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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/05/2025, n. 2147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2147 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1572/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da nata in [...] il [...], C.F. , con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Franca Miccolis ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il provvedimento emesso dal Questore di Bergamo il 18.10.2024 e notificato il 19.12.2024 con il quale è stata rigettata l'istanza di permesso di soggiorno per motivi di familiari per mancanza di elementi di prova dei fatti costitutivi del diritto sulle seguenti conclusioni
a. di parte ricorrente: “a) preliminarmente, ed ove necessario, provvedersi alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e/o degli ulteriori atti conseguenziali ove adottati e notificati, sussistendo i presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora;
b) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla conversione del permesso in permesso di soggiorno per Parte_1 motivi familiari ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 286/98 e/o al rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 286/98, ritenendo nulla, inefficace o priva di effetti la decisione di rigetto della Questura di Bergamo, e per
l'effetto, ordinare alla competente Questura di Bergamo il rinnovo/rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari e/o secondo miglior formula;
in ogni caso, accertando
e dichiarando il diritto della ricorrente all'unità familiare e alla inespellibilità verso il paese di provenienza per l'effetto autorizzandone la permanenza sul territorio nazionale con il rilascio di idoneo titolo di soggiorno. c) con vittoria di spese ed onorari.”
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha pronunciato la seguente sentenza
In via preliminare va individuato l'oggetto del giudizio che è il medesimo del procedimento amministrativo.
Né nell'istanza amministrativa né nell'integrazione documentale (doc. 14) la ricorrente ha fatto valere il rapporto di coniugio e ha fornito prova della durata della convivenza con il figlio (non è tale il certificato di residenza che non presenta dati passati – doc. 4). Ciò esclude che l'amministrazione resistente, in assenza di attività assertiva dell'istante su tali circostanze, avrebbe potuto qualificare l'istanza ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998 e svolgere, di conseguenza, attività istruttoria in tal direzione. Ciò, a sua volta, comporta che l'unico diritto fatto valere nel presente processo è quello previsto dall'articolo 30 comma lettera c) decreto legislativo 286/1998 (permesso di soggiorno per motivi di famiglia con specifico rifermento al figlio ). Persona_1
Sempre in via preliminare va esaminata la questione se l'istanza amministrativa avesse a oggetto il rinnovo oppure il rilascio di permesso di soggiorno.
È pacifico tra le parti che al momento della presentazione dell'istanza amministrativa l'1.8.2023 l'ultimo permesso di soggiorno della ricorrente aveva cessato la sua efficacia dal
6.12.2022. Tale profilo, oltre a incidere sul requisito previsto dall'articolo 30 comma 1 lettera c) decreto legislativo 286/1998, esclude che l'istanza amministrativa potesse essere considerata - anche dalla ricorrente - come rinnovo del precedente permesso di soggiorno.
Fatte queste premesse, è possibile esaminare il ricorso evidenziando, per ragioni di semplificazione, i profili negativi della domanda.
Parte ricorrente non ha prodotto il certificato di idoneità dell'alloggio ma soltanto la comunicazione di avvio del relativo procedimento amministrativo del 6.5.2025 (doc. 21).
La figlia della ricorrente rimasta nel Paese di origine non è impossibilitata al mantenimento della madre per gravi ragioni di salute come previsto dall'articolo 29 comma 1 lettera d) decreto legislativo 286/1998 richiamato dall'articolo 30 (si veda la generica dichiarazione del doc. 17).
Il ricorso va rigettato. La definizione del giudizio rende superfluo l'esame della domanda cautelare.
Parte ricorrente va condannata al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione resistente. Il giudizio si presenta di pronta soluzione. Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore indeterminato di bassa complessità. L'amministrazione ha svolto attività nelle fasi di studio e introduttiva e non ha depositato note di trattazione e conclusive. Le spese vanno determinate in euro 1.453
(851 + 602), oltre agli accessori previsti dalla legge.
Per questi motivi
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna al pagamento a favore del delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali che si liquidano in euro 1.453, oltre alle spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
3. Manda alla Cancelleria per l'inserimento del presente provvedimento nel sub fascicolo dedicato alla domanda cautelare.
Si comunichi.
