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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 29/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 722/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, pronunciando nella causa civile di appello n. 722/2015 R.G.A.C. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Andreina Cinzia Colaci, giusta procura in atti Parte_1
appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Lo Gatto giusta procura in atti Controparte_1
appellata
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appello va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
1.1. L'oggetto della controversia è in sintesi il seguente.
ha convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Vibo Valentia, Parte_1 Controparte_1 al fine di vedere riconosciute le proprie competenze professionali per l'importo di € 1.970,43, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
A fondamento della domanda ha dedotto: di essere creditore dell'ing. della somma Parte_2 di € 1.970,43 dovuta a titolo di competenze professionali per la relazione geologica, redatta su
1 incarico dell'ing. , unitamente all'ing. , da inserire a corredo del progetto redatto Pt_2 CP_2 dai predetti tecnici nell'ambito del “Progetto dei lavori realizzazione dei collettori fognari nel
Comune di Calopezzati (CS).
L'attore sosteneva di aver regolarmente espletato l'incarico e che l'importo concordato per l'opera svolta era di € 4000,00, per come risultava dalla parcella redatta dai professionisti incaricati, vidimata dall'ordine degli ingegneri secondo le previsioni dell'art 4 del disciplinare di incarico, contenente la voce di spesa di € 4.000,00 per competenze geologiche spettanti al geologo che Parte_1
l'importo indicato nella parcella, comprensivo della somma di €4000,00, veniva regolarmente liquidato ai progettisti, tant'è che l'ing. provvedeva a liquidare al la quota di CP_2 Pt_1 sua spettanza pari ad € 2000,00, mentre l'ing tratteneva indebitamente l'altra metà quota. Pt_2
Si costituiva in giudizio l'ing. eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione Parte_2 del diritto azionato e nel merito l'infondatezza della richiesta avanzata dall'attore.
In particolare, premetteva che nel 2003 il medesimo unitamente all'ing stipulavano un CP_2 disciplinare d'incarico con l'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale del territorio della Regione Calabria, per la progettazione dei lavori di realizzazione dei collettori fognari nel Comune di Calopezzati;
che in corso d'opera, l'ing. incaricava il geologo per la CP_2 Pt_1 redazione della perizia geologica;
che, ultimati i lavori commissionati, i professionisti presentavano la parcella, ove al p. 5) era inserita la voce per onorari relazione geotecnica pari ad € 2053,50 che poi l'ente committente provvedeva a liquidare;
che la propria quota di € 1.000,00 veniva versata in contanti all'ing CP_2
Nel corso del giudizio di primo grado venivano acquisite le prove documentali ed ammesse le prove testimoniali e con sentenza n. 584/2014 del 15.10.2013 il Giudice di Pace ha rigettato la domanda attorea e, per effetto, compensato le spese di lite.
1.2. ha proposto appello avverso la predetta sentenza chiedendone la riforma e per Parte_1 effetto l'accoglimento della domanda attorea con vittoria di spese ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio.
A fondamento del gravame l'appellante ha lamentato l'erronea ed arbitraria valutazione degli elementi probatori forniti, in quanto il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della testimonianza dell'ing né dei documenti prodotti in atti, in particolare della parcella delle CP_2 competenze relativa all'incarico di progettazione esecutiva presentata dai due ingegneri e Pt_2 Pt_3 all'ordine professionale di appartenenza, comprovante inequivocabilmente la fondatezza della pretesa.
2 L' appellato si è costituito nel presente giudizio, contestando integralmente la Parte_2 fondatezza dei motivi posti a fondamento dell'appello e concludendo quindi per il suo integrale rigetto.
2. L'appello è infondato e va pertanto confermata la sentenza del Giudice di prime cure.
Non vi è contestazione sul regolare espletamento dell'incarico ricevuto, attenendo il contrasto unicamente all'ammontare del compenso, che – secondo gli assunti di parte appellante – sarebbe stato concordato in €4000, 00.
In realtà, l'assunto non trova riscontro probatorio. Allegata al fascicolo di parte appellata vi è la copia, con visto di conformità del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri, della parcella presentata dagli ingegneri e all'ordine di appartenenza, in cui alla voce (p. 5) “onorario relativo alla Pt_2 CP_2 relazione geotecnica” è indicato l'importo di €2053,50, e sul retro il parere di congruità rilasciato dell'Ordine degli Ingegneri concernente la somma di €21.988,12 comprensiva dell' importo di €
2053,50 di cui al p. 5 della parcella, senza alcun riferimento ad ulteriori spese di €4000,00 per la relazione geologica. Non vi è alcun documento in atti che autorizzi a ritenere che gli importi vidimati dall'ordine degli ingegneri e poi liquidati poi dall'ente committente, siano comprensivi anche della somma di € 4000,00, essendo prive di valenza probatoria le copie allegate al fascicolo di parte attrice, prive di sottoscrizione e prive di attestazione di conformità all'originale.
