Art. 6.
Mediante apposita convenzione da stipulare tra l'Universita' di Lecce ed il Consorzio universitario salentino, di cui al decreto del Prefetto di Lecce n. 28694 del 9 settembre 1955 e successive modificazioni, e da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica Istruzione, di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati i mezzi per il finanziamento dei posti di assistente ordinario previsti dalla tabella A del precedente articolo 5 per le Facolta' di lettere e filosofia e di magistero.
I 21 posti di professore di ruolo per le Facolta' di lettere e filosofia, di magistero e di scienze di cui alla tabella A saranno prelevati dal contingente di posti di professore di ruolo di cui all' articolo 50, comma quarto, della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , ed al comma secondo dell'articolo 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874 , non assegnato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
Mediante apposita convenzione da stipulare tra l'Universita' di Lecce ed il Consorzio universitario salentino, di cui al decreto del Prefetto di Lecce n. 28694 del 9 settembre 1955 e successive modificazioni, e da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica Istruzione, di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati i mezzi per il finanziamento dei posti di assistente ordinario previsti dalla tabella A del precedente articolo 5 per le Facolta' di lettere e filosofia e di magistero.
I 21 posti di professore di ruolo per le Facolta' di lettere e filosofia, di magistero e di scienze di cui alla tabella A saranno prelevati dal contingente di posti di professore di ruolo di cui all' articolo 50, comma quarto, della legge 24 luglio 1962, n. 1073 , ed al comma secondo dell'articolo 9 della legge 13 luglio 1965, n. 874 , non assegnato all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.