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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO RA, Presidente
CIANCIULLI TERESA, LA
D'AGOSTINO MONICA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 717/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90033299 49 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90033299 49 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90033299 49 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90033299 49 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90033299 49 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90033299 49 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90033299 49 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90033299 49 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90033299 49 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90033299 49 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90033299 49 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90033299 49 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220120004918859000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220120004918859000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220130001157501000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220130003491692000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220130003491692000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220140005715183000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEFM01023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEFM01023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEFM01023 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEFM01021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEFM01021 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEFM01021 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 13.5.25, il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, notificata in forza di n. 4 cartelle esattoriali e n. 2 avvisi di accertamento relativi a crediti di natura tributaria, per l'importo complessivo di € 17.815,92.
Il ricorrente, dopo aver premesso che il ricorso doveva considerarsi tempestivo atteso che in caso di notifica ex art. 140 c.p.c. la notifica doveva ritenersi perfezionata solo con il compimento di tutti gli adempimenti previsti dalla norma, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato sulla base dei seguenti motivi di ricorso:
1) estinzione dei crediti iscritti al ruolo per prescrizione, vista l'epoca risalente di notifica degli atti presupposti e l'applicabilità del termine breve di cui all'art. 2946 c.c.; 2) decadenza dal potere di riscossione a mezzo ruolo.
L'ADER, si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per la tardività della notifica, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
L'AdE si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato. Allegava alle controdeduzioni documentazione relativa alle notifiche degli avvisi di accertamento contestati.
La Regione Campania, si costituiva in giudizio, rilevando l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
Depositava documentazione istruttoria relativa alla notifica degli avvisi di accertamento dei tributi (tassa auto) sua competenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via assolutamente assorbente rispetto alle altre questioni sottese alla decisione, è necessario rilevare l'inammissibilità del ricorso, notificato oltre il termine di cui all'art. 21 del Dlgs 546/1992.
Invero, il ricorrente, pur avendo ricevuto notifica dell'atto impugnato in data 7.3.25, ha notificato il ricorso solo in data 13.5.24, evidentemente oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, previsto a pena di inammissibilità dalla norma suindicata.
Con particolare riferimento alla procedura di notifica dell'atto impugnato, va posto in luce che è stata seguita legittimamente la procedura ex art. 140 c.p.c., con due tentativi di notifica infruttuosa presso il domicilio per assenza delel persona di cui all'art. 139 c.p.c., con deposito dell'atto presso la Casa Comunale e successivo invio della raccomandata informativa relativa all'avvenuto deposito dell'atto (cf. CAD). Tale ultima lettera raccomandata è stata consegnata, in data 7.3.25 presso il luogo di residenza del destinatarioa mani di persona che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento qualificandosi come "figlia", come risulta dall'avviso di ricevimento della lettera raccomandata a/r allegata al fascicolo dell'ADER.
Dunque, può certamente ritenersi che la procedura di notifica si sia perfezionata in data 7.3.25.
Invero, la procedura di notifica ex art. 140 c.p.c. per il destinatario si perfeziona al momento del ricevimento della raccomandata informativa. Solo nel diverso caso del manacto ritiro del plico contenente tale raccomandata la notifica si perfezione al decorso del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata
(per c.d. compita giacenza).
Infine, in senso rafforzativo rispetto alla decisione assunta, giova evidenziare che alcuna contestazione e/
o prova contraria il ricorrente ha fornito rispetto alla diversa data indicata nel ricorso in cui avrebbe ricevuto la notifica dell'atto impugnato.
