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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/12/2025, n. 1763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1763 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 904/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SS LI Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 904/2023 promossa da:
avv. MARANO' TA e avv. Parte_1
TE TA) contro
(avv. DE SIO PAOLA) Controparte_1
CONCETTO , (avv. Fabio Controparte_2 Controparte_3
Prattichizzo)
All'udienza del 3.12.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riserva per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25 maggio 2010, la società quale debitore CP_1
principale e e quali fideiussori, hanno convenuto Parte_2 Controparte_3
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, la previa Parte_1
impugnazione del contratto di conto corrente n.215/0 e di altri rapporti ad esso collegati, per ottenere la ripetizione di quanto ritenuto illegittimamente versato alla banca a titolo di interessi anatocistici, usurari e ad altro titolo.
Sulla scorta di una consulenza di parte esibita ritenevano che nulla fosse dovuto alla Banca e che la società fosse creditrice di € 30.745,74 alla data del 31.3.2010.
Rassegnavano le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 8 “previo accertamento della responsabilità contrattuale e extra contrattuale imputabile alla
[...]
e conseguente declaratoria della nullità assoluta, per i motivi tutti Parte_1
analiticamente esposti in narrativa, a) della determinazione degli interessi in misura superiore a quella legale mediante riferimento alla misura degli interessi usualmente praticata dalle Aziende di
Credito sulla piazza, b) della clausola di previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati sui conti passivi e sui rapporti di finanziamento, c) della indebita percezione da parte della delle commissioni di massimo scoperto e delle spese forfettarie, nei rapporti in questione, Pt_1
intrattenuti dalla società presso la filiale di san Severo della banca convenuta, CP_1
condannare la , al versamento in favore della società Parte_1 CP_1
della somma di € 30.745,74 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse emergere
[...]
a seguito dell'espletanda istruttoria;
b) condannare la banca convenuta, al pagamento di quella somma che sarà ritenuta di giustizia anche in base alle risultanze probatorie che saranno acquisite nel corso del giudizio, a titolo di risarcimento dei danni arrecati dalla parte convenuta agli attori, nelle rispettive qualità, per le causali sopra spiegate;
c) in ogni caso condannare la banca convenuta al pagamento delle spese, dei diritti e delle competenze del presente giudizio, con onorario dell'avvocato;
4) munire la profferenda sentenza della clausola di provvisoria esecuzione, così come per legge”.
Si costituiva la contestando la fondatezza della domanda e Parte_1
chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio la era dichiarata fallita e per essa si costituiva la Controparte_1
Curatela del fallimento.
Istruita la causa con nomina di due CTU, il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 32/2023 pubblicata il 9.01.2023, dava preliminarmente atto che l'indebito percepito dalla convenuta ammontava Pt_1 ad € 109.630,45, come da CTU depositata dal dott. ed emendata dal CTU, dott. ; Per_1 Per_2 dichiarava l'inammissibilità della domanda di ripetizione e compensava le spese.
Dichiarava l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito poiché al momento dell'introduzione del giudizio il contratto di conto corrente era ancora in corso.
Circoscriveva, pertanto, la decisione alla sola domanda di accertamento negativo del credito.
Premetteva che, attesa l'incompletezza della documentazione relativa ai rapporti bancari oggetto di analisi, la causa era stata rimessa sul ruolo al fine di consentire al CTU di nuova nomina l'acquisizione della documentazione necessaria per la verifica della correttezza dei ricalcoli effettuati dal primo Ctu, la cui relazione presentava alcuni errori.
Evidenziava la scarsa collaborazione della Banca che aveva instato per il rinnovo integrale della CTU oppure per il rigetto della domanda.
pagina 2 di 8 Rilevava che entrambi i CTU nominati, sia pure con alcune divergenze, avevano accertato un saldo a credito della parte attrice.
Aderiva all'accertamento eseguito dal primo Ctu, dott. emendato dall'errore materiale da Per_1
parte del secondo CTU, dott. , e concludeva che l'indebito percepito dalla banca convenuta Per_3
ammontava ad € 109.630,45, di cui l'Istituto bancario avrebbe dovuto tenere conto al momento della estinzione del rapporto contrattuale al fine della verifica dei rapporti di dare/avere.
