del IA, della adesione degli appartenenti a tale clan al più potente clan RE. 8 Così come s'è logicamente desunta, dai medesimi elementi, la figura di spicco in capo a LD NN: specie laddove si rapportava, dando disposizioni sul da farsi, col NA, col TA, col AM e con lo stesso, cugino, LD CE. Alla luce di tanto, pare evidente che i ricorsi mirino a sovvertire, in una sede impropria e, dunque, in modo inammissibile, le valutazioni sul materiale probatorio citato, operate in sede di merito senza manifeste illogicità o travisamenti. Analogo discorso deve farsi anche per le esigenze cautelari, genericamente contestate dal solo TA. L'ordinanza censurata, infatti, richiama non solo il pesante quadro accusatorio e i gravi precedenti per reati in materia di stupefacenti e per estorsione aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosi, ma anche il fatto che, proprio le telefonate ricevute dalla compagna del ricorrente dopo il suo arresto, circa il pagamento della "settimana" da parte del clan, dimostravano la permanenza all'interno dell'associazione del ricorrente, nonostante la sua detenzione. Ancora una volta ci si trova dinanzi ad una motivazione assolutamente logica, in ogni caso certamente non apparente o basata su dati travisati, come tale incensurabile in questa sede. 4. Le conclusioni raggiunte in sede di merito sono, infine, conformi a diritto. I riscontri alla chiamata in correità possono essere costituiti da qualsiasi dato probatorio, sia rappresentativo che logico, indipendente da essa e anche da altre autonome chiamate, che abbiano valenza individualizzante, ovvero riguardino il fatto reato e la sua riferibilità all'imputato (Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006, dep. 2007, Rv. 235800-01; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264380-01). Ne consegue che le non adeguatamente contrastate nella loro credibilità — inidonee essendo generiche contestazioni prive di indicazioni di gravi contraddizioni o aporie (Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Rv. 269659-01, in motivazione) — e comunque ritenute attendibili, con valutazione immune di manifeste illogicità, dal giudice del merito (sulla base dei noti parametri indicati, ad esempio, da Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, Rv. 274149-02), convergenti affermazioni dei collaboratori di giustizia sono già in sé sufficienti a dar prova dei fatti da essi narrati. Quanto ai reati associativi, posto che il thema decidendum riguarda la stabile partecipazione al sodalizio, le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio (così ancora Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264380-01). 9 A maggior ragione, riscontri esterni individualizzanti idonei, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., a conferire alla chiamata valore di prova del delitto di associazione mafiosa - che per sua natura si alimenta di relazioni tra gli associati finalizzate a realizzare il programma associativo - sono non solo, com'è ovvio, il concorso del singolo chiamato alla consumazione dei delitti fine dell'associazione, ma anche le reiterate frequentazioni con esponenti di spicco del gruppo criminale, da cui emerga la sua messa a disposizione per il perseguimento dei comuni fini IN (Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Rv. 267418-01): atteso che, attraverso tali condotte, non altrimenti giustificate, si manifesta il ruolo effettivo e dinamico assunto dal singolo nel gruppo criminale, e, quindi, la sua adesione ad esso (Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Rv. 269659-01). È stato chiarito in merito che la remota adesione al sodalizio, evidenziata da un collaboratore di giustizia, può essere logicamente attualizzata e riscontrata dalla prova della recente contiguità o partecipazione alle attività tipiche di questo, desumibile, ad esempio, anche solo da una significativa conversazione (ancora Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Rv. 269659-01, in motivazione). Infine, è stato altresì logicamente evidenziato come persino dalle intercettazioni fra terzi possano emergere prove dirette di colpevolezza, senza necessità di riscontri, sempre