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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3245/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocatessa Maria Giuseppina Parte_1
Amendola
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi e
Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
nonché contro
IN PERSONA DEL Controparte_2
L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Graziella Castrenze
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
Pag. 1 a 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha esposto di aver ricevuto, da parte di
[...]
l'intimazione di pagamento n. Controparte_2
03020249004224546/000, avente ad oggetto, per quel che in questa sede rileva, il carico debitorio pari a complessivi € 5.211,32, portato dagli avvisi di addebito n.
33020160000290282000 e n. 33020160001717432000, relativi a contributi IVS dovuti per l'anno 2015.
1.1. Ha eccepito la prescrizione dei crediti azionati.
2. L' ha argomentato, in via preliminare, per la tardività dell'opposizione, CP_1
ex art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/1999 ed ex art. 617 c.p.c., per il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, per l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, chiedendo, in ipotesi di accoglimento della stessa, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di con conseguente condanna della stessa alla CP_2 corresponsione, all'Istituto, a titolo di risarcimento danni, degli importi dovuti in forza dei richiamati avvisi di addebito.
3. ha dedotto l'inammissibilità per tardività Controparte_2 della domanda, la carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza nel merito dell'avverso ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.
4. Preliminarmente, è inammissibile (oltre che genericamente formulata) ogni questione sulla validità della notifica degli avvisi di addebito prodromici all'intimazione opposta, essendosi verificata la decadenza di cui all'art. 617 c.p.c.
4.1. Invero, le invalidità relative agli atti propedeutici all'esecuzione forzata
(nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), non attenendo alla sussistenza del diritto di credito o al diritto di procedere ad esecuzione forzata, integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente onere per il
Pag. 2 a 6 contribuente di proporla innanzi al Giudice della Esecuzione, entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (Tribunale Milano sez. I, 14/01/2020, n.262).
4.2. Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata in data 13/11/2024 ed il ricorso è stato proposto in data 19/12/2024, dunque al di là del termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
5. Con riferimento all'unico motivo ammissibile, che qualifica la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., ossia quello relativo alla prescrizione della pretesa contributiva, deve essere, in primo luogo, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' . CP_1
5.1. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, chiarito che «In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o
102 cod. proc. civ., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 cod. civ.» (Cass., Sez. Un., n. 7514/2022).
6. Orbene, può procedersi ad esaminare il merito della domanda.
6.1. Posto che, come già accennato, gli AVA n. 33020160000290282000 e n.
33020160001717432000 devono ritenersi ritualmente notificati, rispettivamente,
l'8/6/2016 ed il 29/11/2016, ogni questione attinente la prescrizione della pretesa contributiva maturata anteriormente alla notifica dei suddetti titoli avrebbe dovuto essere proposta mediante l'opposizione avverso gli stessi, da esperire nel termine di
40 giorni dalla ricezione dell'atto, ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999.
Pag. 3 a 6 6.2. Con riferimento, invece, alla prescrizione maturata successivamente alla notifica degli AVA deve evidenziarsi che, in assenza di prova della sussistenza di ulteriori atti interruttivi intermedi, la prescrizione si è concretizzata, con riferimento all'avviso n. 33020160000290282000, in data 15/4/2022; mentre, con riferimento all'avviso n. n. 33020160001717432000, in data 6/10/2022 (aggiungendo, alle date di maturazione della prescrizione quinquennale ordinaria – 8/6/2021 e 29/11/2021 –
i 311 giorni di sospensione del corso della prescrizione, di cui di cui agli artt. 37 d.l.
n. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. n. 183/2020).
6.3. Non possono essere considerati, quali atti interruttivi, quelli indicati da nella propria memoria costitutiva (cfr. pag. 6): in particolare, tanto CP_2
l'intimazione n. 3020229001374235000 (relativa all'AVA
33020160000290282000), notificata il 10/3/2023, quanto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202200000830000 (relativa all'AVA n.
33020130001717432000), sono stati indirizzati al destinatario allorquando la prescrizione delle pretese contributive oggetto di contestazione era già maturata: sicché i richiamati atti (così come quelli ulteriormente posti in essere da in CP_2
epoche successive) non possono ritenersi idonei né ad interrompere un termine prescrizionale già compiutamente spirato (cfr. Cass. n. 454/2020 e giurisprudenza ivi citata), né a farne decorrere uno nuovo, operando una sorta di rimessione in termini.
6.4. Ne consegue che, alla data di notifica dell'intimazione opposta in questa sede (13/11/2024), il termine di prescrizione dei crediti dell' era già CP_1
ampiamente spirato.
7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei termini appena indicati e, per l'effetto, deve essere accertata e dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi sottesi agli avvisi di addebito n.
