(Grado dell'ipoteca).
L'ipoteca prende grado dal momento della trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante.
Il problema della riportabilita' delle perdite fiscali nella fusione connesso con le eccedenze degli interessi passivi e dell'ACE Pubblicato il 13/05/17 02:00 [Articolo 574]
Leggi di più…Libro IX IMPUGNAZIONI Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 568. Regole generali 1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati. 2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla liberta' personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'articolo 28. 3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto …
Leggi di più…Rassegna di giurisprudenza Per integrare la fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 574 è necessario che, per effetto della sottrazione, l'esercizio della potestà genitoriale venga reso – temporaneamente o definitivamente – impossibile, ovvero talmente difficoltoso, da risultare praticamente tale. Occorre cioè che l'agente, con la propria condotta, interrompa il rapporto che deve intercorrere tra minore e genitore – rapporto che è condizione indispensabile affinché egli possa esercitare la sua potestà nei confronti di quello – e che il minore venga allontanato dalla sfera di accessibilità del genitore, in modo che risulti frapposto un impedimento all'efficace esercizio della sua …
Leggi di più…1. La novità della disposizione del comma 1-bis dell'art. 573 c.p.p. è dirompente e potrebbe preludere a più ampi mutamenti dei rapporti tra impugnazioni penali e statuizioni civili. Ne daremo conto dopo avere rapidamente inquadrato il tema dell'impugnazione per gli interessi civili. 2. L'impugnazione per gli interessi civili. Impugnare una sentenza per gli interessi civili significa impugnare i capi della sentenza, di condanna o di assoluzione, che riguardano restituzioni, risarcimento del danno e rifusione delle spese processuali. L'assetto delle relazioni tra processo civile e processo penale è informato ai principi dell'autonomia e della separazione. In particolare[1]: a) nel caso in …
Leggi di più…1. La novità della disposizione del comma 1-bis dell'art. 573 c.p.p. è dirompente e potrebbe preludere a più ampi mutamenti dei rapporti tra impugnazioni penali e statuizioni civili. Ne daremo conto dopo avere rapidamente inquadrato il tema dell'impugnazione per gli interessi civili. 2. L'impugnazione per gli interessi civili. Impugnare una sentenza per gli interessi civili significa impugnare i capi della sentenza, di condanna o di assoluzione, che riguardano restituzioni, risarcimento del danno e rifusione delle spese processuali. L'assetto delle relazioni tra processo civile e processo penale è informato ai principi dell'autonomia e della separazione. In particolare[1]: a) nel caso in …
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