che siano interpretate secondo logica (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Rv. 286150-04). Orbene, per quanto anzidetto, dalle plurime chiamate in correità e dalle numerose intercettazioni confermative ed attualizzanti prima il Giudice per le indagini preliminari, poi il Tribunale del riesame hanno logicamente desunto la conferma del quadro accusatorio, con valutazioni scevre da vizi di sorta o errori di diritto, anche in relazione al ruolo apicale di LD NN. Al riguardo, è noto che «nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati» (ex multis Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Rv. 280890-01; Sez. 2, n. 2036 del 19/12/2023, dep. 2024, non massimata;
Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, Rv. 267464-01; Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Rv. 255915-01). Infine, l'affermata sussistenza delle esigenze cautelari è conforme ai principi di diritto desumibili dal comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., quanto alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardo all'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria in caso di associazione di stampo mafioso (si veda, in tal senso, ad esempio, Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Rv. 284857-01). 10 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Le censure in diritto prospettate in questa sede sono, in definitiva, infondate. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. Trattandosi di provvedimento da cui non consegue la rimessione in libertà dei detenuti, una sua copia va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. (ai sensi del comma 1 -ter del medesimo articolo).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 06/12/2024 Il onsigliere estense re Il Presidente L IA VA RO CA
udita la relazione svolta dal Consigliere Luciano Cavallone;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso per il rigetto del ricorso presentato da TA NN e per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato relativamente al ricorso presentato da LD NN;
udito il difensore dei ricorrenti, avvocato Carlo Ercolino, che si è riportato ai motivi dei ricorsi e insiste per il loro accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei riguardi di LD NN e TA NN per il delitto di cui all'articolo 416-bis cod. pen., e precisamente per aver fatto parte del clan camorristico "RE", quali affiliati al clan "LD", articolazione del detto clan RE operante nella zona delle "Case Nuove" a Napoli. Per LD NN è stato ritenuto il ruolo di vertice nel sodalizio. Penale Sent. Sez. 5 Num. 8584 Anno 2025 Presidente: CA RO Relatore: CAVALLONE LUIA Data Udienza: 06/12/2024 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione gli indagati. 3. Con un unico motivo, il LD impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame, lamentando l'illogicità della motivazione e il travisamento dei dati processuali, in particolare evidenziando che non vi fossero elementi per attestare la sua perdurante condotta associativa dal 2017 all'attualità. Ha evidenziato che: - in modo illogico l'ordinanza impugnata aveva ritenuto sufficiente la prova dell'appartenenza dell'indagato al gruppo delle "Case Nuove", per dedurne la sua adesione al clan RE;
- le intercettazioni a suo carico riguardavano un arco temporale limitato, dal giugno ad ottobre 2019; - il collaboratore di giustizia IA SA, definito dal Tribunale del riesame il principale protagonista delle indagini, non aveva indicato, tra gli appartenenti al clan LD, il ricorrente, che neppure aveva riconosciuto in foto;
- la giustificazione al riguardo fornita dal Tribunale del riesame - ovvero che il IA non avesse incontrato il LD essendo questi, sin dal 24/10/2019, in custodia cautelare, prima in carcere, poi domiciliare - non poteva essere condivisa, considerato che era impensabile che il IA non conoscesse uno dei membri apicali dell'organizzazione, tanto più che la misura degli arresti domiciliari veniva scontata presso la sua abitazione nel quartiere "Case Nuove", sotto l'egida, secondo gli inquirenti, del clan LD;