Rilevava che ulteriori accertamenti si sarebbero potuti rivelare attendibili solo ove fosse stata integrata la documentazione contabile. La prova contraria dell'inattendibilità dell'accertamento peritale spettava ed era di interesse della convenuta che non ottemperando all'ordine del Tribunale ex art. 210 cpc, aveva dimostrato la fondatezza della sua pretesa creditoria con riferimento a quanto ritenuto dal Ctu, dott. come indebitamente percepito. Per_1
Avverso detta pronuncia ha proposto appello principale la Parte_1
contestando che il Tribunale aveva erroneamente:
- violato l'onere della prova e conseguentemente accolto la domanda di accertamento negativo del credito;
- applicato l'art.210 cpc e. 94 disp. att. cpc- in assenza delle condizioni di ammissibilita' per ininfluenza dei documenti oggetto di ordine di esibizione, illegittimo diniego di rinnovo della perizia, errata applicazione delle norme ex art.115 e 116 cpc , omessa e/o apparente motivazione sul punto;
- omesso la valutazione delle prove acquisite al processo – violazione degli artt.115 e 116 cpc -
omessa motivazione e omesso recepimento delle conclusioni tecniche del CTU dott. . Per_2
Si costituiva la Curatela del contestando la fondatezza Controparte_4 dell'avverso gravame ed instando per il rigetto.
Proponeva appello incidentale contestando che il Tribunale aveva erroneamente:
- accolto l'eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione sebbene sollevata da parte attrice solo con la comparsa conclusionale;
- dichiarato l'inammissibilità dell'azione di ripetizione anche se il conto corrente era chiuso;
- determinato la misura dell'indebito in €109.630,45 pari al saldo negativo iniziale senza considerare l'importo di € 140.000 (somma ulteriore oggetto di diffida da parte della banca) e l'importo di € 202.351,44 a titolo di anatocismo e CMS;
- omesso l'accertamento della responsabilità contrattuale e extra contrattuale imputabile alla
; Parte_1
pagina 3 di 8 - omesso la condanna al pagamento degli interessi sulla domanda di accoglimento di indebito;
- compensato le spese di lite nonostante la soccombenza della CP_5
per la riforma della sentenza appellata con vittoria di spese del doppio grado.
[...]
Si costituivano i fideiussori e contestando la Parte_2 Controparte_3
fondatezza dell'appello principale ed aderendo ai motivi articolati dall'appellante incidentale.
L'appello principale non è fondato.
Il primo motivo non è condivisibile.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, mentre nell'indebito oggettivo – ove l'elemento della fattispecie costitutiva del diritto alla ripetizione è rappresentato sia dall'avvenuto pagamento che dall'inesistenza del vincolo giuridico idoneo a giustificarlo ovvero dal successivo venir meno della causa debendi – l'attore in ripetizione deve indicare specificamente e tempestivamente le ragioni per le quali il pagamento è qualificabile come indebito, provandone le relative circostanze, nelle azioni di accertamento negativo sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (Cass. n. 9706/2024).
Ciò perché l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale ma, al contrario, ne postula l'inesistenza; è il convenuto, invece, che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo.
Sicché deve ritenersi che siano a carico della banca-creditrice, convenuta in accertamento, le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa gravando sul convenuto titolare dell'asserito diritto - nonché aggressore sostanziale – l'onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi del diritto negato
In applicazione del suesposti principi, non è condivisibile l'assunto della appellante secondo Pt_1
cui la domanda attorea sarebbe carente di prova non avendo parte attrice fornito, come era suo preciso onere, alcun documento utile alla dimostrazione dei propri assunti.
Nella specie, pertanto, non solo la non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa Pt_1
incombente ma non ha neanche collaborato con il CTU per fornire la documentazione integrale attraverso cui ricostruire l'intero rapporto contrattuale.
