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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 25/12/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3487/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisa Romagnoli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3487/2022 promossa da:
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Fregola Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. Jessica Bandini
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate:
- per l'attrice il 24.11.2025;
- per la convenuta il 26.11.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 1° dicembre 2022 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di sentire “accertare l'inesistenza e/o l'illegittimità del credito preteso da CP_1 Controparte_1
nei confronti di e per l'effetto, condannare la convenuta allo storno delle fatture n. CP_1 Parte_1
105/22 e 106/22 e all'invio di nota di credito”.
L'attrice, dopo aver premesso che nel maggio 2021 le società e Parte_2 CP_3 CP_1
decidevano di avviare una collaborazione societaria prodromica ad una possibile successiva fusione, e che prendeva in locazione uno stabilimento sito in Forlì che poi concedeva in “sub-affitto” a Pt_1
, ha dedotto che assumeva autonomamente svariate decisioni logistiche, Controparte_4 CP_1
pagina 1 di 6 organizzative e gestionali inerenti (anche) all'immobile senza esplicita autorizzazione dell'attrice, attività per le quali emetteva notule pro forma nei confronti della con la quale, pur a fronte di Pt_2
contestazioni di quest'ultima, raggiungeva un accordo in data 17.11.2021 per il pagamento della fattura n. 98/21, rinunciando ad ulteriori pretese.
Ciononostante, il 30.12.2021 la convenuta aveva inviato ad notule pro forma per le medesime Pt_1
attività svolte nei confronti della e oggetto del predetto accordo, alle quali seguiva l'emissione Pt_2
delle fatture nn. 105/22 e 106/22 oggetto del presente giudizio e contestate, in quanto riguardanti attività e lavorazioni mai pattuite fra le parti, svolte, quanto alla fattura 105/22, autonomamente dalla convenuta senza autorizzazione dall'attrice e, quanto alla fattura 106/22 (compenso per attività di intermediazione prodromica alla stipula della locazione commerciale dello stabilimento di Forlì), attribuibili ad un terzo soggetto (agente immobiliare , e comunque oggetto dell'accordo Persona_1
transattivo raggiunto con Pt_2
2. Si è costituta con comparsa depositata il 27.09.2023 esponendo che nel 2021 CP_1 Pt_2
e decidevano di avviare una collaborazione societaria, che prevedeva la CP_3 CP_1
trasformazione della in società a responsabilità limitata, con ingresso di due nuovi soci facenti capo a e nonché l'acquisto dell'immobile (capannone) di Forlì, con l'intento di creare Pt_1 Controparte_5
un servizio commerciale per entrambe le società svolto dalla La convenuta evidenziava che il CP_1
progetto era nato a [...] collaborazione tra , e la stessa , e che Pt_2 Controparte_5 Pt_1
i rapporti tra le società erano strettamente interconnessi, dal momento che la era gestita da Pt_2
che rivestiva la qualifica di direttore commerciale, e che lo stesso era altresì Persona_2
l'amministratore di fatto della Pt_1
Tanto premesso, deduceva che i lavori/forniture di cui alla fattura 105/22 (eseguiti presso il CP_1
capannone/stabilimento di Forlì, fra cui trasferimento di un certo numero di poltrone presso la sala riunioni, opere di cartongesso, vetrate, posa del parquet) erano stati condivisi e concordati con Per_2
mentre l'attività di intermediazione di cui alla fattura n. 106/22 non riguardava la locazione ma
[...]
le trattative svolte da per il successivo acquisto dell'immobile. Controparte_1
Negava, inoltre, che le attività oggetto delle predette fatture coincidessero con quelle svolte nei confronti di e oggetto di transazione, chiedendo di respingere la domanda attorea e svolgendo domanda Pt_2
riconvenzionale volta ad accertare il proprio credito pari ad € 9.613,60 o nella diversa somma accertata, con condanna dell'attrice al pagamento.
pagina 2 di 6 3. Depositate le memorie autorizzate ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita con l'escussione dei testimoni (udienze 18.07.204, 29.05.2025 e 18.09.2025), sono state formulate due proposte conciliative ex art. 185 bis c.p.c., la prima accettata dalla convenuta e non dall'attrice, la seconda accettata da quest'ultima e non dalla convenuta.
La causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di memorie conclusive.
***
4. Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs 165/2024 (c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024), anche ai processi già pendenti alla data del
28.02.2023.
La domanda di accertamento negativo del credito portato dalla fattura n. 106/22 è fondata.
La fattura indica le seguenti attività “RICERCA, TRATTATIVE CON LA PROPRIETÀ E FORMALIZZAZIONE
ACCORDO PER AFFITTO CONDIVISO CON BE. E CON INSERIMENTO CLAUSOLA DI CP_3
RISCATTO DA DEFINIRE ENTRO 3 ANNI DI AFFITTO. IMPORTO DEFINITIVO PER ACQUISTO EURO 1.050.000
(…)”, in merito alle quali la convenuta ha precisato (comparsa di costituzione) che l'attività di intermediazione non riguardava la locazione ma trattative per il successivo acquisto dell'immobile sito a
Forlì.
All'esito delle prove orali è emerso che non ha svolto tali attività. Controparte_1
Il teste agente immobiliare, ha dichiarato di essere stato contattato da Persona_1 Persona_2
per la e di non aver mai visto il sig. né saputo nulla in relazione alla pur Pt_1 CP_1 CP_1
avendo partecipato a circa sette incontri (“Non ho mai saputo nulla relativamente alla né ho mai visto CP_1
alcuna persona di questa società” cfr. verbale d'udienza del 29.05.25).
Anche la teste commercialista della società proprietaria del capannone Testimone_1 Controparte_6
oggetto delle trattative, ha riferito di non aver mai avuto alcun contatto con (“io non ho mai CP_1
assistito alla partecipazione di alle trattative per la vendita del capannone. Nello studio ove lavoro sono comparsi solo e alla presenza dei legali della ” (Cfr. verbale d'udienza del 18.07.2024), così Pt_1 CP_7 CP_6
come socio della Forlivese Infissi s.r.l., che ha dichiarato di non aver mai avuto contatti con Tes_2
il sig. né di averlo mai visto nel corso delle trattative (cfr. verbale d'udienza del 18.07.2024). CP_1
Quanto affermato dal teste , legale rappresentante di ovvero che fu Testimone_3 Controparte_5
a metterlo in contatto con per la ricerca di un capannone a Forlì e la partecipazione di CP_1 Per_2
ad un incontro nel quale era presente sia la proprietà sia l'agente immobiliare, benché CP_1
pagina 3 di 6 contraddetto da quanto dichiarato da questi ultimi ( e , appare in ogni caso ininfluente, Tes_2 Per_1
non potendo certo sostenersi che l'eventuale presenza di ad un unico incontro (dei tanti effettuati, CP_1
circa sette) giustifichi la pretesa di compensi per intermediazione immobiliare così come richiesti con la fattura n. 106/22.
Quanto alla fattura n. 105/22, in essa (doc. 10) sono indicati:
OGGETTO: mail TED del 12/10 ore 09.20-ESSECUBE mail12.10 ore 09.51 - Diamo corso alla fattura formale a seguito fattura pro-forma n.105/21 - DDT TED N.44/2021 DEL 01/10/2021
Ed i seguenti importi/causali:
PARETE PER SALA RIUNIONI 6 pezzi € 250,00 € 1.500,00 Parte_3
POLTRONCINE RIUNIONE USATE 6 pezzi € 25,00 € 150,00 Pt_4
TRASPORTO PRESSO FORLI' VIA GOLFARELLI 141 1 € 150,00 € 150,00
QUOTA PARTE REALIZZAZIONE OPERE IN CARTONGESSO PER VS CONTO REALIZZATE DALLA TT LF SR
COME DA PREVENTIVO DEL 16/07 IBSB 21/0618 REV.0 CON ESCLUSIONE DELLE PORTE CHE SONO STATE
FORNITE E FATTURATE DALLA RIF. .87/2021 DEL 31/08 € 1.680,00 € 1.680,00 CP_1 CP_8
SISTEMAZIONE Controparte_9
€ 200,00 € 200,00
[...]
COME DA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
L'oggetto richiama “mail TED del 12/10 ore 09.20-ESSECUBE mail12.10 ore 09.51” analogamente a quanto indicato nella fattura n. 98/2021 indirizzata a e richiamata nell'accordo transattivo del Pt_2
17.11.2021.
