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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 3927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3927 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.54/25 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
n.1800/2024 pubblicata l'11.7.2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Pierpaolo Parte_1
NZ
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv.to Luca Cuzzupoli
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.1.25 l'appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere indicata in epigrafe con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda tesa ad ottenere il pagamento della pensione di inabilità con compensazione per intero delle spese processuali. La compensazione delle spese veniva giustificata in questi termini
“Tuttavia, tenuto conto che il pagamento è avvenuto nella immediatezza della scadenza del termine di legge (120 giorni dall'invio del modello AP70, avvenuto il 12/01/2023), nonché in epoca precedente all'udienza di discussione, appare equo compensare le spese del giudizio”.
L'appellante lamenta l'erroneità in punto di regolamentazione delle spese di lite per violazione dell'art.92 c.p.c. chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese processuali del primo CP_1 grado per soccombenza virtuale.
Rileva l'appellante che in data 28.12.22 aveva inviato all' il CP_1 decreto di omologa positivo e che da tale comunicazione potevano farsi decorrere i 120 gg, come previsto dall'art.445 bis cpc, per cui al momento del deposito del ricorso introduttivo erano già decorsi i termini affinchè l' provvedesse. CP_2
L' si è costituito resistendo e chiedendo il rigetto del CP_1 gravame.
Acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
Il gravame è fondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese: la questione va risolta con il criterio della soccombenza virtuale.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art.92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal
10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n.132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n.162 del
2014, norma che, per espressa previsione dell'art.13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014)
pag. 2/7 secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione la Corte Costituzionale con sent. n.77/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.92, secondo comma, cpc nel testo modificato dal citato art.13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del
2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale
pag. 3/7 dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti
i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “ai sensi dell'art.92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n.132 del 2014 e dalla sentenza n.77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative
a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa,
o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art.92, comma 2, c.p.c.” (v. Cass.
Sez. 6 -2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
Con riguardo alla fattispecie in esame è pacifico e documentato come il pagamento della prestazione sia avvenuto nel corso del giudizio di primo grado in data 7.6.23, quindi successivamente al deposito del ricorso di primo grado avvenuto in data 18.5.25.
Dalla documentazione in atti risulta, come allegato dall'appellante, che già in data 28.12.22 era stato inviato all' il decreto di omologa positivo sulla prestazione poi CP_1 liquidata, per cui la motivazione del Tribunale, che fa decorrere il termine di adempimento di 120 giorni dall'invio del modello pag. 4/7 AP70, appare in contrasto con le previsioni dell'art.445 bis cpc che àncora il termine di pagamento alla notifica del decreto di omologa.
Irrilevante è l'invio del modello AP70, atteso che, come risulta dalle circolari , tale adempimento non è richiesto in via CP_1 preventiva, ma solo successiva ed eventuale, su sollecitazione dell'Istituto. Invero nel messaggio n. 20715 del 17.12.2013 si CP_1 evidenzia che la verifica dei requisiti socio-economici “non possa essere effettuata mediante l'utilizzo generalizzato ed indiscriminato della richiesta del modello autocertificativo cd.
AP70” e che l' , una volta ricevuto il decreto di omologa, per CP_1 le prestazioni dipendenti dal requisito reddituale ne verifica la sussistenza sui propri data-base (tra cui: cassetto previdenziale, casellario dei lavoratori attivi, Agenzia delle Entrate). Nel caso in cui le indagini non diano risultati utili per l'accredito delle somme, si procederà al pagamento presso lo sportello dell'Ufficio postale più vicino alla residenza dell'interessato a cui verrò recapitata apposita comunicazione. Nel messaggio si legge ancora che si procederà alla liquidazione “utilizzando ogni possibile informazione già in possesso dell'Istituto, prescindendo anche dalla restituzione tempestiva del modello AP70” per garantire l'erogazione della prestazione nel termine di 120 gg.. Le verifiche, quindi, devono essere svolte d'ufficio grazie all'interconnessione tra le banche dati, sollecitandosi da parte dell'Istituto – ove ritenuta necessaria – l'eventuale collaborazione della parte privata che, in tale caso, diventa doverosa.
Con riguardo alla vicenda, secondo quanto si legge nella memoria difensiva di primo grado dell'odierno appellato, non emerge alcuna specifica motivazione in ordine al ritardo nel pagamento rispetto pag. 5/7 alla notifica del decreto di omologa, pertanto risulta evidente che l' non ha provveduto nei termini al pagamento della CP_2 prestazione, procedendo tardivamente alla liquidazione, soltanto in corso di causa.
