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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/01/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9831/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro-tempore, parte rappresentata e difesa dal funzionario dott. Renzo Cavadi;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 31/01/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato 9 ottobre 2022 ha chiesto condannarsi il Parte_1
al pagamento di € 2.277,56, oltre interessi legali da ciascun rateo Controparte_1
fino al saldo, a titolo di differenze retributive corrispondenti alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNI del 31 agosto 1999. A sostegno della superiore pretesa la parte ricorrente, premettendo di aver prestato servizio come docente in forza di plurimi contratti d'insegnamento a tempo determinato (cfr. pagina due del ricorso), ha argomentato circa l'estensione del diritto in discussione anche al personale
1 docente che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie (cfr. ricorso anche per i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti).
Con la memoria di costituzione depositata il 20 novembre 2024 il
[...]
, ha chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza ed in Controparte_1
subordine ha chiesto di contenere qualsivoglia dispositivo di condanna in ordine a differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente da ciascun rateo stipendiale (cfr. memoria).
Ciò detto, la pretesa della parte ricorrente va ritenuta senz'altro fondata in base all'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 20015 del 27 luglio
2018).
Pertanto, considerato che il conteggio contenuto nel ricorso appare immune da vizi,
l'Amministrazione convenuta va condannata al pagamento della somma richiesta dalla docente, visto che neppure tra la maturazione del diritto più risalente (novembre 2020) e la costituzione in giudizio del (20 novembre 2024) è trascorso un termine pari a CP_1
cinque anni.
In ossequio al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), infine, il va CP_1 condannato al pagamento delle spese di lite di parte ricorrente, che si liquidano come in dispositivo e si distraggono in favore dei procuratori della parte ricorrente, i quali hanno dichiarato ai sensi dell'art. 93 c.p.c. di non aver percepito alcun compenso.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie il ricorso;
2 condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 2.277,56, oltre interessi al tasso legale da ciascun rateo Parte_1
fino al saldo;
condanna il al pagamento in favore degli Controparte_1
avv.ti Rinaldi Giovanni, Miceli Walter e Ganci Fabio nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. della parte ricorrente, delle spese di lite di quest'ultima, che si liquidano nella somma di € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 31/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 9831/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Giovanni Rinaldi, Walter Miceli e Fabio Ganci;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro-tempore, parte rappresentata e difesa dal funzionario dott. Renzo Cavadi;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 31/01/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato 9 ottobre 2022 ha chiesto condannarsi il Parte_1
al pagamento di € 2.277,56, oltre interessi legali da ciascun rateo Controparte_1
fino al saldo, a titolo di differenze retributive corrispondenti alla retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNI del 31 agosto 1999. A sostegno della superiore pretesa la parte ricorrente, premettendo di aver prestato servizio come docente in forza di plurimi contratti d'insegnamento a tempo determinato (cfr. pagina due del ricorso), ha argomentato circa l'estensione del diritto in discussione anche al personale
1 docente che abbia svolto supplenze brevi e saltuarie (cfr. ricorso anche per i riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti).
Con la memoria di costituzione depositata il 20 novembre 2024 il
[...]
, ha chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza ed in Controparte_1
subordine ha chiesto di contenere qualsivoglia dispositivo di condanna in ordine a differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente da ciascun rateo stipendiale (cfr. memoria).
Ciò detto, la pretesa della parte ricorrente va ritenuta senz'altro fondata in base all'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la
"retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del
31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 20015 del 27 luglio
2018).
Pertanto, considerato che il conteggio contenuto nel ricorso appare immune da vizi,
l'Amministrazione convenuta va condannata al pagamento della somma richiesta dalla docente, visto che neppure tra la maturazione del diritto più risalente (novembre 2020) e la costituzione in giudizio del (20 novembre 2024) è trascorso un termine pari a CP_1
cinque anni.
In ossequio al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), infine, il va CP_1 condannato al pagamento delle spese di lite di parte ricorrente, che si liquidano come in dispositivo e si distraggono in favore dei procuratori della parte ricorrente, i quali hanno dichiarato ai sensi dell'art. 93 c.p.c. di non aver percepito alcun compenso.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie il ricorso;
2 condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 2.277,56, oltre interessi al tasso legale da ciascun rateo Parte_1
fino al saldo;
condanna il al pagamento in favore degli Controparte_1
avv.ti Rinaldi Giovanni, Miceli Walter e Ganci Fabio nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. della parte ricorrente, delle spese di lite di quest'ultima, che si liquidano nella somma di € 1.000,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 31/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3