- riferite a periodi lontani, risalendo rispettivamente al 2005 e al 2013, erano le dichiarazioni dei collaboratori CA ES e US SA, laddove il primo non aveva specificato alcuna particolare attività delittuosa del ricorrente, mentre il secondo lo aveva descritto come dedito al contrabbando di prodotti contraffatti ed al traffico di cocaina e marijuana, ruoli incompatibili con quello di capo;
- il collaboratore EZ CR aveva asserito che i giovani del clan LD:non meglio indicati (laddove il ricorrente aveva all'epoca dei fatti oltre cinquant'anni), nel 2018 cercassero un accordo col clan RE, evidentemente in quel momento non ancora in essere;
- collaboratore di giustizia D'MI ER aveva asserito di non conoscere i rapporti tra il clan LD ed il clan RE;
- il collaboratore IL NE, che in data 14/12/2018 aveva 2 indicato il ricorrente come colui che nel clan LD si occupava di raccogliere i proventi dei delitti e distribuirli agli affiliati, non poteva ritenersi attendibile, in quanto non aveva effettuato alcun riconoscimento fotografico di LD NN;
- in ogni caso, nessun elemento, neppure indiziario, attestava la partecipazione al sodalizio da parte del ricorrente dopo il 24/10/2019; - il collaboratore GG SA, ritenuto attendibile da diverse sentenze irrevocabili, nel 2017, epoca coeva ai fatti di causa, aveva indicato in RO SE il reggente del clan LD e menzionato altri partecipi, senza nominare il ricorrente e, pur avendo fatto parte del clan RE e pur avendo poi creato un suo autonomo gruppo criminale, che condivideva i proventi illeciti nella zona delle "Case Nuove", non aveva mai descritto l'esistenza di un consorzio gestito dai RE;
- IA SA, nel parlare di alcuni incontri tra membri di diversi clan camorristici, a cui avevano preso parte affiliati al clan LD, non aveva mai indicato, tra i partecipi, il ricorrente;
- non erano stati indicati gli atti di direzione, necessari secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, da cui si desumesse il ruolo di capo del LD, emergendo, al più, quello di mero "fiancheggiatore" del clan, come desumibile dalla sentenza della Corte d'appello di Napoli del 12/6/2024 che, in accoglimento del concordato proposto, aveva riqualificato in ricettazione l'originaria accusa a suo carico, di estorsione aggravata dal metodo mafioso, ritenendolo "dedito alla ricezione dei proventi dei delitti da altri commessi, e mai coinvolto direttamente nelle attività estorsive del sodalizio criminale" (p. 11 ricorso); - l'intercettazione del 29/6/2019, progressivo 484, tra il ricorrente ed il cugino, LD CE, pur dimostrando la conoscenza, da parte del primo, delle dinamiche criminali e del contesto associativo, attestava la sua estraneità ad esso, nel momento in cui chiedeva al suo interlocutore di non essere coinvolto nei relativi problemi ad esso connessi. 4. Anche TA NN ha proposto ricorso eccependo, col primo motivo, vizi di motivazione e violazione degli artt. 416-bis cod. pen. e 273 e 292 cod. proc. pen., con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Ha dedotto che: - il collaboratore di giustizia IA SA non aveva menzionato in alcun modo il TA;
3 - gli altri collaboratori di giustizia avevano smentito il IA in relazione all'esistenza, all'interno del clan RE, di piccole articolazioni operanti nelle varie zone di Napoli, come il clan LD per la zona delle "Case Nuove"; - in ogni caso, gli altri collaboratori non avevano collegato il TA al clan RE, ma, al più (precisamente OS SA, IE Errico, GG SA, IL NE, Buonocore NN) al clan LD, con dichiarazioni, tuttavia, per lo più riferite a periodi risalenti nel tempo e prive di riferimenti a contributi specifici al sodalizio;
- le conversazioni intercettate erano neutre e di breve durata, nonché prive di riscontri ulteriori, e comunque non attestanti collegamenti chiari del ricorrente col clan RE, ma piuttosto interazioni col clan LD, senza che emergesse un chiaro programma criminoso associativo;
- secondo alcune intercettazioni il TA avrebbe, peraltro, avuto rapporti anche con il clan LD, in conflitto con quello RE;