Sulla base di tali premesse, il Collegio rileva che alcuna analogia si ravvisa nella fattispecie tra la condotta extraprocessuale della parte (che solo tardivamente ha adempiuto) e le ipotesi tipizzate dal legislatore.
Pertanto le spese di primo grado sono da porsi a carico del resistente per intero.
Con riguardo alla quantificazione, nella fattispecie si deve tener conto della somma pagata dall' (euro 44.715,45) per cui lo CP_1 scaglione tariffario è quello da euro 26.000,01 a 52.000,00 indicato dall'appellante. Va incluso nel calcolo dei compensi anche la fase istruttoria/trattazione in linea con la decisione della
Corte di Cassazione Civile, sez. VI, che con sentenza del
27/08/2019, n. 21743, si è espressa in tal senso specificando che
“va, comunque, riconosciuto il compenso per la fase istruttoria/trattazione, atteso che la fase di trattazione della causa, è in ogni caso, ineludibile” (principio ribadito da Cass.
Sez. 3 Ordinanza n.28627/2023).
In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M., tenuto conto della facoltà di riduzione massima degli importi medi spettanti per le attività compiute – fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale, fase istruttoria/trattazione – il totale da liquidare è pari a euro € 4.638,00. Ne consegue la relativa condanna a carico dell' , oltre rimborso spese CP_1 generali, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del valore della controversia (importo pag. 6/7 spese primo grado) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' con CP_1 attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di lite di primo grado in favore di liquidate in complessivi € 4.638,00 oltre IVA Parte_1
CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
condanna l'appellato al pagamento delle spese legali del presente grado in favore dell'appellante liquidate in complessivi € 1.458,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Napoli 10.11.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 10.11.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.54/25 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
n.1800/2024 pubblicata l'11.7.2024
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Pierpaolo Parte_1
NZ
APPELLANTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv.to Luca Cuzzupoli
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.1.25 l'appellante ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere indicata in epigrafe con la quale era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda tesa ad ottenere il pagamento della pensione di inabilità con compensazione per intero delle spese processuali. La compensazione delle spese veniva giustificata in questi termini
“Tuttavia, tenuto conto che il pagamento è avvenuto nella immediatezza della scadenza del termine di legge (120 giorni dall'invio del modello AP70, avvenuto il 12/01/2023), nonché in epoca precedente all'udienza di discussione, appare equo compensare le spese del giudizio”.
L'appellante lamenta l'erroneità in punto di regolamentazione delle spese di lite per violazione dell'art.92 c.p.c. chiedendo la condanna dell' al pagamento delle spese processuali del primo CP_1 grado per soccombenza virtuale.
Rileva l'appellante che in data 28.12.22 aveva inviato all' il CP_1 decreto di omologa positivo e che da tale comunicazione potevano farsi decorrere i 120 gg, come previsto dall'art.445 bis cpc, per cui al momento del deposito del ricorso introduttivo erano già decorsi i termini affinchè l' provvedesse. CP_2
L' si è costituito resistendo e chiedendo il rigetto del CP_1 gravame.
Acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
Il gravame è fondato.
Si controverte nel presente grado del solo governo delle spese: la questione va risolta con il criterio della soccombenza virtuale.
In diritto occorre fare riferimento alla formulazione dell'art.92, co. II, c.p.c. applicabile ratione temporis a partire dal
10.12.2014 (e ciò in virtù dell'art. 13, comma 1, del d.l. n.132 del 2014, convertito, con modificazioni, nella legge n.162 del
2014, norma che, per espressa previsione dell'art.13, comma 2, del decreto-legge citato, si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della relativa legge di conversione, avvenuta l'11 novembre 2014)
pag. 2/7 secondo la quale la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, in deroga al principio cardine della soccombenza, è possibile solo in caso di reciproca soccombenza o assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Con riguardo alle altre ipotesi in cui è consentita la compensazione la Corte Costituzionale con sent. n.77/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.92, secondo comma, cpc nel testo modificato dal citato art.13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nella parte motiva il giudice delle leggi ha affermato che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del
2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata.
La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) e del diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24, primo comma, Cost.) perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti.…Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale
pag. 3/7 dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
L'obbligo di motivazione della decisione di compensare le spese di lite, vuoi nelle due ipotesi nominate, vuoi ove ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, discende dalla generale prescrizione dell'art. 111, sesto comma, Cost., che vuole che tutti
i provvedimenti giurisdizionali siano motivati….”.
Invero “ai sensi dell'art.92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n.132 del 2014 e dalla sentenza n.77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative
a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa,
o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art.92, comma 2, c.p.c.” (v. Cass.
Sez. 6 -2, Ordinanza n. 4696 del 18/02/2019).
