TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/07/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
10.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2928/2024 R.G. e vertente
TRA
(C.F. , nella qualità di amministratore di sostegno Parte_1 C.F._1
di (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppa A. Parte_2 C.F._2
Scuderi
RICORRENTE
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ivano Marcedone
RESISTENTE
OGGETTO: merito ATP.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note.
Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
1 Sempre in via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il ricorso contiene specifiche contestazioni alla CTU.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto accertarsi il requisito sanitario legittimante l'erogazione in favore di dell'indennità per cecità assoluta ai sensi della legge n. 382/1970 e n. Parte_2
508/1988 e succ. mod..
Il CTU nominato in sede di ATP, nella propria relazione peritale, ha escluso la sussistenza di tale requisito.
Nella relazione peritale espletata nel presente giudizio di opposizione il CTU ha accertato invece la sussistenza del requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'indennità per cecità assoluta, con decorrenza dalla data del 12.12.2019.
La relazione del CTU appare ben motivata, precisa, adeguata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale, essendo appunto la relazione pienamente condivisibile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, sussistono i requisiti sanitari previsti per la concessione dell'indennità per cecità assoluta, a decorrere dal 12.12.2019.
Per quanto riguarda la domanda di condanna dell' all'erogazione delle prestazioni CP_1
economiche, si osserva quanto segue.
In primo luogo deve ritenersi che il presente giudizio di merito sia un mero gravame dell'accertamento delle condizioni sanitarie effettuato nel procedimento per ATP (finalizzato esclusivamente al riesame della CTU espletata in sede di ATP), giudizio che si conclude con una sentenza di mero accertamento di una frazione del diritto, che integra la domanda amministrativa, la quale potrà essere accolta dall'Ente previdenziale previa verifica degli altri requisiti socio- economici.
In altri termini, nel presente procedimento il Tribunale potrà accertare esclusivamente la sussistenza del requisito sanitario, ma non anche la sussistenza dei requisiti socio-economici, che sarà rimessa all' . CP_1
Tale tesi (condivisa dal Giudicante) – fondata sulla lettera della legge, nella parte in cui si limita a prescrivere l'allegazione di specifici motivi di contestazione della CTU espletata in sede di ATP – ha trovato un solido argomento di supporto nella previsione di inappellabilità della sentenza, che sembra presupporre una ontologica diversità tra il processo in esame (limitato appunto al solo
2 accertamento del requisito sanitario) ed il normale processo instaurato per il riconoscimento della prestazione previdenziale, che sarebbe sempre proponibile qualora, accertato dal Tribunale il requisito sanitario, vi sia contrasto sulla sussistenza degli ulteriori requisiti di accesso alla prestazione.
Invero, anche la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “…il decreto di omologa del requisito sanitario o la sentenza che conclude il giudizio contenzioso conseguente alle contestazioni, non incidono sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferiscono né negano alcun diritto, dal momento che non statuiscono sulla spettanza della prestazione richiesta e CP_ sul conseguente obbligo dell' di erogarla. Quando il procedimento si concluda con la verifica della inesistenza della invalidità, il giudizio si chiude, non essendovi più nulla da accertare, essendo evidente che la prestazione richiesta non compete. Quando invece, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento. La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro
120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. Ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile
l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta. Il relativo giudizio, si concluderà, con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, che dovranno ovviamente incentrarsi solo sulla verifica dei requisiti diversi dall'invalidità…” (cfr. Cass. n. 6085/2014).
Dall'impostazione di cui sopra discende l'inammissibilità della domanda di condanna dell' CP_1 all'erogazione delle prestazioni economiche.
Le spese processuali seguono la soccombenza (sostanziale) e vengono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giuseppa A.
Scuderi.
I costi delle CTU, liquidati come da separati provvedimenti, vengono definitivamente poste carico dell' . CP_1
P.Q.M.
3 definitivamente pronunciando all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 10.7.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, dichiara che sussistono in capo a i requisiti Parte_2 sanitari previsti per la concessione dell'indennità per cecità assoluta, a decorrere dal
12.12.2019;
2) dichiara inammissibile la domanda di condanna dell' all'erogazione della prestazione CP_1
economica;
3) condanna l' (in persona del legale rappresentante pro tempore) alla refusione delle CP_1
spese sostenute dal ricorrente (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giuseppa
A. Scuderi), che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
4) pone i costi delle CTU, liquidate come da separati provvedimenti, definitivamente a carico dell' . CP_1
Siracusa, 11.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
4
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
10.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2928/2024 R.G. e vertente
TRA
(C.F. , nella qualità di amministratore di sostegno Parte_1 C.F._1
di (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppa A. Parte_2 C.F._2
Scuderi
RICORRENTE
E
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ivano Marcedone
RESISTENTE
OGGETTO: merito ATP.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note.
Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
1 Sempre in via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il ricorso contiene specifiche contestazioni alla CTU.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto accertarsi il requisito sanitario legittimante l'erogazione in favore di dell'indennità per cecità assoluta ai sensi della legge n. 382/1970 e n. Parte_2
508/1988 e succ. mod..
Il CTU nominato in sede di ATP, nella propria relazione peritale, ha escluso la sussistenza di tale requisito.
Nella relazione peritale espletata nel presente giudizio di opposizione il CTU ha accertato invece la sussistenza del requisito sanitario legittimante l'erogazione dell'indennità per cecità assoluta, con decorrenza dalla data del 12.12.2019.
La relazione del CTU appare ben motivata, precisa, adeguata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale, essendo appunto la relazione pienamente condivisibile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, sussistono i requisiti sanitari previsti per la concessione dell'indennità per cecità assoluta, a decorrere dal 12.12.2019.
Per quanto riguarda la domanda di condanna dell' all'erogazione delle prestazioni CP_1
economiche, si osserva quanto segue.
In primo luogo deve ritenersi che il presente giudizio di merito sia un mero gravame dell'accertamento delle condizioni sanitarie effettuato nel procedimento per ATP (finalizzato esclusivamente al riesame della CTU espletata in sede di ATP), giudizio che si conclude con una sentenza di mero accertamento di una frazione del diritto, che integra la domanda amministrativa, la quale potrà essere accolta dall'Ente previdenziale previa verifica degli altri requisiti socio- economici.
In altri termini, nel presente procedimento il Tribunale potrà accertare esclusivamente la sussistenza del requisito sanitario, ma non anche la sussistenza dei requisiti socio-economici, che sarà rimessa all' . CP_1
Tale tesi (condivisa dal Giudicante) – fondata sulla lettera della legge, nella parte in cui si limita a prescrivere l'allegazione di specifici motivi di contestazione della CTU espletata in sede di ATP – ha trovato un solido argomento di supporto nella previsione di inappellabilità della sentenza, che sembra presupporre una ontologica diversità tra il processo in esame (limitato appunto al solo
2 accertamento del requisito sanitario) ed il normale processo instaurato per il riconoscimento della prestazione previdenziale, che sarebbe sempre proponibile qualora, accertato dal Tribunale il requisito sanitario, vi sia contrasto sulla sussistenza degli ulteriori requisiti di accesso alla prestazione.
Invero, anche la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “…il decreto di omologa del requisito sanitario o la sentenza che conclude il giudizio contenzioso conseguente alle contestazioni, non incidono sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferiscono né negano alcun diritto, dal momento che non statuiscono sulla spettanza della prestazione richiesta e CP_ sul conseguente obbligo dell' di erogarla. Quando il procedimento si concluda con la verifica della inesistenza della invalidità, il giudizio si chiude, non essendovi più nulla da accertare, essendo evidente che la prestazione richiesta non compete. Quando invece, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento. La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro
120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. Ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile
l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta. Il relativo giudizio, si concluderà, con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, che dovranno ovviamente incentrarsi solo sulla verifica dei requisiti diversi dall'invalidità…” (cfr. Cass. n. 6085/2014).
Dall'impostazione di cui sopra discende l'inammissibilità della domanda di condanna dell' CP_1 all'erogazione delle prestazioni economiche.
Le spese processuali seguono la soccombenza (sostanziale) e vengono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giuseppa A.
Scuderi.
I costi delle CTU, liquidati come da separati provvedimenti, vengono definitivamente poste carico dell' . CP_1
P.Q.M.
3 definitivamente pronunciando all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 10.7.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, dichiara che sussistono in capo a i requisiti Parte_2 sanitari previsti per la concessione dell'indennità per cecità assoluta, a decorrere dal
12.12.2019;
2) dichiara inammissibile la domanda di condanna dell' all'erogazione della prestazione CP_1
economica;
3) condanna l' (in persona del legale rappresentante pro tempore) alla refusione delle CP_1
spese sostenute dal ricorrente (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Giuseppa
A. Scuderi), che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
4) pone i costi delle CTU, liquidate come da separati provvedimenti, definitivamente a carico dell' . CP_1
Siracusa, 11.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
4