la vicinanza dello stesso clan LD al clan LD, narrata da IA SA, contraddiceva la sua affiliazione al clan RE, in forte contrapposizione coi LD, sicché doveva ritenersi che il clan LD avesse subito richieste estorsive da parte del clan egemone, perché potesse continuare a svolgere attività illecite nella zona delle "Case Nuove"; infine, i rapporti illeciti in cui era coinvolto il TA, desumibili anche da alcune intercettazioni, avrebbero giustificato al più l'imputazione per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Con un secondo motivo di ricorso, la difesa del TA lamenta la violazione degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione, in relazione• alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale si sarebbe limitato a valutare, al riguardo, la sola gravità dei fatti, senza considerare che occorrono esigenze cautelari concrete ed attuali e comunque non desumibili esclusivamente dal titolo di reato per cui si procede, dovendo guardarsi alla personalità dell'indagato ed al suo comportamento post delictum, idoneo a far luce sull'effettivo pericolo di reiterazione di ulteriori reati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, inammissibili laddove mirano ad una nuova valutazione delle risultanze istruttorie ed infondati sulle questioni di diritto sollevate, vanno rigettati. 4 2. In tema di misure cautelari personali, il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se i giudici di merito abbiano dato adeguato conto, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, delle ragioni che hanno indotto ad affermare (o negare), a carico dell'indagatO ex art. 292 cod. proc. pen., la gravità del quadro indiziario - ovvero l'esistenza di una qualificata probabilità di colpevolezza, non l'accertamento della responsabilità - e la sussistenza delle esigenze cautelari in rapporto alla pericolosità dell'interessato e alla misura adeguata a fronteggiarla (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01; confronta, ex multis, Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Rv. 275851-01). Ne consegue che è inammissibile il controllo su quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01; ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01), esulando dal controllo di legittimità il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438-01). Il controllo insomma va operato, in positivo, sulla sussistenza di ragioni giuridicamente significative a sostegno della decisione presa e, in negativo, sull'assenza di illogicità evidenti o contraddittorietà o carenze motivazionali (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Rv. 248698-01). 3. Nel caso di specie, la gravità indiziaria, rispetto a quanto contestato, è stata desunta, dall'ordinanza impugnata, in base alle numerose dichiarazioni di collaboratori di giustizia ed alle risultanze di una prolungata attività di intercettazioni telefoniche e ambientali. Secondo l'ordinanza impugnata, oltre a non essere messa in dubbio, l'esistenza del clan RE è provata dai numerosi provvedimenti giudiziari riportati nella parte iniziale dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari: e anche l'esistenza del clan LD trova precise conferme in precedenti giudiziari e nelle dichiarazioni di una pluralità di collaboratori di giustizia. L'ordinanza impugnata dà poi atto, anzitutto, della attendibilità del principale collaboratore di giustizia, IA SA, ripercorrendone il curriculum criminale e l'appartenenza alla omonima nota famiglia camorristica, ed evidenziando come lo stesso, una volta uscito dal carcere, in data 15/04/2020, dopo una lunga detenzione per omicidio, avesse immediatamente ripreso il controllo del menzionato clan ed avesse preso logicamente contezza degli equilibri determinatisi in quel momento. 