Con riguardo alla fattispecie in esame è pacifico e documentato come il pagamento della prestazione sia avvenuto nel corso del giudizio di primo grado in data 7.6.23, quindi successivamente al deposito del ricorso di primo grado avvenuto in data 18.5.25.
Dalla documentazione in atti risulta, come allegato dall'appellante, che già in data 28.12.22 era stato inviato all' il decreto di omologa positivo sulla prestazione poi CP_1 liquidata, per cui la motivazione del Tribunale, che fa decorrere il termine di adempimento di 120 giorni dall'invio del modello pag. 4/7 AP70, appare in contrasto con le previsioni dell'art.445 bis cpc che àncora il termine di pagamento alla notifica del decreto di omologa.
Irrilevante è l'invio del modello AP70, atteso che, come risulta dalle circolari , tale adempimento non è richiesto in via CP_1 preventiva, ma solo successiva ed eventuale, su sollecitazione dell'Istituto. Invero nel messaggio n. 20715 del 17.12.2013 si CP_1 evidenzia che la verifica dei requisiti socio-economici “non possa essere effettuata mediante l'utilizzo generalizzato ed indiscriminato della richiesta del modello autocertificativo cd.
AP70” e che l' , una volta ricevuto il decreto di omologa, per CP_1 le prestazioni dipendenti dal requisito reddituale ne verifica la sussistenza sui propri data-base (tra cui: cassetto previdenziale, casellario dei lavoratori attivi, Agenzia delle Entrate). Nel caso in cui le indagini non diano risultati utili per l'accredito delle somme, si procederà al pagamento presso lo sportello dell'Ufficio postale più vicino alla residenza dell'interessato a cui verrò recapitata apposita comunicazione. Nel messaggio si legge ancora che si procederà alla liquidazione “utilizzando ogni possibile informazione già in possesso dell'Istituto, prescindendo anche dalla restituzione tempestiva del modello AP70” per garantire l'erogazione della prestazione nel termine di 120 gg.. Le verifiche, quindi, devono essere svolte d'ufficio grazie all'interconnessione tra le banche dati, sollecitandosi da parte dell'Istituto – ove ritenuta necessaria – l'eventuale collaborazione della parte privata che, in tale caso, diventa doverosa.
Con riguardo alla vicenda, secondo quanto si legge nella memoria difensiva di primo grado dell'odierno appellato, non emerge alcuna specifica motivazione in ordine al ritardo nel pagamento rispetto pag. 5/7 alla notifica del decreto di omologa, pertanto risulta evidente che l' non ha provveduto nei termini al pagamento della CP_2 prestazione, procedendo tardivamente alla liquidazione, soltanto in corso di causa.
Sulla base di tali premesse, il Collegio rileva che alcuna analogia si ravvisa nella fattispecie tra la condotta extraprocessuale della parte (che solo tardivamente ha adempiuto) e le ipotesi tipizzate dal legislatore.
Pertanto le spese di primo grado sono da porsi a carico del resistente per intero.
Con riguardo alla quantificazione, nella fattispecie si deve tener conto della somma pagata dall' (euro 44.715,45) per cui lo CP_1 scaglione tariffario è quello da euro 26.000,01 a 52.000,00 indicato dall'appellante. Va incluso nel calcolo dei compensi anche la fase istruttoria/trattazione in linea con la decisione della
Corte di Cassazione Civile, sez. VI, che con sentenza del
27/08/2019, n. 21743, si è espressa in tal senso specificando che
“va, comunque, riconosciuto il compenso per la fase istruttoria/trattazione, atteso che la fase di trattazione della causa, è in ogni caso, ineludibile” (principio ribadito da Cass.
Sez. 3 Ordinanza n.28627/2023).
In applicazione dei criteri tariffari di cui al predetto D.M., tenuto conto della facoltà di riduzione massima degli importi medi spettanti per le attività compiute – fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale, fase istruttoria/trattazione – il totale da liquidare è pari a euro € 4.638,00. Ne consegue la relativa condanna a carico dell' , oltre rimborso spese CP_1 generali, IVA e CPA nella misura di legge con attribuzione.
Le spese del grado, del pari, seguono la soccombenza;
deve in proposito tenersi conto del valore della controversia (importo pag. 6/7 spese primo grado) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi. Possono applicarsi i valori minimi dei compensi per i giudizi di appello, liquidandosi di conseguenza le spese come da dispositivo a carico dell' con CP_1 attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di lite di primo grado in favore di liquidate in complessivi € 4.638,00 oltre IVA Parte_1
CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
condanna l'appellato al pagamento delle spese legali del presente grado in favore dell'appellante liquidate in complessivi € 1.458,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Napoli 10.11.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 7/7