Infatti, non ha allegato al ricorso la copia della relata di notifica dell'atto impugnato, in tal modo impedendo la verifica di un'eventuale diversa decorrenza del termine in esame.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il riocrso inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in € 600,00, oltre accessori di legge se dovuti, per ciascuna parte resistente.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO RA, Presidente
CIANCIULLI TERESA, LA
D'AGOSTINO MONICA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 717/2025 depositato il 12/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Divisione Contribuenti
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Avellino
elettivamente domiciliato presso Email_4 Ag.entrate - Riscossione - Avellino
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90033299 49 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90033299 49 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90033299 49 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90033299 49 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90033299 49 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90033299 49 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90033299 49 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90033299 49 IRPEF-ALTRO 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90033299 49 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90033299 49 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90033299 49 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 012 2024 90033299 49 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220120004918859000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220120004918859000 IRPEF-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220130001157501000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220130003491692000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220130003491692000 IRPEF-ALTRO 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220140005715183000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEFM01023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEFM01023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEFM01023 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEFM01021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEFM01021 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TEFM01021 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come da atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato in data 13.5.25, il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, notificata in forza di n. 4 cartelle esattoriali e n. 2 avvisi di accertamento relativi a crediti di natura tributaria, per l'importo complessivo di € 17.815,92.
Il ricorrente, dopo aver premesso che il ricorso doveva considerarsi tempestivo atteso che in caso di notifica ex art. 140 c.p.c. la notifica doveva ritenersi perfezionata solo con il compimento di tutti gli adempimenti previsti dalla norma, chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato sulla base dei seguenti motivi di ricorso:
1) estinzione dei crediti iscritti al ruolo per prescrizione, vista l'epoca risalente di notifica degli atti presupposti e l'applicabilità del termine breve di cui all'art. 2946 c.c.; 2) decadenza dal potere di riscossione a mezzo ruolo.
L'ADER, si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità del ricorso per la tardività della notifica, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
L'AdE si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato. Allegava alle controdeduzioni documentazione relativa alle notifiche degli avvisi di accertamento contestati.
La Regione Campania, si costituiva in giudizio, rilevando l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso.
Depositava documentazione istruttoria relativa alla notifica degli avvisi di accertamento dei tributi (tassa auto) sua competenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via assolutamente assorbente rispetto alle altre questioni sottese alla decisione, è necessario rilevare l'inammissibilità del ricorso, notificato oltre il termine di cui all'art. 21 del Dlgs 546/1992.
Invero, il ricorrente, pur avendo ricevuto notifica dell'atto impugnato in data 7.3.25, ha notificato il ricorso solo in data 13.5.24, evidentemente oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, previsto a pena di inammissibilità dalla norma suindicata.
Con particolare riferimento alla procedura di notifica dell'atto impugnato, va posto in luce che è stata seguita legittimamente la procedura ex art. 140 c.p.c., con due tentativi di notifica infruttuosa presso il domicilio per assenza delel persona di cui all'art. 139 c.p.c., con deposito dell'atto presso la Casa Comunale e successivo invio della raccomandata informativa relativa all'avvenuto deposito dell'atto (cf. CAD). Tale ultima lettera raccomandata è stata consegnata, in data 7.3.25 presso il luogo di residenza del destinatarioa mani di persona che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento qualificandosi come "figlia", come risulta dall'avviso di ricevimento della lettera raccomandata a/r allegata al fascicolo dell'ADER.
Dunque, può certamente ritenersi che la procedura di notifica si sia perfezionata in data 7.3.25.
Invero, la procedura di notifica ex art. 140 c.p.c. per il destinatario si perfeziona al momento del ricevimento della raccomandata informativa. Solo nel diverso caso del manacto ritiro del plico contenente tale raccomandata la notifica si perfezione al decorso del decimo giorno dalla spedizione della raccomandata
(per c.d. compita giacenza).
Infine, in senso rafforzativo rispetto alla decisione assunta, giova evidenziare che alcuna contestazione e/
o prova contraria il ricorrente ha fornito rispetto alla diversa data indicata nel ricorso in cui avrebbe ricevuto la notifica dell'atto impugnato.
Infatti, non ha allegato al ricorso la copia della relata di notifica dell'atto impugnato, in tal modo impedendo la verifica di un'eventuale diversa decorrenza del termine in esame.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara il riocrso inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in € 600,00, oltre accessori di legge se dovuti, per ciascuna parte resistente.