Nella citata mail del 12.10.2021 (doc. 5 fascicolo ) scrive a all'indirizzo CP_1 Persona_2
l'oggetto della mail è “collaborazione TED”, e nella comunicazione formula una Email_1
proposta di pagamento per le “attività effettuate: per le fatture emesse al costo Euro 5000,00 per le spese auto Euro 2500,00 per consulenza e trattative Euro 4500,00
Totale da fatturare 12000,00
per realizzazione delle pareti in carton gesso sala riunione Euro 1000,00
per sistemazione parquet Euro 200,00
per trasporto e scarico vetri Euro 150,00
per consulenza ing. c/o Euro 150,00”. Per_3 Per_4
pagina 4 di 6 Può anzitutto osservarsi che l'importo di € 12.000,00 corrisponde all'imponibile indicato nella fattura n.
98/2021, che richiama essa stessa la mail. Di talché trova conferma l'assunto dell'attrice, secondo la quale le attività/lavorazioni indicate nella fattura 105/22 coincidono con quelle oggetto dell'accordo transattivo, almeno per la parte corrispondente ad € 12.000,00 (per le fatture emesse al costo Euro
5000,00, per le spese auto Euro 2500,00, per consulenza e trattative).
Né, d'altra parte, la convenuta ha mai distinto nettamente le attività compiute per da quelle svolte Pt_2
(asseritamente) nell'interesse di emerge anzi abbastanza chiaramente della narrazione di Pt_1
entrambe le parti che teneva i contatti con la (e nello specifico con Persona_2 CP_1 [...]
) per entrambe le società, sicché è verosimile che lo scambio di mail di cui sopra attenga Controparte_1
alla regolazione di sospesi imputabili ad entrambe e gestiti in maniera informale e indistinta da Per_2
Peraltro, nella risposta di quest'ultimo alla mail del 12.10.2021, precisa che “onde evitare di farmi Per_2
litigare al mio interno per qualsiasi operazione futura che vuoi propormi ne dobbiamo parlare prima e definire tutto perché così non va bene”, il che pare confermare, almeno in parte, quanto sostenuto dall'attrice, ovvero che si sia mosso con una certa autonomia senza concordare passo passo con i lavori da CP_1 Per_2
effettuare nel capannone . CP_6
In ogni caso, che dell'allestimento della sala riunioni si sia occupato è stato confermato dai testi CP_1
, , e . Testimone_4 Testimone_5 Testimone_3 Testimone_6
Resta da definire se i compensi per tali attività possano essere imputati alla anziché alla Pt_1 Pt_2
Ebbene, dall'accordo transattivo con del 17.11.2021 rimangono fuori le voci “realizzazione delle Pt_2
pareti in cartongesso sala riunione Euro 1000,00, sistemazione parquet Euro 200,00, trasporto e scarico vetri Euro
150,00” che trovano corrispondenza nella fattura n. 105/22 escludendo la “consulenza ing. c/o Per_3
Euro 150,00” in essa non contemplata, importi che nella mail di risposta del 12.10.2021, Per_4 Per_2
ratificò. Nella citata mail nulla si dice in ordine alla “parete cristalli”, rinvenendosi solo l'importo di €
150,00 per “trasporto e scarico vetri”. Solo quest'ultimo è stato indicato da nella mail e confermato CP_1
da in risposta, pertanto vanno esclusi i diversi ed ulteriori importi indicati in fattura. Per_2
Agli importi indicati da e “ratificati” da (1000 + 200 + 150) possono aggiungersi € 150,00 CP_1 Per_2
indicati per le sedie in pelle nera (nella fattura 105/22 indicate quali POLTRONCINE SALA RIUNIONE
USATE) la cui consegna risulta effettuata (doc. 4 fascicolo TED) e concordata con (cfr. doc. 1 Per_2
fascicolo TED), per un totale di € 1.500,00 (imponibile).
