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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/07/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Il giorno 8 Luglio 2025, innanzi al GOP, Dott.ssa Maria D.
Romeo, sono presenti :
Per , l'avv. Chiara Chindamo;
Parte_1
Per in proprio e n.q.r., l'avv. Maria Rosaria CP_1
Politanò;
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio;
All'esito, decide ex art 281 sexies c.p.c., dando lettura della sentenza con motivazione contestuale, in assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, in persona del giudice onorario
Dott. ssa Maria D. Romeo ha emesso e dato lettura della seguente,
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 484/2023
Tra
( C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Chiara Chindamo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio.
Attrice
Contro
(C.F. ), in proprio e n.q. CP_1 C.F._2
di curatrice speciale del sig. (C.F. CP_2
rappresentata, assistita e difesa C.F._3
dall'Avv. Maria Rosaria Politanò, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rosarno alla Via Trento n.4, giusta procura rilasciata in atti.
Convenuta
Avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale .
Conclusioni delle parti come da verbale di cui all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE (Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione notificato in data 2.03.2023, l'attore chiedeva il risarcimento dei danni del proprio immobile, sito in Varapodio alla P.zza Antonino Tripodi, riportato al Catasto Fabbricati del predetto Comune, al fg.18 part. 469, sub 2 e 5
e fg. 18 part. 1164, sub 1 e 2.
deduceva che i danni erano stati causati dai Parte_1
convenuti, a causa dell'apertura abusiva di una finestra, di cui chiedeva la chiusura, oltre il ripristino della facciata interessata dall'abuso, nonché dall' incuria dell'immobile degli stessi.
Si costituiva eccependo il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva, nella chiamata in proprio, in quanto, semplice comodataria, pertanto, non avente titolo per essere citata “ in proprio “, nell'odierno giudizio, dovendo rispondere solo nella qualità di curatrice del sig. , inabilitato CP_2
con sentenza del 22.12.2003, n. 821 emessa dall'intestato
Tribunale, e, proprietario del bene sito in Varapodio alla P.zza
Antonino Tripodi n.2.
Nel merito riteneva che le problematiche lamentate erano riconducibili alla terrazza dell'attore, per cui alcun rimprovero poteva esserle mosso.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU tecnica.
All'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il
Giudice tratteneva la causa a sentenza.
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di essere accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare si deve rigettare l'eccezione di mancanza di legittimazione passiva di , nella chiamata in CP_1
proprio, ciò, in quanto, insieme al proprietario, chiamato in causa per la responsabilità legata alla proprietà dell'immobile, anche chi lo utilizza o chi ha contribuito al verificarsi del danno, può essere citato in giudizio, a seconda delle circostanze specifiche. Nell'ambito infatti delle cause ex art. 2051 cc, introitate al fine di risarcimento, se il danno è causato dall'uso improprio da parte di un inquilino o di chiunque utilizzi l'immobile, sia il proprietario che l'utilizzatore possono essere chiamati a rispondere, questi, è responsabile per i danni causati nell'ambito del suo utilizzo e della sua condotta, mentre il proprietario rimane responsabile per i vizi di manutenzione o per l'incapacità di prevenire il danno, anche con la diligenza ordinaria. Inoltre, va detto, che, la costituzione in giudizio della convenuta, effettuata anche “ in proprio”, oltre che, quale curatrice speciale di , CP_2
comporta in automatico la rinuncia alla superiore eccezione.
Passando al merito della questione la causa può essere decisa muovendo dalle conclusioni del C.T.U., Ing. , Persona_1
svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi, in quanto, frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti, agli atti ed allo stato di fatto analizzato. Il perito ha accertato che i vizi dedotti da parte attrice sono certamente esistenti (cfr. pag.3 perizia) ed in ordine alla causa degli stessi il consulente ha spiegato che provengono dall'appartamento del convenuto, laddove sostiene: Nell'appartamento superiore, in corrispondenza di ciascun alone riscontrato sul soffitto dell'appartamento di parte istante, sono stati ritrovati termosifoni, una stufa a legna e una caldaia e anche sul pavimento, in loro corrispondenza, segni di annerimento. Pertanto a causare le infiltrazioni lamentate è sicuramente il malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento dell'abitazione di parte resistente che rilascia qualche perdita. Nell'immagine che segue si evidenzia l'area interessata dall'alone e le fonti di causa”.
Il consulente ha, inoltre, individuato gli interventi necessari ai fini della riduzione in pristino dell'abitazione attorea ( vedi pag. 5 perizia) indicandone il relativo costo, che, ammonta complessivamente ad €. 5.150,50.