5 Tanto, secondo l'ordinanza in questione, si desume dalle intercettazioni a cui lo stesso IA era stato sottoposto per circa un anno (ossia fino all'arresto per estorsione aggravata del 15/5/2021), da cui emergevano la ripresa della leadership del clan da parte del medesimo collaboratore e i suoi contatti con esponenti di altri gruppi malavitosi. Il IA è stato logicamente ritenuto persona ben addentro alle logiche criminali di cui parla. Tanto giustifica la tendenziale credibilità delle sue parole, specie laddove parla dell'organigramma del clan RE, con i vari responsabili delle zone di territorio controllate dallo stesso, dando atto dell'accordo raggiunto con RE IC, a capo del detto clan, e dell'incontro coi vertici di tutte le articolazioni per suggellare l'inclusione dei IA nella federazione. E tra i clan "federati" nel clan RE, il IA specifica vi fosse quello dei LD operante nella zona delle "Case Nuove", che anni prima aveva avuto dissidi con quello dei RE, tanto da essersi avvicinati ai loro nemici del clan LD, ma che successivamente avevano siglato - a dire del IA - un accordo coi RE, accettando la supervisione, per conto di costoro, di NA ON, detto "Scensore". In modo che non appare viziato da alcuna illogicità, inoltre, l'ordinanza censurata evidenzia come l'emissione dei provvedimenti custodiali a carico degli odierni ricorrenti, in data 24/10/2019, spiegasse perché il IA, che peraltro è stato definitivamente scarcerato solo il 15/04/2020, dopo una lunga detenzione durata oltre 16 anni (come pure ricorda la medesima ordinanza), non avesse avuto contatti recenti con costoro e quindi non li avesse indicati come membri del clan LD. Tuttavia, la stessa ordinanza rimarca non solo le dichiarazioni di altri collaboratori, che invece hanno specificato detto ruolo, ma soprattutto le intercettazioni, alcune davvero chiare sui proventi di natura illecita, che vedevano coinvolti i ricorrenti. In particolare, LD NN è indicato da US SA e IL NE quale membro del clan LD, il secondo parlandone in tale veste in tempi recenti, nel 2019: laddove l'assenza di una ricognizione fotografica, da parte del IL, non si vede per quale motivo ne inficerebbe le parole. TA NN è indicato come appartenente al clan LD da numerosissimi collaboratori di giustizia, e cioè Del Giudice SA, IE Errico, GG SA, IL NE, Buonocore NN: e gli ultimi tre hanno reso dichiarazioni in tempi prossimi ai fatti in esame. A riscontro ulteriore di tali dichiarazioni, come detto, l'ordinanza in questione cita numerose conversazioni da cui si evince chiaramente il coinvolgimento in 6 attività criminali dei due ricorrenti. Solo per restare alle più significative, l'ordinanza in esame menziona: alcune telefonate tra LD NN e NA ON, che riscontravano le parole del IA allorché aveva evidenziato che quest'ultimo avesse un ruolo di supervisore nei riguardi del clan LD, imposto dal clan RE dopo i pregressi dissapori tra i due clan;
la n. 484 di sabato 29/6/2019, nella quale il LD rimprovera al TA di esser stato disturbato da numerose telefonate sui pagamenti agli affiliati, ciò di cui lo stesso TA afferma il LD - avrebbe dovuto occuparsi senza farlo importunare, conversazione che - secondo il logico pensiero del Tribunale del riesame - confermava il coinvolgimento del LD in tali vicende, non vedendosi altrimenti per quali ragioni avrebbe dovuto essere chiamato in relazione ad esse, ed il suo ruolo sovraordinato al TA;
la n. 803 del 4/7/2019, nella quale il LD redarguisce duramente AM AN per aver preso iniziative senza suoi ordini, telefonata che l'ordinanza pone logicamente a base dell'affermazione del suo ruolo apicale;
la n. 1722 del 17/7/2019 in cui LD CE chiede al cugino, LD NN, se tale IO avesse consegnato il denaro, invitando NN _a ricordare al detto IO di aver picchiato una persona, un falegname, perché lo aveva offeso;
la n. 1854 del 19/7/2019, nella quale LD NN racconta al cugino CE di aver intimato un pagamento ad una terza persona;
la n. 2269 del 25/7/2019, in cui LD NN chiede al cugino CE se avesse ricevuto il denaro, venendo rassicurato in tal senso;
- le n. 2347 e 2349 del 26/7/2019 in cui LD NN spiega a tale IO che i soldi gli avrebbero dovuto esser consegnati necessariamente il giorno dopo, di sabato, poiché in quella data avrebbe dovuto pagare le settimane;
- le n. 2343 del 27/7/2019 e 2954 del 5/8/2019, in cui si parla sempre di somme di denaro che i due cugini LD attendono di ricevere, ed in cui costoro si lamentano della scarsa affidabilità del TA e soprattutto di IA AN, sospettati di trattenere parte del ricavato delle estorsioni;
la n. 3449 del 15/8/2019, in cui TA si lamenta nei riguardi di LD NN sulla mancata consapevolezza delle entrate del clan e 7 sulle settimane pagate e da pagare;
