Sentenza 5 luglio 2016
Massime • 1
La richiesta di proroga dei termini della custodia cautelare, nella fase delle indagini preliminari i cui termini siano scaduti, non può essere fondata sulla necessità di utilizzare elementi di prova acquisiti "aliunde" e cioè provenienti da altro procedimento relativo a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi, stante la natura eccezionale dell'istituto di cui all'art. 305, comma secondo, cod. proc. pen., che ne impone un'interpretazione rigorosamente letterale, in virtù della quale il riferimento ivi previsto ad "accertamenti" o a "nuove indagini" disposte ai sensi dell'art. 415 bis, comma quarto, va circoscritto al procedimento interessato, escludendo pertanto la acquisizione di dati relativi ad altro procedimento. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del Tribunale del riesame di rigetto della richiesta di proroga della custodia cautelare fondata sulla necessità di acquisire nell'ambito del procedimento interessato, i cui termini di indagine erano scaduti, la dichiarazione resa da un collaboratore di giustizia in un diverso procedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/07/2016, n. 3834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3834 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2016 |
Testo completo
03834-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/07/2016 Composta da: Sent. n. sez. 959/2016 STEFANO PALLA - Presidente - REGISTRO GENERALE N.21645/2016 SERGIO GORJAN -Rel. Consigliere - ROSA PEZZULLO ANTONIO SETTEMBRE ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA nei confronti di: NC MO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 29/02/2016 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;
lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPE CORASANITI Udit i difensor Avv.; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito il difensore del ricorrente, avv.to Francesco Albanese, che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.M. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 29.2.2015 il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Riesame, annullava l'ordinanza ex art. 305/2 c.p.p. di proroga dei termini di custodia cautelare, emessa dal G.i.p. del locale Tribunale in data 7.12.2015 nei confronti di CA DM, stante la prossima scadenza degli stessi.
1.1. La situazione che aveva determinato la richiesta di proroga era connessa alla declaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato da parte del G.i.p., per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ad uno dei difensori di fiducia, fatto questo che aveva determinato l'iscrizione di un nuovo procedimento, con conseguente riassunzione dello status di persona sottoposta ad indagini e riespansione del potere di indagine preliminare del P.M.; inoltre erano ravvisabili gravi esigenze cautelari evincibili dalla contestata appartenenza dell'indagato al sodalizio mafioso De Stefano/Tegano di elevatissimo spessore criminale.
1.2. Il Tribunale, dopo aver tratteggiato i presupposti per la richiesta di proroga della custodia cautelare ex art. 305/2 c.p.p., riteneva innanzitutto ammissibile tale proroga nella fattispecie in esame, in relazione alla dichiarata nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p., atteso che il procedimento doveva ritenersi regredito per effetto di tale declaratoria alla fase delle indagini preliminari;
evidenziava, tuttavia, che essendo i termini per le indagini preliminari nei confronti dell'indagato già scaduti- questione dirimente nella fattispecie in esame era quella di verificare l'utilizzabilità nei confronti dell'indagato degli atti di cui agli accertamenti di particolare complessità ritenuti di indispensabile ed indifferibile effettuazione da parte della Pubblica Accusa con la richiesta in questione a fronte dell'intervenuto decorso dei termini per le indagini preliminari;
sul punto, il Tribunale concludeva, tuttavia, nel senso che gli elementi di prova in questione non erano utilizzabili nei confronti del CA, atteso che, se è pur vero che gli elementi acquisiti dal pubblico ministero dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari possono essere utilizzati ai fini cautelari, se acquisiti "aliunde" (nel corso di indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento i cui termini siano scaduti, ovvero se provenienti da altri procedimenti relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi) è, comunque, necessario che tali risultanze non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all'approfondimento degli elementi emersi nel corso del A procedimento penale i cui termini sono scaduti;
