Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 13/06/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Contenzioso Ordinario CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giuliana Segna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 508/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv. MORELLI Parte_1 C.F._1
ELETTRA e , elettivamente domiciliato in VIALE DELLA COSTITUZIONE, 33 38122 TRENTO, presso il difensore avv. MORELLI ELETTRA
ATTORE
contro
:
SOS IDRAULICA DI (C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
RICORRENTE:nel merito:
• accertata la rispondenza delle somme richieste, per le prestazioni rese, ai vigenti parametri dettati dal
D.M. 55/2014, condannare il resistente al pagamento della somma di euro 14.315,25, a titolo di onorario e spese professionali, comprensiva di CPA e IVA nella misura dovuta, oltre interessi maturati e maturandi dalla data della costituzione in mora, avvenuta il 23 febbraio 2022, e sino al pagamento effettivo;
• con vittoria delle spese di lite, ivi incluso compenso d'avvocato, oltre spese generali, CPA e IVA, se dovuta.
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Con ricorso depositato il 5.3.2025, l'avv. ha asserito di aver svolto il attività di Parte_1
consulenza ed assistenza legale stragiudiziale in favore di , titolare della ditta Controparte_1
individuale SOS Idraulica.
Ha affermato che, in particolare, il convenuto si era rivolto al ricorrente in quanto aveva stipulato con un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di opere idrauliche, dell'importo di € CP_2
350.000,00, in favore di tale società e della e si era impegnato ad acquistare un Parte_2
immobile, corrispondendo il prezzo mediante il versamento del 40 % degli importi che gli sarebbero spettati per i lavori eseguiti. Il convenuto aveva affermato che la società di era resa inadempiente omettendo il pagamento della somma di € 75.949,95 ed impedendogli di eseguire ulteriori lavorazioni per € 200.000,00.
Ha precisato che, in esecuzione dell'incarico ricevuto, e con riferimento alla posizione CP_2
aveva:
- inviato la diffida dd. 31.8.2017 prodotta sub doc.1 (previo studio degli atti contrattuali);
- verificato la situazione patrimoniale delle controparte mediante visure tavolari e presso il
Registro delle Imprese (e sostenendo la spesa di € 166,00): doc. 2 e 11;
- predisposto e trasmesso ulteriori comunicazioni (doc.3);
- impostato gli atti per l'avvio di un'azione giudiziale e gestito i contatti con la CP_2
mediante incontri e scambio di corrispondenza (doc.5);
- negoziato e predisposto la transazione dd. 28.12.2018 (doc.6). ha chiesto, pertanto, che per tale attività il convenuto fosse condannato a corrispondere la somma di €
7.776,00 oltre a spese ed accessori.
Ha asserito che nel 2018 gli aveva chiesto assistenza legale per il recupero di un Controparte_1 credito vantato nei confronti di e pari ad € 7.070,00; Controparte_3
ha precisato di aver pertanto:
- predisposto ed inviato la diffida dd. 27.2.2018 (doc.8);
- aver concordato con la debitrice un pagamento rateale (doc.9); ha chiesto, pertanto, che per tale attività il convenuto fosse condannato a corrispondere la somma di €
1.890,00 oltre a spese ed accessori.
Nessuno si è costituito per il convenuto, il quale è stato dichiarato contumace.
***
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
pagina 2 di 4 L'attività svolta dall'avv. su incarico di , titolare della ditta individuale Parte_1 Controparte_1
SOS Idraulica, risulta dalla documentazione prodotta in causa (e sopra richiamata).
L'attività stragiudiziale risulta essere stata esaurita nel 2018; pertanto, dovranno trovare applicazione le tabelle vigenti all'epoca e rapportate al valore della vertenza.
Pertanto, per l'attività svolta per conto di parte convenuta nei confronti della (fascia di CP_2 valore da € 52.000,00 ad € 260.000,00):
€ 4.320,00 per compensi relativi all'attività svolta;
spese generali 15 % = € 648,00; spese imponibili = € 166,61; totale = € 5.134,61; cnpa (4 %) = € 205,38; imponibile = € 5.339,99;
Iva = € 1.174,80;
Totale = € 6.514,79;
Ritenuta d'acconto = € 1.026,92
Netto = € 5.487,87.
Per l'attività svolta per conto di parte convenuta nei confronti della (fascia di valore Controparte_3 da € 5.200,00 ad € 26.000,00):
€ 1.890,00 per compensi oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14 (detratta la ritenuta d'acconto); per un totale di € 2.323,04 (come risulta dalla nota proforma prodotta sub doc.10).
Complessivamente € 7.810,91 (€ 5.487,87 + € 2.323,04), oltre ad interessi ex D. L.vo n. 231/2002 dal
23.2.2022 al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno così liquidate (tenendo conto della semplicità della vertenza, del carattere contumaciale e del fatto che non è stata svolta alcuna istruttoria):
fase studio: € 919,00;
fase introduttiva: € 777,00;
fase trattazione: € 1.680,00;
fase decisionale: € 1.701,00; totale compensi € 5.077,0 – 50 % = € 2.538,50 ed € 291,00 per spese, oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2
D.M. n.55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 3 di 4 1. condanna , titolare della ditta individuale SOS Idraulica, a corrispondere Controparte_1 all'avv. la somma di € 7.810,9, oltre ad interessi ex D. L.vo n. 231/2002 dal Parte_1
23.2.2022 al saldo;
2. condanna , titolare della ditta individuale SOS Idraulica a rimborsare all'avv. Controparte_1 le spese di lite che liquida in € 2.538,50 per compensi ed € 291,00 per spese, Parte_1
oltre iva, cnpa e 15 % ex art. 2 D.M. n.55/14.
Così deciso in data 12/06/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trento.
Il Giudice
Dott.ssa Giuliana Segna
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