Quanto all'accertamento della responsabilità, in via generale, il principio che va applicato per l'individuazione del responsabile dei danni cagionati dalle infiltrazioni d'acqua è quello di cui all'art. 2051 c.c., in base al quale il presunto responsabile dei danni che derivano a terzi, di un determinato bene, è il soggetto che, di tale bene ha la custodia. E', infatti, proprio il proprietario, che, ha l'obbligo di custodire le parti e gli impianti comuni dell'edificio e quello di garantirne la manutenzione.
, pertanto, è tenuta al risarcimento del danno, in CP_1
favore di parte istante, nella misura di €. 5.150, 50.
Nulla sulla richiesta di chiusura della finestra del convenuto, in quanto, dal verbale di sopralluogo, effettuato in data 10 dicembre 2019, dai Vigili Urbani del Comune di Varapodio, emerge la conformità dell'opera alla concessione edilizia in sanatoria prot. n. 3791, del 29 dicembre 1977 ( v. doc. allegato alle memorie 183 di parte convenuta). Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse vengono liquidate ex D.M. 55/14, in ragione dell'accolto e dell'attività defensoriale svolta, secondo i valori minimi, stante la bassa complessità delle questioni trattate, secondo il costante indirizzo del Tribunale.
Le spese della ctu, liquidate come da separato decreto in corso di causa, sono poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da nei confronti Parte_1
di , in proprio e n.q.r. e per l'effetto, la condanna CP_1
a pagare, in favore di parte attrice, la somma di €. 5.150,50
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, per la causali di cui in parte motiva, oltre interessi come per legge dalla data della domanda al soddisfo;
- Condanna la convenuta in proprio e n.q.r. al pagamento, in favore dell'attore delle spese di lite, che, liquida in €.
1.278,00, oltre spese generali ed accessori come per legge, ove dovuti, che, distrae in favore del procuratore antistatario.
Spese di CTU come in parte motiva.
Così deciso in Palmi lì 8.07.2025.
Il giudice onorario
D. ssa Maria D. Romeo
SEZIONE CIVILE
Il giorno 8 Luglio 2025, innanzi al GOP, Dott.ssa Maria D.
Romeo, sono presenti :
Per , l'avv. Chiara Chindamo;
Parte_1
Per in proprio e n.q.r., l'avv. Maria Rosaria CP_1
Politanò;
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa.
I procuratori delle parti si riportano alle conclusioni e difese di cui ai rispettivi atti e verbali di causa, che, qui si intendono ribadite e trascritte e chiedono che la causa venga trattenuta in decisione.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio;
All'esito, decide ex art 281 sexies c.p.c., dando lettura della sentenza con motivazione contestuale, in assenza delle parti, nelle more allontanatesi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, in persona del giudice onorario
Dott. ssa Maria D. Romeo ha emesso e dato lettura della seguente,
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 484/2023
Tra
( C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Chiara Chindamo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio.
Attrice
Contro
(C.F. ), in proprio e n.q. CP_1 C.F._2
di curatrice speciale del sig. (C.F. CP_2
rappresentata, assistita e difesa C.F._3
dall'Avv. Maria Rosaria Politanò, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rosarno alla Via Trento n.4, giusta procura rilasciata in atti.
Convenuta
Avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale .
Conclusioni delle parti come da verbale di cui all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE (Motivazione resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c. come modificati dalla L.69/2009)
Con atto di citazione notificato in data 2.03.2023, l'attore chiedeva il risarcimento dei danni del proprio immobile, sito in Varapodio alla P.zza Antonino Tripodi, riportato al Catasto Fabbricati del predetto Comune, al fg.18 part. 469, sub 2 e 5
e fg. 18 part. 1164, sub 1 e 2.
deduceva che i danni erano stati causati dai Parte_1
convenuti, a causa dell'apertura abusiva di una finestra, di cui chiedeva la chiusura, oltre il ripristino della facciata interessata dall'abuso, nonché dall' incuria dell'immobile degli stessi.
Si costituiva eccependo il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva, nella chiamata in proprio, in quanto, semplice comodataria, pertanto, non avente titolo per essere citata “ in proprio “, nell'odierno giudizio, dovendo rispondere solo nella qualità di curatrice del sig. , inabilitato CP_2
con sentenza del 22.12.2003, n. 821 emessa dall'intestato
Tribunale, e, proprietario del bene sito in Varapodio alla P.zza
Antonino Tripodi n.2.