Trattasi di valutazioni, anche in ordine all'onere della prova, su cui il Tribunale si è soffermato con diffusa motivazione richiamando le più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità che parte appellante non ha contestato in maniera specifica limitandosi ad invocare la violazione dell'onere probatorio che, invece, non ricorre nel caso di specie.
pagina 4 di 8 Peraltro, la seconda CTU ha valenza ricognitiva della prima ed integrativa nei limiti del quesito formulato che ha precisato che nuovi conteggi debbano essere compiuti solo ove siano emersi elementi di novità conseguenti ad integrazione documentale”; ivi considerato quanto già specificato in data 20/07/2020: “il CTU limiterà le operazioni peritali alla verifica dei calcoli già eseguiti nella espletata ctu agli atti.”
Ciò posto la prima CTU aveva ad oggetto un triplice rapporto di conto corrente, nello specifico:
1) conto corrente ordinario n.215, intestato alla società intrattenuto dal 09/06/1998 e sino CP_1
al 31/03/2010 con la Il rapporto al 31/03/2010 presentava Parte_1 un saldo pari a € 109.630,45
2) conto anticipi su fatture n.486 intestato alla società intrattenuto dal 02/12/1999 e sino al CP_1
30/09/2005 con la Parte_1
3) conto anticipi su fatture n.1343 intestato alla società intrattenuto dal 27/02/2007 e sino CP_1
al31/12/2009 con la sede si è provveduto ad analizzare. Parte_1
Il CTU ha evidenziato la mancanza agli atti del contratto di apertura del rapporto di conto Per_2
corrente bancario n.215.
In considerazione di ciò ha ritenuto condivisibile la procedura di ricalcolo degli interessi secondo quanto disposto dall'art.117 T.U.B. D.Lgs n.385/1993 utilizzata dal primo CTU, dott. nel suo Per_1
lavoro, al fine del calcolo della somma dovuta dal debitore principale, ha provveduto inizialmente alla ricostruzione del rapporto di conto corrente per data valuta, escludendo dai relativi calcoli l'addebito degli interessi passivi e delle competenze calcolati trimestralmente. (pag.15 e 16)
Successivamente ha rideterminato il calcolo degli interessi secondo le modalità di cui all'art.117 TUB, operando il ricalcolo dei conti correnti in assenza della rilevazione delle condizioni contrattuali pattuite, e accertando una eventuale usurarietà sopravvenuta durante l'esistenza degli stessi (non oggetto di quesito); dunque la corretta applicazione degli interessi pattuiti delle spese e delle CMS.
Il secondo CTU dott. ha rideterminato il conto corrente seguendo la metodologia esposta in Per_2 precedenza e sulla base dei risultati dell'analisi condotta il ricalcolo è stato effettuato rettificando per ogni trimestre tutte le componenti del conto ed in particolare:
1. Il saldo liquido è stato rettificato tenendo in considerazione gli effetti dei giorni di valuta, eventuali rettifiche di movimenti ed enucleazioni di competenze illegittime;
2. i numeri debitori, i numeri creditori e il valore del massimo scoperto sono stati ricalcolati tenendo in considerazione la differenza maturata nei trimestri precedenti tra il saldo banca e quello ricalcolato, nonché tutti i movimenti del conto, ove non enucleati;
3. le competenze sono state ricalcolate, procedendo preliminarmente all'enucleazione delle stesse ed pagina 5 di 8 applicando tassi di interesse e aliquote CMS sostitutivi;
4.in riferimento alle spese, ove enucleate, sono da intendersi completamente recuperate e stornate dal conteggio.
Trattasi di una metodologia logica che il Tribunale ha condiviso.
Con il secondo motivo la ha sindacato il contenuto dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc Pt_1
dalla stessa disatteso sottolineandone l'irrilevanza della documentazione richiesta a fini probatori.
Il motivo non è condivisibile non essendo rimesso alla parte onerata alcun sindacato e/o valutazione in merito al contenuto dell'ordine di esibizione il cui inadempimento, da parte della che non Pt_1 ottemperando all'ordine del Tribunale non ha, in definitiva, dimostrato la fondatezza della sua pretesa creditoria con riferimento a quanto ritenuto dal Ctu, dott. come indebitamente percepito come Per_1
argomentato dal primo giudice e non specificamente contestato.