invece, l'attività di indagine posta a base della richiesta di proroga- ossia l'acquisizione delle dichiarazioni del collaborante GE non consisteva in una mera acquisizione già formatasi aliunde ben si in un procedimento diverso relativo a fatti oggettivamente e soggettivamente diversi, ma consistenti nella formazione di attività finalizzata alla verifica e all'approfondimento degli elementi emersi a carico del CA nel presente procedimento i cui termini erano scaduti.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il P.M. della DDA di Reggio Calabria, deducendo la ricorrenza dei vizi di cui all'art. 606, primo comma, lett. b) ed e) c.p.p.; in particolare, il Tribunale della libertà non ha fatto corretta applicazione degli istituti applicabili alla fattispecie in esame, nonché della sentenza n. 8/2000 delle S.U., atteso che, sostituendosi in modo arbitrario al Pubblico Ministero, ha avviato il suo percorso argomentativo, prendendo le mosse dal dato astratto e non dimostrabile, costituito dalla presunzione di affermare, nel corso della fase fluida in cui la prova si forma, quali elementi saranno acquisiti, utilizzati e valorizzati dall'organo inquirente, violando non solo il dettato dell'art. 305, comma 2, c.p.p., istituto che si inserisce nella fase delle indagini preliminari e non nel corso del giudizio, operando una indebita proiezione in avanti non consentita all'organo giudicante nella predetta fase, stravolgendo la ratio dell'istituto, che impone la sola valutazione sic stantibus della sussistenza dei presupposti giustificativi la proroga dei termini di custodia cautelare, come adeguatamente argomentato dal GIP nella propria ordinanza di proroga;
non è consentito al Giudice dell'appello cautelare, nella fase in cui si inserisce l'impugnazione del provvedimento adottato ex art. 305, comma 2, c.p.p., effettuare una valutazione "di merito", relativa alla futura utilizzabilità di elementi di prova ancora non formati, nè acquisiti;
invero, alcuna prognosi di utilizzabilità è richiesta, o possibile, in relazione alla verifica di sussistenza dei presupposti di cui all'art. 305, comma 2, c.p.p., per la ragione che, nel caso di specie, gli elementi di riscontro esterno al dichiarato dei collaboratori di giustizia, posti a fondamento della richiesta di proroga del Pubblico Ministero e della conseguente ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, possono essere costituiti puramente e semplicemente da acquisizioni statiche (quali le dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, i dati storici di traffico telefonico, i contenuti di operazioni di intercettazione già svolte, ecc.) già formate in diversi procedimenti o davanti ad altra Autorità Giudiziaria, la cui diretta utilizzazione nel procedimento che le recepisce non può essere in alcun modo sanzionata per l'avvenuta scadenza dei termini ordinari di durata delle indagini preliminari;
ciò che va sanzionato, in relazione al disposto dell'art. 305, comma 2, c.p.p. e 358 e ss. c.p.p., è l'anticipazione di un giudizio prognostico su elementi futuri ed incerti 2 che il Pubblico Ministero non ha ancora acquisito, se non in minima parte, e non ha ancora chiesto di utilizzare;
non è consentito al Tribunale pronunciare l'annullamento di un provvedimento che si innesta nella fase delle indagini preliminari, di cui dominus unico è il Pubblico Ministero, sulla base della "presunzione" che gli accertamenti particolarmente complessi debbano necessariamente consistere in una serie di nuove attività di indagine preliminare diverse da operazioni meramente acquisitive (che il giudice correttamente ritiene ammissibili); nella richiesta di proroga del termine di durata della custodia cautelare si era specificato, infatti, che si registrava l'esigenza di acquisire (e non formare ex novo) nell'ambito del procedimento penale i cui termini di indagine risultavano scaduti le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NA RI (rese nell'ambito del diverso ed autonomo procedimento penale n. 5815/15/21 DDA), acquisire (e non formare ex novo) nell'ambito del procedimento penale, i cui termini di indagine risultavano scaduti, i necessari riscontri individualizzanti alle predette dichiarazioni, attraverso la verifica delle risultanze di indagine già formate nel presente ed in altri procedimenti, procedere al riscontro incrociato, anche al fine di verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità intrinseca del narrato, delle dichiarazioni del NA con quelle già rese da altri collaboratori di giustizia;
inoltre risultano evidenti, le gravi contraddizioni della motivazione del provvedimento impugnato, che, da una parte, afferma la possibilità di acquisire elementi di prova formati aliunde e dall'altra reitera l'affermazione che gli accertamenti particolarmente complessi, ritenuti indispensabili dal Pubblico Ministero, saranno qualcosa di diverso dalla mera acquisizione di elementi di prova o di semplice riscontro già formatisi aliunde, e consisteranno nello svolgimento di attività investigative nuove da innestare nell'ambito del procedimento penale i cui termini di indagine risultano scaduti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso del P.M. non merita accoglimento. della1. Nella fattispecie si discorre della possibilità di applicare l'istituto proroga dei termini di custodia cautelare ex art. 305/2 c.p.p. nel caso, come quello di specie, in cui dichiarata la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ad uno dei difensori di fiducia dell'indagato, il procedimento sia regredito appunto alla fase immediatamente antecedente alla richiesta di rinvio a giudizio dell'indagato.