Nessuna valenza probatoria possono assumere i messaggi vocali inviati da e prodotti dalla Per_2
convenuta, anche perché l'unico messaggio che parla esplicitamente (anche se genericamente) di pagina 5 di 6 pagamenti, è del 15 ottobre 2021, e quindi antecedente all'accordo transattivo con il cui Pt_2
referente era sempre Per_2
L'attrice ha obiettato che , siccome dipendente con qualifica di impiegato della Persona_2 Pt_1
non era munito di alcun potere di rappresentanza rispetto a quest'ultima, non ratificò alcun accordo e agì comunque solo in nome e per conto della e non anche in rappresentanza di Pt_2 Parte_1
Tali eccezioni non colgono nel segno: le ripetute, continuative attività/interlocuzioni poste in essere da nei confronti dei terzi a nome della (cfr. la corrispondenza mail su indirizzo Persona_2 Pt_1
vedi la testimonianza di , che indica quale “titolare di Email_1 Persona_1 Per_2
) dimostrano che lo stesso, se non era amministratore di fatto, ne aveva quantomeno la Pt_1
rappresentanza, la quale può essere conferita anche per fatti concludenti.
È anche smentita la circostanza che non abbia ratificato alcun accordo, perché nella mail già citata Per_2
del 12.10.2021 egli diede l“ok” rispetto ad alcuni importi indicati da per attività/forniture che CP_1
sono state confermate in istruttoria e che sono state svolte in relazione ad un immobile locato ad
Pt_1
Per tali motivi, la domanda di accertamento negativo in relazione alla fattura n. 105/22 è (solo) parzialmente fondata, come parzialmente fondata è la domanda riconvenzionale della convenuta, ma limitatamente all'importo di € 1.500,00 come sopra specificato, ovvero gli importi “ratificati” da Per_2
(1000 + 200 + 150) oltre le sedie/poltroncine (+ 150) = 1.500,00 oltre iva.
[...]
5. La reciproca parziale soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna a pagare a la Parte_1 Controparte_1
somma di € 1.500,00 oltre iva ed interessi dalla domanda al saldo;
- Compensa le spese di lite.
Ravenna, 25 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Elisa Romagnoli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisa Romagnoli ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3487/2022 promossa da:
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Fregola Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. Jessica Bandini
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate:
- per l'attrice il 24.11.2025;
- per la convenuta il 26.11.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato il 1° dicembre 2022 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di sentire “accertare l'inesistenza e/o l'illegittimità del credito preteso da CP_1 Controparte_1
nei confronti di e per l'effetto, condannare la convenuta allo storno delle fatture n. CP_1 Parte_1
105/22 e 106/22 e all'invio di nota di credito”.
L'attrice, dopo aver premesso che nel maggio 2021 le società e Parte_2 CP_3 CP_1
decidevano di avviare una collaborazione societaria prodromica ad una possibile successiva fusione, e che prendeva in locazione uno stabilimento sito in Forlì che poi concedeva in “sub-affitto” a Pt_1
, ha dedotto che assumeva autonomamente svariate decisioni logistiche, Controparte_4 CP_1
pagina 1 di 6 organizzative e gestionali inerenti (anche) all'immobile senza esplicita autorizzazione dell'attrice, attività per le quali emetteva notule pro forma nei confronti della con la quale, pur a fronte di Pt_2
contestazioni di quest'ultima, raggiungeva un accordo in data 17.11.2021 per il pagamento della fattura n. 98/21, rinunciando ad ulteriori pretese.