Né la ha dimostrato che le illegittimità accertate dalla CTU non hanno determinato illecite Pt_1
locupletazioni.
Per il resto il Tribunale ha fondato la decisione sulle consulenze tecniche depositate dando prevalenza a quella del dott. emendata dagli errori di calcolo che avevano reso necessaria la nomina di altro Per_1
CTU.
Ha motivato che la prova contraria dell'inattendibilità dell'accertamento peritale incombeva sulla convenuta che non ottemperando all'ordine del Tribunale non ha, in definitiva, dimostrato la fondatezza della sua pretesa creditoria con riferimento a quanto ritenuto dal Ctu, dott. come Per_1
indebitamente percepito.
Trattasi di un passaggio della motivazione non oggetto di alcuna specifica censura da parte dell'appellante che, con il terzo motivo, lamenta la mancata valutazione della documentazione bancaria.
Anche l'appello incidentale non è fondato..
Secondo l'appellante incidentale, il Tribunale ha erroneamente accolto l'eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione in quanto sollevata solo con la prima comparsa conclusionale.
Il primo giudice avrebbe fondato la pronuncia di inammissibilità sull'erroneo presupposto dell'apertura del conto corrente che, invece, doveva ritenersi chiuso sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- la parte attrice, ancora in bonis, aveva depositato missiva, inoltrata alla correntista ed ai suoi garanti, di revoca degli affidamenti e di messa in mora per il rientro dal saldo negativo del conto che integra una espressione di recesso della dal conto e dall'apertura di credito con Pt_1
conseguente chiusura del rapporto di conto corrente;
pagina 6 di 8 - per effetto del fallimento, dichiarato il 20.04.2016, ex art. 78 LF, si ha una chiusura ex lege del conto corrente della Fallita.
Le censure non sono condivisibili.
L'inammissibilità della domanda di ripetizione è stata tempestivamente pronunciata trattandosi di un profilo rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio.
Il conto corrente, al momento della notifica della citazione, era aperto né è stata provata la chiusura del medesimo atteso che la missiva valorizzata dall'appellante incidentale non prova in maniera univoca la chiusura del conto.
Lo scioglimento del rapporto di conto corrente, per effetto della declaratoria di fallimento dell'attrice ex art. 78LF integra un fatto nuovo che ha, come presupposto la dichiarazione di fallimento del
20.04.2016 e che, pertanto, non è idoneo ad allargare retroattivamente gli effetti dello scioglimento sino al momento della proposizione della domanda.
In ordine al quantum, il Tribunale ha determinato l'indebito percepito dalla banca in € 109.630,45 quale saldo di chiusura a debito del rapporto di conto corrente bancario attesa l'impossibilità di ulteriori accertamenti per non essere stata integrata la documentazione contabile.
L'importo versato alla di € 140.000 in data 29.06.2010 a seguito di costituzione in mora con Pt_1
revoca dei fidi accordati e segnalazione alla Centrale Rischi integra un fatto nuovo che esula dal periodo oggetto di indagine dedotto in giudizio.
La domanda è di mero accertamento che, in entrambe le perizie, si è fermato al 31.03.2010 come articolato nella domanda.
Rimangono assorbiti tutti i motivi di appello incidentale aventi come presupposto la domanda di ripetizione di indebito.
Lo stesso dicasi per la domanda risarcitoria, peraltro, sprovvista di prova e presupponente l'intervenuta chiusura del conto.
L'esito del giudizio di primo grado giustifica la compensazione delle spese di detto giudizio.
La reciproca soccombenza e l'integrale adesione dei fideiussori alle ragioni della Curatela giustifica la compensazione delle spese anche del presente grado.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso Parte_3
la sentenza del Tribunale di Foggia n. 32/2023 pubblicata il 9.01.2023 nonché sull'appello incidentale pagina 7 di 8 posto, avverso la medesima pronuncia, dalla , in Parte_4
persona del Curatore pro-tempore, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa le spese del grado.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
3.12.2025
Il Presidente est.