la n. 3605 del 17/8/2019, nella quale LD CE fa un ampio resoconto sulle somme erogate in assenza di LD NN (2.500 euro) e sull'identità di chi le ha percepite, tra cui lo stesso TA ed il menzionato NA ON, evidentemente pagato dai LD, seppure agiva in rappresentanza del clan RE;
la n. 5411 del 27/9/2019, nella quale LD NN avvisa il TA che sta per raggiungerlo "o' Lino", e quindi il Casaburro, per consegnargli 500 euro, che poi il TA a sua volta dovrà riversare a LD CE. L'ordinanza impugnata, poi, richiama ancora ulteriori intercettazioni, addirittura in un periodo in cui a LD NN erano stati concessi gli arresti domiciliari, di analogo tenore, intercorse tra il 30/07/2020 ed il 22/09/2020, da • cui in modo logico desume che, nonostante la condizione di detenuto agli arresti domiciliari, egli continuasse la sua militanza associativa imponendosi persino sul cugino CE, sebbene questi fosse al vertice del clan, reclamando la corresponsione di somme di denaro e chiedendo di essere puntualmente informato circa le attività criminali da porre in essere e i rapporti con gli aderenti al gruppo. E, quanto alla specifica posizione del TA, sempre la medesima ordinanza del Tribunale del riesame ricorda, oltre quelle già dette e che lo chiamano in causa, ulteriori intercettazioni in cui si parla sempre di denaro che il TA deve recuperare per conto del clan: come, ad esempio, nelle intercettazioni del 14/10/2019 e 15/10/2019, in cui LD CE chiede al TA l'immediata consegna di 2.000,00 euro, che il TA chiede a sua volta a LD SE, gestore di una piazza di spaccio, che gli dà risposta positiva il giorno dopo. In modo del tutto logico, ancora, l'ordinanza in questione rimarca come in due conversazioni, del 26/10/2019 e del 25/11/2019, LD CE chiami la compagna del TA, D'EL ON, per sapere se, dopo l'arresto del TA, avesse ricevuto, in luogo dell'arrestato, il pagamento della "settimana", cosa che la donna conferma nel corso della prima conversazione. Tali dati - per nulla censurati e, anzi, del tutto pretermessi dai ricorrenti, che, come rimarcano i giudici di merito, non hanno spiegato in modo alternativo il contenuto delle intercettazioni - sono, dunque, stati correttamente posti dall'ordinanza in questione alla base di quella genetica, essendo stati ritenuti la prova dell'attuale organicità dei ricorrenti al clan LD e, sulle base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ed in special modo di quelle del IA, della adesione degli appartenenti a tale clan al più potente clan RE. 8 Così come s'è logicamente desunta, dai medesimi elementi, la figura di spicco in capo a LD NN: specie laddove si rapportava, dando disposizioni sul da farsi, col NA, col TA, col AM e con lo stesso, cugino, LD CE. Alla luce di tanto, pare evidente che i ricorsi mirino a sovvertire, in una sede impropria e, dunque, in modo inammissibile, le valutazioni sul materiale probatorio citato, operate in sede di merito senza manifeste illogicità o travisamenti. Analogo discorso deve farsi anche per le esigenze cautelari, genericamente contestate dal solo TA. L'ordinanza censurata, infatti, richiama non solo il pesante quadro accusatorio e i gravi precedenti per reati in materia di stupefacenti e per estorsione aggravata dal metodo e dalla finalità mafiosi, ma anche il fatto che, proprio le telefonate ricevute dalla compagna del ricorrente dopo il suo arresto, circa il pagamento della "settimana" da parte del clan, dimostravano la permanenza all'interno dell'associazione del ricorrente, nonostante la sua detenzione. Ancora una volta ci si trova dinanzi ad una motivazione assolutamente logica, in ogni caso certamente non apparente o basata su dati travisati, come tale incensurabile in questa sede. 4. Le conclusioni raggiunte in sede di merito sono, infine, conformi a diritto. I riscontri alla chiamata in correità possono essere costituiti da qualsiasi dato probatorio, sia rappresentativo che logico, indipendente da essa e anche da altre autonome chiamate, che abbiano valenza individualizzante, ovvero riguardino il fatto reato e la sua riferibilità all'imputato (Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006, dep. 2007, Rv. 235800-01; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264380-01). Ne