Ciononostante, il 30.12.2021 la convenuta aveva inviato ad notule pro forma per le medesime Pt_1
attività svolte nei confronti della e oggetto del predetto accordo, alle quali seguiva l'emissione Pt_2
delle fatture nn. 105/22 e 106/22 oggetto del presente giudizio e contestate, in quanto riguardanti attività e lavorazioni mai pattuite fra le parti, svolte, quanto alla fattura 105/22, autonomamente dalla convenuta senza autorizzazione dall'attrice e, quanto alla fattura 106/22 (compenso per attività di intermediazione prodromica alla stipula della locazione commerciale dello stabilimento di Forlì), attribuibili ad un terzo soggetto (agente immobiliare , e comunque oggetto dell'accordo Persona_1
transattivo raggiunto con Pt_2
2. Si è costituta con comparsa depositata il 27.09.2023 esponendo che nel 2021 CP_1 Pt_2
e decidevano di avviare una collaborazione societaria, che prevedeva la CP_3 CP_1
trasformazione della in società a responsabilità limitata, con ingresso di due nuovi soci facenti capo a e nonché l'acquisto dell'immobile (capannone) di Forlì, con l'intento di creare Pt_1 Controparte_5
un servizio commerciale per entrambe le società svolto dalla La convenuta evidenziava che il CP_1
progetto era nato a [...] collaborazione tra , e la stessa , e che Pt_2 Controparte_5 Pt_1
i rapporti tra le società erano strettamente interconnessi, dal momento che la era gestita da Pt_2
che rivestiva la qualifica di direttore commerciale, e che lo stesso era altresì Persona_2
l'amministratore di fatto della Pt_1
Tanto premesso, deduceva che i lavori/forniture di cui alla fattura 105/22 (eseguiti presso il CP_1
capannone/stabilimento di Forlì, fra cui trasferimento di un certo numero di poltrone presso la sala riunioni, opere di cartongesso, vetrate, posa del parquet) erano stati condivisi e concordati con Per_2
mentre l'attività di intermediazione di cui alla fattura n. 106/22 non riguardava la locazione ma
[...]
le trattative svolte da per il successivo acquisto dell'immobile. Controparte_1
Negava, inoltre, che le attività oggetto delle predette fatture coincidessero con quelle svolte nei confronti di e oggetto di transazione, chiedendo di respingere la domanda attorea e svolgendo domanda Pt_2
riconvenzionale volta ad accertare il proprio credito pari ad € 9.613,60 o nella diversa somma accertata, con condanna dell'attrice al pagamento.
pagina 2 di 6 3. Depositate le memorie autorizzate ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita con l'escussione dei testimoni (udienze 18.07.204, 29.05.2025 e 18.09.2025), sono state formulate due proposte conciliative ex art. 185 bis c.p.c., la prima accettata dalla convenuta e non dall'attrice, la seconda accettata da quest'ultima e non dalla convenuta.
La causa è stata rinviata per discussione ex art. 281 sexies c.p.c., previo deposito di memorie conclusive.
***
4. Va premesso che la presente sentenza, resa ex art. 281 sexies c.p.c., viene depositata nel termine di cui al comma 3 della citata norma, applicabile, in virtù dell'art. 7, comma 3, d.lgs 165/2024 (c.d. correttivo della riforma Cartabia, entrato in vigore il 26.11.2024), anche ai processi già pendenti alla data del
28.02.2023.
La domanda di accertamento negativo del credito portato dalla fattura n. 106/22 è fondata.
La fattura indica le seguenti attività “RICERCA, TRATTATIVE CON LA PROPRIETÀ E FORMALIZZAZIONE
ACCORDO PER AFFITTO CONDIVISO CON BE. E CON INSERIMENTO CLAUSOLA DI CP_3
RISCATTO DA DEFINIRE ENTRO 3 ANNI DI AFFITTO. IMPORTO DEFINITIVO PER ACQUISTO EURO 1.050.000
(…)”, in merito alle quali la convenuta ha precisato (comparsa di costituzione) che l'attività di intermediazione non riguardava la locazione ma trattative per il successivo acquisto dell'immobile sito a
Forlì.
All'esito delle prove orali è emerso che non ha svolto tali attività. Controparte_1
Il teste agente immobiliare, ha dichiarato di essere stato contattato da Persona_1 Persona_2
per la e di non aver mai visto il sig. né saputo nulla in relazione alla pur Pt_1 CP_1 CP_1
avendo partecipato a circa sette incontri (“Non ho mai saputo nulla relativamente alla né ho mai visto CP_1
alcuna persona di questa società” cfr. verbale d'udienza del 29.05.25).