33020160000290282000 e n. 33020160001717432000, nel loro attuale ammontare, ossia ferma restando l'irripetibilità degli eventuali pagamenti effettuati, per i suddetto titoli, da parte ricorrente, prima della maturazione della prescrizione.
Pag. 4 a 6 8. Poco è a dirsi sulla domanda – proposta dall' – di condanna CP_1 dell' al pagamento degli importi sottesi alla cartella n. CP_2
03020090024457381000, non essendo stata introdotta mediante apposita domanda riconvenzionale, con le forme e le modalità di cui all'art. 418 c.p.c.
8.1. Peraltro, difetterebbe, in ogni caso, la giurisdizione del giudice ordinario.
8.2. La Suprema Corte ha infatti statuito che “la società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un «giudizio di conto»”, sicché la giurisdizione spetta alla Corte dei conti (Cass., Sez. Un., n. 16014/2018; conf.: Cass., Sez. Un., n. 5595/2020).
9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia della controversia (causa di previdenza), del suo valore (€ 5.211,32), dell'assenza di autonoma fase istruttoria, con individuazione di una somma prossima ai minimi tariffari (alla luce della serialità e della non particolare complessità delle questioni affrontate), seguono la soccombenza e vengono poste a carico delle resistenti in solido tra loro: in particolare, a carico dell' quale titolare, dal lato attivo, del credito CP_3
contributivo dedotto in lite (Cass. SS.UU. 7514/2022); a carico di in virtù CP_2
del principio di causalità, essendo alla stessa addebitale la prescrizione di parte dei crediti oggetto di opposizione.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
Pag. 5 a 6 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi sottesi agli avvisi di addebito n.
33020160000290282000 e n. 33020160001717432000, nel loro attuale ammontare;
- condanna le parti resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.908,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 1.865,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 07/03/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3245/2024 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocatessa Maria Giuseppina Parte_1
Amendola
-ricorrente-
contro
IN Controparte_1
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi e
Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
nonché contro
IN PERSONA DEL Controparte_2
L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Graziella Castrenze
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
Pag. 1 a 6 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente ha esposto di aver ricevuto, da parte di
[...]
l'intimazione di pagamento n. Controparte_2
03020249004224546/000, avente ad oggetto, per quel che in questa sede rileva, il carico debitorio pari a complessivi € 5.211,32, portato dagli avvisi di addebito n.
33020160000290282000 e n. 33020160001717432000, relativi a contributi IVS dovuti per l'anno 2015.
1.1. Ha eccepito la prescrizione dei crediti azionati.
2. L' ha argomentato, in via preliminare, per la tardività dell'opposizione, CP_1
ex art. 24, co. 5, d.lgs. n. 46/1999 ed ex art. 617 c.p.c., per il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, per l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, chiedendo, in ipotesi di accoglimento della stessa, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità di con conseguente condanna della stessa alla CP_2 corresponsione, all'Istituto, a titolo di risarcimento danni, degli importi dovuti in forza dei richiamati avvisi di addebito.
3. ha dedotto l'inammissibilità per tardività Controparte_2 della domanda, la carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza nel merito dell'avverso ricorso, del quale ha chiesto il rigetto.
4. Preliminarmente, è inammissibile (oltre che genericamente formulata) ogni questione sulla validità della notifica degli avvisi di addebito prodromici all'intimazione opposta, essendosi verificata la decadenza di cui all'art. 617 c.p.c.
4.1. Invero, le invalidità relative agli atti propedeutici all'esecuzione forzata
(nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), non attenendo alla sussistenza del diritto di credito o al diritto di procedere ad esecuzione forzata, integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente onere per il
Pag. 2 a 6 contribuente di proporla innanzi al Giudice della Esecuzione, entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (Tribunale Milano sez. I, 14/01/2020, n.262).
4.2. Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata in data 13/11/2024 ed il ricorso è stato proposto in data 19/12/2024, dunque al di là del termine di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c.
5. Con riferimento all'unico motivo ammissibile, che qualifica la domanda come opposizione ex art. 615 c.p.c., ossia quello relativo alla prescrizione della pretesa contributiva, deve essere, in primo luogo, disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' . CP_1
5.1. Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, infatti, chiarito che «In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del
1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o
102 cod. proc. civ., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 cod. civ.» (Cass., Sez. Un., n. 7514/2022).