consegue che le non adeguatamente contrastate nella loro credibilità — inidonee essendo generiche contestazioni prive di indicazioni di gravi contraddizioni o aporie (Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Rv. 269659-01, in motivazione) — e comunque ritenute attendibili, con valutazione immune di manifeste illogicità, dal giudice del merito (sulla base dei noti parametri indicati, ad esempio, da Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018, Rv. 274149-02), convergenti affermazioni dei collaboratori di giustizia sono già in sé sufficienti a dar prova dei fatti da essi narrati. Quanto ai reati associativi, posto che il thema decidendum riguarda la stabile partecipazione al sodalizio, le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio (così ancora Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264380-01). 9 A maggior ragione, riscontri esterni individualizzanti idonei, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., a conferire alla chiamata valore di prova del delitto di associazione mafiosa - che per sua natura si alimenta di relazioni tra gli associati finalizzate a realizzare il programma associativo - sono non solo, com'è ovvio, il concorso del singolo chiamato alla consumazione dei delitti fine dell'associazione, ma anche le reiterate frequentazioni con esponenti di spicco del gruppo criminale, da cui emerga la sua messa a disposizione per il perseguimento dei comuni fini IN (Sez. 6, n. 12554 del 01/03/2016, Rv. 267418-01): atteso che, attraverso tali condotte, non altrimenti giustificate, si manifesta il ruolo effettivo e dinamico assunto dal singolo nel gruppo criminale, e, quindi, la sua adesione ad esso (Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Rv. 269659-01). È stato chiarito in merito che la remota adesione al sodalizio, evidenziata da un collaboratore di giustizia, può essere logicamente attualizzata e riscontrata dalla prova della recente contiguità o partecipazione alle attività tipiche di questo, desumibile, ad esempio, anche solo da una significativa conversazione (ancora Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Rv. 269659-01, in motivazione). Infine, è stato altresì logicamente evidenziato come persino dalle intercettazioni fra terzi possano emergere prove dirette di colpevolezza, senza necessità di riscontri, sempre che siano interpretate secondo logica (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Rv. 286150-04). Orbene, per quanto anzidetto, dalle plurime chiamate in correità e dalle numerose intercettazioni confermative ed attualizzanti prima il Giudice per le indagini preliminari, poi il Tribunale del riesame hanno logicamente desunto la conferma del quadro accusatorio, con valutazioni scevre da vizi di sorta o errori di diritto, anche in relazione al ruolo apicale di LD NN. Al riguardo, è noto che «nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati» (ex multis Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, Rv. 280890-01; Sez. 2, n. 2036 del 19/12/2023, dep. 2024, non massimata;
Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, Rv. 267464-01; Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Rv. 255915-01). Infine, l'affermata sussistenza delle esigenze cautelari è conforme ai principi di diritto desumibili dal comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen., quanto alla presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardo all'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria in caso di associazione di stampo mafioso (si veda, in tal senso, ad esempio, Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Rv. 284857-01). 10 CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Le censure in diritto prospettate in questa sede sono, in definitiva, infondate. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. Trattandosi di provvedimento da cui non consegue la rimessione in libertà dei detenuti, una sua copia va trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. (ai sensi del comma 1 -ter del medesimo articolo).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 06/12/2024 Il onsigliere estense re Il Presidente L IA VA RO CA