SS LI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei seguenti magistrati: dott. SS LI Presidente rel. dott. M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 904/2023 promossa da:
avv. MARANO' TA e avv. Parte_1
TE TA) contro
(avv. DE SIO PAOLA) Controparte_1
CONCETTO , (avv. Fabio Controparte_2 Controparte_3
Prattichizzo)
All'udienza del 3.12.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riserva per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 25 maggio 2010, la società quale debitore CP_1
principale e e quali fideiussori, hanno convenuto Parte_2 Controparte_3
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, la previa Parte_1
impugnazione del contratto di conto corrente n.215/0 e di altri rapporti ad esso collegati, per ottenere la ripetizione di quanto ritenuto illegittimamente versato alla banca a titolo di interessi anatocistici, usurari e ad altro titolo.
Sulla scorta di una consulenza di parte esibita ritenevano che nulla fosse dovuto alla Banca e che la società fosse creditrice di € 30.745,74 alla data del 31.3.2010.
Rassegnavano le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 8 “previo accertamento della responsabilità contrattuale e extra contrattuale imputabile alla
[...]
e conseguente declaratoria della nullità assoluta, per i motivi tutti Parte_1
analiticamente esposti in narrativa, a) della determinazione degli interessi in misura superiore a quella legale mediante riferimento alla misura degli interessi usualmente praticata dalle Aziende di
Credito sulla piazza, b) della clausola di previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati sui conti passivi e sui rapporti di finanziamento, c) della indebita percezione da parte della delle commissioni di massimo scoperto e delle spese forfettarie, nei rapporti in questione, Pt_1
intrattenuti dalla società presso la filiale di san Severo della banca convenuta, CP_1
condannare la , al versamento in favore della società Parte_1 CP_1
della somma di € 30.745,74 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse emergere
[...]
a seguito dell'espletanda istruttoria;
b) condannare la banca convenuta, al pagamento di quella somma che sarà ritenuta di giustizia anche in base alle risultanze probatorie che saranno acquisite nel corso del giudizio, a titolo di risarcimento dei danni arrecati dalla parte convenuta agli attori, nelle rispettive qualità, per le causali sopra spiegate;
c) in ogni caso condannare la banca convenuta al pagamento delle spese, dei diritti e delle competenze del presente giudizio, con onorario dell'avvocato;
4) munire la profferenda sentenza della clausola di provvisoria esecuzione, così come per legge”.
Si costituiva la contestando la fondatezza della domanda e Parte_1
chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio la era dichiarata fallita e per essa si costituiva la Controparte_1
Curatela del fallimento.
Istruita la causa con nomina di due CTU, il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 32/2023 pubblicata il 9.01.2023, dava preliminarmente atto che l'indebito percepito dalla convenuta ammontava Pt_1 ad € 109.630,45, come da CTU depositata dal dott. ed emendata dal CTU, dott. ; Per_1 Per_2 dichiarava l'inammissibilità della domanda di ripetizione e compensava le spese.
Dichiarava l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito poiché al momento dell'introduzione del giudizio il contratto di conto corrente era ancora in corso.
Circoscriveva, pertanto, la decisione alla sola domanda di accertamento negativo del credito.
Premetteva che, attesa l'incompletezza della documentazione relativa ai rapporti bancari oggetto di analisi, la causa era stata rimessa sul ruolo al fine di consentire al CTU di nuova nomina l'acquisizione della documentazione necessaria per la verifica della correttezza dei ricalcoli effettuati dal primo Ctu, la cui relazione presentava alcuni errori.
Evidenziava la scarsa collaborazione della Banca che aveva instato per il rinnovo integrale della CTU oppure per il rigetto della domanda.
pagina 2 di 8 Rilevava che entrambi i CTU nominati, sia pure con alcune divergenze, avevano accertato un saldo a credito della parte attrice.
Aderiva all'accertamento eseguito dal primo Ctu, dott. emendato dall'errore materiale da Per_1
parte del secondo CTU, dott. , e concludeva che l'indebito percepito dalla banca convenuta Per_3
ammontava ad € 109.630,45, di cui l'Istituto bancario avrebbe dovuto tenere conto al momento della estinzione del rapporto contrattuale al fine della verifica dei rapporti di dare/avere.