1.1. In proposito, il Tribunale del riesame ha ritenuto, in primo luogo, ammissibile la richiesta di proroga dei termini ex art. 305/2 c.p.p. sulla base dei principi affermati da questa Corte, secondo cui l'avvenuta emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415 bis cod. proc.pen., 3 così come non impedisce l'espletamento di ulteriori indagini entro i termini di durata fissati dalla legge o prorogati dal giudice, non impedisce neppure che possa essere avanzata richiesta di proroga dei termini di durata della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 305, comma secondo, cod. proc.pen. (Sez. n. 37368 del 13/09/2007). Inoltre, la richiesta di proroga della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 305, comma secondo, cod. proc. pen., non è preclusa neppure dalla richiesta di rinvio a giudizio del P.M., in quanto detta richiesta, da un lato, non determina la indefettibile chiusura delle indagini preliminari e, dall'altro, non ha alcuna incidenza ai fini della scansione delle fasi in relazione alle quali sono contemplati i termini di durata massima della custodia (Sent. n. 4371 del 06/12/2005; Sez. 6, n. 4757 del 11/12/1995). La valutazione del Tribunale- che ha ritenuto astrattamente ammissibile la richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare ex art. 305/2 c.p.p.- non si presenta, dunque, censurabile, alla luce dei suddetti principi che vanno in questa sede ribaditi.
1.2. Del pari si presenta immune da vizi l'ulteriore percorso argomentativo compiuto dal Tribunale -sul quale si sono appuntate le censure del P.M. circa - l'assenza in concreto di uno dei presupposti legittimanti tale proroga, ossia la necessità di procedere ad accertamenti particolarmente complessi in relazione alla peculiarità della vicenda in esame, essendo già decorsi i termini delle indagini preliminari nei confronti dell'indagato, valutazione questa che ha portato all'annullamento dell'ordinanza di proroga ex art. 305/2 c.p.p. Sul punto va innanzitutto evidenziato che la proroga dei termini di durata massima della custodia cautelare, di cui al secondo comma dell'art. 305 cod. proc. pen., costituisce istituto di carattere eccezionale, che può essere attivato solo quando ricorrano simultaneamente i requisiti delle gravi esigenze cautelari, della necessità di procedere ad accertamenti di particolare complessità, della indispensabilità della protrazione della custodia affinché detti accertamenti possano essere condotti (Sez. 3, n. 35311 del 19/05/2016 Rv. 267646). In particolare, le S.U. di questa Corte hanno evidenziato come la proroga della custodia cautelare nel corso delle indagini preliminari è un istituto di carattere eccezionale, come risulta dalle aggettivazioni della disposizione che la prevede, con riferimento sia alle esigenze cautelari (che devono essere gravi), sia al collegamento tra queste e la proroga (che deve essere indispensabile), sia agli accertamenti da compiere (che devono essere particolarmente complessi). Ne consegue che l'interpretazione di detta disposizione non può che essere quella più rigorosa consentita dal suo tenore letterale, ben individuabile nella necessità di ricercare un giusto contemperamento tra le opposte esigenze del diritto alla libertà dell'imputato, oltre i termini prefissati di durata massima della custodia 4 P cautelare e della tutela della collettività, in presenza di concrete peculiarità dell'indagine processuale. (Sez. U., n. 12 del 21/04/1995, Rv. 201207). In motivazione, la S.C. ha chiarito che, stante il collegamento logico-sintattico tra gravità delle esigenze cautelari, necessità dello svolgimento dell'accertamento e indispensabilità del protrarsi della custodia cautelare, la sussistenza di gravi esigenze cautelari costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente per la concessione della proroga, perché questa deve essere funzionalmente connessa all'ulteriore esigenza del compimento di accertamenti caratterizzati dalla particolare complessità e può, quindi trovare la sua giustificazione solo quando le esigenze cautelari "gravi" rendano, quanto meno, opportuno che tali accertamenti si svolgano in costanza dello stato custodiale dell'indagato.
