Art. 2.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a riunire in testo unico le norme di carattere legislativo relative all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, con facolta' di coordinarle, modificarle ed integrarle, fermi restando i principi e i criteri direttivi che informano l'ordinamento vigente.
Le norme di carattere regolamentare, anche se gia' contenute in atti legislativi, sono riunite nell'apposito regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a riunire in testo unico le norme di carattere legislativo relative all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, con facolta' di coordinarle, modificarle ed integrarle, fermi restando i principi e i criteri direttivi che informano l'ordinamento vigente.
Le norme di carattere regolamentare, anche se gia' contenute in atti legislativi, sono riunite nell'apposito regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico.