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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 174/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
BE VI, LA
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2651/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
M.t. S.p.a. - 06907290156
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende - Piazza San Carlo Borromeo 87036 Rende CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2970/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 4 e pubblicata il 19/04/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 63578 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso avverso avviso di accertamento n. 63578 del 22/11/2020 relativo ad omesso pagamento IMU per l'annualità 2018, eccependo:
• -difetto di motivazione,
• -illegittimità della richiesta.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza accoglieva il ricorso ritenendo che il ricorrente avesse documentalmente dimostrata l'esenzione dal pagamento dell'imposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva ricorso in appello MT
Il ricorso è fondato per l'assorbente considerazione che la dimostrazione del diritto all'esenzione è avvenuta sulla scorta di documentazione depositata tardivamente .
on l'ordinanza n. 5585/2023, la Corte di Cassazione torna sul tema della tardività del deposito documentale eseguito a ridosso dell'udienza di merito.
Per la Suprema Corte, il termine di cui all'art. 32 del D.lgs. 546/1992, anche in assenza di espressa previsione legislativa, deve ritenersi di natura perentoria, e quindi, sanzionato con la decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice con la conseguenza che resta inibito al giudice fondare la propria decisione sul documento tardivamente proposto, anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva. La incertezza giurisprudenziale relativa alla perentorietà del termine per il deposito delle documentazione orienta per la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata conferma l'atto impugnato con il ricorso introduttivo, spese compensate
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
BE VI, LA
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2651/2024 depositato il 10/09/2024
proposto da
M.t. S.p.a. - 06907290156
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rende - Piazza San Carlo Borromeo 87036 Rende CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2970/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 4 e pubblicata il 19/04/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 63578 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 113/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 proponeva ricorso avverso avviso di accertamento n. 63578 del 22/11/2020 relativo ad omesso pagamento IMU per l'annualità 2018, eccependo:
• -difetto di motivazione,
• -illegittimità della richiesta.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza accoglieva il ricorso ritenendo che il ricorrente avesse documentalmente dimostrata l'esenzione dal pagamento dell'imposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rispetto alla decisione proponeva ricorso in appello MT
Il ricorso è fondato per l'assorbente considerazione che la dimostrazione del diritto all'esenzione è avvenuta sulla scorta di documentazione depositata tardivamente .
on l'ordinanza n. 5585/2023, la Corte di Cassazione torna sul tema della tardività del deposito documentale eseguito a ridosso dell'udienza di merito.
Per la Suprema Corte, il termine di cui all'art. 32 del D.lgs. 546/1992, anche in assenza di espressa previsione legislativa, deve ritenersi di natura perentoria, e quindi, sanzionato con la decadenza, rilevabile d'ufficio dal giudice con la conseguenza che resta inibito al giudice fondare la propria decisione sul documento tardivamente proposto, anche nel caso di rinvio meramente interlocutorio dell'udienza o di mancata opposizione della controparte alla produzione tardiva. La incertezza giurisprudenziale relativa alla perentorietà del termine per il deposito delle documentazione orienta per la compensazione delle spese
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata conferma l'atto impugnato con il ricorso introduttivo, spese compensate