1.3. Nel caso di specie, essendo decorsi i termini per le indagini preliminari, giammai la proroga avrebbe potuto connettersi all'espletamento di ulteriori attività nel presente procedimento ed il P.M., in proposito, ha invocato, a giustificazione di essa, l'utilizzabilità ai fini cautelari di nuovi elementi di prova, successivamente alla scadenza di termini delle indagini preliminari, acquisiti dal pubblico ministero aliunde, nel corso di indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento o che provengano da altri procedimenti relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi, e che, comunque, non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all'approfondimento degli elementi emersi nel corso del procedimento penale i cui termini siano scaduti (Sez. U., n. 8 del 23 febbraio 2000; Sez. U., n. 33885 del 24 giugno 2010; Sez. 1, n. 36327 del 30/06/2015).
1.4. In particolare, nella fattispecie in esame, la complessità degli accertamenti è stata dedotta in relazione alla necessità di acquisire le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia NA RI, nell'ambito di un diverso procedimento, in merito alle dinamiche criminali della cosca Tegano, a cui è indiziato di appartenere l'indagato, ed alla conseguente verifica delle risultanze già formate.
1.5. Sul punto, ritiene questa Corte, che i principi espressi dalla S.C., circa la possibilità di utilizzare ai "fini cautelari" gli elementi acquisiti aliunde, sono riferibili esclusivamente all'applicazione delle misure cautelari, come ricavabile dal tenore della pronuncia n.36327/2015, pur richiamata dal Tribunale, mentre non possono essere utilizzati ai fini della proroga dei termini di custodia cautelare ex art. 305/2 c.p.p.. Depone in tal senso il tenore espresso della norma in questione, che fa riferimento ad "accertamenti" o a "nuove indagini disposte ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. comma 4", concetti questi implicanti un certo dinamismo nell'ambito del procedimento interessato e non una mera acquisizione di dati provenienti da altro procedimento, pur nell'ambito dei presupposti indispensabili indicati dall'art. 305/2 c.p.p. relativi agli "accertamenti particolarmente complessi" ed alle gravi esigenze cautelari. In ogni caso, pur essendo assorbente tale valutazione, anche ove si intendesse accogliere la prospettazione- secondo la quale l'acquisizione di nuovi elementi di prova aliunde ai "fini cautelari" sia idonea a ricomprendere in senso ampio qualsiasi attività connessa alla custodia cautelare, ivi compresa quella legittimante la proroga dei termini di custodia- deve osservarsi come, contrariamente a quanto prospettato dal P.M. ricorrente, non si perverrebbe nel caso di specie ad una soluzione diversa da quella della non censurabilità del ragionamento del Tribunale. Ed invero, correttamente nell'ordinanza impugnata il profilo dell'acquisizione di elementi di prova aliunde è stato doverosamente calato nella prospettiva dell'utilizzabilità di tali elementi, in linea con quanto messo in risalto dalla stessa pronuncia n. 36327/2015, non potendo essere disgiunti i due aspetti. Peraltro, è stato lo stesso P.M. ad evidenziare nell'illustrazione della richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare che l'accertamento particolarmente complesso non era di mera acquisizione, ma anche di valutazione, confronto ed elaborazione del materiale acquisito aliunde con quello del presente procedimento.
2. Alla luce di quanto evidenziato il ricorso va pertanto respinto.
p.q.m.
rigetta il ricorso del P.M. Così deciso il 5.7.2016 Il Consigliere estensore Il Presidente lose Rosillo Rosa Pezzullo Stefano Palla DEPORTATA IN CANCELLENMA adul 25 GEN 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carole Lanzuise огушк 6