Art. 2.
L'Istituto agronomico per l'oltremare, fermo restando quanto disposto dall' articolo 2, lettera e), della legge 29 aprile 1953, n. 430 , e' l'organo di consulenza ed assistenza del Ministero degli affari esteri nel campo tecnico, scientifico agrario.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera a)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati:
a) la legge 26 ottobre 1962, n. 1612 [...]".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
L'Istituto agronomico per l'oltremare, fermo restando quanto disposto dall' articolo 2, lettera e), della legge 29 aprile 1953, n. 430 , e' l'organo di consulenza ed assistenza del Ministero degli affari esteri nel campo tecnico, scientifico agrario.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera a)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati:
a) la legge 26 ottobre 1962, n. 1612 [...]".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.