Art. 2.
Gli organici del comune di Serravalle Langhe e del ricostituito comune di Cerreto Langhe saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.
Al personale gia' in servizio presso il comune di Serravalle Langhe, che sara' inquadrato nell'organico del Comune ricostituito, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Gli organici del comune di Serravalle Langhe e del ricostituito comune di Cerreto Langhe saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.
Al personale gia' in servizio presso il comune di Serravalle Langhe, che sara' inquadrato nell'organico del Comune ricostituito, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.