Anche la teste commercialista della società proprietaria del capannone Testimone_1 Controparte_6
oggetto delle trattative, ha riferito di non aver mai avuto alcun contatto con (“io non ho mai CP_1
assistito alla partecipazione di alle trattative per la vendita del capannone. Nello studio ove lavoro sono comparsi solo e alla presenza dei legali della ” (Cfr. verbale d'udienza del 18.07.2024), così Pt_1 CP_7 CP_6
come socio della Forlivese Infissi s.r.l., che ha dichiarato di non aver mai avuto contatti con Tes_2
il sig. né di averlo mai visto nel corso delle trattative (cfr. verbale d'udienza del 18.07.2024). CP_1
Quanto affermato dal teste , legale rappresentante di ovvero che fu Testimone_3 Controparte_5
a metterlo in contatto con per la ricerca di un capannone a Forlì e la partecipazione di CP_1 Per_2
ad un incontro nel quale era presente sia la proprietà sia l'agente immobiliare, benché CP_1
pagina 3 di 6 contraddetto da quanto dichiarato da questi ultimi ( e , appare in ogni caso ininfluente, Tes_2 Per_1
non potendo certo sostenersi che l'eventuale presenza di ad un unico incontro (dei tanti effettuati, CP_1
circa sette) giustifichi la pretesa di compensi per intermediazione immobiliare così come richiesti con la fattura n. 106/22.
Quanto alla fattura n. 105/22, in essa (doc. 10) sono indicati:
OGGETTO: mail TED del 12/10 ore 09.20-ESSECUBE mail12.10 ore 09.51 - Diamo corso alla fattura formale a seguito fattura pro-forma n.105/21 - DDT TED N.44/2021 DEL 01/10/2021
Ed i seguenti importi/causali:
PARETE PER SALA RIUNIONI 6 pezzi € 250,00 € 1.500,00 Parte_3
POLTRONCINE RIUNIONE USATE 6 pezzi € 25,00 € 150,00 Pt_4
TRASPORTO PRESSO FORLI' VIA GOLFARELLI 141 1 € 150,00 € 150,00
QUOTA PARTE REALIZZAZIONE OPERE IN CARTONGESSO PER VS CONTO REALIZZATE DALLA TT LF SR
COME DA PREVENTIVO DEL 16/07 IBSB 21/0618 REV.0 CON ESCLUSIONE DELLE PORTE CHE SONO STATE
FORNITE E FATTURATE DALLA RIF. .87/2021 DEL 31/08 € 1.680,00 € 1.680,00 CP_1 CP_8
SISTEMAZIONE Controparte_9
€ 200,00 € 200,00
[...]
COME DA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
L'oggetto richiama “mail TED del 12/10 ore 09.20-ESSECUBE mail12.10 ore 09.51” analogamente a quanto indicato nella fattura n. 98/2021 indirizzata a e richiamata nell'accordo transattivo del Pt_2
17.11.2021.
Nella citata mail del 12.10.2021 (doc. 5 fascicolo ) scrive a all'indirizzo CP_1 Persona_2
l'oggetto della mail è “collaborazione TED”, e nella comunicazione formula una Email_1
proposta di pagamento per le “attività effettuate: per le fatture emesse al costo Euro 5000,00 per le spese auto Euro 2500,00 per consulenza e trattative Euro 4500,00
Totale da fatturare 12000,00
per realizzazione delle pareti in carton gesso sala riunione Euro 1000,00
per sistemazione parquet Euro 200,00
per trasporto e scarico vetri Euro 150,00
per consulenza ing. c/o Euro 150,00”. Per_3 Per_4
pagina 4 di 6 Può anzitutto osservarsi che l'importo di € 12.000,00 corrisponde all'imponibile indicato nella fattura n.
98/2021, che richiama essa stessa la mail. Di talché trova conferma l'assunto dell'attrice, secondo la quale le attività/lavorazioni indicate nella fattura 105/22 coincidono con quelle oggetto dell'accordo transattivo, almeno per la parte corrispondente ad € 12.000,00 (per le fatture emesse al costo Euro
5000,00, per le spese auto Euro 2500,00, per consulenza e trattative).
Né, d'altra parte, la convenuta ha mai distinto nettamente le attività compiute per da quelle svolte Pt_2
(asseritamente) nell'interesse di emerge anzi abbastanza chiaramente della narrazione di Pt_1
entrambe le parti che teneva i contatti con la (e nello specifico con Persona_2 CP_1 [...]