Nel merito riteneva che le problematiche lamentate erano riconducibili alla terrazza dell'attore, per cui alcun rimprovero poteva esserle mosso.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di CTU tecnica.
All'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il
Giudice tratteneva la causa a sentenza.
La domanda attorea è fondata e, pertanto, merita di essere accolta nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare si deve rigettare l'eccezione di mancanza di legittimazione passiva di , nella chiamata in CP_1
proprio, ciò, in quanto, insieme al proprietario, chiamato in causa per la responsabilità legata alla proprietà dell'immobile, anche chi lo utilizza o chi ha contribuito al verificarsi del danno, può essere citato in giudizio, a seconda delle circostanze specifiche. Nell'ambito infatti delle cause ex art. 2051 cc, introitate al fine di risarcimento, se il danno è causato dall'uso improprio da parte di un inquilino o di chiunque utilizzi l'immobile, sia il proprietario che l'utilizzatore possono essere chiamati a rispondere, questi, è responsabile per i danni causati nell'ambito del suo utilizzo e della sua condotta, mentre il proprietario rimane responsabile per i vizi di manutenzione o per l'incapacità di prevenire il danno, anche con la diligenza ordinaria. Inoltre, va detto, che, la costituzione in giudizio della convenuta, effettuata anche “ in proprio”, oltre che, quale curatrice speciale di , CP_2
comporta in automatico la rinuncia alla superiore eccezione.
Passando al merito della questione la causa può essere decisa muovendo dalle conclusioni del C.T.U., Ing. , Persona_1
svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi, in quanto, frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti, agli atti ed allo stato di fatto analizzato. Il perito ha accertato che i vizi dedotti da parte attrice sono certamente esistenti (cfr. pag.3 perizia) ed in ordine alla causa degli stessi il consulente ha spiegato che provengono dall'appartamento del convenuto, laddove sostiene: Nell'appartamento superiore, in corrispondenza di ciascun alone riscontrato sul soffitto dell'appartamento di parte istante, sono stati ritrovati termosifoni, una stufa a legna e una caldaia e anche sul pavimento, in loro corrispondenza, segni di annerimento. Pertanto a causare le infiltrazioni lamentate è sicuramente il malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento dell'abitazione di parte resistente che rilascia qualche perdita. Nell'immagine che segue si evidenzia l'area interessata dall'alone e le fonti di causa”.
Il consulente ha, inoltre, individuato gli interventi necessari ai fini della riduzione in pristino dell'abitazione attorea ( vedi pag. 5 perizia) indicandone il relativo costo, che, ammonta complessivamente ad €. 5.150,50.
Quanto all'accertamento della responsabilità, in via generale, il principio che va applicato per l'individuazione del responsabile dei danni cagionati dalle infiltrazioni d'acqua è quello di cui all'art. 2051 c.c., in base al quale il presunto responsabile dei danni che derivano a terzi, di un determinato bene, è il soggetto che, di tale bene ha la custodia. E', infatti, proprio il proprietario, che, ha l'obbligo di custodire le parti e gli impianti comuni dell'edificio e quello di garantirne la manutenzione.
, pertanto, è tenuta al risarcimento del danno, in CP_1
favore di parte istante, nella misura di €. 5.150, 50.
Nulla sulla richiesta di chiusura della finestra del convenuto, in quanto, dal verbale di sopralluogo, effettuato in data 10 dicembre 2019, dai Vigili Urbani del Comune di Varapodio, emerge la conformità dell'opera alla concessione edilizia in sanatoria prot. n. 3791, del 29 dicembre 1977 ( v. doc. allegato alle memorie 183 di parte convenuta). Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza e le stesse vengono liquidate ex D.M. 55/14, in ragione dell'accolto e dell'attività defensoriale svolta, secondo i valori minimi, stante la bassa complessità delle questioni trattate, secondo il costante indirizzo del Tribunale.
Le spese della ctu, liquidate come da separato decreto in corso di causa, sono poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da nei confronti Parte_1
di , in proprio e n.q.r. e per l'effetto, la condanna CP_1
a pagare, in favore di parte attrice, la somma di €. 5.150,50
a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, per la causali di cui in parte motiva, oltre interessi come per legge dalla data della domanda al soddisfo;
- Condanna la convenuta in proprio e n.q.r. al pagamento, in favore dell'attore delle spese di lite, che, liquida in €.
1.278,00, oltre spese generali ed accessori come per legge, ove dovuti, che, distrae in favore del procuratore antistatario.
Spese di CTU come in parte motiva.
Così deciso in Palmi lì 8.07.2025.
Il giudice onorario
D. ssa Maria D. Romeo