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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/11/2025, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO SEZIONE LAVORO
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 8746/2024 promossa da assistito dall'avv. Alessandra Giancristofaro e dall'avv. Parte_1
AU DA Chiesa;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
assistito dall'avv. Salvatore Dimartino CP_1
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
1. Il ricorrente si è rivolto al giudice del lavoro lamentando il rigetto da parte dell' della domanda di riconoscimento della natura professionale del CP_1 morbo di Dupuytrien bilaterale presentata in data 21 giugno 2023 e, quantificando i postumi della patologia in 7 punti aggiuntivi rispetto alla inabilità lavorativa del 28% già riconosciutagli nel 2006 per altra patologia, chiede la condanna dell' convenuto al pagamento in suo favore della rendita CP_2 nella misura complessiva del 34%.
2. L' chiede il rigetto della domanda, contestando l'idoneità degli CP_2 elementi offerti dal ricorrente a configurare un'adeguata esposizione a rischio.
3. La domanda risulta infondata e va pertanto respinta.
4. La CTU nominata per accertare se la patologia posta a fondamento della domanda trovi o meno la propria causa o concausa nell'attività lavorativa dedotta in giudizio dal ricorrente, infatti, valutati tutti gli elementi in atti (tra cui le prove offerte, ritenute ininfluenti ai fini della risposta al quesito) e quelli ulteriormente acquisiti nel corso del giudizio (tra cui le dichiarazioni rese alla medesima dallo stesso ricorrente), con argomenti chiari, specifici e puntuali che
1 non sono stati in alcun modo contestati dalle parti nel termine ad esse assegnato allo scopo, ha concluso rispondendo negativamente al quesito.
5. A fondamento di tali conclusioni, in particolare, la CTU ha posto il fatto che, alla luce degli elementi in atti, il periodo di esposizione al rischio di cui si discute è stato “assai minimo nel tempo, non continuativo e limitato a pochi minuti del turno lavorativo”, mentre “l'eventuale correlazione causale esiste solo in caso di significativa durata dell'esposizione alle vibrazioni””; che, dai documenti in atti, risulta che la malattia era già presente a sinistra al momento dell'assunzione nel giugno 2018”; che si tratta di malattia multifattoriale ed il ricorrente presenta fattori specifici extralavorativi quali abitudine al fumo, consumo di alcol, oligoartrite psoriasica, diabete mellito di cui è dimostrata in letteratura l'associazione statisticamente significativa con la malattia e quindi una correlazione di elevata probabilità causale.
6. Nonostante il rigetto della domanda, le spese di lite vanno compensate, in quanto risultano soddisfatti i requisiti reddituali previsti dall'art. 152 disp att. c.p.c. (così come modificato dall'art. 42 del d.l. 269/2003 conv. con modifiche dalla l. 326/2003) per l'esenzione del soccombente dalle spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali.
7. Le spese di CTU, liquidate separatamente, non potendo essere poste a carico della parte ricorrente, vanno poste a carico del convenuto . CP_1
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• respinge il ricorso;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
• pone le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Torino, 12 novembre 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
2
in persona della Giudice dott.ssa Daniela PALIAGA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa RGL n. 8746/2024 promossa da assistito dall'avv. Alessandra Giancristofaro e dall'avv. Parte_1
AU DA Chiesa;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
assistito dall'avv. Salvatore Dimartino CP_1
-PARTE CONVENUTA-
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre CP_1 ipotesi
1. Il ricorrente si è rivolto al giudice del lavoro lamentando il rigetto da parte dell' della domanda di riconoscimento della natura professionale del CP_1 morbo di Dupuytrien bilaterale presentata in data 21 giugno 2023 e, quantificando i postumi della patologia in 7 punti aggiuntivi rispetto alla inabilità lavorativa del 28% già riconosciutagli nel 2006 per altra patologia, chiede la condanna dell' convenuto al pagamento in suo favore della rendita CP_2 nella misura complessiva del 34%.
2. L' chiede il rigetto della domanda, contestando l'idoneità degli CP_2 elementi offerti dal ricorrente a configurare un'adeguata esposizione a rischio.
3. La domanda risulta infondata e va pertanto respinta.
4. La CTU nominata per accertare se la patologia posta a fondamento della domanda trovi o meno la propria causa o concausa nell'attività lavorativa dedotta in giudizio dal ricorrente, infatti, valutati tutti gli elementi in atti (tra cui le prove offerte, ritenute ininfluenti ai fini della risposta al quesito) e quelli ulteriormente acquisiti nel corso del giudizio (tra cui le dichiarazioni rese alla medesima dallo stesso ricorrente), con argomenti chiari, specifici e puntuali che
1 non sono stati in alcun modo contestati dalle parti nel termine ad esse assegnato allo scopo, ha concluso rispondendo negativamente al quesito.
5. A fondamento di tali conclusioni, in particolare, la CTU ha posto il fatto che, alla luce degli elementi in atti, il periodo di esposizione al rischio di cui si discute è stato “assai minimo nel tempo, non continuativo e limitato a pochi minuti del turno lavorativo”, mentre “l'eventuale correlazione causale esiste solo in caso di significativa durata dell'esposizione alle vibrazioni””; che, dai documenti in atti, risulta che la malattia era già presente a sinistra al momento dell'assunzione nel giugno 2018”; che si tratta di malattia multifattoriale ed il ricorrente presenta fattori specifici extralavorativi quali abitudine al fumo, consumo di alcol, oligoartrite psoriasica, diabete mellito di cui è dimostrata in letteratura l'associazione statisticamente significativa con la malattia e quindi una correlazione di elevata probabilità causale.
6. Nonostante il rigetto della domanda, le spese di lite vanno compensate, in quanto risultano soddisfatti i requisiti reddituali previsti dall'art. 152 disp att. c.p.c. (così come modificato dall'art. 42 del d.l. 269/2003 conv. con modifiche dalla l. 326/2003) per l'esenzione del soccombente dalle spese di lite nei giudizi per prestazioni previdenziali.
7. Le spese di CTU, liquidate separatamente, non potendo essere poste a carico della parte ricorrente, vanno poste a carico del convenuto . CP_1
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• respinge il ricorso;
• dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
• pone le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Torino, 12 novembre 2025
LA GIUDICE
dott.ssa Daniela PALIAGA
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