Rilevava che ulteriori accertamenti si sarebbero potuti rivelare attendibili solo ove fosse stata integrata la documentazione contabile. La prova contraria dell'inattendibilità dell'accertamento peritale spettava ed era di interesse della convenuta che non ottemperando all'ordine del Tribunale ex art. 210 cpc, aveva dimostrato la fondatezza della sua pretesa creditoria con riferimento a quanto ritenuto dal Ctu, dott. come indebitamente percepito. Per_1
Avverso detta pronuncia ha proposto appello principale la Parte_1
contestando che il Tribunale aveva erroneamente:
- violato l'onere della prova e conseguentemente accolto la domanda di accertamento negativo del credito;
- applicato l'art.210 cpc e. 94 disp. att. cpc- in assenza delle condizioni di ammissibilita' per ininfluenza dei documenti oggetto di ordine di esibizione, illegittimo diniego di rinnovo della perizia, errata applicazione delle norme ex art.115 e 116 cpc , omessa e/o apparente motivazione sul punto;
- omesso la valutazione delle prove acquisite al processo – violazione degli artt.115 e 116 cpc -
omessa motivazione e omesso recepimento delle conclusioni tecniche del CTU dott. . Per_2
Si costituiva la Curatela del contestando la fondatezza Controparte_4 dell'avverso gravame ed instando per il rigetto.
Proponeva appello incidentale contestando che il Tribunale aveva erroneamente:
- accolto l'eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione sebbene sollevata da parte attrice solo con la comparsa conclusionale;
- dichiarato l'inammissibilità dell'azione di ripetizione anche se il conto corrente era chiuso;
- determinato la misura dell'indebito in €109.630,45 pari al saldo negativo iniziale senza considerare l'importo di € 140.000 (somma ulteriore oggetto di diffida da parte della banca) e l'importo di € 202.351,44 a titolo di anatocismo e CMS;
- omesso l'accertamento della responsabilità contrattuale e extra contrattuale imputabile alla
; Parte_1
pagina 3 di 8 - omesso la condanna al pagamento degli interessi sulla domanda di accoglimento di indebito;
- compensato le spese di lite nonostante la soccombenza della CP_5
per la riforma della sentenza appellata con vittoria di spese del doppio grado.
[...]
Si costituivano i fideiussori e contestando la Parte_2 Controparte_3
fondatezza dell'appello principale ed aderendo ai motivi articolati dall'appellante incidentale.
L'appello principale non è fondato.
Il primo motivo non è condivisibile.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, mentre nell'indebito oggettivo – ove l'elemento della fattispecie costitutiva del diritto alla ripetizione è rappresentato sia dall'avvenuto pagamento che dall'inesistenza del vincolo giuridico idoneo a giustificarlo ovvero dal successivo venir meno della causa debendi – l'attore in ripetizione deve indicare specificamente e tempestivamente le ragioni per le quali il pagamento è qualificabile come indebito, provandone le relative circostanze, nelle azioni di accertamento negativo sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (Cass. n. 9706/2024).
Ciò perché l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale ma, al contrario, ne postula l'inesistenza; è il convenuto, invece, che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo.
Sicché deve ritenersi che siano a carico della banca-creditrice, convenuta in accertamento, le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa gravando sul convenuto titolare dell'asserito diritto - nonché aggressore sostanziale – l'onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi del diritto negato
In applicazione del suesposti principi, non è condivisibile l'assunto della appellante secondo Pt_1
cui la domanda attorea sarebbe carente di prova non avendo parte attrice fornito, come era suo preciso onere, alcun documento utile alla dimostrazione dei propri assunti.
Nella specie, pertanto, non solo la non ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa Pt_1
incombente ma non ha neanche collaborato con il CTU per fornire la documentazione integrale attraverso cui ricostruire l'intero rapporto contrattuale.