Neanche le dichiarazioni testimoniali dell'ing sono idonee a supportare la tesi attorea. La CP_2 testimonianza del medesimo tenderebbe a dimostrare, invero, l'esistenza di accordi diversi rispetto a quanto dichiarato dai medesimi professionisti nella parcella presentata all'ordine di appartenenza. Vi
è però l'art 2722 c.c. che preclude la prova testimoniale quando è volta a provare patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, limite legale giustificato dalla scarsa plausibilità che le parti abbiano lasciato alla forma orale ulteriori pattuizioni contrastanti con quanto risultante dal documento scritto. Il testimone fa poi riferimento ad un arbitrato - in cui sarebbe stata determinata anche la somma per la perizia geologica- sulla base del quale la Regione avrebbe provveduto a liquidare le competenze. Tale documento – da cui poteva desumersi l'importo liquidato dalla Regione per la relazione geologica- non è stato prodotto, sicchè anche sotto tale aspetto la testimonianza non apporta alcun elemento utile.
Infine, la sentenza impugnata appare corretta nella parte in cui ha ritenuto che “lo studio geologico effettuato dall'attore si è sostanziato in una consulenza e/o parere o valutazione di carattere tecnico
e rientra nella previsione di cui all'art' 27 D.M. del 18.11.1971, il quale prevede il pagamento dei compensi non a percentuale, ma a discrezione. Pertanto, il criterio da utilizzare per il calcolo di
3 quanto dovuto all'attore è quello previsto dall'art.27 citato” e che l'importo liquidato sia adeguato e proporzionato all'opera prestata, tenuto conto dei generali criteri di cui all'ar. 2233 C.C. comma 2, nonché del valore complessivo dell'opera da realizzare.
Posto che parte appellata non ha impugnato la statuizione relativa alla disposta compensazione delle spese di lite, la stessa deve essere confermata.
In merito, invece, al presente giudizio, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 - esclusa la fase istruttoria e dimezzata la fase decisionale - tenuto conto dell'attività svolta e del tenore delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 722 del 2015 R.G., così provvede:
rigetta l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 600,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Vibo Valentia in data 29.1.2025
Il Giudice
Maria Antonietta Naso
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Rosita Navarra
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Maria Antonietta Naso, pronunciando nella causa civile di appello n. 722/2015 R.G.A.C. promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Andreina Cinzia Colaci, giusta procura in atti Parte_1
appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanna Lo Gatto giusta procura in atti Controparte_1
appellata
ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presente sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta e di precisazione conclusioni, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'appello va rigettato per le ragioni di seguito indicate.
1.1. L'oggetto della controversia è in sintesi il seguente.
ha convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Vibo Valentia, Parte_1 Controparte_1 al fine di vedere riconosciute le proprie competenze professionali per l'importo di € 1.970,43, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
A fondamento della domanda ha dedotto: di essere creditore dell'ing. della somma Parte_2 di € 1.970,43 dovuta a titolo di competenze professionali per la relazione geologica, redatta su
1 incarico dell'ing. , unitamente all'ing. , da inserire a corredo del progetto redatto Pt_2 CP_2 dai predetti tecnici nell'ambito del “Progetto dei lavori realizzazione dei collettori fognari nel
Comune di Calopezzati (CS).
L'attore sosteneva di aver regolarmente espletato l'incarico e che l'importo concordato per l'opera svolta era di € 4000,00, per come risultava dalla parcella redatta dai professionisti incaricati, vidimata dall'ordine degli ingegneri secondo le previsioni dell'art 4 del disciplinare di incarico, contenente la voce di spesa di € 4.000,00 per competenze geologiche spettanti al geologo che Parte_1
l'importo indicato nella parcella, comprensivo della somma di €4000,00, veniva regolarmente liquidato ai progettisti, tant'è che l'ing. provvedeva a liquidare al la quota di CP_2 Pt_1 sua spettanza pari ad € 2000,00, mentre l'ing tratteneva indebitamente l'altra metà quota. Pt_2
Si costituiva in giudizio l'ing. eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione Parte_2 del diritto azionato e nel merito l'infondatezza della richiesta avanzata dall'attore.
In particolare, premetteva che nel 2003 il medesimo unitamente all'ing stipulavano un CP_2 disciplinare d'incarico con l'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale del territorio della Regione Calabria, per la progettazione dei lavori di realizzazione dei collettori fognari nel Comune di Calopezzati;
che in corso d'opera, l'ing. incaricava il geologo per la CP_2 Pt_1 redazione della perizia geologica;
che, ultimati i lavori commissionati, i professionisti presentavano la parcella, ove al p. 5) era inserita la voce per onorari relazione geotecnica pari ad € 2053,50 che poi l'ente committente provvedeva a liquidare;
che la propria quota di € 1.000,00 veniva versata in contanti all'ing CP_2
Nel corso del giudizio di primo grado venivano acquisite le prove documentali ed ammesse le prove testimoniali e con sentenza n. 584/2014 del 15.10.2013 il Giudice di Pace ha rigettato la domanda attorea e, per effetto, compensato le spese di lite.
1.2. ha proposto appello avverso la predetta sentenza chiedendone la riforma e per Parte_1 effetto l'accoglimento della domanda attorea con vittoria di spese ed onorari del primo e del secondo grado di giudizio.
A fondamento del gravame l'appellante ha lamentato l'erronea ed arbitraria valutazione degli elementi probatori forniti, in quanto il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della testimonianza dell'ing né dei documenti prodotti in atti, in particolare della parcella delle CP_2 competenze relativa all'incarico di progettazione esecutiva presentata dai due ingegneri e Pt_2 Pt_3 all'ordine professionale di appartenenza, comprovante inequivocabilmente la fondatezza della pretesa.
2 L' appellato si è costituito nel presente giudizio, contestando integralmente la Parte_2 fondatezza dei motivi posti a fondamento dell'appello e concludendo quindi per il suo integrale rigetto.
2. L'appello è infondato e va pertanto confermata la sentenza del Giudice di prime cure.
Non vi è contestazione sul regolare espletamento dell'incarico ricevuto, attenendo il contrasto unicamente all'ammontare del compenso, che – secondo gli assunti di parte appellante – sarebbe stato concordato in €4000, 00.
In realtà, l'assunto non trova riscontro probatorio. Allegata al fascicolo di parte appellata vi è la copia, con visto di conformità del Presidente dell'Ordine degli Ingegneri, della parcella presentata dagli ingegneri e all'ordine di appartenenza, in cui alla voce (p. 5) “onorario relativo alla Pt_2 CP_2 relazione geotecnica” è indicato l'importo di €2053,50, e sul retro il parere di congruità rilasciato dell'Ordine degli Ingegneri concernente la somma di €21.988,12 comprensiva dell' importo di €
2053,50 di cui al p. 5 della parcella, senza alcun riferimento ad ulteriori spese di €4000,00 per la relazione geologica. Non vi è alcun documento in atti che autorizzi a ritenere che gli importi vidimati dall'ordine degli ingegneri e poi liquidati poi dall'ente committente, siano comprensivi anche della somma di € 4000,00, essendo prive di valenza probatoria le copie allegate al fascicolo di parte attrice, prive di sottoscrizione e prive di attestazione di conformità all'originale.
Neanche le dichiarazioni testimoniali dell'ing sono idonee a supportare la tesi attorea. La CP_2 testimonianza del medesimo tenderebbe a dimostrare, invero, l'esistenza di accordi diversi rispetto a quanto dichiarato dai medesimi professionisti nella parcella presentata all'ordine di appartenenza. Vi
è però l'art 2722 c.c. che preclude la prova testimoniale quando è volta a provare patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, limite legale giustificato dalla scarsa plausibilità che le parti abbiano lasciato alla forma orale ulteriori pattuizioni contrastanti con quanto risultante dal documento scritto. Il testimone fa poi riferimento ad un arbitrato - in cui sarebbe stata determinata anche la somma per la perizia geologica- sulla base del quale la Regione avrebbe provveduto a liquidare le competenze. Tale documento – da cui poteva desumersi l'importo liquidato dalla Regione per la relazione geologica- non è stato prodotto, sicchè anche sotto tale aspetto la testimonianza non apporta alcun elemento utile.
Infine, la sentenza impugnata appare corretta nella parte in cui ha ritenuto che “lo studio geologico effettuato dall'attore si è sostanziato in una consulenza e/o parere o valutazione di carattere tecnico
e rientra nella previsione di cui all'art' 27 D.M. del 18.11.1971, il quale prevede il pagamento dei compensi non a percentuale, ma a discrezione. Pertanto, il criterio da utilizzare per il calcolo di
3 quanto dovuto all'attore è quello previsto dall'art.27 citato” e che l'importo liquidato sia adeguato e proporzionato all'opera prestata, tenuto conto dei generali criteri di cui all'ar. 2233 C.C. comma 2, nonché del valore complessivo dell'opera da realizzare.
Posto che parte appellata non ha impugnato la statuizione relativa alla disposta compensazione delle spese di lite, la stessa deve essere confermata.
In merito, invece, al presente giudizio, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 - esclusa la fase istruttoria e dimezzata la fase decisionale - tenuto conto dell'attività svolta e del tenore delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 722 del 2015 R.G., così provvede:
rigetta l'appello per le ragioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna parte appellante al pagamento in favore della parte appellata, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 600,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Vibo Valentia in data 29.1.2025
Il Giudice
Maria Antonietta Naso
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Rosita Navarra
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