) per entrambe le società, sicché è verosimile che lo scambio di mail di cui sopra attenga Controparte_1
alla regolazione di sospesi imputabili ad entrambe e gestiti in maniera informale e indistinta da Per_2
Peraltro, nella risposta di quest'ultimo alla mail del 12.10.2021, precisa che “onde evitare di farmi Per_2
litigare al mio interno per qualsiasi operazione futura che vuoi propormi ne dobbiamo parlare prima e definire tutto perché così non va bene”, il che pare confermare, almeno in parte, quanto sostenuto dall'attrice, ovvero che si sia mosso con una certa autonomia senza concordare passo passo con i lavori da CP_1 Per_2
effettuare nel capannone . CP_6
In ogni caso, che dell'allestimento della sala riunioni si sia occupato è stato confermato dai testi CP_1
, , e . Testimone_4 Testimone_5 Testimone_3 Testimone_6
Resta da definire se i compensi per tali attività possano essere imputati alla anziché alla Pt_1 Pt_2
Ebbene, dall'accordo transattivo con del 17.11.2021 rimangono fuori le voci “realizzazione delle Pt_2
pareti in cartongesso sala riunione Euro 1000,00, sistemazione parquet Euro 200,00, trasporto e scarico vetri Euro
150,00” che trovano corrispondenza nella fattura n. 105/22 escludendo la “consulenza ing. c/o Per_3
Euro 150,00” in essa non contemplata, importi che nella mail di risposta del 12.10.2021, Per_4 Per_2
ratificò. Nella citata mail nulla si dice in ordine alla “parete cristalli”, rinvenendosi solo l'importo di €
150,00 per “trasporto e scarico vetri”. Solo quest'ultimo è stato indicato da nella mail e confermato CP_1
da in risposta, pertanto vanno esclusi i diversi ed ulteriori importi indicati in fattura. Per_2
Agli importi indicati da e “ratificati” da (1000 + 200 + 150) possono aggiungersi € 150,00 CP_1 Per_2
indicati per le sedie in pelle nera (nella fattura 105/22 indicate quali POLTRONCINE SALA RIUNIONE
USATE) la cui consegna risulta effettuata (doc. 4 fascicolo TED) e concordata con (cfr. doc. 1 Per_2
fascicolo TED), per un totale di € 1.500,00 (imponibile).
Nessuna valenza probatoria possono assumere i messaggi vocali inviati da e prodotti dalla Per_2
convenuta, anche perché l'unico messaggio che parla esplicitamente (anche se genericamente) di pagina 5 di 6 pagamenti, è del 15 ottobre 2021, e quindi antecedente all'accordo transattivo con il cui Pt_2
referente era sempre Per_2
L'attrice ha obiettato che , siccome dipendente con qualifica di impiegato della Persona_2 Pt_1
non era munito di alcun potere di rappresentanza rispetto a quest'ultima, non ratificò alcun accordo e agì comunque solo in nome e per conto della e non anche in rappresentanza di Pt_2 Parte_1
Tali eccezioni non colgono nel segno: le ripetute, continuative attività/interlocuzioni poste in essere da nei confronti dei terzi a nome della (cfr. la corrispondenza mail su indirizzo Persona_2 Pt_1
vedi la testimonianza di , che indica quale “titolare di Email_1 Persona_1 Per_2
) dimostrano che lo stesso, se non era amministratore di fatto, ne aveva quantomeno la Pt_1
rappresentanza, la quale può essere conferita anche per fatti concludenti.
È anche smentita la circostanza che non abbia ratificato alcun accordo, perché nella mail già citata Per_2
del 12.10.2021 egli diede l“ok” rispetto ad alcuni importi indicati da per attività/forniture che CP_1
sono state confermate in istruttoria e che sono state svolte in relazione ad un immobile locato ad
Pt_1
Per tali motivi, la domanda di accertamento negativo in relazione alla fattura n. 105/22 è (solo) parzialmente fondata, come parzialmente fondata è la domanda riconvenzionale della convenuta, ma limitatamente all'importo di € 1.500,00 come sopra specificato, ovvero gli importi “ratificati” da Per_2
(1000 + 200 + 150) oltre le sedie/poltroncine (+ 150) = 1.500,00 oltre iva.
[...]
5. La reciproca parziale soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Condanna a pagare a la Parte_1 Controparte_1
somma di € 1.500,00 oltre iva ed interessi dalla domanda al saldo;
- Compensa le spese di lite.
Ravenna, 25 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Elisa Romagnoli
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