Trattasi di valutazioni, anche in ordine all'onere della prova, su cui il Tribunale si è soffermato con diffusa motivazione richiamando le più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità che parte appellante non ha contestato in maniera specifica limitandosi ad invocare la violazione dell'onere probatorio che, invece, non ricorre nel caso di specie.
pagina 4 di 8 Peraltro, la seconda CTU ha valenza ricognitiva della prima ed integrativa nei limiti del quesito formulato che ha precisato che nuovi conteggi debbano essere compiuti solo ove siano emersi elementi di novità conseguenti ad integrazione documentale”; ivi considerato quanto già specificato in data 20/07/2020: “il CTU limiterà le operazioni peritali alla verifica dei calcoli già eseguiti nella espletata ctu agli atti.”
Ciò posto la prima CTU aveva ad oggetto un triplice rapporto di conto corrente, nello specifico:
1) conto corrente ordinario n.215, intestato alla società intrattenuto dal 09/06/1998 e sino CP_1
al 31/03/2010 con la Il rapporto al 31/03/2010 presentava Parte_1 un saldo pari a € 109.630,45
2) conto anticipi su fatture n.486 intestato alla società intrattenuto dal 02/12/1999 e sino al CP_1
30/09/2005 con la Parte_1
3) conto anticipi su fatture n.1343 intestato alla società intrattenuto dal 27/02/2007 e sino CP_1
al31/12/2009 con la sede si è provveduto ad analizzare. Parte_1
Il CTU ha evidenziato la mancanza agli atti del contratto di apertura del rapporto di conto Per_2
corrente bancario n.215.
In considerazione di ciò ha ritenuto condivisibile la procedura di ricalcolo degli interessi secondo quanto disposto dall'art.117 T.U.B. D.Lgs n.385/1993 utilizzata dal primo CTU, dott. nel suo Per_1
lavoro, al fine del calcolo della somma dovuta dal debitore principale, ha provveduto inizialmente alla ricostruzione del rapporto di conto corrente per data valuta, escludendo dai relativi calcoli l'addebito degli interessi passivi e delle competenze calcolati trimestralmente. (pag.15 e 16)
Successivamente ha rideterminato il calcolo degli interessi secondo le modalità di cui all'art.117 TUB, operando il ricalcolo dei conti correnti in assenza della rilevazione delle condizioni contrattuali pattuite, e accertando una eventuale usurarietà sopravvenuta durante l'esistenza degli stessi (non oggetto di quesito); dunque la corretta applicazione degli interessi pattuiti delle spese e delle CMS.
Il secondo CTU dott. ha rideterminato il conto corrente seguendo la metodologia esposta in Per_2 precedenza e sulla base dei risultati dell'analisi condotta il ricalcolo è stato effettuato rettificando per ogni trimestre tutte le componenti del conto ed in particolare:
1. Il saldo liquido è stato rettificato tenendo in considerazione gli effetti dei giorni di valuta, eventuali rettifiche di movimenti ed enucleazioni di competenze illegittime;
2. i numeri debitori, i numeri creditori e il valore del massimo scoperto sono stati ricalcolati tenendo in considerazione la differenza maturata nei trimestri precedenti tra il saldo banca e quello ricalcolato, nonché tutti i movimenti del conto, ove non enucleati;
3. le competenze sono state ricalcolate, procedendo preliminarmente all'enucleazione delle stesse ed pagina 5 di 8 applicando tassi di interesse e aliquote CMS sostitutivi;
4.in riferimento alle spese, ove enucleate, sono da intendersi completamente recuperate e stornate dal conteggio.
Trattasi di una metodologia logica che il Tribunale ha condiviso.
Con il secondo motivo la ha sindacato il contenuto dell'ordine di esibizione ex art. 210 cpc Pt_1
dalla stessa disatteso sottolineandone l'irrilevanza della documentazione richiesta a fini probatori.
Il motivo non è condivisibile non essendo rimesso alla parte onerata alcun sindacato e/o valutazione in merito al contenuto dell'ordine di esibizione il cui inadempimento, da parte della che non Pt_1 ottemperando all'ordine del Tribunale non ha, in definitiva, dimostrato la fondatezza della sua pretesa creditoria con riferimento a quanto ritenuto dal Ctu, dott. come indebitamente percepito come Per_1
argomentato dal primo giudice e non specificamente contestato.