Brescia, 22.5.2025
Il giudice
Christian Colombo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da nata in [...] il [...], C.F. , con l'avvocato Parte_1 C.F._1
Franca Miccolis ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente avverso il provvedimento emesso dal Questore di Bergamo il 18.10.2024 e notificato il 19.12.2024 con il quale è stata rigettata l'istanza di permesso di soggiorno per motivi di familiari per mancanza di elementi di prova dei fatti costitutivi del diritto sulle seguenti conclusioni
a. di parte ricorrente: “a) preliminarmente, ed ove necessario, provvedersi alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e/o degli ulteriori atti conseguenziali ove adottati e notificati, sussistendo i presupposti del fumus boni juris e del periculum in mora;
b) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla conversione del permesso in permesso di soggiorno per Parte_1 motivi familiari ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 286/98 e/o al rilascio e/o rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 286/98, ritenendo nulla, inefficace o priva di effetti la decisione di rigetto della Questura di Bergamo, e per
l'effetto, ordinare alla competente Questura di Bergamo il rinnovo/rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari e/o secondo miglior formula;
in ogni caso, accertando
e dichiarando il diritto della ricorrente all'unità familiare e alla inespellibilità verso il paese di provenienza per l'effetto autorizzandone la permanenza sul territorio nazionale con il rilascio di idoneo titolo di soggiorno. c) con vittoria di spese ed onorari.”
b. di parte resistente: rigettare il ricorso ha pronunciato la seguente sentenza
In via preliminare va individuato l'oggetto del giudizio che è il medesimo del procedimento amministrativo.
Né nell'istanza amministrativa né nell'integrazione documentale (doc. 14) la ricorrente ha fatto valere il rapporto di coniugio e ha fornito prova della durata della convivenza con il figlio (non è tale il certificato di residenza che non presenta dati passati – doc. 4). Ciò esclude che l'amministrazione resistente, in assenza di attività assertiva dell'istante su tali circostanze, avrebbe potuto qualificare l'istanza ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo 286/1998 e svolgere, di conseguenza, attività istruttoria in tal direzione. Ciò, a sua volta, comporta che l'unico diritto fatto valere nel presente processo è quello previsto dall'articolo 30 comma lettera c) decreto legislativo 286/1998 (permesso di soggiorno per motivi di famiglia con specifico rifermento al figlio ). Persona_1
Sempre in via preliminare va esaminata la questione se l'istanza amministrativa avesse a oggetto il rinnovo oppure il rilascio di permesso di soggiorno.
È pacifico tra le parti che al momento della presentazione dell'istanza amministrativa l'1.8.2023 l'ultimo permesso di soggiorno della ricorrente aveva cessato la sua efficacia dal
6.12.2022. Tale profilo, oltre a incidere sul requisito previsto dall'articolo 30 comma 1 lettera c) decreto legislativo 286/1998, esclude che l'istanza amministrativa potesse essere considerata - anche dalla ricorrente - come rinnovo del precedente permesso di soggiorno.
Fatte queste premesse, è possibile esaminare il ricorso evidenziando, per ragioni di semplificazione, i profili negativi della domanda.
Parte ricorrente non ha prodotto il certificato di idoneità dell'alloggio ma soltanto la comunicazione di avvio del relativo procedimento amministrativo del 6.5.2025 (doc. 21).
La figlia della ricorrente rimasta nel Paese di origine non è impossibilitata al mantenimento della madre per gravi ragioni di salute come previsto dall'articolo 29 comma 1 lettera d) decreto legislativo 286/1998 richiamato dall'articolo 30 (si veda la generica dichiarazione del doc. 17).
Il ricorso va rigettato. La definizione del giudizio rende superfluo l'esame della domanda cautelare.
Parte ricorrente va condannata al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione resistente. Il giudizio si presenta di pronta soluzione. Le spese vanno determinate con riferimenti ai valori minimi della tabella riguardante i processi di valore indeterminato di bassa complessità. L'amministrazione ha svolto attività nelle fasi di studio e introduttiva e non ha depositato note di trattazione e conclusive. Le spese vanno determinate in euro 1.453
(851 + 602), oltre agli accessori previsti dalla legge.
Per questi motivi
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna al pagamento a favore del delle spese Parte_1 Controparte_1
processuali che si liquidano in euro 1.453, oltre alle spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
3. Manda alla Cancelleria per l'inserimento del presente provvedimento nel sub fascicolo dedicato alla domanda cautelare.
Si comunichi.
Brescia, 22.5.2025
Il giudice
Christian Colombo