6. Orbene, può procedersi ad esaminare il merito della domanda.
6.1. Posto che, come già accennato, gli AVA n. 33020160000290282000 e n.
33020160001717432000 devono ritenersi ritualmente notificati, rispettivamente,
l'8/6/2016 ed il 29/11/2016, ogni questione attinente la prescrizione della pretesa contributiva maturata anteriormente alla notifica dei suddetti titoli avrebbe dovuto essere proposta mediante l'opposizione avverso gli stessi, da esperire nel termine di
40 giorni dalla ricezione dell'atto, ex art. 24 d.lgs. n. 46/1999.
Pag. 3 a 6 6.2. Con riferimento, invece, alla prescrizione maturata successivamente alla notifica degli AVA deve evidenziarsi che, in assenza di prova della sussistenza di ulteriori atti interruttivi intermedi, la prescrizione si è concretizzata, con riferimento all'avviso n. 33020160000290282000, in data 15/4/2022; mentre, con riferimento all'avviso n. n. 33020160001717432000, in data 6/10/2022 (aggiungendo, alle date di maturazione della prescrizione quinquennale ordinaria – 8/6/2021 e 29/11/2021 –
i 311 giorni di sospensione del corso della prescrizione, di cui di cui agli artt. 37 d.l.
n. 18/2020 e 11, comma 9, d.l. n. 183/2020).
6.3. Non possono essere considerati, quali atti interruttivi, quelli indicati da nella propria memoria costitutiva (cfr. pag. 6): in particolare, tanto CP_2
l'intimazione n. 3020229001374235000 (relativa all'AVA
33020160000290282000), notificata il 10/3/2023, quanto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03076202200000830000 (relativa all'AVA n.
33020130001717432000), sono stati indirizzati al destinatario allorquando la prescrizione delle pretese contributive oggetto di contestazione era già maturata: sicché i richiamati atti (così come quelli ulteriormente posti in essere da in CP_2
epoche successive) non possono ritenersi idonei né ad interrompere un termine prescrizionale già compiutamente spirato (cfr. Cass. n. 454/2020 e giurisprudenza ivi citata), né a farne decorrere uno nuovo, operando una sorta di rimessione in termini.
6.4. Ne consegue che, alla data di notifica dell'intimazione opposta in questa sede (13/11/2024), il termine di prescrizione dei crediti dell' era già CP_1
ampiamente spirato.
7. In conclusione, il ricorso deve essere accolto nei termini appena indicati e, per l'effetto, deve essere accertata e dichiarata l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi sottesi agli avvisi di addebito n.
33020160000290282000 e n. 33020160001717432000, nel loro attuale ammontare, ossia ferma restando l'irripetibilità degli eventuali pagamenti effettuati, per i suddetto titoli, da parte ricorrente, prima della maturazione della prescrizione.
Pag. 4 a 6 8. Poco è a dirsi sulla domanda – proposta dall' – di condanna CP_1 dell' al pagamento degli importi sottesi alla cartella n. CP_2
03020090024457381000, non essendo stata introdotta mediante apposita domanda riconvenzionale, con le forme e le modalità di cui all'art. 418 c.p.c.
8.1. Peraltro, difetterebbe, in ogni caso, la giurisdizione del giudice ordinario.
8.2. La Suprema Corte ha infatti statuito che “la società concessionaria del servizio di riscossione delle imposte, in quanto incaricata, in virtù di una concessione contratto, di riscuotere denaro di spettanza dello Stato o di enti pubblici, del quale la stessa ha il maneggio nel periodo compreso tra la riscossione ed il versamento, riveste la qualifica di agente contabile, ed ogni controversia tra essa e l'ente impositore, che abbia ad oggetto la verifica dei rapporti di dare e avere e il risultato finale di tali rapporti, dà luogo ad un «giudizio di conto»”, sicché la giurisdizione spetta alla Corte dei conti (Cass., Sez. Un., n. 16014/2018; conf.: Cass., Sez. Un., n. 5595/2020).
9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia della controversia (causa di previdenza), del suo valore (€ 5.211,32), dell'assenza di autonoma fase istruttoria, con individuazione di una somma prossima ai minimi tariffari (alla luce della serialità e della non particolare complessità delle questioni affrontate), seguono la soccombenza e vengono poste a carico delle resistenti in solido tra loro: in particolare, a carico dell' quale titolare, dal lato attivo, del credito CP_3
contributivo dedotto in lite (Cass. SS.UU. 7514/2022); a carico di in virtù CP_2
del principio di causalità, essendo alla stessa addebitale la prescrizione di parte dei crediti oggetto di opposizione.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
Pag. 5 a 6 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi sottesi agli avvisi di addebito n.
33020160000290282000 e n. 33020160001717432000, nel loro attuale ammontare;
- condanna le parti resistenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.908,00, di cui € 43,00 per esborsi ed € 1.865,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, 07/03/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 6 a 6