Né la ha dimostrato che le illegittimità accertate dalla CTU non hanno determinato illecite Pt_1
locupletazioni.
Per il resto il Tribunale ha fondato la decisione sulle consulenze tecniche depositate dando prevalenza a quella del dott. emendata dagli errori di calcolo che avevano reso necessaria la nomina di altro Per_1
CTU.
Ha motivato che la prova contraria dell'inattendibilità dell'accertamento peritale incombeva sulla convenuta che non ottemperando all'ordine del Tribunale non ha, in definitiva, dimostrato la fondatezza della sua pretesa creditoria con riferimento a quanto ritenuto dal Ctu, dott. come Per_1
indebitamente percepito.
Trattasi di un passaggio della motivazione non oggetto di alcuna specifica censura da parte dell'appellante che, con il terzo motivo, lamenta la mancata valutazione della documentazione bancaria.
Anche l'appello incidentale non è fondato..
Secondo l'appellante incidentale, il Tribunale ha erroneamente accolto l'eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione in quanto sollevata solo con la prima comparsa conclusionale.
Il primo giudice avrebbe fondato la pronuncia di inammissibilità sull'erroneo presupposto dell'apertura del conto corrente che, invece, doveva ritenersi chiuso sulla scorta delle seguenti considerazioni:
- la parte attrice, ancora in bonis, aveva depositato missiva, inoltrata alla correntista ed ai suoi garanti, di revoca degli affidamenti e di messa in mora per il rientro dal saldo negativo del conto che integra una espressione di recesso della dal conto e dall'apertura di credito con Pt_1
conseguente chiusura del rapporto di conto corrente;
pagina 6 di 8 - per effetto del fallimento, dichiarato il 20.04.2016, ex art. 78 LF, si ha una chiusura ex lege del conto corrente della Fallita.
Le censure non sono condivisibili.
L'inammissibilità della domanda di ripetizione è stata tempestivamente pronunciata trattandosi di un profilo rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio.
Il conto corrente, al momento della notifica della citazione, era aperto né è stata provata la chiusura del medesimo atteso che la missiva valorizzata dall'appellante incidentale non prova in maniera univoca la chiusura del conto.
Lo scioglimento del rapporto di conto corrente, per effetto della declaratoria di fallimento dell'attrice ex art. 78LF integra un fatto nuovo che ha, come presupposto la dichiarazione di fallimento del
20.04.2016 e che, pertanto, non è idoneo ad allargare retroattivamente gli effetti dello scioglimento sino al momento della proposizione della domanda.
In ordine al quantum, il Tribunale ha determinato l'indebito percepito dalla banca in € 109.630,45 quale saldo di chiusura a debito del rapporto di conto corrente bancario attesa l'impossibilità di ulteriori accertamenti per non essere stata integrata la documentazione contabile.
L'importo versato alla di € 140.000 in data 29.06.2010 a seguito di costituzione in mora con Pt_1
revoca dei fidi accordati e segnalazione alla Centrale Rischi integra un fatto nuovo che esula dal periodo oggetto di indagine dedotto in giudizio.
La domanda è di mero accertamento che, in entrambe le perizie, si è fermato al 31.03.2010 come articolato nella domanda.
Rimangono assorbiti tutti i motivi di appello incidentale aventi come presupposto la domanda di ripetizione di indebito.
Lo stesso dicasi per la domanda risarcitoria, peraltro, sprovvista di prova e presupponente l'intervenuta chiusura del conto.
L'esito del giudizio di primo grado giustifica la compensazione delle spese di detto giudizio.
La reciproca soccombenza e l'integrale adesione dei fideiussori alle ragioni della Curatela giustifica la compensazione delle spese anche del presente grado.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da avverso Parte_3
la sentenza del Tribunale di Foggia n. 32/2023 pubblicata il 9.01.2023 nonché sull'appello incidentale pagina 7 di 8 posto, avverso la medesima pronuncia, dalla , in Parte_4
persona del Curatore pro-tempore, così provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa le spese del grado.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
3.12.2025
Il Presidente est.
SS LI
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